Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 16-02-2022
Numero provvedimento: 401
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantine vinicole - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per l’annullamento di deliberazione comunale - Approvazione di proposta di deliberazione recante "Permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 per ristrutturazione edilizia senza ampliamento di edificio esistente ad uso cantina vinicola, con parziale cambio di destinazione d'uso a commerciale" - Adempimenti istruttori.


Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2022


 

NUMERO AFFARE 00120/2020

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e d i progetti internazionali.


 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Novantadue Duemiladodici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla Agricola Forestale La Speranza Terzo Millennio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Cerveteri (Roma) e nei confronti della Cantina Cerveteri soc. coop.va agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Ministero della difesa, l’Azienda nazionale Autonomia Strade – ANAS s.p.a. e l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura – ARSIAL, per l’annullamento:

“a) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 54 dell'11.10.2018, pubblicata all'Albo Pretorio dal 15.112018 fino al 30.11.2018, con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione recante <Permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale /ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 per ristrutturazione edilizia senza ampliamento di edificio esistente ad uso cantina vinicola, con parziale cambio di destinazione d'uso a commerciale. Ditta: Cantina Cerveteri Soc. Coop.va Agricola – Determinazioni>, d'ora innanzi e per semplicità "La Cantina";
b) ove e per quanto occorra, del parere di regolarità tecnica del 04.08.2018, /conosciuto in quanto allegato alla Delibera sub a), con cui il Dirigente dell'Area III - Urbanistica si è espresso in senso <favorevole limitatamente alla realizzabilità tecnica-urbanistica dell'intervento, rimettendo all'organo competente le valutazioni in merito all'interesse pubblico, così come esplicitato nella presente deliberazione>,
c) ove e per quanto occorra, del parere di regolarità contabile del 04.08.2018, conosciuto in quanto allegato alla Delibera sub a), con cui il Responsabile dell'Area III-Urbanistica ha ritenuto che <l'atto così come proposto non comporta implicazioni di ordine contabile, fermi restando il rispetto degli obblighi, oneri e vincoli per la concessione urbanistica facenti capo all'Area proponente>,d) per quanto occorrer possa, della delibera di G.C. n. 21 del 15.02.1017 con la quale si è favorevolmente preso atto della proposta preliminare e stabilito l'iter di approvazione della stessa; e) di tutti gli atti connessi e collegati, antecedenti e successivi, ancorché non cogniti”.



LA SEZIONE

 

Vista la relazione n. prot. 0004558 del 13 marzo 2020 e la relazione n. prot. 0001767 del 4 febbraio 2021, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

visto il parere interlocutorio n. 1563/2021 reso dalla Sezione nell’Adunanza del 22 settembre 2021;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo;

 

Premesso:

Riferisce la prima relazione ministeriale che, con ricorso straordinario notificato in data 29 marzo 2019, la Novantadue Duemiladodici s.r.l. e la Agricola Forestale La Speranza Terzo Millennio hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera c.c. n. 54 in data 11 ottobre 2018.

Con tale provvedimento, il Comune di Cerveteri ha approvato il progetto presentato dalla controinteressata Cantina Cerveteri soc. coop. agricola s.r.l., concernente il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 14, del d.P.R. n. 380/2001, senza ampliamento dell’edificio esistente e con parziale cambio di destinazione d’uso, per la ristrutturazione di un compendio immobiliare catastalmente distinto al foglio 46, particella 12, con superficie di 25.740 mq. e di un appezzamento di terreno attiguo, distinto catastalmente sempre al foglio 46, particella 93, con superficie di 17.150 mq.

Con sette motivi di ricorso, le ricorrenti lamentano vari vizi da cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati.

Più in particolare, vengono denunciati:

“I. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione art. 14 del D.P.R.n. 380/2001 –Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241/90 – Difetto di istruttoria – Sviamento di potere”.

Con tale mezzo, le ricorrenti sostengono che non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per l’applicazione dell’articolo 14, comma 1, del Testo unico per l’edilizia, in quanto l’ente intimato non ha dimostrato il pubblico interesse al mutamento di destinazione d’uso né la compatibilità dell’intervento sull’ambiente urbano circostante, in considerazione del previsto aumento del carico urbanistico.

“II. Violazione e falsa applicazione art.3 e 97 Cost., art. 14, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001 art. 31, comma 2, del Decreto –Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito e modificato; l. 114/1998 e L.R. 33/99 e del documento programmatico; manifesta insussistenza dell’interesse pubblico. Eccesso di potere: difetto di motivazione; irragionevolezza manifesta; contraddittorietà; perplessità”.

Nella prospettazione di parte ricorrente, il provvedimento impugnato è inficiato perché non dà adeguatamente conto dell’interesse pubblico di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e non considera se sia sussistente un piano commerciale, strategico ed economico di sviluppo futuro dell’area in questione.

