Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 20-05-2022
Numero provvedimento: 800
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-05-2022
Numero gazzetta: 143

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/800 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 20/05/2022, n. 2022/800, pubblicato in G.U.U.E. 23 maggio 2022, n. L 143)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/116/CE del Consiglio ha iscritto gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive nell’allegato I della direttiva del Consiglio 91/414/CEE.

(2) Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(3) L’approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, ne consente l’impiego solo come insetticidi e acaricidi.

(4) In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 settembre 2014 la società Total Fluids ha presentato alla Grecia, lo Stato membro relatore, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 al fine di permetterne l’impiego come fungicidi. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

(5) Lo Stato membro relatore ha valutato il nuovo impiego degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, richiesto nel 2014, in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e ha elaborato un progetto di rapporto di valutazione che è stato presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 6 febbraio 2018.

(6) In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli Stati membri il rapporto di valutazione riveduto per raccoglierne le osservazioni e lo ha messo a disposizione del pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7) Il 23 settembre 2021 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il nuovo impiego degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8) Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione di esame per gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 e un progetto del presente regolamento.

(9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sull’addendum alla relazione di esame, che sono state oggetto di un attento esame.

(10) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, è stato accertato che, se tale prodotto è usato come fungicida, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche stabilite nell’approvazione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 al fine di includere l’impiego come fungicida in aggiunta agli impieghi come insetticida e acaricida.

(11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 294 relativa agli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, il testo nella colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«Parte A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida e fungicida.

Parte B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sugli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, addendum compreso, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»