Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 26-04-2022
Numero provvedimento: 1376
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Domanda per accedere agli aiuti previsti dal bando OCM VINO misura investimenti campagna 2016/2017 per finanziare un progetto relativo alla realizzazione di una cantina - Concessione dell’aiuto e successiva revoca - Rilevate gravi difformità tra il progetto approvato in sede istruttoria e quanto realizzato dall’azienda beneficiaria, con parte di opere realizzate ed altre messe in sostituzione senza preventiva autorizzazione dell’ufficio istruttore competente e senza presentazione della necessaria istanza di variante opportunamente documentata - Inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario.


SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Laface, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura, Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Messina, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione,

del Decreto del Dirigente Generale n. -OMISSIS- del 16.12.2021, notificato a mezzo PEC in data 20.12.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura e di Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Messina e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza, con le quali il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Bartolo Salone; nessuno è presente per la parte ricorrente, come da dichiarazione in atti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

Con domanda di aiuto n. -OMISSIS- presentata in data 8.5.2017 protocollo n.-OMISSIS-del 8.5.2017, la società ricorrente chiedeva di accedere agli aiuti previsti dal bando OCM VINO misura investimenti campagna 2016/2017, per un finanziamento della durata biennale per l’importo progettuale di € 2.500.000,00, per un contributo effettivo di € 1.250.000,01 relativamente alla realizzazione di una Cantina nel Comune di Rometta.

Esitata favorevolmente la domanda giusta il D.D.S. n. -OMISSIS-di concessione dell’aiuto, la ditta successivamente avanzava richiesta ed otteneva il pagamento dell’anticipo pari ad € 362.857,69, garantito da polizza fideiussoria per l’importo del 110% dell’anticipo stesso e all’esito dei lavori di realizzazione della Cantina presentava istanza di pagamento del saldo per un importo di spesa di € 1.374058,28, cui corrispondeva un importo di contributo pari ad € 687.029,14.

Successivamente, l’Ispettorato Agricoltura di Messina, con verbale prot. -OMISSIS-, rilevava che la ditta richiedente aveva realizzato “gravi difformità tra il progetto approvato in sede istruttoria e quanto realizzato fino a quel momento dall’azienda in oggetto, con parte di opere realizzate ed altre messe in sostituzione senza preventiva autorizzazione dell’ufficio istruttore competente e senza che da parte del beneficiario fosse stata presentata la necessaria istanza di variante opportunamente documentata”.

Con verbale di collaudo del 12.9.2019, prot.-OMISSIS- l’Ufficio anzidetto avanzava proposta di archiviazione della domanda ritenendo “le gravi difformità tra le opere approvate e quelle realizzate, assolutamente non ammissibili a modifiche minori”.

Con DDG -OMISSIS-del 6.12.2019, l’Assessorato resistente provvedeva quindi alla revoca del beneficio e del finanziamento.

Il decreto di revoca veniva impugnato con ricorso gerarchico del 3.1.2020 e quest’ultimo era accolto con nota-OMISSIS- del 23.9.2020 a firma del D.G. del Dipartimento Agricoltura.

Sennonché, con verbale del 30.3.2021 prot. -OMISSIS-l’Ispettorato Agricoltura di Messina ribadiva le motivazioni che avevano portato all’emissione del DDS di revoca -OMISSIS-, ritenendo non superabili le anomalie riscontrate e confermando la correttezza di tutte le procedure amministrative poste in atto.

In data 27.9.2021 con nota prot. 053945/2021, la Guardia di Finanza trasmetteva all’Assessorato le risultanze di una verifica fiscale nei confronti della ricorrente dalla quale sarebbe emersa la prova del reato, tra gli altri, di truffa aggravata in concorso relativamente alla domanda oggetto del contributo acconsentito in favore della ricorrente.

Alla luce degli accadimenti sopra esposti, l’Assessorato resistente annullava gli effetti dell’accoglimento in autotutela del ricorso gerarchico prot.-OMISSIS- del 23.9.2021, confermando il decreto di revoca, le cui motivazioni venivano integrate alla stregua dell’esito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza.

La parte ricorrente, pertanto, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il Decreto del Dirigente Generale n. -OMISSIS- del 16.12.2021, con cui veniva annullato in autotutela il decreto di accoglimento del ricorso gerarchico e ripristinato come sopra il provvedimento di revoca del beneficio concesso.

