Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 15-05-2023
Numero provvedimento: 632
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Domanda di accesso a contributi - Annullamento del decreto avente ad oggetto la non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità di domanda presentata nell’ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (Misura Investimenti Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2023-2024 - D.G.R. 1208/2022 - Misura UVA azione A - Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole) - Violazione delle disposizioni sulle iscrizioni nel registro degli impianti - Bando che ha previsto l’esclusione delle “imprese soggette alla sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 69 della L. n. 238 del 16 dicembre 2016”, condizione non può ritenersi sussistere nella fattispecie, in quanto la sanzione deve ritenersi annullata e, quindi, non può produrre alcun effetto preclusivo.

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2023, proposto da
Società Agricola -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Avepa e Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;


per l'annullamento

- del decreto del Dirigente Organismo pagatore n. 568/2023 del 13.02.2023, trasmesso con nota Avepa prot. 32301/2023 del 14.02.2023, avente ad oggetto “Non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità della domanda n. 5412388 presentata dalla Società Agricola -OMISSIS- s.s. (-OMISSIS-) nell’ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misura Investimenti Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2023-2024 – D.G.R. 1208/2022 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole.”;

- in parte qua, del decreto del Dirigente Organismo pagatore n. 709 del 01.03.2023 (e il relativo allegato A) avente ad oggetto “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2023-2024. DGR n. 1208 del 04 ottobre 2022. Approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A.”;

- della nota AVEPA prot. prot. 12601/2023 del 24.01.2023, con la quale sono stati comunicati ai sensi dell’art 10-bis L. 241/90 i motivi ostativi all’ammissibilità della domanda;

- in parte qua, degli artt. 2.2.2 e 3.2, lett. c) del bando di cui all’allegato A) della D.G.R. n. 1208 del 4 ottobre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai predetti provvedimenti nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l’ammissione della domanda alla graduatoria nonché ad ottenere l’intero contributo richiesto;

e per la conseguente condanna di AVEPA a provvedere all’ammissione della domanda, all’inserimento in graduatoria nonché all’erogazione del contributo richiesto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Avepa e Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;


La domanda di accesso al contributo presentata dalla società ricorrente è stata rigettata, previa comunicazione dei motivi ostativi, in ragione del fatto che la stessa è stata sanzionata per violazione dell’art. 69 comma 3 della Legge 238/2016, che colpisce il produttore che non rispetti la disposizione di cui all’art. 62 del Reg. (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti.

Ciò è accaduto nonostante la società avesse rappresentato, in sede di osservazioni, come l’ordinanza ingiunzione di AVEPA n. 1 dell’11 febbraio 2021, che tale sanzione ha comminato, sia stata integralmente annullata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza, n. 1201/2022, impugnata per Cassazione, ma non sospesa. Ragione per cui, allo stato, il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere considerato tamquam non esset.


Nel ricorso sono, quindi, dedotti i seguenti vizi:

1. violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/90 per difetto di attribuzione in capo ad AVEPA che, attraverso l’adozione dell’atto censurato avrebbe, di fatto, esercitato un potere sanzionatorio ex art. 69, comma 3, della legge n. 238/2016, di cui non sarebbe titolare;

2. violazione dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 69 comma 3 della Legge 238/2016. L’art. 69 comma 3 della Legge 238/2016, sanziona il produttore che abbia effettuato un impianto in assenza di un’autorizzazione efficace con l’esclusione per tre anni dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione. Nel caso di specie, essendo stata annullata la ordinanza sanzionatoria, il provvedimento di non ammissibilità al finanziamento sarebbe privo del presupposto;

3. illegittimità in parte qua degli artt. 2.2.2 e 3.2, lett. C) del bando, laddove interpretati nel senso di consentire l’esclusione della domanda della ricorrente, per violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 689/1981. Secondo la ricorrente, alcuna sanzione, men che meno “interdittiva”, potrebbe essere legittimamente introdotta nei bandi di partecipazione alle misure di sostegno OCM vitivinicola.

La Regione si è costituita solo formalmente, mentre AVEPA ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del gravame.



Tutto ciò premesso, il ricorso può trovare positivo apprezzamento.

La ricorrente ha chiesto un’ammissione a contributo sulla scorta del bando riferito alla realizzazione del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misura Investimenti Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2023-2024 – D.G.R. 1208/2022 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole, il quale escludeva espressamente dal beneficio di legge “le imprese soggette alla sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 69 della l. n. 238 del 16 dicembre 2016”.

AVEPA, dunque, considerato che all’odierna ricorrente è stata contestata proprio la violazione dell’art. 69 comma 3 della Legge 238/2016 e il procedimento aperto con il processo verbale n. -OMISSIS- ha condotto all’adozione della ordinanza ingiunzione n. 1/2021, ha ritenuto non ammissibile la domanda di finanziamento avanzata dalla stessa.

Nel fare ciò, però, AVEPA ha trascurato di considerare che la suddetta ordinanza ingiunzione è stata censurata e annullata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza 1201/2022.

Tale pronuncia ha, peraltro, formato oggetto di ricorso per Cassazione, ma risulta essere comunque efficace.

