Settore vinicolo - Agevolazioni - Impugnazione dell'atto con cui la Regione Piemonte ha disposto la revoca parziale del contributo erogato nell'ambito del "Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2019-2023" - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti contributi e sovvenzioni pubbliche - Controversia attinente alla fase esecutiva del rapporto - Contestato alla ricorrente un inadempimento degli obblighi stabiliti in sede di erogazione delle somme - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2020, proposto da
Cascina Battignanina Società Agricola in Accomandita Semplice di Ratti Francesco e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Pesce e Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alessandro Licci Marini in Torino, via Lamarmora n. 6;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), non costituita in giudizio;
nei confronti
di Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca parziale e riduzione di contributo della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, a firma del Responsabile del Settore predetto, prot. 7.60.40, comunicato in data 21 settembre 2020, avente per oggetto «Ristrutturazione e riconversione vigneti - campagna 2018/2019 - Reg. CE 1308/2013 del Consiglio – DGR n. 22–6909 del 25 maggio 2018 – CUAA: 00888780061 Beneficiario Cascina Battignanina Società Agricola in Accomandita Semplice di Ratti Francesco e C. … Comunicazione di revoca parziale e riduzione del contributo»;
- della nota della Regione Piemonte di trasmissione del citato provvedimento di revoca;
- della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, comunicata il 7 agosto 2020, con cui si preannunciava la revoca parziale del contributo;
- di ogni relazione e atto istruttorio, comunque denominato, adottato dalle amministrazioni intimate, incluse eventuali proposte di revoca, relative agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti realizzati dalla ricorrente;
- dell'eventuale denuncia di sinistro e delle eventuali ulteriori comunicazioni adottate dalla Regione Piemonte successivamente alla notifica del provvedimento di revoca parziale, allo stato non note;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito;
e, in via subordinata, per l'annullamento e/o la disapplicazione:
- del bando della Regione Piemonte per le domande di contributo nell'ambito della misura di sostegno "Ristrutturazione e riconversione vigneti la campagna 2018/2019", approvato con determinazione dirigenziale 29 maggio 2018, n. 617, della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte (e segnatamente delle norme contenute nel paragrafo 8 "Domanda di pagamento a saldo / richiesta di collaudo"), nelle parti e nei limiti d'interesse della ricorrente;
- della predetta determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 29 maggio 2018, n. 617, e dei relativi Allegati, nei limiti e nelle parti d'interesse;
- della circolare AGEA 19 aprile 2018, n. 34196, recante "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2018/2019", nei limiti e nelle parti d'interesse;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, inclusa, ove occorrer possa e nelle parti d'interesse, la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 22-6909 del 25 maggio 2018 (recante "Regolamento (CE) n. 1308/2013. Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2019-2023. Approvazione della proposta di modifica del piano di riparto e approvazione delle disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019"), del relativo Allegato 1, contenente le Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché dei relativi Allegati 2 e 3,
e per l'accertamento, in ogni caso, del diritto della ricorrente a fruire integralmente del contributo concesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato l'atto con cui la Regione Piemonte ha disposto la revoca parziale del contributo erogato nell'ambito del "Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2019-2023";
- si è costituita la Regione Piemonte eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
- la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 22 febbraio 2023;
Considerato che, per costante giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Cass. Civ., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 15637; Id., luglio 2017, n. 16831; Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5357; Id., Sez. III, 12 aprile 2022, n. 2733), il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o all'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, non essendo implicato l'esercizio del potere amministrativo, ma il diritto soggettivo dell'amministrazione al recupero dell'importo e lo speculare diritto soggettivo del beneficiario a trattenerlo;
- è invece configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse;
Osservato, quanto al caso di specie, che:
- la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto;
- la revoca parziale è stata disposta in quanto una spesa ammessa al contributo è stata pagata con assegno bancario, in asserita violazione di una prescrizione del bando;
- la Regione ha, pertanto, contestato alla ricorrente un inadempimento degli obblighi stabiliti in sede di erogazione delle somme;
- l'interpretazione del bando, che parte ricorrente asserisce essere scorretta, non è una forma di discrezionalità amministrativa, in quanto non sottende l'esercizio di alcun potere né il contemperamento di interessi;
Ritenuto:
- che la posizione giuridica dedotta in giudizio abbia natura di diritto soggettivo e appartenga, in base al generale criterio di riparto, alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.;
- di compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito della vertenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Valentina Caccamo, Referendario
Martina Arrivi, Referendario, Estensore