“III. Violazione e falsa applicazione Decreto interministeriale n. 319/s.m. del 2015 del Comando Regionale Militare Centro-Comando della Capitale - Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241/90 – Eccesso di potere: Difetto di istruttoria – Sviamento di potere”.

Con tale motivo, le ricorrenti sostengono che l’intervento non sia possibile, in considerazione della presenza di un vincolo militare, della necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VAS e di analizzare gli impatti negativi sulla viabilità della s.s. Aurelia.

“IV. Violazione e falsa applicazione artt. 83 e ss. D.P.R. n. 380/2001 e art. D.I. n. 1444/1986 –Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241/90 – Eccesso di potere- Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione”.

Con tale motivo, viene lamentata la violazione della normativa antisismica e sui limiti inderogabili di densità abitativa.

“V. Violazione e falsa applicazione D. Lgs. 152/2006- Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. –Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241/90 – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere”.

Il mezzo è teso a dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato, che non ha previsto di sottoporre il progetto alla procedura prevista in materia di VIA e VAS.

“VI. Violazione e falsa applicazione D. Lgs. 152/2006 - Violazione e falsa applicazione L.R. n. 33/1999. –Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. –Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241/90 – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere”.

Secondo le ricorrenti, l’ente intimato ha omesso ogni valutazione dell’impatto previsto con riguardo agli spazi per i parcheggi auto.

“VII. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. –Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione art. 1803 c.c.- Eccesso di potere- Sviamento -Difetto di motivazione – Contraddittorietà – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta”.

L’ente intimato, a detta di parte ricorrente, non ha considerato il notevole aggravio di oneri gestionali e economici per il Comune, in conseguenza del trasferimento all’amministrazione della proprietà di un immobile della controinteressata, che necessita di notevoli interventi manutentivi.

Con memoria acquisita al protocollo ministeriale n. 10578 del 20 giugno 2019, il Comune di Cerveteri ha presentato le proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e, nel merito, la sua infondatezza.

Con memoria di cui al protocollo ministeriale n. 16259 in data 8 ottobre 2019, la controinteressata ha controdedotto al gravame.

Con la relazione n. prot. 0004558 del 13 marzo 2020, il Dicastero riferente ha espresso l’avviso che il ricorso sia da respingere.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 maggio 2020, di cui riferisce il Dicastero con la seconda relazione n. 0001767 del 4 febbraio 2020, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione g.c. n. 178 del 27 dicembre 2019, con la quale l’ente intimato ha approvato il progetto planovolumetrico di inquadramento territoriale presentato dalla Cantina Cerveteri soc. coop.va agricola, a seguito dell’adozione della deliberazione consiliare n. 54/2018.

Oltre ai medesimi vizi denunciati con il ricorso principale e che vengono riproposti per illegittimità derivata, le ricorrenti lamentano:

“II. Illegittimità propria. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, ed I-Bis della L.R. 36/87. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, e 6, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria”.

Con tale mezzo, viene lamentata l’illegittimità della delibera n. 178/2019, che si occupa di materia di competenza del Consiglio e non della Giunta e non considera che l’intervento avversato non è conforme allo strumento urbanistico generale.

“III. Illegittimità propria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, D.M. 1444/1969, e dell’art. 41-sexies della L. 1150/1942. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, e 6, della L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione - Eccesso di potere per sviamento”.

Nella prospettiva delle ricorrenti, il provvedimento impugnato viola la normativa in materia di spazio minimo obbligatorio per la cessione a standard e parcheggi.

“IV. Illegittimità propria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28-bis. DPR 380/2001, e degli artt. 1, 3, e 6, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e sviamento”.

Con tale mezzo viene denunciata la contraddittorietà e la mancata corrispondenza tra la parte motiva e quella dispositiva dell’atto gravato, nella parte in cui incarica l’Ufficio tecnico di valutare la legittimità dell’intervento dopo aver proceduto alla sua approvazione.

Con memoria acquisita al protocollo ministeriale n. 0010790 del 30 giugno 2020, il Comune ha presentato le proprie controdeduzioni e, con atto di cui al protocollo ministeriale n. 0013259 del 30 luglio 2020, la controinteressata ha controdedotto.

Tutte le difese delle parti e la documentazione versata in atti sono state inviate dal Ministero alla ricorrente, che aveva presentato accesso agli atti e che ha presentato le proprie repliche, con memoria di cui al protocollo ministeriale n. 0014603 in data 8 settembre 2020.

Con relazione n. prot. 0001767 del 4 febbraio 2021, il Ministero riferente ritiene che il ricorso per motivi aggiunti sia da respingere.

Con parere interlocutorio n. 1563/2021 reso nell’Adunanza del 22 settembre 2021, la Sezione ha disposto l’acquisizione di copia della deliberazione del Consiglio comunale di Cerveteri n. 54 in data 11 novembre 2018, di copia della deliberazione della Giunta comunale di Cerveteri n. 178 del 27 dicembre 2019 nonché di copia del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 marzo 2020.