Proprio in ragione di ciò, secondo quanto sostenuto in ricorso, AVEPA non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità della domanda dell’azienda agricola -OMISSIS-.

La tesi merita positivo apprezzamento. Non può ritenersi sussistere, così come, invece, affermato da AVEPA, “un proprio potere valutativo e di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità o meno della domanda presentata dalla ricorrente per beneficiare dei contributi di cui al bando sopra citato, richiamando la disciplina europea e nazionale applicabile, le delibere regionali relative al bando in questione e i fatti violativi addebitati alla ricorrente”.

L’art. 2.2.2. del bando, infatti, ha espressamente previsto che “Non sono ammissibili le imprese soggette alla sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 69 della LN 238 16 dicembre 2016.”. AVEPA, quindi, nell’ambito del procedimento di analisi della domanda di ammissione a contributo non poteva vantare un autonomo potere valutativo, dovendo limitarsi ad accertare se l’impresa richiedente fosse stata colpita dalla sanzione dell’esclusione dalle misure di sostegno per aver realizzato un impianto in assenza di un’efficace autorizzazione (e non anche se avesse tenuto comportamenti potenzialmente sanzionabili ai sensi della norma richiamata).

Ad AVEPA è stato, dunque, demandato il mero accertamento dell’esistenza della condizione di fatto automaticamente determinante l’inammissibilità della domanda.

Nel caso di specie, invece, AVEPA, con il provvedimento impugnato, ha, di fatto, nuovamente valutato nel merito la sussistenza della violazione sanzionabile, reiterando così il ricorso a un potere già esercitato (e cioè quello sanzionatorio) e il cui esito è stato annullato. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse in contestazione la realizzazione dell’impianto, avvenuta nei termini (come da fattura del 2019), ma la tardiva comunicazione della fine dei lavori, escludendo che ciò possa integrare la fattispecie sanzionata dalla legge.

L’ora descritto modus operandi di AVEPA risulta, quindi, illegittimo per violazione della lex specialis, che disponeva l’esclusione dai contributi richiesti solo in presenza di una sanzione irrogata (ed efficace).

Tale conclusione non si pone in contrasto con la pronuncia di questo Tribunale che ha riguardato la stessa azienda agricola e le conseguenze delle irregolarità rilevate in relazione alla stessa vicenda (e cioè l’impianto di un nuovo vigneto, con riferimento al quale non sarebbero state rispettate tutte le formalità richieste dalla legge in relazione agli adempimenti amministrativi). Nel caso già esaminato da questo Tribunale (e che ha condotto alla sentenza n. 86/2022) l’esclusione dal beneficio di legge richiesto dall’azienda agricola era stata disposta sulla scorta di una prescrizione del bando che precludeva l’accesso ad esso nel caso di non regolare tenuta delle iscrizioni nell’apposito registro e cioè a fronte del dato oggettivo della mancata tempestiva registrazione della data di fine lavori.

Il fatto che tale circostanza si sia verificata è stato accertato anche nel giudizio avanti al giudice ordinario, che, però, ha ritenuto che l’irregolarità formale in parola non integrasse anche la violazione dell’obbligo di impiantare prima della scadenza dell’autorizzazione: termine che risulta rispettato, essendo tardiva solo la trascrizione nell’apposito registro del termine di fine lavori.

In altre parole, lo stesso fatto, rappresentato dalla violazione delle disposizioni sulle iscrizioni nel registro degli impianti, seppur ha legittimamente comportato l’esclusione di un beneficio di legge che era previsto fosse disposta proprio in relazione al mancato rispetto delle formalità di legge (che è stato accertato in giudizio), non può comportare, invece, la non ammissione a contributo nel caso in cui, come in quello in esame, essa sia subordinata (dal bando) al fatto che la violazione posta in essere sia stata sanzionata ai sensi dell’art. 69 della legge n. 238 del 16 dicembre 2016.

Il ricorso merita, dunque, positivo apprezzamento.

L’Amministrazione, infatti, ha posto a fondamento del suo provvedimento il principio affermato nella sentenza di questo Tribunale n. 86/2022, che, però, si riferiva a una condizione di ammissibilità dell’intervento diversa da quella prevista nel caso di specie. In quel caso, si ribadisce, la condizione di ammissibilità al beneficio di legge era rappresentata dal fatto che l’impresa fosse in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i.: condizione non ravvisabile nei confronti della -OMISSIS-, la quale non ha provveduto alla tempestiva dichiarazione del termine di fine lavori.

Nel caso oggetto del ricorso in esame, invece, il bando ha previsto l’esclusione de “le imprese soggette alla sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 69 della l. n. 238 del 16 dicembre 2016”. Questa condizione non può ritenersi sussistere nella fattispecie, in quanto, allo stato, la sanzione deve ritenersi annullata e, quindi, non può produrre alcun effetto preclusivo.

Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato e AVEPA dovrà provvedere all’ammissione della domanda e alla sua valutazione secondo l’apposito procedimento di cui al bando già citato.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura interpretativa della questione dedotta.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, con le conseguenze in motivazione meglio precisate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere


L'ESTENSORE

Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina