Viticoltura - Violazione del brevetto per nuova varità vegetale - Contestazione relativa alla varietà di uva denominata SUGRATHIRTEEN - Commercializzazione non autorizzata dell’uva SUGRATHIRTEEN - Sottoposto ad analisi un campione di uva che sull’etichetta del prodotto indica quale distributore un soggetto non rientrante nel novero dei soggetti autorizzati alla coltivazione o commercializzazione di uva SUGRATHIRTEEN - Prova indiziaria ricostruita dalla ricorrente non sufficiente per collegare con ragionevole probabilità il campione su cui è stato eseguito l’esame - Contestazione da parte della convenuta sulla titolarità dei diritti di privativa relativi al segno distintivo Superior Seedless.
SENTENZA
n. 760/2023 pubbl. il 03/03/2023
(Presidente: dott.ssa Raffaella Simone - Relatore: dott.ssa Assunta Napoliello)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3192 /2019 promossa da:
Sun World International LLC, corrente in Bakersfield - California, USA, in persona del suo legale rappresentante Sig. David O. Marguleas, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Jacobacci, avv.to Emanuela Truffo e avv.to Luigi Barbiero,
ATTRICE
contro
Azienda Agricola Calcare s.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Maria Boccuzzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe M. Sansonetti
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.3.2019, la Sun World International LLC, assumendo di essere titolare dei brevetti di nuova varietà vegetale n.2403 del 30.03.2000-23-02.2009 (SUGRATHIRTEEN) e n.1338 del 13.12.1994 (SUGRAONE) conveniva dinanzi il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, la Azienda Agricola Calcare s.r.l. chiedendo che fosse accertata e dichiarata la violazione da parte di essa convenuta dei succitati brevetti, nonché del marchio UE n.902924 “MIDNIGHTBEAUTY” e/o del segno distintivo “SUPERIOR SEEDLESS”, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni - da quantificarsi in corso di causa- patiti e patendi dall’attrice per effetto degli atti di concorrenza sleale perpetrati in suo danno e restituzione degli utili illecitamente conseguiti.
Con comparsa di costituzione 18.9.2019 si costituiva la società convenuta Azienda Agricola Calcare s.r.l. contestando quanto dedotto dalla società attrice e concludendo per il rigetto delle domande.
Istruita la causa con la produzione di documenti e l’assunzione dell’interrogatorio formale del l.r. della società convenuta, all’udienza del 16.6.2022, celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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1. Infondata è l’eccezione per cui sarebbe intervento giudicato sulla domanda relativa alla violazione dei diritti derivanti dal brevetto n.2403 del 30.03.2000-23-02.2009 (SUGRATHIRTEEN) nonché del marchio UE n.902924 “MIDNIGHTBEAUTY” già avanzata nel giudizio cautelare n. R.G. 1012/2017 (Tribunale di Bari) definito con decisione resa in sede di reclamo (docc. 1 e 2 fasc. parte convenuta). È noto che la decisione assunta in sede cautelare non contiene un accertamento incontrovertibile sulle questioni lì sommariamente affrontate e quindi non è spendibile in qualsiasi sede con efficacia di giudicato. Invero, deve ricordarsi che i provvedimenti urgenti e anticipatori, anche laddove anteriori all’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 700 c.p.c., conservano natura cautelare ed hanno autorità ed efficacia invocabile solo nel successivo processo di merito e non “in un diverso processo”: la ragione deve ricercarsi nella diversità dei presupposti dell’azione promossa in sede cautelare da quella di merito laddove, in sede cautelare, si è chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora senza che venga richiesta una cognizione piena; nella causa di merito si richiede la valutazione della esistenza di un diritto e della sua protestata violazione, seguendo le regole di una cognizione piena, petitum e causa petendi.
I provvedimenti cautelari, anche dopo le rilevanti modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis), non sono ricorribili per Cassazione per la loro natura comunque instabile: si tratta di provvedimenti che, seppure anticipatori, sono definiti a strumentalità attenuata e tale carattere strumentale del procedimento cautelare e del provvedimento d’urgenza rispetto al giudizio di merito non è stato eliminato. Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “Ciò è chiaro non tanto perché l’autorità del provvedimento sussiste solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale lo stesso è stato emesso, ma anche perché il suo contenuto accertativo non può mai “fare stato” tra le parti e i loro aventi causa, ai sensi dell’art. 2909 c.c., dal momento che la sua efficacia può venire sempre meno per effetto di altra “sentenza anche non passata in giudicato, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso” (Cass. Sez. Un. 27187/2007). In definitiva: “il provvedimento cautelare è, per sua natura, un provvedimento interinale che subisce le sorti del giudizio nel cui ambito è emanato e la sua efficacia viene meno: - a seguito di una pronuncia di rigetto del ricorso; - nel caso di successiva ordinanza di revoca del provvedimento cautelare “res melius perpensa”; - per la sopravvenienza di situazioni incompatibili con il mantenimento degli effetti del provvedimento cautelare; in conseguenza di qualunque vicenda processuale che abbia effetti estintivi sul processo cautelare o, come verificatosi nella specie, sull’intero giudizio, vista la stretta strumentalità, non solo funzionale, ma anche strutturale che nell’ambito del processo amministrativo emerge tra la tutela cautelare e la decisione di merito, garantendo la prima provvisoriamente gli effetti della seconda pur senza escludere, ovviamente, la possibilità di un giudizio dall’esito diametralmente opposto a quello che la misura cautelare assicura in via interinale” (Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n. 13629).
Alla luce di siffatti principi, l’ordinanza cautelare resa nel procedimento n. 1012/2017 R.G. non può avere l’effetto di vincolare le valutazioni che devono svolgersi nel presente (diverso e distinto) giudizio di merito atteso che le ordinanze cautelari invocate dalla difesa della convenuta sono state rese ante causam, e non hanno statuito in ordine alla sussistenza dei diritti avanzati da Sun World.
L’eccezione è dunque infondata.
2. La prima violazione contestata dalla società Sun World è relativa alla varietà di uva denominata SUGRATHIRTEEN.
Assume la società la commercializzazione non autorizzata dell’uva SUGRATHIRTEEN ad opera di Calcare e che le prove di tale condotta erano emerse nel corso e nell’ambito di altro procedimento giudiziari,o instaurato dalla Sun Worl nei confronti di un terzo, Univeg Trade Italia S.r.l ora, a seguito di un mutamento di ragione sociale, denominato Greenyard Fresh Italy S.r.l. Riferiva l’attrice che, acquistato il campione di uva denominato ““Summer Royal”, (v. foto Doc. 14.a e scontrino Doc. 14.b) e sottoposto il campione ad analisi genetica (Doc. 14.c), Sun World riscontrava che l’uva analizzata apparteneva alla varietà brevettata SUGRATHIRTEEN. Poiché la società indicata sull’etichetta del prodotto quale distributore - Univeg - non rientrava nel novero dei soggetti autorizzati alla coltivazione o commercializzazione di uva SUGRATHIRTEEN, Sun World instaurava il procedimento di descrizione R.G. n. 9679/2016 dinanzi al Tribunale di Venezia, nei confronti del distributore Univeg. Il Tribunale concedeva il provvedimento richiesto inaudita altera parte (Doc. 15), confermandolo con ordinanza resa dopo l’udienza di discussione del 21 dicembre 2016 (Doc. 16). In quel giudizio, Univeg produceva la documentazione contabile da cui emergeva che l’uva SUGRATHIRTEEN, in violazione dei diritti di Sun World, era stata acquistata dall’odierna convenuta, Azienda Agricola Calcare S.r.l. società con la quale Sun World aveva concluso, nell’anno 2013, un contratto per la distribuzione dell’uva della varietà SUGRAONE (Doc. 10), rapporto contrattuale che veniva risolto dalla Sun World nell’anno 2014 a causa di gravi inadempimenti contestati alla Calcare. A fronte di tale ricostruzione attorea, la Calcare ha contestato di aver commercializzato uva appartenente alla suddetta varietà, disconoscendo la riferibilità alle proprie forniture degli accertamenti compiuti dall’attrice ed in particolare dei prelievi, dei campionamenti e delle analisi di cui ai documenti prodotti.
A parere del Tribunale, le prove addotte dalla Sun World non appaiono decisive al fine di consentire l’accoglimento della domanda: in realtà, pur non potendosi affermare la esistenza di un giudicato c.d. cautelare per come in precedenza detto, tuttavia, il quadro probatorio offerto in questa sede non differisce per nulla da quello già esaminato in sede cautelare. Parte attrice, che non ha chiesto di provare la illecita commercializzazione dell’uva SUGRATHIRTEEN (cfr. memoria istruttoria n. 2 del 18.11.2019 dove le prove articolate riguardano la illecita commercializzazione della uva SUGRAONE), non ha adempiuto al suo onere di prova: non può che ribadirsi, da un lato, che i documenti prodotti in giudizio- ovvero documentazione fotografica dei campioni e scontrini acquisiti nel corso di un procedimento cui non prendeva parte la Calcare, e di una attestazione di esame DNA eseguito presso un laboratorio privato in assenza del contraddittorio in un procedimento- sono elementi rimasti allo stato indiziario e che da soli non sono sufficienti a provare con certezza: ““...la coincidenza del campione esaminato con quello acquistato e commercializzato dalla resistente (cfr. ordinanza del 5.6.2018, R.G.1012/2017, all. 1 fasc. convenuta).
Invero, non è stato acquisito al processo alcun elemento da cui desumere che il campione portato all’analisi corrispondesse al campione acquistato presso la società resistente. In definitiva: ““La prova indiziaria ricostruita dalla ricorrente, pertanto, non è sufficiente per collegare con ragionevole probabilità il campione su cui è stato eseguito l’esame del DNA con il prodotto acquistato come da scontrino in atti” (cfr. ordinanza Collegio della IV Sezione del 16.07.2018, R.G. 9024/2018, all. 2 fasc. convenuta). In mancanza di certi riscontri sulla uva commercializzata, neutre e non significative appaiono le vicende relative alla mancata adesione da parte di Calcare alla rinegoziazione dell’accordo di commercializzazione e alla sequenza temporale delle comunicazioni intervenute tra le due società (6 marzo 2014 doc. 30) e la data di stipula tra la società Univeg e Calcare, del contratto di fornitura con firma apposta da quest’ultima in data 3 marzo 2014 (Cfr. Doc. 19), anche perché non vi è alcuna prova, né addotta né richiesta, che l’uva oggetto di quel contratto di fornitura fosse proprio quella oggetto della asserita contraffazione e non altra; né la prova può desumersi da quanto dichiarato dal terzo Univeg nel corso di un giudizio cui Calcare non prendeva parte, dichiarazioni in realtà non riportate in alcun documento allegato (né nel verbale del procedimento veneziano né nelle ordinanze lì emesse dove non vi è alcun riferimento alla specifica circostanza, all. 15 e 16 fasc. attrice).
In parte qua la domanda è infondata e va rigettata.
3. Sulla domanda di accertamento della presunta violazione del brevetto di nuova varietà vegetale n.1338 del 13.12.1994 (SUGRAONE) e dei diritti relativi al segno distintivo Superior Seedless e dell’atto di concorrenza sleale asseritamente compiuto dalla Calcare s.r.l., afferma la Sun World la illecita commercializzazione della varietà SUGRAONE, mediante l’illecita acquisizione della merce da Pietro Pugliese - Terra Viva - O.P. Pugliaviva (cfr. Docc. 22 a 27).