Con nota n. prot. 0019373 del 10 novembre 2021, il Ministero riferente ha trasmesso la documentazione richiesta con il citato parere interlocutorio.

 

Considerato:

Con il ricorso straordinario in esame, la Novantadue Duemiladodici s.r.l. e la Agricola Forestale La Speranza Terzo Millennio s.r.l. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Consiglio comunale di Cerveteri n. 54/2018, concernente il progetto di ristrutturazione edilizia senza ampliamento di edificio esistente ad uso cantina vinicola, con parziale cambio di destinazione d'uso a commerciale, presentato dalla Cantina Cerveteri Soc. coop.va Agricola.

Con ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione G.c. n. 178/, concernente il medesimo compendio immobiliare.

In via preliminare, il Collegio osserva che il presente procedimento si inserisce in una lunga serie di iniziative giudiziarie promosse dalle società ricorrenti, che non si sono ancora concluse.

Con ricorso dinanzi al Tar per il Lazio – Roma n.r.g. 6416/2004, dichiarato improcedibile con sentenza 7 maggio 2021, n. 5338 per rinuncia al progetto presentato, la Novantadue Duemiladodici s.r.l., unitamente ad altra società, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, le note concernenti il patto territoriale degli etruschi e la delibera di Giunta n. 284 del 19 novembre 2004.

Con ricorso dinanzi al Tar per il Lazio – Roma n.r.g. 8565/2017, la Agricola Forestale del Terzo Millennio s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione di Consiglio n. 18 del 2 maggio 2017, con cui il Comune di Cerveteri ha adottato il nuovo Piano regolatore generale (variante al PRG), pubblicata sull’albo pretorio dal 29 maggio al 13 giugno 2017.

Il ricorso è stato respinto con sentenza 9 gennaio 2017, n. 322.

La decisione è stata appellata dalla ricorrente ed il giudizio è tuttora pendente dinanzi alla IV Sezione di questo Consiglio di Stato con il n.r.g. 3175/2019, con Udienza di merito fissata per il 21 aprile 2022.

Orbene, ritiene la Sezione che il presente affare non sia, allo stato, maturo per la decisione.

Deve, infatti, essere acquisito l’avviso del Ministero riferente sulla situazione complessiva che si è venuta creando, anche con riferimento al giudizio pendente in sede giurisdizionale relativo al richiesto annullamento del nuovo p.r.g. e con riguardo alle censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata dedotta la decadenza delle misure di salvaguardia in ragione dell’adozione del nuovo strumento urbanistico.

Pertanto, anche al fine di consentire alle ricorrenti di precisare la loro posizione rispetto alla legittimazione ed all’interesse alla presente impugnativa alla luce dei principi fissati al riguardo dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. I., n. 1067/2021 e Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22), il Collegio, riservato ogni provvedimento in rito e nel merito, dispone che il Ministero riferente provveda a trasmettere un’esauriente relazione che esamini dettagliatamente:

1) il profilo dell’interesse e della legittimazione delle ricorrenti;

2) approfondisca il rapporto esistente tra la variante impugnata in sede giurisdizionale e gli atti gravati con ricorso straordinario e connessi motivi aggiunti;

3) analizzi approfonditamente tutte le doglianze dedotte in ciascuno dei tre ricorsi;

4) trasmetta detta relazione e gli eventuali allegati anche alle parti, con assegnazione di un congruo termine per la presentazione di repliche o controdeduzioni, che dovranno essere depositare esclusivamente presso l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

5) trasmetta successivamente alla Sezione la relazione con gli allegati e le controdeduzioni o repliche, ovvero, in difetto, una comunicazione attestante la mancata presentazione di dette controdeduzioni o repliche.

Si rammenta che le memorie eventualmente prodotte dalle parti dovranno essere inviate al solo Ministero in ottemperanza al disposto di cui all’art. 49, comma 2, r.d. 21 aprile 1942, n. 444 ai sensi del quale “i memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere […] non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso al Ministero”.

Come stabilito nella direttiva del Presidente della Prima Sezione del Consiglio di Stato, 9 settembre 2021, prot. 29228, l’invio della documentazione da parte del Ministero in Segreteria dovrà avvenire all’indirizzo pec della Sezione, trasmettendo un file digitale (in formato comunemente consultabile, ad esempio pdf), per ogni singolo documento; ciascun file dovrà essere espressamente denominato con l’indicazione del contenuto dello stesso (ad esempio: ricorso straordinario, relazione ministeriale, atto impugnato, allegato, memoria del ricorrente, memorie dei controinteressati, ecc.) e, qualora vada sottoscritto, andrà anche apposta la firma digitale del suo autore.


P.Q.M.

sospende l’adozione del parere e dispone gli incombenti istruttori indicati.

 

L'ESTENSORE

Luca Di Raimondo
 

IL PRESIDENTE F/F

Vincenzo Neri
 

IL SEGRETARIO

Maria Grazia Salamone