Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 27-04-2022
Numero provvedimento: 283
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Presentazione ad ARGEA di istanza per l’ottenimento di “nulla osta” alla modifica della Regione di riferimento (da Sardegna a Veneto) di due autorizzazioni viticole “al reimpianto” originariamente concesse a ditta individuale diversa - Successivo trasferimento delle autorizzazioni viticole - Trasferimento delle “autorizzazioni all’impianto” rilasciate proposto (in considerazione della particolarità dei diversi passaggi giuridici attuati) eludendo il principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni - Forma di “speculazione” - Assenza dell'elemento della “continuità” nell’esercizio dell’attività agricola da parte del titolare dell’autorizzazione - Necessità che l'autorizzazione sia impiegata nell’ambito della stessa azienda come condizione espressamente richiesta dalla disciplina europea in materia reimpianto di vigneto.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 352 del 2021, proposto da
MNP SOCIETÀ AGRICOLA a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Garatti, Agostino Armeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agostino Armeni in Cagliari, viale Trento n. 86;

contro

- ARGEA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lisa Noce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale, non costituita in giudizio;

nei confronti

Nicola PORCINA, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione ARGEA prot. ARGEA.REG_DET.R.0000896 del 18.2.2021 emanata dal Direttore del Servizio del Sulcis Iglesiente, notificata a mezzo pec il 18/02/2021 ed avente ad oggetto il RIGETTO DELLA RICHIESTA DI “MODIFICA DELLA REGIONE DI RIFERIMENTO” RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PER I REIMPIANTI VITICOLI prot. 2782 del 17.5.2018 e prot. 1912 del 9.4.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

La Società Agricola a responsabilità limitata “MNP” in data 26 maggio 2020 ha inoltrato ad ARGEA istanza per l’ottenimento di “nulla osta” alla modifica della Regione di riferimento (dalla Sardegna al Veneto) delle due autorizzazioni viticole “al reimpianto” del 17.5.2018 e del 9.4.2019 che erano state originariamente concesse alla ditta individuale <Nicola Porcina>.

Le autorizzazioni erano state, successivamente, trasferite alla <MNP srl> con il provvedimento prot. 3526 del 26.6.2019.

La società ha ricevuto il 28 luglio 2020 la nota n. 51884 di Argea con comunicazione, contestuale, di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto della domanda.

ARGEA in tale comunicazione, ex art. 10 bis l.241/1990, sosteneva l’intrasferibilità delle autorizzazioni, ravvisando una forma di “speculazione”.

In particolare l’istanza presentata veniva ritenuta dall’Amministrazione in contrasto con le condizioni di ammissibilità delle autorizzazioni in origine rilasciate, e non compatibile con le “deroghe” alla “non trasferibilità” (cfr. Circolare MIPAAF prot. 5852 del 25.10.2016, paragrafo b2).

La società MNP, per opporsi al preavviso di rigetto, presentava, il 6 agosto 2020, una prima memoria, poi, integrata con la nota del 15 dicembre 2020 redatta dal legale avv. Garatti.

MNP riteneva infondate le motivazioni che erano state prospettate nell’ipotizzato rigetto della domanda di trasferimento, ex art. 62 del Regolamento UE 1308/2013.

La società sosteneva che l’istanza presentata non avesse ad oggetto alcun “trasferimento della titolarità” delle autorizzazioni in favore di soggetti terzi, permanendo le stesse in capo alla <MNP srl>.

La modifica richiesta atteneva, secondo la tesi del privato, solo alla modifica della Regione di riferimento (da Sardegna a Veneto), ove poter utilizzare le autorizzazioni.

Facoltà che sarebbe prevista, espressamente, dai paragrafi intitolati “ulteriori precisazioni” contenuti in entrambe le autorizzazioni (docc. 3 e 4).

Con il provvedimento, qui impugnato, del 18/02/2021, ARGEA denegava il trasferimento delle autorizzazioni richiesto da MNP, sostenendo l’intrasferibilità della titolarità delle autorizzazioni al “reimpianto” in quanto andava esclusa ogni forma di speculazione.

Nel caso di specie, il trasferimento delle “autorizzazioni all’impianto”, rilasciate il 17/5/2018 e il 9/4/2019 alla Ditta Individuale <Porcina Nicola>, era stato proposto (in considerazione della particolarità dei diversi passaggi giuridici attuati) eludendo il principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni.

La società MNP srl ha impugnato, con ricorso depositato il 26.4.2021, il diniego di nulla osta, formulando istanza cautelare, anche monocratica, sviluppando le seguenti censure:

violazione di legge relativamente all’art. 66 del Regolamento UE 1308/2013 e all’ 10 del Regolamento UE 2015/561.

Si è costituita Argea sostenendo la legittimità del diniego assunto e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con Decreto n. 99 del 28.4.2021 la domanda cautelare presidenziale è stata respinta, con questi motivi:

“Considerato che ai fini della concessione della misura cautelare provvisoria, assume specifica rilevanza l’estrema urgenza di provvedere, connessa alla gravità del danno derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato, tale da non consentire neppure la dilazione dell’esame della domanda cautelare fino alla data della prima Camera di Consiglio utile;

Ritenuto che, allo stato, la domanda di misure cautelari monocratiche non può essere accolta non sussistendo una particolare urgenza di provvedere.

Con fissazione della trattazione collegiale alla camera di consiglio del 12 maggio 2021”

Con Ordinanza collegiale n. 126 del 14.5.2021 la domanda cautelare è stata respinta, sulla base di queste valutazioni:

“Considerate le approfondite motivazioni espresse nel provvedimento impugnato, che ha compiuto la “ricostruzione” dei diversi passaggi giuridici dell’intestatario, titolare delle due autorizzazioni al reimpianto;

rilevato che la norma di riferimento (art. 62 del Regolamento UE 1308/2013) dispone che l’impianto e il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo dietro concessione di un’autorizzazione (senza prevedere ipotesi di “trasferibilità”);

considerato, che l’autorizzazione soggettiva è da considerarsi, come principio generale, non trasferibile (a maggior ragione fuori Regione), salve solo talune eccezioni, valutate possibili, purchè non rappresentative di forme di speculazione (vedasi circolari MIPAAF del 15.12.2015, art. 14, e del 25.10.2016, paragrafo b2 “deroghe alla non trasferibilità”);

considerato che il diniego per il trasferimento fuori Regione qui impugnato (riferito alle superfici autorizzate al reimpianto, per mq. 30.326 + 19.989) è stato pronunziato nei confronti della società agricola MNP srl;

rilevato che, in sede di istruttoria della domanda in deroga (per il trasferimento fuori Regione delle superfici), è stata attuata dall’Amministrazione un’analisi della intervenuta circolazione della titolarità dell’autorizzazione al reimpianto, inizialmente intestata alla ditta individuale Porcina Nicola, poi trasformata in società MNP srl con Amministratore Unico Porcina N., e successiva cessione di quote in favore della Famiglia Melacini, titolare di azienda vitivinicola in Veneto, con il venir meno della partecipazione, come socio, di Porcina N., il quale ha, poi, riattivato il fascicolo aziendale della propria ditta individuale, dopo che era stato chiuso, il 14.6.2019 , il fascicolo aziendale per “cessazione attività” della stessa ditta;

considerato che, nell’ottobre 2019, vi è stata trasformazione da “srl a socio unico” a srl con pluralità di soci (senza la partecipazione si Porcina), con sostituzione dell’Amministratore Unico, dopo l’avvenuta trasformazione di MNP da “soc. agricola a RL semplificata” a “soc. agicola a RL”;

rilevato che non è individuabile una linea di “prosecuzione” dell’attività agricola intrapresa dal soggetto autorizzato (motivo che aveva legittimato il passaggio da ditta individuale a srl);

rilevato che le autorizzazioni del 2018 e 2019, intestate alla ditta individuale Porcina, erano state poi rilasciate alla società MNP, in quanto era stata riscontrata la sussistenza della continuità del soggetto giuridico, che agiva sotto diversa veste (prima ditta individuale, poi società srl);