A fondamento della propria azione, ha posto i seguenti vizi-motivi di illegittimità del provvedimento impugnato: VIOLAZIONE DI LEGGE ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, ARBITRARIETA', INGIUSTIZIA MANIFESTA - violazione dei medesimi principi e norme sotto ulteriore profilo; violazione del principio della proporzionalità e di ragionevolezza, eccesso di potere per difetto di presupposti – violazione e disapplicazione dell’art. 7 del bando approvato con DDG 545/2017 – deviazione della causa tipica - eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e efficienza dell'attività della P.A..

L’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 22 marzo 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 25 marzo 2022, il Collegio – richiamato l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione in argomento – ha indicato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a alle parti la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione in essere tra le parti in virtù del decreto di concessione, nella quale non viene in rilievo l’esercizio del potere autoritativo della p.A. a fronte di una situazione giuridica di diritto soggettivo pienamente conformata.

Nessuna osservazione sulla questione rilevata d’ufficio è pervenuta a opera della parte ricorrente. L’Amministrazione intimata, nelle more del deposito della presente decisione, si è costituita con atto di pura forma depositato il 12.04.2022.



DIRITTO

 

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.

Carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione riveste quella inerente alla giurisdizione del giudice adito.

Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l' an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15638; Cass., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549).

Parimenti, merita evidenziare che il consolidato orientamento del Giudice regolatore della giurisdizione, seguito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene che: “a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b)” (Cass., S.U. 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi C. di S., ad. pl., n. 6/2014).

Si è altresì precisato che l'atto di concessione qualificata come “provvisoria”, all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, mentre la eventuale successiva revoca o riduzione del finanziamento – effettuata la verifica della documentazione definitiva inviata dall’impresa ammessa in via provvisoria all’agevolazione – si esprimono in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente (v. in tal senso, Corte Cass., Sez. Un., 10 luglio 2006, n. 15618).

Tanto premesso, si rileva come l’agevolazione la cui revoca (ripristinata per effetto del provvedimento impugnato) ha dato origine al presente contenzioso consista nella erogazione di un contributo pubblico per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo, di cui al bando OCM VINO misura investimenti campagna 2016/2017.

La revoca e la conseguente richiesta di ripetizione avanzata dall’ente resistente, come si evince dal tenore del provvedimento impugnato, derivano dalla rilevazione di gravi difformità tra il progetto approvato in sede istruttoria e quanto realizzato dall’azienda, con parte di opere realizzate ed altre eseguite in difformità senza preventiva autorizzazione dell’ufficio istruttore competente e senza che da parte del beneficiario fosse stata presentata la necessaria istanza di variante opportunamente documentata, con conseguente inadempimento di quanto previsto dall’art. 4 del D.D.S. n. -OMISSIS-di concessione dell’aiuto; nonché dal rilievo di gravi irregolarità fiscali nella rendicontazione della domanda di saldo, atte a prefigurare l’ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 640 bis, c.p.

La revoca del beneficio, confermata con l’impugnato provvedimento, e la connessa richiesta di ripetizione dei contributi erogati derivano, pertanto, nella fattispecie dalla constatazione di diversi inadempimenti, da parte del beneficiario, a previsioni normative e a condizioni poste dal bando e dal decreto di concessione dell’aiuto, oggetto di semplice verifica e non involgenti valutazioni discrezionali della p.a. in punto di ponderazione di interessi e di apprezzamento dell’interesse pubblico alla ripetizione del beneficio già concesso.

A fronte, pertanto, di un potere di “revoca” configurabile nella specie in termini assolutamente vincolati al verificarsi di eventi ostativi oggetto di mera verifica ed imputabili alla condotta del beneficiario, la posizione giuridica soggettiva del privato fruitore dell’agevolazione già concessa non può non atteggiarsi alla stregua di un diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione, giusto l’orientamento sopra richiamato, viene a radicarsi necessariamente presso il giudice ordinario.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente, ex art. 11, comma 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Nulla deve statuirsi sulle spese del giudizio, tenuto conto della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata alla data in cui il ricorso è stato assunto in decisione.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 22 marzo 2022 e 20 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore