Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 19-03-2024
Numero provvedimento: 131169
Tipo gazzetta: Nessuna

Modifiche normative apportate al Decreto Ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, articolo 1.

(D.M. 19/03/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)


 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE


 

VISTO l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato”, che istituisce i contratti di filiera e di distretto al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

VISTO l’art. 66, comma 2, della sopracitata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ee), della legge 7 marzo 2003 n. 38”;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l’art. 10-ter, comma 1, avente ad oggetto disposizioni specifiche per il settore agroalimentare;

VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” e, in particolare, l’art. 1, afferente all’estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38”;

VISTO il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero- caseario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l’art. 3, comma 4- ter, relativo all’introduzione del “Contratto di rete”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 5, rubricato “Procedura valutativa”;

VISTA la legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell’art. 1, relativi all’istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

VISTA la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell’art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l’altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023, che dichiara alcune categoriedi aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli artt. 17, 19 e 41;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), e, in particolare, la condizionalità espressa al punto 52, ai sensi del quale “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”;

VISTI gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

VISTO il regime di aiuti di Stato S.A. 60546 (2020/X);

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA.42821, così come modificata con Decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020, conforme ai vigenti Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Comunicazione 2022/C 485/01);

VISTO il regime di aiuti di Stato SA.104682 autorizzato con Decisione C(2022)9322 – Final del 12 dicembre 2022, di cui al decreto ministeriale n. 48567 del 31 gennaio 2023, conforme ai vigenti Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Comunicazione 2022/C 485/01);

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 1192 dell’8 gennaio 2016, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto, ai sensi del sopra richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 8254 del 3 agosto 2016, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione, tra l’altro, delle condizioni economiche e delle modalità di concessione dei finanziamenti agevolati;

VISTO l’Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui ai succitati D.M. n. 1192 dell’8 gennaio 2016 e D.M. n. 8254 del 3 agosto 2016;

VISTO il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art.1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTO il decreto del Ministro pro tempore n. 673777 del 22 dicembre 2021, che reca i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi;

VISTO il decreto ministeriale n. 48567 del 31 gennaio 2023, recante disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno, e in particolare l’articolo 18, comma 2;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 e il relativo regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, punto h, con il quale sono ripartite le risorse del Piano nazionale finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR (PNC);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’art. 8, comma 1, il quale prevede che “Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 7, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77;

VISTO il comma 7 del sopracitato art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che, in attuazione di quanto disposto dal summenzionato comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC;

VISTE in particolare, le schede di cui all’allegato 1 del sopracitato decreto ministeriale, che costituiscono parte integrante del decreto medesimo e che, per ciascuna Amministrazione titolare, dettagliano i richiamati obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle schede sopra citate, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è individuato quale Amministrazione titolare del progetto denominato “contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo”;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nelle schede sopra citate il suddetto progetto persegue l’obiettivo di rafforzare lo strumento dei contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura e floricoltura e vivaismo, attraverso programmi di investimento integrati su tutto il territorio nazionale volti a promuovere la sostenibilità ambientale, il potenziamento delle relazioni intersettoriali lungo le catene di produzione, trasformazione e commercializzazione, attraverso l’aggregazione dei produttori e la creazione di responsabilità solidale delle imprese della filiera, migliorando la posizione degli agricoltori nella catena del valore e la partecipazione degli operatori, anche dislocati in aree rurali o marginali, ai processi di aggregazione, contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree rurali;

VISTO il Decreto 0478546 del 28 settembre 2021 relativo alla misura agevolativa di cui al D.M. n. 1192 dell’8 gennaio 2016, al D.M. n. 8254 del 3 agosto 2016 e all’Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 e relative modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022 recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373, per settore;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e, in particolare, l’articolo 1, che riprogramma le risorse a valere sul Piano Complementare Nazionale e, conseguentemente, permette di realizzare i progetti entro il 31 dicembre

2028;

RITENUTA la necessità, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di adeguare alle modifiche normative intervenute il decreto del Ministro pro tempore n. 673777 del 22 dicembre

2021;

VISTA la nota prot. 129788 del 18/03/2024 con la quale è stata resa apposita informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, non essendo intervenute modifiche sostanziali rispetto al precedente parere del 16 dicembre 2021;

 

DECRETA



Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “Accordo di filiera”: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

b) “Avvisi”: gli avvisi emanati dal Ministero relativamente ai contratti di filiera e ai distretti del cibo e, in particolare, il decreto n. 60690 del 10 agosto 2017, relativo al IV bando – contratti di filiera settore agroalimentare; il decreto n. 182458 del 22 aprile 2022, relativo al V bando – contratti di filiera settore agroalimentare; il decreto n. 221150 del 26 aprile 2023 relativo al I bando – contratti di filiera settore forestale; il decreto n. 10898 del 17 febbraio 2020 relativo al I bando – distretti del cibo.

c) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti;

d) “Banca autorizzata”: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l’accesso al Contratto di Filiera e individuata fra quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dellospecifico Contratto di filiera;

e) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

f) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di unProdotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare oimmettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

g) “Contratto di filiera”: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanzanazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

h) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

i) “Contributo in conto capitale”: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;

j) “Filiera agroalimentare”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

k) “Filiera agroenergetica”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

l) “Finanziamento”: l’insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamentobancario;

m) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

n) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

o) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i;

p) “Ministero”: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

q) “PMI”: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

r) “Prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

s) “Progetto”: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera;

t) “Programma”: l’insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;

u) “Provvedimenti”: i provvedimenti adottati dal Ministero in attuazione del presente decreto;

v) “Regioni meno sviluppate”: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % rispetto alla media dell’UE a 27;

w) “Regioni in transizione”: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è compreso tra il 75% e il 100% rispetto alla media dell’UE a 27;

x) “Soggetti della filiera”: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

y) “Soggetto gestore”: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 10- ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato negli Avvisi;

z) “Soggetto Istruttore”: la Banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la società di cui all’art. 8 del D.M. 174/2006 e s.m.i., che svolgono i compiti di cui all’art. 9, comma 2, del presente decreto;

aa) “Soggetto proponente”: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;

bb) “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento subito da un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un Prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificato, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

 

Articolo 2

(Ambito operativo)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del medesimo Trattato;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esentati dall’obbligo di notifica.

3. Gli interventi agevolativi sono attuati mediante la concessione delle risorse, nei limiti di cui al decreto dipartimentale n. 170550 del 13 aprile 2022 e ai sensi dei relativi Avvisi, previa istruttoria, a favore dei Programmi presentati ai sensi del decreto 10898 del 17 febbraio 2020 e del decreto 60690 del 10 agosto 2017 e dei Programmi presenti nelle graduatorie di cui al decreto n. n. 633056 del 15 novembre 2023, al decreto n. 516172 del 28 settembre 2023. A tal fine, le competenti Direzioni generali adottano i necessari e/o opportuni Provvedimenti.

 

Articolo 3

(Misure agevolative)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e/o del Finanziamento agevolato.

2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti negli Avvisi.

3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili fino a 50 milioni di euro, ai sensi dei relativi Avvisi.

4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:

a) a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,come riprogrammate del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per le agevolazioni concesse nella forma del Contributo in conto capitale;

b) ove applicabile, a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi dell’articolo 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del Finanziamento agevolato;

c) ove applicabile, a valere su ulteriori successive disponibilità del Ministero, delle Regioni e Province autonome.

 

Articolo 4

(Contratto di filiera)

1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversicomparti, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L’Accordo di filiera individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.

3. All’Accordo di filiera possono partecipare sia Soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell’Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.

4. Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili inrelazione all’attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l’intera filiera e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

5. Il Programma deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalità definite negli Avvisi.

 

Articolo 5

(Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari)

1. Sono Soggetti proponenti del Contratto di filiera: (i) per il settore agroalimentare

a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

c) gli enti pubblici;

d) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

e) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

(ii) per i l sett ore for est al e e del l’ ar bori col t ur a da legno ,

a) società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;

b) organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;

c) enti pubblici;

d) società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;

e) imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

f) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

g) reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

h) gli accordi di foresta già sottoscritti al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

2. Ai Soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i Soggetti beneficiari laddove applicabili.

3. Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera le seguenti categorie di imprese:

(i) per il settore agroalimentare

a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;

d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 2472/2022, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.

(ii) per il settore forestale e del l’ ar bori col t ur a da l egno sono i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), facenti parte dell’accordo di filiera e classificati nelle seguenti categorie:

a) proprietari di superfici forestali o titolari della gestione di superfici forestali: i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;

b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell’arboricoltura da legno;

c) organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

d) società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari di boschi o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno; imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.

Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell’accordo di filiera e iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.

4. I Soggetti beneficiari di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre ai requisiti previsti nei relativi Avvisi:

a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 63) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla Comunicazione 2022/C485/01 o dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 2, punto 59) del regolamento (UE) n. 2472/2022.

5. I Soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali Soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente punto 3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

Articolo 6

(Interventi ammissibili)

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all’articolo 3, in conformità con quanto previsto dal decreto n. 673777/2021 nonché dai relativi Avvisi, comprendono le seguenti tipologie:

(i) per il settore agroalimentare:

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli;

c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati negli Avvisi;

d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli;

e. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo;

(ii) per il settore forestale e dell’ arboricoltura da legno:

a. investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

b. investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

c. investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 200.000 euro;

d. investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 2472/2022, che sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023.

4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso Soggetto beneficiario.

5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i Progetti devono includere la descrizione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza di aiuti. A tal fine deve essere altresì specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i Progetti devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l’aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

7. Nel rispetto delle previsioni di cui ai relativi Avvisi e Provvedimenti, i Programmi devono essere realizzati entro il quarto anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera a valere sul Piano Nazionale Complementare e in ogni caso entro il 31 dicembre 2028.