rilevato che risulta assente l’elemento della “continuità” dell’attività agricola da parte del titolare dell’autorizzazione, a causa dell’intervenuto sviluppo societario;

considerato che l’operazione globalmente compiuta aveva la finalità di trasferire fuori Regione, in favore di altra azienda agricola, le superfici per il reimpianto;

rilevato che è condivisibile la tesi espressa dall’Agenzia, che qualifica come fenomeno elusivo la successione degli atti intervenuti, con conseguente attuazione di un’attività speculativa non ammessa (con il trasferimento delle superfici in favore di altra azienda-società con sede a Portogruaro (Ve);

ritenuto che, in questo peculiare contesto, il diniego del nulla osta al trasferimento fuori Regione delle due autorizzazioni appare fondato;

rilevato che, allo stato, non può nemmeno individuarsi un danno grave ed irreparabile (le due autorizzazioni triennali, del 2018 e 2019, decadono nel maggio 2021 e nell’aprile 2022), in quanto la pendenza del giudizio è sufficiente a tutelare la posizione della ricorrente, in quanto, in caso di accoglimento, il principio di retroattività degli effetti impedisce la perdita di efficacia delle autorizzazioni (compresa la prima del 2018, ora in scadenza);

considerato che è opportuno fissare l’udienza pubblica di trattazione, per la definizione nel merito della controversia, al 26.1.2022.

con fissazione dell'udienza pubblica, per la trattazione di merito del ricorso, al 26 gennaio 2022.”

Sono seguite memorie a sostegno delle rispettive tesi.

In particolare la difesa della ricorrente, con l’ultima memoria, ha ribadito la richiesta di annullamento, ed ha sollevato, in subordine, una questione interpretativa, ex art. 264 del Trattato sull’Unione Europea, per verificare “se sia compatibile, oppure no, con il diritto dell’Unione Europea una norma od una interpretazione di norma di diritto interno che escluda il trasferimento di partecipazioni sociali tra i casi di deroga alla non trasferibilità delle autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ex combinato disposto considerando n. 56 ed art. 62 Reg. UE n. 1308/2013, essendo il divieto limitato ai soli casi di trasferimento dell’azienda, e non ad operazioni investenti la società.”

All’udienza del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

 

Il ricorso è infondato e va respinto.

La determinazione ARGEA del 18.2.2021 ha rigettato la richiesta di “modifica della Regione di riferimento” delle due autorizzazioni del 17.5.2018 e del 9.4.2019 per i <reimpianti viticoli>.

Come già evidenziato in sede cautelare il provvedimento impugnato ha ben delineato il complessivo quadro di riferimento, ricostruendo i diversi passaggi giuridici che si sono avverati tra PORCINA e MNP srl e che hanno implicato l’inammissibilità della modifica nella titolarità delle due autorizzazioni “al reimpianto” rilasciate originariamente a Porcina.

Con concretizzazione di una finalità speculativa nei trasferimenti che sono intervenuti.

La norma di riferimento, l’art. 62 del Regolamento UE 1308/2013, prevede che l’impianto ed il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa autorizzazione (senza prevedere ipotesi di “trasferibilità” interpersonale).

L’autorizzazione che viene rilasciata è, per sua natura ed in applicazione di un principio generale, “soggettiva” e va considerata non trasferibile (ancor più fuori Regione).

Restano salve talune eccezioni, considerate ammissibili, ma a condizione che non siano speculative (per le “deroghe alla non trasferibilità” cfr. anche circolari MIPAAF del 15.12.2015, art. 14, e del 25.10.2016, paragrafo b2).

Il diniego al trasferimento fuori Regione, che è stato qui impugnato, si riferisce alle superfici già autorizzate “al reimpianto” (per mq. 30.326 + 19.989) ed è stato pronunziato nei confronti della <società agricola MNP srl>.

Nell’ istruttoria svolta in relazione alla domanda in deroga, finalizzata al trasferimento fuori Regione delle superfici, l’Amministrazione ha analizzato la circolazione che sarebbe intervenuta, nella titolarità dell’autorizzazione al reimpianto, in caso di rilascio del nulla osta.