Nel dettaglio, riferiva che, inviata diffida ad un soggetto autorizzato alla commercializzazione (az. Agricola Pietro Pugliese), apprendeva che questi aveva ceduto l’uva, senza alcuna preventiva autorizzazione del costitutore e in violazione del contratto che lo legava alla Sun World, alla società Terra Viva soc. cooperativa agricola; quest’ultima, a sua volta, aveva conferito l’uva alla Organizzazione di Produttori Pugliaviva di cui era socia, e così, infine, alla Calcare. Invocando l’applicazione della disciplina resa dal C.P.I. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, affermava che la condotta della Calcare era sussumibile sotto la categoria giuridica della condotta dell’ex-licenziatario infedele: ovvero quella del soggetto il quale, avendo avuto dei pregressi rapporti commerciali con una controparte, ne tragga successivamente un indebito profitto.
La Calcare, ritenendo che le vicende relative al brevetto Sugraone andassero disciplinate dal D.P.R. 974/1975, vigente all’epoca in cui veniva rilasciato il brevetto e non già dal successivo D.lgs. 455 del 1998 poi trasfuso nel Codice della Proprietà Industriale (D. lgs. 30 del 10 febbraio 2005), ha ribadito la insussistenza di un diritto meritevole di tutela in capo alla società attrice.
In punto di diritto, non può che convenirsi con la ricostruzione fatta dalla difesa di parte attrice: il D.P.R. 974/1975 è norma abrogata ed è chiaro il disposto di cui all’art. 246, primo comma, lett. l), C.P.I., che elenca le disposizioni legislative da considerarsi non più vigenti in ragione dell’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale. La norma previgente rimane valida solo per i requisiti per la concessione della privativa, posto che è proprio sulla base di tali previsioni che il titolo di Sun World veniva rilasciato mentre, a parte gli aspetti formali e sostanziali necessari per la concessione del titolo, nessuna eccezione è stata prevista dal legislatore all’applicazione della vecchia – ed abrogata – norma ai titoli di privativa concessi e non ancora scaduti. È fuor di dubbio che la contraffazione/violazione brevettuale non appartiene alla fase genetica del diritto ma alla sua vita nel sistema giuridico ed imprenditoriale e va disciplinata e regolata in virtù della disciplina vigente al momento della denunciata violazione.
Ciò precisato in diritto, la norma di riferimento è l’art. 107 C.P.I. che recita:
“1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria”
Il costitutore, dunque, è responsabile della purezza della varietà (cioè del seme), ma non è anche titolare di diritti su ogni successiva fase di moltiplicazione e di commercializzazione della specie fino all’acquirente finale, a meno che non detenga i cosiddetti diritti di privativa, previsti dal D.L.vo n. 30 del 2005, recante il Codice della proprietà industriale. Si ricorda, infatti, che anche tale Codice, nell’ambito della disciplina dedicata alle “Nuove varietà vegetali” (Capo II, Sezione VIII), riconosce la figura del costitutore come, per quanto qui rileva, “la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà” (art. 100, comma 1, lettera a). Il riconoscimento dei diritti attribuiti dal Codice a tale figura (e, precisamente, anche quelli di cui all’art. 107 del Codice, invocati dalla ricorrente, relativamente alla necessità dell’autorizzazione del costitutore per una serie di “atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta”, tra cui, appunto, produzione o riproduzione, condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, esportazione o importazione) è espressamente subordinato alla adozione di un provvedimento concessorio da parte dell’Ente competente (cfr. art. 109, sulla durata della protezione del diritto di costitutore). In altre parole, la privativa per nuova varietà vegetale rappresenta una declinazione del diritto di brevetto (cfr. art. 2, comma 2, del Codice) da cui discendono i diritti di natura economico-commerciale previsti dagli articoli 100 e ss. del Codice solo nel caso in cui vi sia stata una concessione costitutiva ottenuta previa domanda ai sensi degli articoli 147 e ss..
