Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Provvedimento
Data provvedimento: 15-03-2024
Numero provvedimento: 126963
Tipo gazzetta: Nessuna

Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Cirò Classico” e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione.

(Provvedimento 15/03/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA EX DGPQA – EX PQA 4

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con Regolamento (UE) 2021/2117 del 02/12/2021;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il DM 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell’08/04/2022, recante “Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione”;

ESAMINATA la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Calabria, su istanza del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini DOC Cirò e Melissa, con sede in Cirò Marina (KR), intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Cirò Classico» (classificabile con la menzione tradizionale italiana denominazione di origine controllata e garantita, in sigla DOCG), già sottozona della denominazione di origine controllata «Cirò», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell’analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

VISTO il parere favorevole della Regione Calabria sulla citata domanda di protezione; ATTESO che la richiesta di protezione in questione è stata esaminata, nell’ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, e in particolare:

-  in data 16 novembre 2023 ha avuto luogo presso la Sala di Borgo Saverona di Cirò Marina (KR), la riunione di pubblico accertamento intesa ad esaminare la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (protezione DOP) per i vini “Cirò Classico”;

- è stato acquisito, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 8, comma 8, e 21 del citato D.M. 6 dicembre 2021, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all’art. 40 della L. n. 238/2016, espresso nella riunione del 29 novembre 2023, sulla predetta richiesta di riconoscimento a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (registrazione DOP) e della relativa proposta di disciplinare di produzione;

- la citata proposta di disciplinare, ai sensi dell’art. 9 del citato D.M. 6 dicembre 2021, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2023, per un periodo di 60 giorni e, entro tale termine, non sono pervenute istanze avverse;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all’esame della richiesta di protezione della DOP “Cirò Classico” (riconoscimento a DOCG) e del relativo disciplinare di produzione e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della DOP dei vini “Cirò Classico” sul sito internet ufficiale del Ministero, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del DM 6 dicembre 2021, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di protezione in questione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del Reg. UE n. 33/2019 ed agli articoli 2, 3 e 5 del Reg. UE n. 34/2019;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, comma 1, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale n. 118468 del 22/02/2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;


DISPONE


 

1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP dei vini “Cirò Classico”;

2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di protezione della DOP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE n. 34/2019.

 

Il Dirigente

Roberta Cafiero

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

 

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA) “CIRÒ  CLASSICO”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita DOP (DOCG) “Cirò Classico” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Gaglioppo min. 90%

possono concorrere, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 10%, le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà Magliocco e Greco Nero.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico” comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Cirò e Cirò Marina.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico” devono essere quelle tradizionali della zona o comunque quelle più idonee a conferire ai vini le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative necessarie. Pertanto, i vigneti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

densità di piantagione: almeno 4.000 ceppi per ettaro per i nuovi impianti e reimpianti successivi all’entrata in vigore del presente disciplinare;

adozione della forma di allevamento: alberello, spalliera con potatura a cordone speronato;

4.2 La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico” non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata a detto limite, purché la produzione non superi il 20%; oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

4.3 È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

È consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso.

4.4 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Cirò Classico” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% in volume.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Cirò Classico” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.

5.2 Conformemente alla normativa nazionale e dell’Unione europea le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente comma 1 per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Cirò Classico”.

Inoltre, in conformità alla vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento della DOP (DOC) Cirò Classico al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali.

5.3 La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.4 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico” può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 36 mesi di invecchiamento di cui almeno 6 mesi in contenitori di legno. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1°gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 

“Cirò Classico”:

colore: rosso rubino con tendenza al granato con l’invecchiamento; odore: intenso e complesso con profumi di frutta rossa e note speziate; sapore: secco, di corpo, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

 

Articolo7

Designazione e presentazione

7.1 Nell'etichettatura ovvero nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra, scelto, fine, selezionato, vecchio” e similari.

7.2 È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi aziendali, a ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

7.3 L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8.

Confezionamento

8.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Cirò Classico”, deve essere esclusivamente commercializzato in bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca, ad esclusione dei tappi a base di polimeri sintetici.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Cirò e Cirò Marina. Il territorio appartiene alla zona altimetrica denominata collina litoranea e si sviluppa dal livello del mare fino ad una altezza massima 462 metri s.l.m.

Il comprensorio della DOP (DOCG) “Cirò Classico”, nella Provincia di Crotone, sul litorale della costa

Ionica e nel suo entroterra collinare, protetto dalle pendici della Sila, comprende un territorio esteso per circa 9.000 ettari, si estende lungo la fascia litorale ionica per circa 15 km e si spinge per circa 10

nell’entroterra. Dalle zone litoranee si passa alle superfici terrazzate poste ad Ovest di punta Alice.

Procedendo ancora verso l’interno si incontrano le colline a profilo molto regolare, che conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine, si ritrovano dei conglomerati e le sabbie delle zone più interne che, sono facilmente riconoscibili per le pendenze più aspre.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti

conglomeratici.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio. Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica

in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica. La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una

spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di

Sali solubili. Infine, sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi

a tessitura media e reazione subacida.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La vocazione del territorio di Cirò a produrre vini di grande qualità è nota da molti secoli. Il comprensorio della DOCG “Cirò Classico” infatti è la zona di più antica presenza della vite dell’intera area. L’attuale vino Cirò deriva da un vino che anticamente era chiamato “Krimisa”. Il nome probabilmente deriva da quello di una colonia greca, Cremissa appunto, situata dove ora sorge Cirò Marina. A Cremissa sorgeva peraltro un importante tempio dedicato al dio del vino, Bacco, e Krimisa era il vino offerto in dono agli atleti vincitori delle Olimpiadi. Il vino continuò la sua fama anche in epoca romana e successivamente fino all’epoca Normanna e Angioina. Nel Cinquecento e per tutta l’epoca moderna il vino viene descritto come uno degli elementi caratterizzanti un’agricoltura e un’economia propri di una Calabria felix, prospera, fertile, secondo immagini veritiere che vengono tramandate di padre in figlio. Per rinnovare l’antica tradizione, il Cirò è stato servito come vino ufficiale alle Olimpiadi svoltesi a Città del Messico nel 1968. Milone di Crotone, vincitore di ben sei edizioni dei giochi di Atene, era un grande estimatore di questo vino.

B) Informazioni sulla qualità̀ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il “Cirò Classico” DOP (DOCG) si presenta di colore rosso rubino con un profumo intenso e complesso, e un sapore corposo, armonico e persistente, che tende a diventare sempre più vellutato con l'invecchiamento. Esso è infatti è apprezzato per la intensità e complessità della sua fragranza, con profumi di frutta rossa e con specifiche note speziate.

Questo profilo sensoriale è tipicamente legato all'influenza che il vitigno Gaglioppo, perfettamente ambientato nel territorio cirotano, riceve dal microclima della zona di produzione, che si caratterizza per l'origine sedimentaria dei suoli, ricchi di scheletro e di disponibilità di minerali, unitamente ad una condizione climatica fortemente influenzata dal massiccio montuoso ad Ovest e dal mare ad Est. Ha il gradimento di una ampia fascia di consumatori perché́ presenta caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono all’equilibrio gustativo tra la componente aromatica e quella gustativa. La sua eleganza e il corpo armonico del vino permettono abbinamenti con piatti molto strutturati e anche con piatti della cucina internazionale a base di carni, formaggi stagionati e con salse.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l’interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino “Cirò Classico” DOP (DOCG). La combinazione si estrinseca principalmente nella presenza di una varietà, il Gaglioppo, che è uno dei principali vitigni autoctoni adattatosi nell’area. Infatti, la naturale vocazione alla produzione di vini rossi è stata nei secoli il tratto distintivo dell’area cirotana. Il sistema collinare, che si spinge dal litorale della costa Ionica all’entroterra, favorisce l’intercettazione luminosa, il drenaggio costante dell’acqua e una temperatura che permette al Gaglioppo al Magliocco e al Greco Nero, di raggiungere il giusto equilibrio fra la componente zuccherina ed acida.

I suoli prevalentemente sabbiosi o conglomeratici sui rilievi collinari e con accumuli di argilla nelle terrazze di origine fluviale conferiscono alle uve note aromatiche intense e speziate, oltre ad una complessità tipica del Cirò DOP (DOCG).

Il clima, che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica, assicurano una corretta maturazione dei grappoli, consentendo un accumulo più̀ completo sia delle sostanze aromatiche, benzenoidi ma soprattutto dei norisoprenoidi, che una degradazione lenta della componente acida. I valori bassi di terpeni sono, in questa area, un’altra caratteristica del Gaglioppo.

I sistemi di allevamento (alberello e controspalliera), i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono quelli utilizzati tradizionalmente nell’area. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica e con relativa carenza di acqua consentono alla vite di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Durante il periodo della maturazione delle uve si ha, sia per la posizione che per le altitudini, una significativa escursione termiche giorno- notte e una buona ventilazione: Queste condizioni permettono alle uve di raggiungere un ottimale stato di maturazione e di mantenersi sane dal punto di vista fitosanitario.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 VALORITALIA S.r.l.

Sede legale: Via Venti Settembre, 98/G – 00187 – ROMA +39 06-45437975

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La società Valoritalia S.r.l. – società per la certificazione delle qualità e delle produzioni

vitivinicole italiane, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 (GU n. 62 del 15.03.2022).