Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 20-05-2022
Numero provvedimento: 801
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-05-2022
Numero gazzetta: 143

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 20/05/2022, n. 2022/801, pubblicato in G.U.U.E. 23 maggio 2022, n. L 143)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive che erano state inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Originariamente vi figuravano 354 sostanze attive.

(2) Per 68 delle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.

(3) L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per sette di tali sostanze attive le domande di rinnovo non sono state presentate tre anni prima della scadenza delle rispettive approvazioni o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.

(4) Per motivi di chiarezza e trasparenza tutte le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del periodo di approvazione elencato per le sostanze interessate nella parte A o B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere soppresse rispettivamente dalle parti A e B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1. Nella parte A sono soppresse le seguenti voci:

1) voce 21, Ciclanilide;

2) voce 33, Cinidon etile;

3) voce 43, Etossisulfuron;

4) voce 45, Oxadiargil;

5) voce 49, Ciflutrin;

6) voce 56, Mecoprop;

7) voce 72, Molinate;

8) voce 87, Ioxynil;

9) voce 94, Imazosulfuron;

10) voce 100, Tepraloxydim;

11) voce 113, Maneb;

12) voce 120, Warfarin;

13) voce 121, Clothianidin;

14) voce 140, Tiametoxam;

15) voce 143, Flusilazolo;

16) voce 144, Carbendazim;

17) voce 151, Glufosinate;

18) voce 157, Fipronil;

19) voce 174, Diflubenzurone;

20) voce 175, Imazaquin;

21) voce 177, Ossadiazione;

22) voce 184, Quinoclamine;

23) voce 185, Cloridazon;

24) voce 190, Fuberidazolo;

25) voce 192, Diuron;

26) voce 196, Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis ceppo NB: 176 (TM 141);

27) voce 201, Phlebiopsis gigantean ceppi VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;

28) voce 205, Trichoderma polysporum ceppo IMI 206039;

29) voce 211, Epossiconazolo;

30) voce 212, Fenpropimorf;

31) voce 214, Tralcossidin;

32) voce 216, Imidacloprid;

33) voce 221, Acetato di ammonio;

34) voce 226, Denatonio benzoato;

35) voce 237, Calcare;

36) voce 239, Residuo d’estrazione della polvere di pepe (PDER);

37) voce 245, 1,4-diamminobutano (putrescina);

38) voce 252, Estratto d’alga marina (precedentemente estratto d’alga marina e alghe marine);

39) voce 253, Silicato di sodio e alluminio;

40) voce 254, Ipoclorito di sodio;

41) voce 256, Cloridrato di trimetilammina;

42) voce 261, Fosfuro di calcio;

43) voce 269, Triadimenol;

44) voce 270, Metomil;

45) voce 280, Teflubenzurone;

46) voce 281, Zeta-cipermetrina;

47) voce 282, Clorsulfuron;

48) voce 283, Ciromazina;

49) voce 286, Lufenuron;

50) voce 290, Difenacum;

51) voce 303, Spirodiclofen;

52) voce 306, Triflumizolo;

53) voce 308, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere);

54) voce 309, Haloxyfop-P;

55) voce 312, Metosulam;

56) voce 315, Fenbuconazolo;

57) voce 319, Miclobutanil;

58) voce 321, Triflumuron;

59) voce 324, Dietofencarb;

60) voce 325, Etridiazolo;

61) voce 327, Orizalin;

62) voce 332, Fenoxycarb;

63) voce 336, Carbetamide;

64) voce 337, Carbossina;

65) voce 338, Ciproconazolo;

66) voce 347, Bromadiolone;

67) voce 349, Pencicuron;

68) voce 353, Flutriafol.

2. Nella parte B sono soppresse le seguenti voci:

1) voce 2, Profoxydim;

2) voce 3, Azimsulfuron;

3) voce 14, Fluquinconazolo;

4) voce 17, Triazossido;

5) voce 19, Acrinathrin;

6) voce 20, Procloraz;

7) voce 23, Bifenthrin.