Rilevando il seguente iter, afferente le autorizzazioni:

§ inizialmente intestate alla ditta individuale <Porcina Nicola>,

§ ditta poi trasformata in società <MNP srl con Amministratore Unico Porcina N.> (modifica ammissibile, rilevata la continuità);

§ nell’ottobre 2019 è stata attuata la trasformazione della MNP da “srl a socio unico” a srl con pluralità di soci, senza la partecipazione di Porcina; con sostituzione dell’Amministratore Unico, dopo l’avvenuta trasformazione di MNP da “soc. agricola a RL semplificata” a “soc. agicola a RL”;

§ “cessione di quote” della MNP in favore della <Famiglia Melacini>, titolare di un’azienda vitivinicola in Veneto;

§ con il venir meno della partecipazione di Porcina N. <come socio MNP>;

§ soggetto che ha, poi, “riattivato” il fascicolo aziendale della propria ditta individuale, che era stato chiuso, il 14.6.2019, per “cessazione attività” della medesima ditta.

Essenzialmente il rigetto impugnato di trasferibilità delle autorizzazioni è stato disposto da Argea, nella vigenza del principio di “intrasferibilità”, in quanto non era individuabile una “prosecuzione” dell’attività agricola intrapresa, sotto diversa veste giuridica, da parte del soggetto autorizzato al reimpianto.

Trasferibilità che viene ammessa solo limitatamente, in via derogatoria, nell’ambito di un rapporto regolato dal principio generale di non trasferibilità dei titoli.

Considerato che Nicola Porcina, iniziale titolare delle autorizzazioni triennali ai <reimpianti viticoli>, del 17.5.2018 e del 9.4.2019, n. 2782 e n. 1912 (con rispettiva scadenza a maggio 2021 e aprile 2022) aveva fatto confluire l’azienda nella neocostituita MNP Srl, questo “primo” passaggio (da ditta individuale a srl) è stato, correttamente, considerato ammissibile con favorevole considerazione e modifica delle intestazioni.

Le autorizzazioni del 2018 e 2019, intestate alla <ditta individuale Porcina> sono state , dunque, rilasciate alla <società MNP srl>, in considerazione dell’avvenuto riscontro della sussistenza della “continuità” sostanziale del soggetto giuridico che agiva sotto diversa veste, con trasformazione giuridica della configurazione dell’azienda agricola da “ditta individuale” a “società srl”.

Invece nelle trasformazioni e modifiche successive questo elemento della “continuità” nell’esercizio dell’attività agricola da parte del titolare dell’autorizzazione era assente.

Con l’effetto che non poteva essere riconosciuta la (eccezionale) deroga al divieto di trasferibilità imposto dalla normativa eurounitaria.

La condizione espressamente richiesta dalla disciplina europea, in materia reimpianto di vigneto, è che l’autorizzazione debba essere impiegata nell’ambito della stessa azienda.

Nicola Porcina era socio unico e amministratore unico di MNP Srl, ma successivamente le quote societarie sono state integralmente cedute, con sostituzione dell’Amministratore Unico ed instaurazione della pluralità di soci.

Con esclusione dell’originario titolare delle autorizzazioni (Porcina Nicola ditta individuale prima e MNP srl socio unico poi) dalla compagine sociale.

Con violazione del divieto specificamente contemplato dall’ art. 66, comma 3, del Regolamento UE n. 1308/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che disciplina l’“Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”.

Normativa che prevede:

“1. Gli Stati membri CONCEDONO automaticamente UN'AUTORIZZAZIONE a PRODUTTORI CHE HANNO ESTIRPATO UNA SUPERFICIE VITATA successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

2. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto DELL'IMPEGNO SIA EFFETTUATA ENTRO LA FINE DEL QUARTO ANNO DALLA DATA IN CUI SONO STATE IMPIANTATE NUOVE VITI.

3.“L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 1 È <UTILIZZATA NELLA STESSA AZIENDA IN CUI È STATA INTRAPRESA L'ESTIRPAZIONE>. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata”.

