Regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosmet in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 25/05/2023, n. 2023/1029, pubblicato in G.U.U.E. 26 maggio 2023, n. L 139)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza fosmet sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per il fosmet l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Ai fini dell’applicazione essa ha proposto di modificare la definizione dei residui passando da «fosmet e fosmetozono espressi in fosmet» a «fosmet». La Commissione ritiene che questa nuova definizione dei residui sia appropriata nel contesto del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Nel suo parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per il fosmet in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, noci di cocco, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, uve da tavola, uve da vino, mirtilli, mirtilli giganti americani, kumquat e patate. Inoltre nel contesto di una decisione sul mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosmet, l’Autorità ha pubblicato una conclusione sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi della sostanza attiva fosmet come antiparassitario, spiegando che non è stato possibile portare a termine la valutazione del rischio alimentare di fosmet per i consumatori in quanto i dati, tra cui anche quelli relativi al profilo tossicologico e al potenziale di genotossicità del metabolita fosmetozono, erano incompleti. In considerazione delle lacune nei dati, l’Autorità non ha potuto escludere effetti nocivi per la salute umana agli LMR vigenti per il fosmet in tutti i prodotti. Non è stato pertanto possibile confermare che nessuno degli LMR vigenti per il fosmet, compresi quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL»), sia sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per fosmet nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per il fosmet in tutti i prodotti dovrebbero essere fissati ai limiti di determinazione, specifici per ciascun prodotto e sicuri per i consumatori, che dovrebbero essere stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(4) Inoltre, l’Autorità e uno Stato membro hanno rilevato che il valore di base di 0,01* mg/kg per arance, patate, mele, pere, ananas, meloni, cocomeri, radici di barbabietole da zucchero e latte (di bovini) non fornisce un livello sufficiente di protezione per i consumatori. Pertanto, i limiti di determinazione per questi prodotti dovrebbero essere fissati al livello inferiore e raggiungibile di 0,005* mg/kg, che è sicuro per i consumatori.
(5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(6) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN