Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 15-11-2021
Numero provvedimento: 3093
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Credito derivante da contratto avente ad oggetto la vendita di uva da vino IGT Salento Negramaro, di uva bianca e di uva nera di tipo malvasia bianca, Montepulciano, primitivo e lambrusco - Mancato pagamento dell'importo dovuto - Accordi transattivi - Perdita delle garanzie patrimoniali - Domanda di sequestro conservativo - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti di transazione intervenuti - Mancanza di presupposti.


SENTENZA

n. 3093/2021, pubbl. 15/11/2021

(Giudice: dott. Paolo Moroni)

 

nel procedimento civile iscritto al n. 1730 del ruolo generale dell'anno 2014 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria;

promosso da

Azienda Agricola V.A.G. s.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t. R.M., nonché da D.G., rappr.ti e difesi dall'avv. Francesco Galluccio Mezio per procura a margine dell'atto di citazione;

- attori -

contro

C.S. Cooperativa di N. a r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. R.D.B., e P.R., rappr.te e difese dall'avv. Maurizio Sanasi per procure a margine delle rispettive comparse di costituzione e risposta;

- convenuti -

nonché contro

V.S.P., in persona del suo titolare M.M.;

- convenuta/contumace -

 

FATTO E DIRITTO
 

Con atto di citazione ritualmente notificato, Azienda Agricola V.A.G. s.r.l e D.G. convenivano in giudizio C.S.N. Società cooperativa a r.l., P.R. e V.S.P., per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di transazione intervenuti in data 16.10.2013 tra la C.S. e la ditta individuale V.S.P., nonché tra quest'ultima e P.R..

Deduceva parte attorea di:

- vantare un credito derivante da contratto risalente al settembre 2013 con cui gli stessi si erano impegnati a vendere alla ditta V.S.P. la quantità di: 1500/2000 q.li circa di uva da vino IGT Salento Negramaro al prezzo di Euro 40,00, oltre iva, al q.le a cura della ditta Agricola V., nonché, quanto al D., ulteriori 1300 q.li di uva bianca e 2700 q.li di uva nera di tipo malvasia bianca, Montepulciano, primitivo e lambrusco, al prezzo di Euro 40,00, oltre iva, per i primi due tipi, Euro 50,00, oltre iva, per il primitivo ed Euro 55,00, iva compresa, per il lambrusco;

- essersi impegnata, V.S.P., a pagare il corrispettivo pattuito in quattro rate mensili di pari importo da settembre a dicembre 2013;

- avere effettuato la fornitura regolarmente, fatturandola al n. 2/2013 del 28.9.2013 per l'azienda V. ed al n.12/2013 del 16.9.2013 per il D.;

- non essere stato saldato il dovuto per un importo totale pari ad Euro 231.185,90, per il D., e ad Euro 68.983,20, per l'Agricola V.;

- essere addivenuta, la società debitrice, in data 16.10.2013, a due accordi transattivi: il primo con la C.S.N. con cui, a fronte di un debito riconosciuto nei confronti della stessa di Euro 154.025,00, cedeva a quest'ultima 2800 q.li di vino stoccati dalla stessa cantina e da scegliere a suo giudizio; ed il secondo con P.R., creditore della ditta S.P. di Euro 34.460,80, con cui quest'ultima cedeva 600 q.li di vino stoccati sempre nella C.N.;

- avere, nelle more, temendo la perdita delle garanzie patrimoniali chiesto ed ottenuto da questo stesso Tribunale di Lecce - con ordinanze del 21.12.2013 - un sequestro conservativo ciascuno proc. nn. 6320/2013 R.g. e 6321/2013 R.g., da eseguirsi sui beni mobili ed immobili della ditta V.S.P..
 

Tanto premesso, nell'introdurre il presente giudizio, argomentavano gli attori circa il pregiudizio recato alle proprie ragioni creditorie, concludendo così per la revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti di transazione intervenuti e, quindi, per l'inefficacia degli stessi.

In subordine insistevano per la condanna dei convenuti, in caso di intervenuta vendita del vino ceduto per transazione, a corrispondere all'azienda V. ed al D. il valore del vino per la quota di pertinenza di ciascuno.

Nel costituirsi, hanno dedotto ed eccepito i convenuti l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., concludendo per il rigetto delle pretese degli attori, da condannare ex art. 96 c.p.c.

Hanno evidenziato gli stessi convenuti la piena efficacia degli accordi transattivi intervenuti in data 16.10.2013, riferiti a debiti scaduti e perfezionatisi senza che gli stessi fossero a conoscenza della posizione debitoria della M. nei confronti della Azienda V. e del D., avendo al tempo questi ultimi di che soddisfarsi delle proprie ragioni di credito avendo sottoposto a sequestro, in esecuzione delle relative ordinanze del Tribunale del 21.12.2013, 2 mila e 300 quintali di vino custodito presso la C.S. comparse di costituzione parti convenute - pp 2 e 3, quantità da intendersi correttamente come 3 mila e 200 quintali - vedi dichiarazione di terzo in esecuzione del sequestro - doc. 5 in fasc. convenuti.

Così radicato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ammessi ed esperiti interrogatorio formale e prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 giugno scorso all'esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di rito per memorie conclusionali e di replica.


Nel merito, la domanda degli attori risulta infondata e, pertanto, va rigettata.

Com'è noto, l'art. 2901, comma 1, c.c., afferma che "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento ; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.".

È necessario evidenziare, dunque, che i presupposti per la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo ex art. 2901 cod. civ. possono compendiarsi:

1. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;

2. nella effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;

3. nella conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);

4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (consilium fraudis);

5. nella dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.

Volendo farne applicazione al caso di specie, risulta pacifica l'esistenza del credito vantato dagli attori nei confronti della convenuta V.S.P. derivante dai contratti sottoscritti nel settembre 2013 e provato dalle fatture emesse a seguito degli stessi. Parimenti, è incontestata l'anteriorità di tali ragioni creditorie rispetto all'atto traslativo impugnato, posto che, la pattuizione di cui si chiede la rimozione risulta essere intervenuta tra i convenuti in data 16.10.2013, quindi in un arco temporale successivo al contratto tra l'azienda V. e la V.S.P., nonché tra il D. e quest'ultima.

Giova precisare al riguardo che, diversamente da quanto invocato dalle parti convenute, l'accordo transattivo riporta gli estremi della datio in solutum, o prestazione in luogo dell'adempimento, disciplinata dall'art. 1197 c.c. e, come tale, astrattamente suscettibile di revocatoria al pari di ogni altro atto di trasferimento discrezionalmente compiuto dal debitore che si venga a configurare nei termini di una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione.

A tal proposito ha precisato la Suprema Corte che "la regola della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissata dall'art. 2901 c.c., comma 3, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con rigua rdo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto" (Cass. 10 dicembre 2008, n. 28981, con riguardo alla cessione pro solvendo di tutti i crediti presenti e futuri vantati, fino ad un determinato importo, dal debitore verso un terzo): onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass. 17 maggio 2010, n. 12045, in motivazione );" Cass. Sez. 6-1, ord. 14.11.2017, n. 26927; Cass. Sez. 3, ord. 19.2.2020 n. 4244.

Nel vagliare la ricorrenza degli estremi costitutivi della domanda in revocatoria, la stessa va riscontrata positivamente quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni ed a quello soggettivo della scientia damni con riguardo alla debitrice disponente.

Quanto al primo, è indubitabile come per effetto delle due transazioni si sia verificato un depauperamento della garanzia patrimoniale su cui avrebbero potuto fare affidamento gli attori.

Quanto al requisito soggettivo, l'evidenziata anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato rende sufficiente, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, l'acquisita prova della mera conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione impugnato avrebbe arrecato alle ragioni degli attori, così da parte della debitrice disponente come anche da parte dei terzi beneficiari della disposizione, senza necessità di una dolosa preordinazione dell'atto posto in essere al fine di pregiudicare le ragioni dell'Azienda V. e del D. da parte della V.S.P. a cui aggiungere la consapevole condivisione da parte degli altri convenuti dell'intento fraudolento della loro dante causa.

Tanto premesso se può ritenersi raggiunta, per effetto delle circostanze evidenziate, la prova della scientia damni da parte della V.S.P., che non poteva ignorare la portata e gli effetti in danno dei suoi creditori delle 2 transazioni, non altrettanto può affermarsi con certezza quanto alla conoscenza del pregiudizio da parte dei terzi, che all'evidenza avevano come unico obiettivo il recupero delle somme di cui erano a loro volta creditori.

Difatti, il consilium fraudis del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore va delineato nei termini di una piena consapevolezza dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, sul punto la Corte di Cassazione, sul punto ha avuto modo di osservare che "il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore. Ove così non fosse, l'inefficacia dell'atto dipenderebbe dalla conoscenza, da parte del creditore, del solo fatto che esso possa nuocere al disponente: laddove, di contro, l'azione revocatoria ha la funzione di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore, sicché la scientia damni non può che essere correlata a tale ragione di pregiudizio, la quale implica, di necessità, la conoscenza, ancorchè generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente (che è suo debitore) nei confronti di altri" Cass. Sez. 1, ord., 27.9.2018, n. 23326.

Volendo farne applicazione al caso di specie, le circostanze evidenziate, costituenti altrettanti elementi costitutivi dell'istituto invocato, non risultano provate.

In particolare, occorre in primis dare rilevanza al dato temporale, posto che il momento della nascita del credito, ai fini della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c., con riguardo al debitore principale, va individuato nella nascita dell'obbligazione (firma del contratto) e non nel diverso termine di adempimento oppure nel momento dell'inadempimento o della risoluzione del contratto, presupponendosi, dunque, la mera esistenza del debito e non ancora la concreta esigibilità.

Proprio alla luce di ciò, dagli atti emerge, come già evidenziato, che le obbligazioni assunte dalla V.S.P. con il P. risalgono al 20.8.2013, mentre quelle assunte con la C.N. sono riconducibili al 27.8.2013, in un periodo antecedente, quindi, all'intervenuto contratto tra la V.S.P. con gli odierni attori (settembre 2013).

Alla luce di ciò, non risulta neppure plausibile affermare che l'accordo di cui si chiede la rimozione fosse stato articolato al fine di danneggiare gli ultimi, posto che non vi è prova che le parti convenute potessero essere a conoscenza delle obbligazioni successive assunte dalla M. - V.S.P. - con terzi.

Ciò è particolarmente evidente con riferimento ai rapporti con la C.N., stante il fatto che il primo inadempimento della V.S.P., di Euro 10.000,00, era intervenuto in data 31.8.2013, quindi ancor prima che l'azienda V. ed il D. sottoscrivessero i loro contratti con la prima.

Orbene, pur essendo incontestata, come oramai evidenziato, l'anteriorità del credito degli attori rispetto le transazioni del 16.10.2013, la circostanza non è tuttavia sufficiente a far ritenere la consapevolezza da parte della C.S. e del P. che detta pur significativa diminuzione della generale garanzia patrimoniale della società debitrice disponente fosse effettivamente idonea a recare pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori.

Gli accordi transattivi, invero, risultavano essere intervenuti in tempi pressoché coevi ai rapporti intrattenuti dalla M. con gli attori e - per di più - al fine di regolare un rapporto di credito-debito intercorrente tra le parti convenute e correttamente allegato in atti, potendo la C.S. ed il P. verosimilmente ritenere genericamente che la V.S.P. - dato l'oggetto sociale della stessa - intrattenesse rapporti con la C.S. ed altri fornitori.

Al momento della sottoscrizione degli accordi transattivi la V.S.P., socia della C.S.N. per contratto del 27.8.2013, era debitrice nei confronti della stessa di Euro 10.000,00 per acconto non versato, di Euro 148.230,00 per le uve lavorate e di Euro 5.795,00 per il vino stoccato nello stabilimento; al contempo era debitrice nei confronti di P.R. per contratto del 20.8.2013 della somma di Euro 33.752,40 per contratto del 20.8.2013.

A fronte di tale situazione di indebitamento, la V.S.P., dunque, aveva offerto in pagamento alla C.N., così come al P., una quantità di vino corrispondente all'ammontare dei propri debiti e, pur non risultando la M. titolare di alcun immobile, dall'istruttoria condotta è emerso che, anche a seguito dell'accordo transattivo, la V.S.P. continuava ad avere in deposito presso la C.N. 6.700 q.li di vino in lavorazione (come dichiarato dal teste T., dipendente della C.S. - verb. ud. 15.9.2016), circostanza che, per altra via, fa desumere come improbabile che la finalità della C.S. e del P. (e forse persino della M.) fosse proprio quella di arrecare pregiudizio - con gli atti transattivi quivi in esame - alle ragioni creditorie degli attori, ancora garantita - in tutto o in parte - dal quantitativo di vino residuo ed ancora in magazzino, e non piuttosto quella di soddisfare le pretese degli altri creditori, con cui la M. - V.S.P. -, come già evidenziato, aveva assunto obblighi anteriormente al contratto siglato con gli odierni attori.

Peraltro, come evidenziato dai convenuti nelle rispettive difese, la circostanza documentalmente provata che la V.S.P. fosse ancora patrimonializzata e, pure in costanza dei richiamati accordi transattivi, detenesse ancora una importante quantità di vino in deposito presso la C.S., risulta di per sé idonea a dare conto della possibilità per gli attori di trovare soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, dovendosi ritenere i 6.700 q.li di vino rimanenti all'uopo sufficienti.

Sebbene la prova dei presupposti per l'accoglimento dell'actio pauliana, specialmente nei giudizi che tendono ad accertare la natura e la finalità fraudolenta degli atti di disposizione patrimoniale può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, va conclusivamente evidenziato come nel presente giudizio non si rinvengano circostanze indiziarie di per sé sufficienti e comunque sintomatiche per configurare il carattere strumentale delle transazioni in esame, non destinate realmente, secondo l'assunto, a dare corso all'adempimento dei debiti della M., ma finalizzate alla dispersione della garanzia patrimoniale in danno dei creditori.

Ulteriormente, la circostanza che entrambi i convenuti avessero provveduto alla vendita del vino ricevuto con datio in solutum ad un prezzo inferiore al valore del credito da realizzare, è di per sé idonea a dimostrare, al contrario, la carenza di un atteggiamento in frode agli altri creditori della V.S.P., a maggior ragione se si considera che, all'atto di transazione, entrambi i convenuti erano liberi di scegliere il vino stoccato nella C.N. di proprietà della debitrice e che nessuno pare avesse effettuato tale scelta in abbondanza, ma scegliendo materia prima in quantità adeguata ad assicurare comunque un soddisfacimento totale del proprio credito.

Stante quanto sopra esposto, in ragione della carenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., ne deriva il rigetto della domanda attorea, assorbite e rigettate tutte le altre domande ed eccezioni.

Quanto alla domanda per responsabilità processuale aggravata di parte convenuta, non ricorrono all'evidenza i presupposti per l'accoglimento della stessa, richiedendosi una temerarietà nell'agire - che nel caso di specie non è riscontrabile - ed una prova del danno patito - di cui non vi è traccia in atti.

Quanto alle spese del giudizio, in ragione della soccombenza totale degli attori e parziale dei convenuti, questi ultimi quanto alla domanda per lite temeraria, ricorrono gli estremi per una compensazione delle stesse per 1/3, con condanna dei primi a rifonderle ai secondi per la residua frazione - con distrazione in favore del procuratore degli stessi che ha reso la dichiarazione di rito nella memorie conclusionali - come liquidate sulla scorta dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 una sola volta (in ragione della stessa posizione processuale dei convenuti ex art. 4, comma 2, decreto cit.), tra i minimi ed medi dei parametri previsti per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale di valore indeterminabile e per tutte le fasi.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza o eccezione, rigetta tutte le domande proposte da Azienda Agricola V.A.G. s.r.l. e da D.G. nei confronti di C.S. Cooperativa di N. a r.l. e di P.R., così come rigetta la domanda di questi ultimi per la condanna dei primi al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

Compensa le spese di lite per 1/3, condannando Azienda Agricola V.A.G. s.r.l. e D.G. a rifonderle a C.S. Cooperativa di N. a r.l. ed a P.R. per la residua frazione, con distrazione in favore del procuratore dei convenuti e come liquidate già pro-quota in Euro 3.000,00 per compenso professionale, somma di incrementare di spese a forfait al 15%; Cassa Avvocati ed Iva di legge.

Così deciso in Lecce, il 15 novembre 2021