Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 20/05/2022, n. 2022/801, pubblicato in G.U.U.E. 23 maggio 2022, n. L 143)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive che erano state inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Originariamente vi figuravano 354 sostanze attive.
(2) Per 68 delle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.
(3) L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per sette di tali sostanze attive le domande di rinnovo non sono state presentate tre anni prima della scadenza delle rispettive approvazioni o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.
(4) Per motivi di chiarezza e trasparenza tutte le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del periodo di approvazione elencato per le sostanze interessate nella parte A o B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere soppresse rispettivamente dalle parti A e B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1. Nella parte A sono soppresse le seguenti voci:
1) voce 21, Ciclanilide;
2) voce 33, Cinidon etile;
3) voce 43, Etossisulfuron;
4) voce 45, Oxadiargil;
5) voce 49, Ciflutrin;
6) voce 56, Mecoprop;
7) voce 72, Molinate;
8) voce 87, Ioxynil;
9) voce 94, Imazosulfuron;
10) voce 100, Tepraloxydim;
11) voce 113, Maneb;
12) voce 120, Warfarin;
13) voce 121, Clothianidin;
14) voce 140, Tiametoxam;
15) voce 143, Flusilazolo;
16) voce 144, Carbendazim;
17) voce 151, Glufosinate;
18) voce 157, Fipronil;
19) voce 174, Diflubenzurone;
20) voce 175, Imazaquin;
21) voce 177, Ossadiazione;
22) voce 184, Quinoclamine;
23) voce 185, Cloridazon;
24) voce 190, Fuberidazolo;
25) voce 192, Diuron;
26) voce 196, Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis ceppo NB: 176 (TM 141);
27) voce 201, Phlebiopsis gigantean ceppi VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;
28) voce 205, Trichoderma polysporum ceppo IMI 206039;
29) voce 211, Epossiconazolo;
30) voce 212, Fenpropimorf;
31) voce 214, Tralcossidin;
32) voce 216, Imidacloprid;
33) voce 221, Acetato di ammonio;
34) voce 226, Denatonio benzoato;
35) voce 237, Calcare;
36) voce 239, Residuo d’estrazione della polvere di pepe (PDER);
37) voce 245, 1,4-diamminobutano (putrescina);
38) voce 252, Estratto d’alga marina (precedentemente estratto d’alga marina e alghe marine);
39) voce 253, Silicato di sodio e alluminio;
40) voce 254, Ipoclorito di sodio;
41) voce 256, Cloridrato di trimetilammina;
42) voce 261, Fosfuro di calcio;
43) voce 269, Triadimenol;
44) voce 270, Metomil;
45) voce 280, Teflubenzurone;
46) voce 281, Zeta-cipermetrina;
47) voce 282, Clorsulfuron;
48) voce 283, Ciromazina;
49) voce 286, Lufenuron;
50) voce 290, Difenacum;
51) voce 303, Spirodiclofen;
52) voce 306, Triflumizolo;
53) voce 308, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere);
54) voce 309, Haloxyfop-P;
55) voce 312, Metosulam;
56) voce 315, Fenbuconazolo;
57) voce 319, Miclobutanil;
58) voce 321, Triflumuron;
59) voce 324, Dietofencarb;
60) voce 325, Etridiazolo;
61) voce 327, Orizalin;
62) voce 332, Fenoxycarb;
63) voce 336, Carbetamide;
64) voce 337, Carbossina;
65) voce 338, Ciproconazolo;
66) voce 347, Bromadiolone;
67) voce 349, Pencicuron;
68) voce 353, Flutriafol.
2. Nella parte B sono soppresse le seguenti voci:
1) voce 2, Profoxydim;
2) voce 3, Azimsulfuron;
3) voce 14, Fluquinconazolo;
4) voce 17, Triazossido;
5) voce 19, Acrinathrin;
6) voce 20, Procloraz;
7) voce 23, Bifenthrin.