Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 14-03-2023
Numero provvedimento: 83
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Attività di trasformazione e di deposito di prodotto a base alcolica - Impugnazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha respinto la domanda per l'apertura di un deposito fiscale ex artt. 5 e 28 del D.Lgs. n. 504/1995 - Fattispecie che secondo la tesi della parte ricorrente rientra nell'ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 504/1995 e, in particolare, nella lettera a): “opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico” - Domanda di beneficiare del regime ad accisa sospesa - Esclusione.



SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2023, proposto dalla Opificio Fred s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo De Stefani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro


Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;


per l'annullamento

- del provvedimento Prot. n. 23815/RU del 19/12/2022 di rigetto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ad operare quale deposito fiscale di prodotti alcolici presentata dalla società ricorrente il 31 maggio 2022 (acquisita al prot. n. 11453/RU del primo giugno 2022), emesso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT III - Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio delle Dogane di Pordenone, Sezione Tributi e Urp;

- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato il 13 febbraio 2023 e depositato il successivo giorno 16 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha respinto la sua domanda del 31 maggio 2022 per l'apertura di un deposito fiscale ex artt. 5 e 28 del d.lgs. n. 504/1995.

Il diniego è stato espresso sul rilievo che la società intenderebbe svolgere l’attività di mera trasformazione di prodotti alcolici per la quale non opera il regime di deposito fiscale ai sensi dell’art. 28 del d.lgs n. 504/1995.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995, contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere; 2) violazione dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è infondato.

4.1. L’art. 28 del d.lgs. n. 504/1995 prevede che:

“1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche”.

4.2. Nella relazione tecnica allegata alla denuncia (doc. 7 della produzione documentale allegata al ricorso) viene indicata quale attività della ricorrente solo quella di trasformazione e di deposito di prodotto a base alcolica, in piena coerenza, d’altra parte, con l’attività sociale formalizzata nella visura camerale che non prevede la produzione in proprio di alcole etilico né l’attività di condizionamento (cfr. doc. 1 della produzione documentale allegata al ricorso).

Dall’esame del verbale di sopralluogo del 23 giugno 2022 emerge, poi, che il ciclo produttivo della ditta ricorrente è caratterizzato a) dall’acquisto di alcole etilico, grappa grezza, acquaviti ed essenze alcoliche da fornitori e produttori esterni; b) dalla trasformazione nei locali dell’azienda della materia prima; c) dal successivo trasferimento ad altri operatori del mercato per il condizionamento e la successiva immissione in consumo.

È peraltro pacifico tra le parti che la società ricorrente non esercita né intende esercitare alcuna delle attività degli impianti indicati nel primo comma dell’art. 28 del d.lgs. n. 504/1995: non si tratta infatti di un impianto adibito a distilleria o opificio di rettificazione, né di uno stabilimento di produzione di prodotti alcolici intermedi.

La ricorrente, invece, assume di poter rientrare nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 28 cit. e, in particolare, nella lettera a): “opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico”, onde beneficiare del regime ad accisa sospesa.

4.3. Ciò posto occorre in prima battuta rilevare che il provvedimento poggia su due autonome rationes decidendi:

a) in primis, sul rilievo che la società “non intende esercire alcuno degli impianti indicati dall’art. 28, comma 1 del D.Lgs n. 504/1995, pertanto l’attività della medesima non può rientrare tra gli ulteriori casi definiti dal comma 2 del medesimo articolo”, atteso che quest’ultimo non può che riferirsi agli impianti di cui al primo comma (il riferimento è all’inciso “quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto”);

b) in secondo luogo sul distinto rilievo che l’attività svolta dalla società istante “non rientra comunque tra quelle indicate al comma 2, nemmeno nel caso di cui alla lettera a) in quanto è relativo ad “opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell’alcole etilico”, mentre Opificio Fred S.r.l. intenderebbe svolgere l’attività di mera trasformazione di prodotti alcolici e non anche di condizionamento”.

La prima motivazione (sub lett. a) è avversata col primo motivo di ricorso, la seconda (sub lett. b) col secondo motivo. Conviene partire dall’esame di quest’ultimo.

4.4. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’errata interpretazione dell’art. 28, comma 2, lett. a) avendo l’Amministrazione ritenuto che nella nozione di “opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico” rientrino solo quegli opifici che esercitano sia l’attività di trasformazione sia quella di condizionamento e non solo la prima (l’unica esercitata dalla ricorrente).

Il motivo è infondato.

Effettivamente l’utilizzo della congiunzione “e” conferma l’espressa e inequivoca volontà legislativa di richiedere la ricorrenza congiunta delle due attività di trasformazione e di condizionamento all’interno del medesimo impianto. Diversamente sarebbe stata utilizzala la congiunzione “o”.

Ciò è ulteriormente confermato dall’utilizzo del termine “promiscuo”; di fronte ad un opificio di sola trasformazione (e non anche di condizionamento) risulta all’evidenza escluso il carattere della promiscuità, invece espressamente richiesto dalla norma invocata. Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, la promiscuità si riferisce, chiaramente, alla contemporanea presenza delle attività di trasformazione e di condizionamento nello stesso opificio, laddove se si svolgesse solo una di esse si sarebbe in presenza di attività “omogenea” e non “promiscua”.

Ancora, dalla lettura della successiva lett. b) dello stesso comma (“impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa”) emerge che quando il legislatore ha inteso ammettere l’autorizzazione del deposito fiscale anche soltanto ad una sola – e non promiscua - attività dell’impianto (“solo” di condizionamento) lo ha esplicitato.

4.5. È quindi corretta ed esente dalle censure proposte la seconda ragione reiettiva dell’istanza della ricorrente trasfusa nel provvedimento impugnato, cioè che l’attività svolta dalla società non rientra comunque tra quelle indicate al comma 2, nemmeno nel caso di cui alla lettera a), in quanto esso è relativo ad “opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell’alcole etilico”, mentre la Opificio Fred s.r.l. intende svolgere solamente l’attività di mera trasformazione di prodotti alcolici e non anche di condizionamento.

Non sono all’evidenza percorribili diverse opzioni interpretative, da un lato, per la chiarezza del testo della norma che depone inequivocabilmente nel senso fatto proprio dall’Amministrazione, e, dell’altro lato, perché si tratta di un regime fiscale di agevolazione rispetto al quale l’interpretazione non può che essere restrittiva.

4.6. A tale ultimo riguardo occorre anche in questa sede richiamare il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni di natura tributaria (quale deve considerarsi il regime di sospensione dei diritti di accisa) sono di stretta interpretazione. Si tratta di un postulato giuridico più volte enunciato dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. nn. 15249/2020, 10214/2018), anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U., n. 18574/2016, che richiama Cass. Sez. U. n. 11373/2015), in base al quale costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario, nonché “principio assolutamente consolidato nel la giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale”. Pertanto “le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale” (Cass. n. 28369/2022).

Giova in conclusione puntualizzare la non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa che, valorizzando un significativo dato obbiettivo, ovvero la duplice e promiscua funzionalità dell’impianto - che invece la società ricorrente non può vantare - ha distinto situazioni oggettivamente diverse.

4.7. Il secondo motivo è quindi infondato.

5. L’esame del primo motivo di ricorso – con cui si rileva l’errata interpretazione fornita dall’Amministrazione circa il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 28 cit. – può essere assorbito perché l’atto impugnato è comunque incentrato su (due) autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sostenere la decisione assunta dall’Amministrazione; in tale ultimo frangente si deve fare applicazione del consolidato orientamento secondo il quale, al cospetto di un provvedimento fondato su una pluralità di motivazioni, idonea ciascuna, singolarmente intesa, a fondarne la legittimità, l’accertata immunità da vizi di quella in precedenza scrutinata determina la reiezione del gravame (cfr. Cons. di Stato, n. 5347/2022, T.A.R. F.V.G. n. 327/2022).

6. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, per la novità della questione esaminata, possono essere compensate.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Busico

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi