Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 23-05-2022
Numero provvedimento: 808
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 24-05-2022
Numero gazzetta: 145

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/808 della Commissione del 23 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 23/05/2022, n. 2022/803, pubblicato in G.U.U.E. 24 maggio 2022, n. L 145)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bispyribac è stata presentata il 30 luglio 2018 conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2023.

(4) Il 22 ottobre 2020 il richiedente ha tuttavia confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell’approvazione.

(5) Poiché la domanda di rinnovo è stata ritirata, la proroga del periodo di approvazione di tale sostanza attiva, prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916, non è più giustificata. È pertanto opportuno stabilire una nuova data di scadenza alla prima data possibile, concedendo nel contempo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, alla riga 1 (Bispyribac), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2022».