Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Calatayud].
(Comunicazione 02/05/2022, pubblicata in G.U.U.E. 2 maggio 2022, n. C 179)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Calatayud»
PDO-ES-A0247-AM02
Data della comunicazione: 4.2.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Riformulazione nella descrizione dei vini tutelati dalla DOP
DESCRIZIONE
L’attuale formulazione della sezione 2 del disciplinare elenca i vini a denominazione di origine protetta per categoria di prodotti vitivinicoli (vini bianchi, rosati, rossi, vini spumanti di qualità, vini liquorosi, vini frizzanti). Tuttavia è stato rilevato un errore redazionale in quanto i vini che devono essere identificati con le menzioni «dolce naturale» e «vendemmia tardiva» sono stati inclusi nella categoria 1 «Vino». Tali menzioni sono previste dalla normativa spagnola come indicazioni facoltative, entrambe applicabili ai vini di uve stramature a denominazione di origine o indicazione geografica protetta.
Inoltre, nel paragrafo che descrive il tenore massimo di zuccheri, l’espressione «zuccheri riduttori» è stata sostituita dall’espressione «zuccheri residui». La formulazione è stata inoltre adeguata in modo tale da lasciare nel disciplinare esclusivamente le caratteristiche specifiche della DOP «Calatayud».
La presente modifica riguarda la sezione 2) «Descrizione dei vini» del disciplinare e le sezioni 3) e 4) del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, ma è dovuta alla correzione di un errore redazionale nei suddetti paragrafi. Essa non rientra neppure in alcuna delle altre fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
È opportuno correggere l’errore di omissione nella categoria 16 «Vino di uve stramature», nella formulazione iniziale del disciplinare di produzione e del documento unico. In tale categoria deve essere inclusa una descrizione delle caratteristiche analitiche e organolettiche dei vini indicati con le menzioni «dolce naturale» e «vendemmia tardiva».
2. Estensione della zona geografica
DESCRIZIONE
Nella delimitazione della zona geografica della DOP «Calatayud» sono stati inclusi cinque comuni: Daroca, Machones, Murero, Orcajo e Villafeliche. Sono state inoltre completate le informazioni contenute in queste sezioni indicando la provincia e la comunità autonoma in cui si trova la zona geografica.
La modifica riguarda la sezione 4) «Delimitazione della zona geografica» del disciplinare e la sezione 6) «Zona delimitata» del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non invalida il legame. Essa non rientra neppure in alcuna delle altre fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
Tale modifica è corroborata dalle relazioni sull’estensione dei confini territoriali della DOP «Calatayud» e sui relativi aspetti enologici, pubblicate dall’Università di Saragozza (febbraio 2019) e dalle unità tecniche del Governo di Aragona (novembre 2019 e giugno 2021). Gli studi e i test effettuati consentono di concludere che l’estensione territoriale della DOP, a seguito dell’inclusione dei comuni di Daroca, Manchones, Murero, Orcajo e Villafeliche, non altera il legame con la zona geografica né le caratteristiche dei vini della DOP «Calatayud».
Per quanto riguarda i parametri studiati nei comuni che fanno parte della DOP, quali i tipi di suolo, le condizioni climatiche (precipitazioni e temperature) e l’altitudine in cui si trovano i vigneti e le varietà coltivate, risulta che essi sono simili a quelli presenti in «Calatayud». Vi è pertanto una chiara continuità naturale con l’area.
Per quanto riguarda gli aspetti enologici, sono stati studiati quattro parametri che definiscono i vini della DOP: percentuale delle varietà e resa viticola, analisi di base, analisi sensoriale e risonanza magnetica nucleare (RMN protonica). È stato dimostrato che i vini dei nuovi comuni sono simili in tutti i parametri ai vini della DOP «Calatayud». Di particolare importanza è l’impronta digitale ottenuta con RMN protonica, da cui risulta che i vini dei comuni da includere sono coerenti con il modello della DOP, il che dimostra che tale inclusione non altera il legame e le caratteristiche dei vini descritti nel disciplinare della DOP «Calatayud».
3. Migliore formulazione relativa al legame
DESCRIZIONE
Le informazioni contenute nel legame con la zona geografica sono state migliorate e ampliate: in particolare, è stata inserita la descrizione del nesso causale tra la zona geografica e le caratteristiche del prodotto per ciascuna delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui alla sezione 2 del disciplinare, al fine di precisare le particolarità che il territorio conferisce a ognuno dei tipi di vini protetti dalla DOP «Calatayud».
La modifica riguarda la sezione 7) «Legame» del disciplinare e la sezione 8) «Descrizione dei legami» del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non invalidano il legame, ma ne migliorano semplicemente la formulazione. Essa non rientra neppure in alcuna delle altre fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
La modifica del disciplinare è finalizzata a migliorare il legame e, in particolare, a rispettare la normativa che impone la descrizione del legame stesso per ciascuna delle categorie protette dalla DOP.
4. Modifica dei requisiti applicabili nella DOP
DESCRIZIONE
È stata eliminata la definizione, da parte del Consejo Regulador (organismo di controllo), delle norme di raccolta relative alla vendemmia, alla determinazione del suo inizio nonché alla classificazione e al trasporto delle uve raccolte.
La modifica riguarda la sezione 8) «Requisiti applicabili», paragrafo b) «Requisiti supplementari», lettera i) «Pratiche colturali», del disciplinare. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
Considerate le attuali tecniche colturali, la formazione continua dei tecnici sul terreno e degli enologi nonché le variazioni climatiche annuali, non si ritiene necessario determinare la data di inizio della vendemmia e i requisiti specifici per il trasporto delle uve. Ogni cantina aderente alla DOP, secondo i propri criteri tecnici ed enologici per la produzione dei diversi vini, pianifica una vendemmia graduale e ordinata in funzione del grado di maturazione delle uve nonché un trasporto delle stesse che salvaguardi la qualità del frutto.
5. Eliminazione di requisiti specifici nei locali di affinamento e invecchiamento
DESCRIZIONE
Sono stati eliminati i requisiti previsti attualmente nel disciplinare per i locali adibiti all’invecchiamento dei vini DOP. Sono inoltre soppressi i termini per stabilire la durata di vita delle botti.
La modifica riguarda la sezione 8) «Requisiti applicabili», paragrafo b) «Requisiti supplementari», lettera ii) «Locali di affinamento e invecchiamento» del disciplinare. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
Per quanto riguarda i requisiti dei locali adibiti all’invecchiamento, poiché si tratta di condizioni generali di temperatura, umidità e ventilazione senza l’indicazione di valori concreti e specifici, la loro eliminazione è giustificata.
Per quanto riguarda le botti, i mercati richiedono attualmente vini molto fruttati, ma con sfumature conferite dal legno della botte. Solitamente i tecnici delle cantine, a loro discrezione, effettuano un taglio dei vini invecchiati in botti nuove con altri contenuti in botti usate. Pertanto non si ritiene opportuno stabilire il periodo massimo di utilizzo di tali prodotti.
6. Modifica ufficiale del termine «idoneo»
DESCRIZIONE
Nella sezione relativa ai requisiti supplementari per il confezionamento, l’espressione «vini qualificati come idonei» è sostituita dall’espressione «vini qualificati come DOP».
La modifica riguarda la sezione 8) «Requisiti applicabili», paragrafo b) «Requisiti supplementari», lettera iii) (rinumerata come lettera ii)) «Confezionamento» del disciplinare. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
Si tratta di un aggiornamento della terminologia secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 «Valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi».
7. Modifica dei requisiti di etichettatura
DESCRIZIONE
Come requisito supplementare per le aziende vinicole aderenti alla denominazione è stato stabilito soltanto l’obbligo di comunicare le etichette commerciali che identificano i vini da queste commercializzati (affinché il Consejo Regulador le iscriva nel registro delle etichette), eliminando l’approvazione delle stesse da parte di tale organismo.
È stata migliorata la formulazione dell’elenco delle menzioni facoltative che possono essere utilizzate per i vini protetti dalla DOP «Calatayud» conformemente a quelle definite nella normativa nazionale applicabile in base al metodo di produzione e a quelle specificamente definite per tale DOP.
Sono stati inoltre aggiornati i riferimenti alle normative europee contenuti in questa sezione.
La modifica riguarda la sezione 8) «Requisiti applicabili», paragrafo b) «Requisiti supplementari», lettera iv) (rinumerata come lettera iii)) «Etichettatura» del disciplinare. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
È stata eliminata l’autorizzazione delle etichette, conformemente alla normativa e alla giurisprudenza in materia di proprietà industriale e di marchi e tenuto conto dei principi dell’unità del mercato.
8. Ulteriori modifiche
DESCRIZIONE
È stato eliminato il numero fax del Consejo Regulador per la denominazione di origine protetta «Calatayud» ed è stato aggiornato il riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
La modifica riguarda la sezione 9) «Verifica della conformità al disciplinare. Organismo di controllo» del disciplinare e non incide sul documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate da tale articolo.
MOTIVAZIONE
Aggiornare la formulazione del disciplinare in questa sezione.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Calatayud
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
16. Vino di uve stramature
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore giallo chiaro/paglierino, limpido, brillante, con possibili tonalità verdastre. Olfatto: aromi primari puliti e freschi, fruttati di intensità medio-alta. Gusto: fresco, sapido e aromatico, leggermente acido e con un buon equilibrio.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa: 180 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 240 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
(**) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vino rosato
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore rosa fragola/lampone, brillante e vivace, con uno scintillio viola iridescente. Olfatto: aromi intensi, molto floreali e fruttati, che ricordano la fragola, il lampone, i frutti rossi e i petali di rosa. Gusto: fresco, fruttato e leggermente acido, sapido, potente.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa: 180 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 240 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
(**) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Vino rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore rosso ciliegia, granato scuro o amarena, limpido, veste di media intensità e unghia con sfumature violacee, segno di gioventù. Olfatto: aromi puliti, fruttato intenso, con note varietali e floreali. Gusto: sapido, carnoso, con tenore di acidità/alcol equilibrato. Tannini dolci e retrogusto prolungato.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 180 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
(**) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. Vino rosso «Calatayud superior»
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore da rosso amarena a rosso rubino, veste di alta intensità, limpido e brillante. Olfatto: aroma intenso, con note fruttate e balsamiche, minerali, tostate e speziate. Gusto: complesso, fruttato con note balsamiche e retrogusto prolungato.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 180 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
(**) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
14 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Vino frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto (bianchi, rosati o rossi): colore giallo e rosato con sfumature verdognole e violacee. Olfatto: aromi puliti, franchi, fruttati e floreali. Gusto: fresco e leggero, gradevole al palato e con un residuo di anidride carbonica.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa: 180 mg/l per i vini bianchi e rosati e 150 mg/l per i rossi se il tenore di zuccheri è < 5 g/l; 240 mg/l per i vini bianchi e rosati e 180 mg/l per i vini rossi se è pari o superiore a 5 g/l.
(**) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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6. Vino spumante di qualità
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: bianchi o rosati con tonalità pallide brillanti. Bolle di anidride carbonica piccole e persistenti. Olfatto: aromi intensi e puliti, con note dolci dovute alla leggera riduzione in bottiglia. Gusto: fresco ed equilibrato, con leggera acidità e gradevole al palato. Aroma retronasale pulito.
(*) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10,83 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
160 |
7. Vini liquorosi
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto (bianchi o rossi): colore giallo e rosso violaceo, limpidi. Olfatto: aromi puliti, franchi e intensi con note floreali, di frutta al liquore e mielate. Gusto: sapido, fruttato con un certo grado di dolcezza, potente al palato e con una buona acidità.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
(**) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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8. Vino di uve stramature
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Vino «dolce naturale»
Aspetto (bianchi, rosati o rossi): colore giallo e rosso intenso, con riflessi dorati o violacei. Olfatto: frutta matura, intenso, frutta candita. Gusto: sapido, carnoso, setoso, grasso, dolce.
Vino «vendemmia tardiva»
Aspetto (bianchi, rosati o rossi): colori che vanno dal giallo dorato e rosso arancio al porpora scuro con tonalità di rosso rubino. Olfatto: intenso, floreale, fresco, combina la dolcezza della frutta con gli aromi conferiti dal rovere nei vini invecchiati in botte. Gusto: ampio in bocca, setoso, untuoso, sapido, persistenza elevata.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa: bianchi e rosati: 240 mg/l; rossi: 180 mg/l.
(**) I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
13 |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1 Pratica colturale
La densità di impianto è di un minimo di 1 300 viti per ettaro e un massimo di 4 500 viti per ettaro, distribuite uniformemente sull’intera superficie vitata.
2. Pratica enologica specifica
La vendemmia viene effettuata riservando alla produzione di vini protetti esclusivamente le partite di uve sane, con il grado di maturazione necessario e con un tenore di zucchero pari o superiore a 170 grammi per litro di mosto. Le uve che non si trovano in perfette condizioni devono essere separate.
Per ottenere l’estrazione del mosto o del vino e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia superiore a 70 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uve.
3. Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Non è permesso il ricorso a pratiche che prevedono il preriscaldamento delle uve o il riscaldamento dei mosti o dei vini in presenza delle vinacce per forzare l’estrazione del materiale colorante.
5.2. Rese massime
1. Varietà rosse
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Varietà rosse
49 ettolitri per ettaro
3. Varietà bianche
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Varietà bianche
56 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona geografica della DOP «Calatayud» comprende i seguenti comuni situati nella Comunità autonoma di Aragona, nella provincia di Saragozza: Abanto, Acered, Alarba, Alhama de Aragón, Aniñón, Ariza, Atea, Ateca, Belmonte de Gracián, Bubierca, Calatayud, Carenas, Castejón de las Armas, Castejón de Alarba, Cervera de la Cañada, Cetina, Clarés de Ribota, Codos, Daroca, El Frasno, Fuentes de Jiloca, Godojos, Ibdes, Jaraba, La Vilueña, Maluenda, Manchones, Mara, Miedes, Monterde, Montón, Morata de Jiloca, Moros, Munébrega, Murero, Nuévalos, Olvés, Orcajo, Orera, Paracuellos de Jiloca, Ruesca, Sediles, Terrer, Torralba de Ribota, Torrijo de la Cañada, Valtorres, Velilla de Jiloca, Villafeliche, Villalba del Perejil, Villalengua, Villarroya de la Sierra.
7. Varietà principale/i di uve da vino
CHARDONNAY
GARNACHA BLANCA
GARNACHA TINTA
MACABEO - VIURA
SYRAH
TEMPRANILLO
8. Descrizione del legame/dei legami
VINO
Il legame tra questi vini e la zona geografica di produzione risale al II secolo a.C. e la loro grande qualità è stata testimoniata nel corso dei secoli.
Il clima continentale estremo, caratterizzato da inverni lunghi e freddi, estati calde e precipitazioni scarse, unitamente alle caratteristiche dei suoli della zona geografica, conferisce a questi vini un’identità propria: si tratta infatti di vini concentrati, dalla grande ricchezza aromatica e con caratteristiche minerali.
Durante l’estate i vigneti, essendo coltivati in altitudine, resistono al forte caldo diurno e si rinvigoriscono nelle ore notturne per sintetizzare gli zuccheri nelle foglie il mattino successivo, il che consente di ottenere vini di maggiore complessità e gradazione alcolica in quanto il metabolismo della vite non viene interrotto.
La notevole escursione termica tra il giorno e la notte durante la stagione di maturazione genera i precursori degli aromi nelle uve. Questa lenta maturazione influisce attivamente sullo sviluppo dei composti fenolici, conferendo ai vini colore, struttura e lunga durata.
Tutti questi fattori favoriscono la produzione di vini complessi, ben strutturati ed eleganti.
VINO LIQUOROSO
Le caratteristiche pedoclimatiche della zona geografica sono ideali per la produzione di questo tipo di vino tradizionale, in quanto consentono di ottenere uve con un elevato tenore di zuccheri, da cui derivano vini dagli aromi intensi, con note floreali e mielate. Tutte queste qualità sono conferite da uve molto mature provenienti da vigneti coltivati in altitudine e con basse rese per ceppo.
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
I vigneti disposti in direzione nord, coltivati su terreni fertili, calcarei e argillosi, producono uve con rese più elevate e pertanto con un titolo alcolometrico inferiore che, unitamente all’anticipo della vendemmia e al conseguente minore tenore di zuccheri, consentono di ottenere vini spumanti di qualità, prodotti con il metodo tradizionale, dagli aromi intensi e dai sapori freschi ed equilibrati.
VINO FRIZZANTE
Le condizioni climatiche della zona geografica, caratterizzate da temperature miti al momento della vendemmia, e la coltivazione del vigneto in altitudine consentono di ottenere uve fresche con un minore tenore di zuccheri e una buona acidità, da cui derivano vini giovani freschi e leggeri, gradevoli al palato e con un residuo di anidride carbonica.
VINO DI UVE STRAMATURE
La produzione di questo tipo di vino richiede una vendemmia tardiva, con un conseguente prolungamento del periodo di maturazione e dell’esposizione al sole al fine di ottenere uve con un tenore di zuccheri più elevato. Inoltre la coltivazione sui terreni argillosi delle zone basse della DOP «Calatayud» consente di produrre vini con sentori di frutta matura, setosi, grassi e untuosi, che offrono una sensazione di calore.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico
Normativa nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Il confezionamento deve avvenire nella zona geografica delimitata indicata nel disciplinare di produzione. L’imbottigliamento dei vini in cantine comprese nella zona di produzione è una pratica prevista da sempre, come si evince dai vari decreti pubblicati negli anni.
La finalità principale è quella di preservare la qualità e l’unicità del vino, evitando fenomeni di ossidoriduzione durante il trasporto.
Quadro giuridico
Normativa nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Sull’etichetta deve figurare obbligatoriamente la menzione: denominazione di origine protetta «Calatayud».
Il prodotto destinato al consumo deve essere provvisto di marchi di garanzia, numerati ed emessi dal Consejo Regulador, da apporre nella cantina registrata in modo da impedirne il riutilizzo.
Link al disciplinare di produzione
https://www.aragon.es/documents/20127/88928293/Pliego_Condiciones_DOP_Calatayud.pdf/b90b59a9-c693-33f3-92a0-80452ff0d291?t=1643717605363