Dunque il principio sancito è che l’autorizzazione al reimpianto debba essere utilizzata nell’ambito della “STESSA AZIENDA IN CUI È STATA INTRAPRESA L’ESTIRPAZIONE”, con riscontro e rinvenimento di quell’elemento di “collegamento” fra <estirpazione e reimpianto>.

E l’art. 8 (rubricato “Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti”), ai commi 1 e 3, del Regolamento di Esecuzione della Commissione UE n. 2015/561 del 7 aprile 2015 recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, prevede, in via esecutiva della norma presupposta:

-al comma 1, secondo paragrafo, “Le domande precisano la dimensione e L'UBICAZIONE SPECIFICA DELLA O DELLE SUPERFICI ESTIRPATE E DELLA O DELLE SUPERFICI DA REIMPIANTARE NELLA STESSA AZIENDA DEL RICHIEDENTE per cui è stata richiesta l'autorizzazione”;

-al comma 3, paragrafo 3, ribadisce “Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifica della o DELLE SUPERFICI DA ESTIRPARE E DELLA O DELLE SUPERFICI DA REIMPIANTARE NELLA STESSA AZIENDA DEL RICHIEDENTE per cui è stata richiesta l'autorizzazione. Le domande includono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Ove pertinenti per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.”

L’operazione che è stata globalmente compiuta da Nocina, con doppia trasformazione giuridica, ha portato alla luce la finalità:

- non solo di trasferire fuori Regione le superfici di “reimpianto” (ammissibile se inclusiva di nuove aree viticole nella propria azienda) delle equivalenti superfici espiantate,

- di consentire il reimpianto in favore di “altra” azienda agricola, tramite cessione delle quote societarie della MNP srl.

L’intervenuto iter, con sviluppo societario, con successione di atti di trasformazione e di modifica sostanziale nella titolarità delle autorizzazioni e nell’individuazione delle superfici di reimpianto, ha concretizzato l’avverarsi di un fenomeno elusivo, con attuazione di un’attività speculativa da parte dell’originario titolare delle autorizzazioni al reimpianto, non ammissibile stante l’operatività del principio della loro “non trasferibilità”.

Dovendo essere riconoscibile comunque (nell’applicazione dell’eventuale, limitata, deroga) un collegamento imprescindibile ed una persistente continuità tra attuato “espianto” e successivo “reimpianto” da parte del soggetto che è titolare delle autorizzazioni con attuazione, in modo vincolato, nell’ambito della “medesima azienda agricola”.

L’art. 10 del DM 15 dicembre 2015, n. 12272, recante <Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli>, ha fissato, all’art. 2 rubricato “Autorizzazioni”, al comma 3°, un principio fondamentale:

§ “LE AUTORIZZAZIONI SONO GRATUITE E NON TRASFERIBILI”

E al successivo art. 10 rubricato “Autorizzazioni per reimpianti” ha sancito che:

§ “ LE AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI SONO CONCESSE AI PRODUTTORI CHE ESTIRPANO UNA SUPERFICIE VITATA e che presentano una richiesta alle Regioni competenti.

§ TALE AUTORIZZAZIONE È <UTILIZZABILE NELLA STESSA AZIENDA CHE HA PROCEDUTO ALL’ESTIRPAZIONE> e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero la superficie vitata così come definita dal DM 16.12.2010.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio”.

Il principio della “gratuità” e “non trasferibilità” della titolarità delle autorizzazioni costituisce parametro di riferimento vincolato, al fine di contrastare inammissibili fenomeni elusivi.

Per queste motivazioni la tesi ampliativa sostenuta dalla ricorrente non è condivisibile.

La società sostiene:

che le autorizzazioni al reimpianto avrebbero dovuto essere rilasciate in quanto:

- la cessione delle quote non equivale alla vendita (quindi alla circolazione) dei beni posseduti (in concreto, delle autorizzazioni di MNP Srl), perché tale operazione commerciale non farebbe venir meno l’identità della società che rimane l’unico centro di imputazione di interessi, e la sua inalterata soggettività giuridica;

- le autorizzazioni al reimpianto erano in capo alla MNP srl;

- la circolazione delle partecipazioni sociali e le altre operazioni straordinarie non possono essere incluse nel divieto di trasferibilità delle autorizzazioni;

-il mutamento della compagine sociale non ha determinato una operazione traslativa delle autorizzazioni;

-va sempre tutelata la libertà di iniziativa dell’imprenditore;

-nel caso in discussione la “linea di prosecuzione” dell’attività agricola dovrebbe essere individuata nella costituzione, da parte di Nicola Porcina (originario titolare delle autorizzazioni) della MNP Srl facendovi confluire l’azienda (con le relative autorizzazioni);

-sarebbe irrilevante l’avvenuta, successiva, circolazione delle quote sociali (analogamente al caso, ammesso, della fusione);

-il diniego determinerebbe la violazione a quanto disposto dall’art. 832 cod. civ., con determinazione di una categoria di beni (la partecipazione sociale), non commercializzabili;

- con violazione del principio di intangibilità della sfera soggettiva, comprimendo le libere scelte di ciascun socio (cessione partecipazioni – operazioni sul capitale – altre operazioni straordinarie);

-la tipologia di cessione attuata investe la società e non l’azienda; e non comporterebbe una circolazione dell’azienda, la quale continua giuridicamente a permanere in capo alla società;

-il divieto di trasferibilità delle autorizzazioni non includerebbe tali operazioni societarie (cessione di partecipazioni sociali).

Il Collegio ribadisce, come già è stato illustrato nel corso delle motivazioni, che è il legislatore europeo che ha imposto il divieto di circolazione delle autorizzazioni ed il divieto della loro “commercializzazione” (posto che debbono essere gratuite).

E’ per questo che il mutamento nella titolarità delle autorizzazioni è ammesso solo qualora sia assicurata e garantita quella “linea di prosecuzione” dell’attività agricola, imputata al soggetto originariamente autorizzato, con rinvenimento dell’identità nel rapporto sottostante, costituito dal parallelismo fra “espianto” e “reimpianto” nell’ambito della “medesima azienda”.

Nel caso di specie elemento non rinvenibile.

Correttamente ARGEA ha negato il trasferimento sostanziale delle superfici in favore di altra azienda agricola (società con sede a Portogruaro, Venezia).

Infine, va esaminata la domanda formulata, in via subordinata, proposta con l’ultima memoria (depositata il 23.12.2021) dalla ricorrente.

MNP ha sollevato, questione interpretativa, ex art. 264 [rectius 267 TFUE] del Trattato sull’Unione Europea, per verificare “se sia compatibile, oppure no, con il diritto dell’Unione Europea una norma od una interpretazione di norma di diritto interno che escluda il “trasferimento di partecipazioni sociali” tra i casi di deroga alla non trasferibilità delle autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ex combinato disposto considerando n. 56 ed art. 62 Reg. UE n. 1308/2013, essendo il divieto limitato ai soli casi di trasferimento dell’azienda, e non ad operazioni investenti la società.”

Il Collegio non reputa necessario coinvolgere la Corte di Giustizia in quanto l’istituto del rinvio pregiudiziale è previsto per assicurare l’omogeneità dell’applicazione del dritto europeo su tutto il territorio al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative.

Ma il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente innanzi al giudice interno.

Nel caso di specie il Collegio ritiene che vi sia pieno coordinamento fra le disposizioni contenute nella disciplina eurounitaria e quelle introdotte a livello interno con i DD.MM. che si sono succeduti (normativa che è stata scrutinata nel corso della motivazione), correttamente interpretate da Argea nell’adozione del provvedimento impugnato.

In definitiva, è legittimo, in questo peculiare contesto, il diniego di “nulla osta” al trasferimento, fuori Regione in favore di MNP srl, delle due autorizzazioni triennali, del 2018 e 2019 (con rispettiva scadenza a maggio 2021 e aprile 2022), emanato da Argea.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente MNP srl al pagamento, in favore di Argea, di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, per onorari e spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere