Viticoltura - Opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento del corrispettivo per prestazioni di consulenza e analisi e forniture in materia di vinicoltura - Produzione e commercializzazione di vini DOCG di eccezionale pregio e fama - Contestazione sulla condotta imperita e negligente dell'enologo nell'esecuzione delle prestazioni demandategli - Presenza di una considerevole percentuale di vini irrimediabilmente trascurati, rovinati ed ossidati - Mancanza di elementi per poter collegare la presenza dei difetti riscontrati nei vini all'operato dell'enologo in relazione all'attività di consulenza dallo stesso svolta.
SENTENZA
n. 254/2022 pubbl. il 21/02/2022
(Giudice: dott. Andrea Ausili)
nella causa iscritta al n. 842 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dellanno 2015 e promossa
da
Azienda Agricola (...) Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (…) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questultima sito in (…);
- opponente -
contro
(…) Srl , rappresentata e difesa dallAvv. (…) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (…);
- opposta -
CONCLUSIONI:
PER Azienda (...) Srl: Voglia lIll.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis così giudicare: in via preliminare: 1) sospendere pe i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 88/2015 emesso dal tribunale di Perugia in data 7 gennaio 2015, ricorrendo gravi motivi ex art. 649 cpc in considerazione, oltre che della palese fondatezza delle ragioni a fondamento della presente opposizione, del grave pregiudizio per lopponente derivante dal discredi to commerciale conseguente ad un'eventuale esecuzione; 2) in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, respingere qualsivoglia richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 88/2015, emesso dal Tribunale di Perugia in data 7 gennaio 2015 in quanto l'opposizione proposta dalla società Azienda (...) Srl è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 cpc; nel merito: 3) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del decreto i ngiuntivo n. 88/2015 del Tribunale di Perugia in data 7 gennaio 2015 e, comunque, revocarlo con ogni consequenziale statuizione in quanto emesso in carenza dei presupposti e dei requisiti di legge in relazione ad una pretesa illegittima ed infondata; 4) pe r leffetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla società Azienda (...) Srl alla società (...) Srl; 5) solo in via eventuale e residuale e per i motivi esposti in narrativa, compensare l'importo in cui al decreto ingiuntivo n. 88/2015 emesso dal Tribunale di Perugia in data 7 gennaio 2015 con l’importo dovuto dalla società (...) Srl alla Azienda (...) Srl a titolo di restituzione delle somme comunque corrisposte per le att ività di assistenza tecnica e consulenza svolte dal 2011 al 2014, oltre relativi interessi legali di mora da ciascuna scadenza di pagamento al saldo o per altra diversa somma accertata e/o ritenuto di giustizia; 6) sempre in via eventuale e residuale e per i motivi esposti in narrativa, compensare l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 88/2015 emesso dal Tribunale di Perugia in data 7 gennaio 2015 con l'importo dovuto dalla società (...) Srl alla società Azienda (...) Srl per Euro 250.000 a titolo di risarcimento di danni patiti e patendi, salvo diversa quantificazione in corso di giudizio o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo; 7) solo in via eventuale e residuale, ridurre l'importo presumibilmente dovuto dalla società Azienda (...) Srl in misura proporzionale allinadempimento della società (...) Srl di cui è causa e condannare questultima alla restituzione alla Società Azienda (...) Srl della eventuale differenza; in via riconvenzionale e nel merito: 8) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, i difetti nella produzione affinamento -invecchiamento dei vin di cui sopra per causa imputabile ad Enop ool Srl; 9) per leffetto e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare linadempimento della società (...) con riferimento alla attività di assistenza tecnica e consulenza di cui è causa; 10) per leffetto e per i motivi esposti in narrativa, condannare la società (...) Srl al pagamento in favore della società Azienda (...) Srl delle somme comunque corrisposte per le attività di assistenza tecnica e consulenza svolte dal 2011 al 2014, oltre relativi interessi lega li di mora da ciascuna scadenza di pagamento al saldo o per altra diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia; 11) solo in via eventuale e residuale, compensare, l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 88/2015 emesso dal tribunale di Perugia in dat a 7 gennaio 2015 cin l'importo dovuto dalla società (...) Srl alla società Azienda (...) Srl a titolo di restituzione delle somme comunque corrisposte per le attività di assistenza tecnica e consulenza svolte dal 2011 al 2014, oltre relativi interessi legali di mora da ciascuna scadenza di pagamento al saldo o per latra diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia; 12) in ogni caso, condannare, per i motivi esposti in narrativa, la società (...) Srl in persona del legale ra ppresentante pro tempore al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società Azienda (...) Srl per effetto del predetto inadempimento; danni quantificati in Euro 250.000,00 salvo diversa quantificazione in corso di giudizio o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo; 13) solo in via eventuale e residuale, ridurre l'importo presumibilmente dovuto dalla società Azienda (...) Srl in misura prop orzionale allinadempimento della società (...) Srl di cui è causa e condannare questultima in persona del proprio legale rappresentante pro -tempore alla restituzione alla società Azienda (...) Srl della eventuale differenza ; in via istruttoria: 14) ammettersi consulenza tecnica dufficio con l'assistenza dei legali e dei tecnici delle parti al fine di accertare lesatta consistenza dellinadempimento di (...) Srl di cui è causa sulla base di quesito, o ogni altro quesito, che ci si riserva sin da ora di formulare nei termini di rito; in ogni caso: 15) con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
PER (...) Srl.: Voglia lEcc.mo Tribunale adito, reietta ogni avversaria deduzione, anche istruttoria: in v ia preliminare rigettare, per tutti i motivi in narrativa esposti, listanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.88/2015, depositato e firmato digitalmente in data 12.01.201 5 dal Tribunale di Perugia ex art. 649; nel merito confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.88/2015, depositato e firmato digitalmente in data 12.1.2015 dal Tribunale di Perugia, rigettando ogni domanda di parte opponente ci rca la dichiarazione di nullità, la revoca, la inefficacia e per leffetto
condannare la Società Azienda (...) Srl Società al pagamento della somma di euro 23.294,94 oltre interessi e spese liquidate, oneri accessorri. Rig ettare ogni domanda di compensazione di parte opponente, per i motivi esposti in narrativa; rigettare ogni domanda di restituzione di parte opponente, per i motivi esposti in narrativa; rigettare ogni domanda riconvenzionale di pagamento di somme già corri sposte di parte opponente, per i motivi esposti in narrativa; rigettare ogni domanda riconvenzionale di danno di parte opponente, per i motivi esposti in narrativa; rigettare ogni domanda riconvenzionale di danno di riduzione di parte opponente, per i moti vi esposti in
narrativa; rigettare qualsivoglia domanda formulata da parte opponente, poiché infondate per i motivi esposti in narrativa; rigettare la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Azienda (...) Srl evocava in giudizio la società (...) Srl chiedendo che l'intestato Tribunale revocasse il decreto ingiuntiv o n. 88/15 con il quale le era stato ingiunto l'importo di euro 23.294,94 oltre accessori quale corrispettivo per prestazioni di consulenza e analisi e forniture in materia di vinicoltura.
A fondamento dell'opposizione Azienda (...) Srl eccepiva:
- di produrre e commercializzare vini DOCG di eccezionale pregio e fama da oltre 30 anni;
- che (...) Srl, in persona del suo legale rappresentante ed enologo dott. F.C., aveva svolto diverse attività di consulenza in favore della società opponente;
- che detta attività richiedeva la costante presenza ed il fattivo supporto del consulente enologo;
- che in riferimento alla produzione e invecchiamento dei vini delle annate dal 2008 al 2014 la società opponente constatava la condotta imperita e negligente del dott. F.C. nell'esecuzione delle prestazioni demandategli;
- che tali inadempimenti erano tempestivamente denunciati mediante contestazioni verbali e scritte;
- che tali contestazioni sono rimaste inevase in punto di disponibilità della società opposta a discutere/offrire possibili e concrete soluzioni sino alla definitiva rottura dei rapporti tra le parti nel giugno 2014;
- che alcune delle fatture azionate con il procedimento monitorio erano state totalmen te e/o parzialmente saldate;
- che solo a seguito dei considerevoli danni ai vini in produzione ed invecchiamento lAzienda
(...) Srl si è vista costretta a sospendere i pagamenti delle fatture residue in attesa di accertamenti peritali su tutte le tipologie d i vini delle annate dal 2008 al 2014. Infatti, dalla perizia svolta da un perito Enologo su campioni di vini in questione emergeva la presenza di una considerevole percentuale di vini irrimediabilmente trascurati, rovinati ed ossidati;
- che in conseguenza del comportamento inadempiente della società opposta, l'Azienda (...) aveva diritto al la restituzione degli importi corrisposti in relazione ai rapporti intercorsi con la stessa nel periodo compreso tra gli anni 2011 -2012 ed il 2014, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Costituitasi in giudizio, (...) S.r.l. chiedeva il rigetto della domanda attorea eccependo:
- come la società opponente avesse riconosciuto il proprio debito;
- come le mail con cui parte attrice avrebbe denunciato la negligente condotta del Sig. F.C. fossero inconferenti rispetto alle finalità invocate dalla società opponente ovvero estremamente generiche;
- linfondatezza della domanda riconvenzionale, priva di alcun supporto probatorio e giuridico.
Con ordinanza del 21.5.2015 il Tribunale, in persona di altro Giudice, rigettava listanza ex art. 649 c.p.c. proposta dalla società opponente. La causa era istruita mediante consulenza tecnica.
Nelle more del processo Azienda (...) Srl proponeva ricorso ex art. 671 c.p.c. per l'importo di euro 250.000,00, strumentale alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, rigettato dal Tribunale.
Le parti precisavano le conclusioni alludienza del 6.12.2021.
Entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica di cui allart. 190 c.p.c..
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Il credito di euro 23.294,94 azionato in via monitoria dalla società opposta si fonda su prestazioni di consulenza, analisi e forniture
in mat eria di viticultura svolte negli anni 2013 e 2014. In particolare, la consulenza era fornita dall'enologo F.C., legale rappresentante della medesima società opposta. l'esecuzione di parte delle prestazioni
eseguite dalla società opposta e di c ui alle fatture azionate in via monitoria è stat a espressamente riconosciut a dalla società opponente con fax del 7.8.2014, dove Azienda Agraria (...) Srl riconosceva il relativo debito di euro 16.194,94, contestando esclusivamente il credito di cui alle fatture 14A e 29A rispettivamente del 3.2.2014 e del 2.5.2014, in quanto a suo dire - nel primo semestre dellanno 2014 l'enologo dott. F.C. non aveva svolto alcuna significativa consulenza enologica . Da tale documento si apprezza come la società opponente abbia riconosciuto l'esecuzione da parte della società opposta delle prestazioni
di cui alle restanti fatture azionate monitoriamente, nonché la co ngruità delle somme ivi esposte.
Quanto alle due fatture contestate, per non avere la società opposta eseguito significativa attività di consulenza nel primo semestre dellanno 2014, lattività svolta dalla società convenuta è documentata da i n. 8 certific ati di analisi enologiche svolte presso i laboratori della medesima (...) effettuati tra il 16.1.2014 ed il 11.6.2014. In comparsa di costituzione la società convenuta ha altresì indicato i giorni di presenza del dott. F.C. presso lAzienda opponente; ben 19 in sette mese. Tali allegazioni non sono contestate nella loro realtà fattuale da parte opponente nella prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c..
A fronte di tali evidenze, prive di rilievo sono le email prodotte da parte opponente al fine di dimostr are linattività della società opposta
e relative allanno 2013, in quanto riferibili ad un periodo in cui la società opponente ha ammesso con - i documenti sopra indicati - di avere
ricevuto le prestazioni oggetto delle fatture esposte in monitori o; fermo restando il tema della corretta esecuzione di tali prestazioni che sarà affrontato infra. Ugualmente, prive di valenza sono le assolutamente generiche e non circostanziate contestazioni mosse nellatto di opposizione da parte opponente.
Provato nei termin i sopra indicati che la società convenuta ha eseguito le prestazioni oggetto delle fatture azionate monitoriamente, va ora esaminato se la società convenuta abbia eseguit o tali prestazioni con la diligenza richiesta, ovvero emerga dagli atti sotto tale punto di vista un qualche profilo di inadempimento. Infatti, con il medesimo fax del 7.8.2014 la società opponente denunciava la sussistenza di una serie di gravi problematiche relative ad alcune partite di vini prodotti ed invecchiati conformemente alle dis posizioni operative e ai controlli analitici del dott. F.C. , riservandosi la comunicazione dellammontare dei danni subiti allesito del completamento delle analisi e perizie in quel momento in corso.
Al fine di apprezzare se la società opposta attraverso l'enologo F.C. abbia eseguito correttamente le prestazioni di consulenza, il Tribunale ha disposto CTU con la quale è stato domandato se i vini DOCG e IGT di produzione
della società opponente relativi alle annate 2008 -2014 presentassero i dife tti denunciati e soprattutto se tali difetti fossero riferibili alle direttive impartite dall'enologo F.C..
All'esito di un esame sicuramente puntuale ed esauriente il CTU, sulla base della documentazione agli atti, ha apprezzato come poss ano essere ritenuti difetti solamente :
1) la presenza di residuo in 6600 bottiglie Chianti Superiore 2011 e vino rosso imbottigliato 20.11.2013;
2) i difetti che hanno portato ad un giudizio di rivedibilità di Valoritalia S.r.l. sul Brunello di Montalcino 2007 (28,75 hL) ed un Rosso di Montalcino 2011 (24,50 hL).
Il consulente ha poi condivisibilmente - affermato che non sono stati portati alla sua attenzione elementi per poter collegare la presenza di tali difetti alloperato dell'enologo F.C., in relazione all'attività di consulenza dallo stesso svolta (p. 15 e 16). In particolare, con riferimento ai vini che hanno ricevuto giudizio di rivedibilità da Valoritalia, risulta impossibile stabilire il coinvolgimento dello stesso nella gestione dell elaborazione dei vini, nella gestione delliter di certificazione
e nella decisione di non risottoporre, dopo interventi correttivi, il vino al controllo ma al contrario di venderlo come vino di classe inferiore; per i vini con residuo, nellipotesi si tra ttasse di precipitazione di quercetina, visto che allepoca dei fatti il fenomeno era pressoché sconosciuto alla maggior parte degli operatori tecnici del settore, andrebbe inquadrato come fenomeno di natura accidentale non prevedibile e dunque nessuna del le figure coinvolte nel processo di elaborazione dei vini dovrebbe poter esserne considerata responsabile. Nellipotesi in cui si trattasse di cattiva gestione delle pratiche di filtrazione pre - imbottigliamento, non si hanno elementi per poter individuare il coinvolgimento del dott. F.C. nella gestione di tali operazioni . Quanto alla qualità scadente attribuita ai vini in diversi contesti che il CTU non individua essere difetti l'esperto sottolinea come sussistano una moltitudine di cause da rice rcarsi in gran parte nella gestione di tutte le fasi organizzative e produttive e come non emerga levidenza che responsabile di tali fasi fosse il consulente enologo F.C.. In particolare, l'esperto sottolinea come:
- la gestione dei vigneti, dellela borazione dei vini e della loro commercializzazione era demandata formalmente a persone diverse dal Dott. F.C..
- l’organizzazione aziendale e la gestione del personale non risultavano essere sotto la supervisione del Dott. F.C.
- le cause dello sc adimento qualitativo che vengono lamentate per i vini delle annate 2008 - 2014, sono sicuramente complesse e di non univoca attribuzione. Dalle relazioni tecniche allegate e
da alcune e -mails, si evince ad esempio che era in atto una gestione orientata al ri sparmio delle risorse, gestione che normalmente non mette la produzione nelle migliori delle condizioni per lottenimento di vini di elevata qualità;
e come in ogni caso si tratti di questioni relative alla impronta stilistica dei vini , in merito alla quale non emergono elementi oggettivi (tali non essendo i giudizi degli operatori del settore) alla cui stregua valutare lattività perita o imperita del consulente enologo.
Accertato che la società opposta ha eseguito le prestazioni di consulenza di cui alle fatture azionate monitoriamente e in difetto di accertamento dell'inadempimento della società opposta, l’opposizione e le domande riconvenzionali proposte vanno rigettate ed il provvedimento monitorio confermato.
In ragione del principio di soccomben za la società opponente va condannata a rifondere le spese di lite (parametrate sullo scaglione di valore determinato dalla domanda riconvenzionale), comprese anche quelle relative alla fase cautelare, a quella opposta. Analogo criterio segue il riparto di spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 842 del 2015 sulla domanda proposta da Azienda (...) Srl contro (...) s.r.l., così
provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dall opponente;
3) condanna Azienda (…) Srl, a corrispondere a (...) S.r.l. a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma complessiva di euro 18.692,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetta rio al 15%, IVA e CPA come per legge ;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente .
Perugia, il 1 9.2.2022.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)