Provvedimento concernente disposizioni relative all’approvazione delle modifiche dell’Unione del disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini “Bianco di Custoza” o “Custoza” di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2375 della Commissione del 29 novembre 2022.
(Provvedimento 20/01/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
UFFICIO PQAI IV
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalitàdi applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il DM 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell’08/04/2022, recante “Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione”.
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2375 della Commissione del 29 novembre 2022, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 314 del 6.12.2022, concernente l’approvazione delle modifiche dell’Unione al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini “Bianco di Custoza” / “Custoza”;
CONSIDERATO che tra dette modifiche del disciplinare sono comprese la variazione del nome della DOP da “Bianco di Custoza” / “Custoza” a “Custoza” e l’inserimento dell’obbligo di imbottigliamento in zona di produzione;
CONSIDERATO che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento (UE) n. 2022/2375 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.U.E. n L 314 del 6.12.2022), le predette modifiche sono applicabili nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi;
VISTA l’istanza presentata in data 22.12.2022 dal Consorzio di tutela del vino Custoza DOC, con sede in Sommacampagna (VR), intesa ad ottenere alcuni chiarimenti e disposizioni transitorie in merito all’applicazione delle predette modifiche dell’Unione del disciplinare in questione, anche in considerazione che la pubblicazione e l’entrata in vigore del citato Reg. (UE) 2022/2375 sono avvenuti al termine della vendemmia 2022 ed a dichiarazioni vitivinicole appena presentate;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, comma 1, lettera d);
VISTA la direttiva direttoriale n. 149534 del 31/03/2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
DISPONE
1) la pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Custoza”, consolidato con le modifiche dell’Unione approvate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2375 richiamato nelle premesse, sul sito internet del Ministero, all'apposita sezione “Qualità - Vini DOP e IGP – Disciplinari di produzione”, ovvero al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625
2) a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento (UE) n. 2022/2375 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.U.E. n L 314 del 6.12.2022), le relative modifiche dell’Unione del disciplinare di produzione della DOP “Custoza” sono applicabili nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.
Inoltre, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai successivi punti 3) e 4), le modifiche in questione sono applicabili nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2022 e delle produzioni derivanti dalle vendemmie 2021 e precedenti che rispondano alle condizioni stabilite nel citato disciplinare consolidato;
3) per la modifica concernente la previsione dell’obbligo di imbottigliamento in zona, di cui all’articolo 5 del disciplinare, si applicano le seguenti disposizioni:
a) tutte le Ditte interessate che abbiano presentato a questo Ministero entro il 26 dicembre 2022 istanza per ottenere l’autorizzazione in deroga individuale, ai sensi dell’articolo all’art. 35, comma 3, della L. n. 238/2016 ed all’art. 5, comma 1, ultimo capoverso, del disciplinare, nelle more della definizione di tali istanze da parte di questo Ministero medesimo, possono continuare ad effettuare le operazioni di imbottigliamento nei propri stabilimenti ubicati al di fuori della zona di produzione delimitata;
b) la possibilità di cui alla lettera a) è inoltre estesa nei riguardi delle ditte interessate, in possesso dei requisiti di cui alle citate disposizioni derogatorie, che presenteranno istanza di autorizzazione a questo Ministero successivamente al 26 dicembre 2022, esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza medesima;
c) la possibilità di continuare ad effettuare le operazioni di imbottigliamento nei propri stabilimenti, ubicati al di fuori della zona di produzione delimitata, è altresì estesa a tutte le Ditte interessate che non siano in possesso dei requisiti di cui alle richiamate disposizioni derogatorie, ma che detengano alla data del 26 dicembre 2022 (entrata in vigore del citato Reg. UE n. 2022/2375) in tali stabilimenti le partite di vino DOC “Custoza” certificate all’esame analitico e organolettico, o che a tal fine siano state oggetto di apposito contratto stipulato entro detto termine del 26/12/2022; detto contratto dovrà essere trasmesso a codesto Organismo di controllo;
4) per la modifica relativa al nome della DOP, è fatto salvo lo smaltimento delle eventuali giacenze di etichette riportanti il nome “Bianco di Custoza”, entro il 30 giugno 2023, per il solo confezionamento/etichettatura delle partite della tipologia di base “Custoza”, con esclusione delle tipologie “Superiore”, “Riserva”, Spumante” e “Passito”.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Ministero, all'apposita sezione “Qualità - Vini DOP e IGP – 2. Domande modifica disciplinari vini DOP e IGP – 2023 – 2 A. Domande modifiche unionali disciplinari” e ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Dirigente
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)