Ciò chiarito, nella fattispecie il Collegio rileva che la qualità di costitutore della società attrice e la titolarità dei diritti di privativa non sono non è oggetto di contestazione ma è provata dai documenti prodotti (v. in part. all.7); inoltre, è pacifico in causa che le due società erano state legate da un accordo di commercializzazione stilato nell’anno 2013 e poi risolto l’anno successivo; ed è anche pacifico in causa che l’uva venduta dal Pugliese, licenziatario autorizzato, a Terra Viva, poi conferita alla Organizzazione Pugliaviva e da questi a Calcare, sia della specie SUGRAONE (v. memoria di costituzione, pag. 18 2 cpv). Circostanze che rendevano superflue le prove articolate dalla difesa di Sun Worl su fatti relativi alla commercializzazione ovvero ai passaggi commerciali dell’uva in commento.
Oggetto di contestazione da parte della convenuta è la titolarità di diritti della Sun World relativi sul segno distintivo Superior Seedless.
In realtà, all’affermazione difensiva attorea non è seguita alcuna prova documentale della titolarità del segno, non riportata nel documento di rilascio del brevetto (all.7) ovvero in atto successivo e distinto. Dunque, va escluso che la Sun World possa esercitare i relativi diritti sul segno distintivo.
Per quanto riguarda il divieto di commercializzazione dei frutti, vi è prova documentale che questo aveva formato oggetto di specifica pattuizione tra la Sun World e il licenziatario Pugliese (v. accordo di transazione del 9.7.2001 all.23 fasc. attrice): nell’accordo siglato, Pugliese si impegnava a vendere l’uva bianca SUGRAONE “...unicamente ai distributori con licenza, espressamente autorizzati da Sun World, di cui all’allegato elenco B...”(elenco non in atti). Pugliese violava quell’accordo e, nel corso della stagione anno 2016, cedeva l’uva in favore di soggetto non ricompreso nell’elenco (rectius, distributore senza licenza) e questi a sua volta ad altro soggetto anche esso non autorizzato che la cedeva alla Calcare (che la conferiva a sua volta a Berardi Mosti s.r.l. per la produzione di mosto, all.4 memoria del 18.11.2019). Ora, se è vero che la tutela del costitutore, così come delineata dall’art. 107 cpi, si estende anche ai frutti della raccolta e alla loro commercializzazione, tuttavia, il secondo comma pone un limite ossia che per “...gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante....” vi sia stata una utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta. In buona sostanza, dalla lettura complessiva della norma, in sostanza le successive commercializzazioni in favore di soggetti non graditi dall’attrice ed esclusi dall’accordo con il suo licenziatario, ferma la violazione dell’accordo tra titolare del brevetto e licenziataria rilevante solo per le dette parti, non è illecita se comprende i frutti in quanto tali e non anche materiale riproduttivo.
Venendo al caso in esame, non vi è stato l’uso di materiali di riproduzione (piante e/o barbatelle) o di moltiplicazione della varietà (semi) ma una cessione proveniente da soggetto autorizzato e facente parte della rete dei distributori che vendeva il prodotto finito della raccolta (uva) a terzo, così non integrandosi la condotta violativa sanzionata dalla norma in commento: se il licenziatario (Pugliese) ha venduto e fatto rivendere l’uva (che non ha semi e non consente riproduzione) ha di certo violato l’accordo con il titolare del brevetto, ma chi successivamente ha acquistato l’uva che non consente la riproduzione, non incorre in violazione della privativa (anche perché le royalties sono state già pagate dal suo venditore).
E in tale ottica si pone anche la contestata successiva cessione di uva operata da Orlando Vito Angelo nella stagione 2018: episodio narrato connotato da estrema genericità non avendo la attrice precisato se si trattava di soggetto licenziatario, in virtù di quale accordo, epoca del fatto ed altro.
Alla luce di quanto dedotto anche la ulteriore domanda va rigettata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, scaglione valore indeterminabile complessità media, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 7.3.2019 dalla Sun World International LLC, in persona del legale rappresentante pro tempore,
avverso la Azienda Agricola Calcare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA la Sun World International LLC, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 10.800,00 oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
Bari, 20.2.2023
Il Giudice rel. est.
Assunta Napoliello
Il Presidente
Raffaella Simone