 

Articolo 7

(Aiuti concedibili)

1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nel caso del Finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in più rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell’aiuto. L’importo dell’aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

3. La misura degli aiuti è stabilita negli Avvisi, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’Allegato A al presente decreto.

4. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

6. Nell’ambito del settore agroalimentare, per i Contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Contributo in conto capitale e/o di Finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:

a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % e compreso tra 75% e 100% rispetto alla media dell’UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;

b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75% e compreso tra 75% e 100% rispetto alla media dell’UE-27  e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;

c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022, la forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto, ai sensi di quanto disposto all’articolo 6 commi 5 e 6.

d. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), l’ammontare minimo di mezzi apportati dal Soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario;

e. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma del Finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario:

f. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’Allegato A al presente decreto;

g. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.

7. L’ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.

8. Le caratteristiche del Finanziamento e delle relative componenti di Finanziamento agevolato e di Finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i..

9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’Allegato A al presente decreto.

 

Articolo 8

(Erogazione delle agevolazioni)

1. L’erogazione del Contributo in conto capitale ai Soggetti beneficiari avviene successivamente alla stipula del Contratto di Filiera o, nel caso di richiesta di Finanziamento, dopo la stipula del contratto di Finanziamento a favore dei Programmi presentati ai sensi del decreto 10898 del 17 febbraio 2020 e del decreto 60690 del 10 agosto 2017 e dei Programmi presenti nelle graduatorie di cui al decreto n. n. 633056 del 15 novembre 2023, al decreto n. 516172 del 28 settembre 2023.

2. Per quanto attiene i Contratti di filiera, le quote del Contributo in conto capitale e/o – ove applicabile – del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo Contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata.

 

Articolo 9

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle Banche finanziatrici e alle Regioni o Province autonome.

2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:

a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell’Allegato A al presente decreto;

b) qualora vengano distolte dall’uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;

c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall’articolo 6, comma 7, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nei singoli Avvisi, fermo restando la possibilità di realizzazione entro il 2028 a seguito della riprogrammazione di cui al decreto-legge n. 19/2024;

d) qualora venga meno in capo ai singoli Soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 5 del presente decreto nonché delle condizioni di ammissibilità previste dagli Avvisi.

3. La revoca delle agevolazioni è totale qualora:

a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea;

c) il contratto di Finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall’articolo 12, comma 4 del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

d) il contratto di Finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell’erogazione a saldo del Contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell’adozione da parte del Ministero dell’atto amministrativo di erogazione del saldo;

e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi di valutazione previsti dagli Avvisi;

f) qualora venga meno in capo al Soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 5 del presente Decreto per i Soggetti beneficiari, laddove applicabili;

g) per qualsiasi altra causa indicata dagli Avvisi.

4. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei Soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:

a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla data di ultimazione degli interventi del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

b) qualora venga dichiarato il fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero l’apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività.

5. L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al Soggetto Proponente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; quest’ ultimo può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.

6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al Soggetto proponente e, eventualmente, al Soggetto istruttore, alla Banca finanziatrice e a CDP ove pertinente, nonché, ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.

7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il Contributo in conto capitale, l’obbligo di restituire l’importo erogato. Per il Finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca comporta l’obbligo di versare un importo pari all’agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Finanziamento agevolato, nel caso in cui l’importo del Finanziamento agevolato concedibile al Soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell’importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all’importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al Soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal Soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell’importo del differenziale interessi. L’importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 10

(Documentazione di spesa)

1. Ai fini dell’erogazione delle quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento, il Soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero e al Soggetto istruttore la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dai singoli Avvisi.

 

Articolo 11

(Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni)

1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all’articolo 8, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali.

2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del Soggetto istruttore, in caso di finanziamento agevolato, il Ministero provvede all’eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all’allegato A al presente decreto e adotta l’atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale sul Progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso, per il tramite del Soggetto proponente.

3. A seguito dell’atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari, ovveroa richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

 

Articolo 12

(Controlli e rinvii)

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizionee il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull’attività del Soggetto istruttore e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l’attuazione dei Progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.

2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e, al Soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo statod’avanzamento dei Progetti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il Soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto.

3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021 e ai relativi Avvisi.

 

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica, sono stati oggetto di autorizzazione con la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA.42821, così come modificata con Decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020, relativa al caso SA.57975, e con la Decisione C(2022)9322 –final del 12 dicembre 2022 per il regime di aiuti di Stato SA.104682.

2. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell’Allegato A – Settore agroalimentare del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell’aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2472/2022.

3. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 5 A dell’Allegato A– Settore agroalimentare del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

4. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 4A e alla tabella 5A dell’Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.

5. Sono rispettate le condizioni previste all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento UE 2023/1315, e del regolamento (UE) 2022/2472 in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

6. Sono altresì rispettate le condizioni previste ai punti da (112) a (115) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato e di trasparenza.

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Francesco Lollobrigida


ALLEGATI