Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 15-10-2021
Numero provvedimento: 1505
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantine - Manufatti adibiti alla produzione di vino e distillati, successivamente sottoposti a vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 42/2004 - Impugnazione del provvedimento emesso per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità ed ingiustizia manifesta - Pregio architettonico dell’immobile denominato Cantina sociale popolare e relativo stato di conservazione.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tenuta Longo società agricola a r. l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Sgobba e dall’avv. Michele Pugliese, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro p. t., Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, sono legalmente domiciliati;

nei confronti

Norbalabor S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco D’Angelo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto prot. n. 6380 del 26/06/2017, recapitato in data 30/06/2017, con il quale il Soprintendente p. t. della città metropolitana di Bari ha comunicato la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 42/2004 dei beni mobili contenuti all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (Ba), di proprietà della società ricorrente; 2) la nota prot. n. 2433 del 09/03/2017, con la quale la Soprintendenza per la città metropolitana di Bari ha proposto al Segretario Regionale del Mi.b.a.c.t. l’adozione del provvedimento di tutela vincolistica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004, dei beni mobili di proprietà della società ricorrente, richiamata per relationem nel decreto impugnato; 3) il parere positivo reso dalla competente Commissione regionale, riunitasi in data 15/06/2017, ai sensi dell’art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014, richiamato per relationem nel decreto impugnato; 4) la relazione storico-artistica e l’elenco dei beni insistenti nella ex-Cantina sociale, entrambe allegate al provvedimento impugnato; 5) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2432 del 09/03/2017; 6) ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 4.6.2018, per l’annullamento, nei limiti di interesse della ricorrente, della nota prot. n. 2795 del 07/03/2018, pervenuta alla società in data 10/04/2018, con la quale il Soprintendente p. t. del Mi.b.a.c.t. di Bari ha dichiarato la nullità della procedura attivata dalla Banca di Credito cooperativo di Conversano nei confronti della Norbalabor S.r.l. relativa al pignoramento dell’immobile oggetto della presente controversia; ed ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 1.3.2021, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto prot. n. 184 dell’11/11/2020 e l’allegata relazione, entrambi recapitati in data 23/12/2020, con i quali il Segretario regionale ad interim per la Puglia del Mi.b.a.c.t. ha comunicato, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, le prescrizioni di utilizzo delle p.lle 2032/p - 4225 - 2034 - 3094 relative ai beni immobili ubicati all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (Ba); 2) la nota prot. n. 5886 del 23/07/2020 della competente Soprintendenza di Bari con la quale è stata proposta l’adozione del provvedimento di tutela vincolistica, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 dei predetti immobili; 3) la nota prot. n. 5882 del 23/07/2020 con la quale la Soprintendenza di Bari ha dato comunicazione agli interessati dell’avvio del relativo procedimento; 4) il parere positivo reso dalla Commissione regionale del patrimonio culturale della Puglia, riunitasi il giorno 06/11/2020; 5) ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bari e della società Norbalabor;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO


I - La società ricorrente, proprietaria del complesso denominato Cantina sociale popolare sito in Conversano (Ba), via Golgota n. 18, consistente in un manufatto che - diversi anni prima della emissione del decreto di trasferimento emesso a seguito di una vendita senza incanto - era adibito alla produzione di vino e distillati, in data 14/03/2017 riceveva la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2432 del 09/03/2017, con la quale iniziava l’iter per l’apposizione del vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 42/2004.

La predetta comunicazione non veniva riscontrata dalla società ricorrente che riceveva in data 30/06/2017 il decreto prot. n. 6380 del 26/06/2017, con il quale il Soprintendente della città metropolitana di Bari comunicava la dichiarazione di interesse culturale dei beni mobili contenuti all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18, in Conversano.

Insorge la ricorrente, con il ricorso introduttivo, notificato il 29.9.2017 e depositato il 27.10.2017, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) in via generale, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 13 e- 14 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità ed ingiustizia manifesta; in via più specifica: 1.a) in limine litis, apposizione del vincolo tout court è illegittima perché il Mi.b.a.c.t. non avrebbe svolto adeguata istruttoria nell’individuazione dei beni meritevoli di tutela; 1.b) eccesso di potere per difetto d’istruttoria con specifico riferimento all’imposizione del vincolo; 1.c) eccesso di potere per incongruità di motivazione, perplessità e contraddittorietà; 1.d) eccesso di potere per omessa comparazione d’interessi ed estrema genericità del provvedimento impugnato; 2) istanza istruttoria sullo stato dei beni sottoposti a vincolo attraverso la nomina di un C.T.U. esperto in materia, al fine di verificare - in contraddittorio tra le parti - quali sono i beni mobili e immobili che possono essere effettivamente sottoposti al vincolo storico-culturale da parte della Soprintendenza.

Si costituisce il Ministero intimato per resistere nel giudizio.

Nella camera di consiglio del 15.11.2017, l’istanza cautelare è abbinata al merito, su richiesta della ricorrente.

Con decreto presidenziale n. 528 del 22.12.2017, è autorizzato l’accesso della società Norbalabor al fascicolo informatico.

Con i motivi aggiunti depositati il 4.6.2018, la ricorrente chiede l’annullamento, nei limiti di interesse, della nota prot. n. 2795 del 07/03/2018, pervenuta alla società in data 10/04/2018, con la quale il Soprintendente p. t. di Bari ha dichiarato la nullità della procedura attivata dalla Banca di Credito cooperativo di Conversano nei confronti della Norbalabor S.r.l. relativa al pignoramento dell’immobile oggetto della presente controversia; nonché di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

La ricorrente deduce le seguenti censure di diritto: 1) illegittimità derivata del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del D.Lgs. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. n. 490/1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 1089/1939, eccesso di potere per sviamento, difetto di legittimazione del funzionario procedente, difetto d’istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità e ingiustizia manifesta; 2) le medesime censure già sollevate con il ricorso introduttivo.

Si costituisce la società Norbalabor per chiedere la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti. Detta società dichiara di aver ottenuto, in data 23 novembre 2020, l’avvio del progetto di recupero dei beni mobili, impedito nell’esecuzione dalla ricorrente società Tenuta Longo.

Con i motivi aggiunti depositati il 1.3.2021, la ricorrente chiede infine l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto prot. n. 184 dell’11/11/2020 e l’allegata relazione, entrambi recapitati in data 23/12/2020, con i quali il Segretario regionale ad interim del Mi.b.a.c.t. per la Regione Puglia ha comunicato, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, le prescrizioni di utilizzo delle p.lle 2032/p - 4225 - 2034 - 3094 relative ai beni immobili ubicati all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (Ba); 2) la nota prot. n. 5886 del 23/07/2020 della competente Soprintendenza di Bari con la quale è stata proposta l’adozione del provvedimento di tutela vincolistica ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 dei predetti immobili; 3) la nota prot. n. 5882 del 23/07/2020 con la quale la Soprintendenza di Bari ha dato comunicazione agli interessati dell’avvio del relativo procedimento; 4) il parere positivo reso dalla Commissione Regionale del Patrimonio Culturale della Puglia riunitasi il giorno 06/11/2020; 5) ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

Deduce le seguenti censure di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità e ingiustizia manifesta; 2) le medesime censure già sollevate con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.

Con memoria del 12.3.2021, la società Norbalabor eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla proprietaria delle particelle 2034 e 3094, signora Elena Rita La Selva, nonché per difetto di interesse, in quanto il decreto di vincolo mobiliare n. 188 del 21 giugno 2017 sarebbe relativo a beni mobili di proprietà esclusiva della società Norbalabor, presenti nell’immobile principale, particella 2032, e nell’area pertinenziale comune. Insiste per la reiezione del gravame.

Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettivi deduzioni, eccezioni e conclusioni.

All’udienza del 13 ottobre 2021, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso, pur prescindendo da plausibili eccezioni di inammissibilità, è da ritenersi infondato; i primi motivi aggiunti sono improcedibili, i secondi motivi aggiunti sono pure infondati.

III - La società agricola Tenuta Longo propone ricorso per l’annullamento del DCPC 21/06/2017 n. 188, emesso dalla Commissione regionale per il patrimonio della Puglia e dal Segretariato regionale Mi.b.a.c.t. della Puglia, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 42/2004, dei beni mobili presenti all'interno della Cantina sociale popolare, sita in via Golgota n. 18 – Conversano (Ba), nonché degli atti presupposti, ivi compresi il parere positivo reso dalla Commissione regionale, riunitasi in data 15/06/2017, ai sensi dell’art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014, la relazione storico-artistica e l’elenco dei beni insistenti nella ex-Cantina sociale, allegati al provvedimento di vincolo.

Le varie censure articolate avverso i provvedimenti e gli atti sospinti si appalesano destituite di fondamento, atteso che le argomentazioni svolte a corredo delle stesse riguardano il merito del provvedimento amministrativo e, come tali, sono inammissibili.

La mera lettura del provvedimento di vincolo dà contezza della piena legittimità dello stesso, esaustivamente motivato con l’illustrazione delle ragioni (testimonianza della culturale industriale e delle tecniche lavorative, nonché della produzione artigianale degli inizi del XX secolo) poste a base della dichiarazione di interesse.

IV - Per quanto attiene all'obiezione per la quale i beni di recente costruzione non abbiano "nulla a che vedere" con l'interesse storico-artistico, si osserva che una volta intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), in virtù del loro valore testimoniale e identitario, i beni, come nel caso di specie, sono da considerarsi beni culturali e di conseguenza meritevoli di tutela, a prescindere dalla data di realizzazione ("le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”, come da art. 10, comma 3, lettera d, del Codice).

E’ plausibile che i macchinari e le attrezzature in argomento acquisiscano particolare rilevanza all'interno del contesto in cui sono ubicati, proprio per la relazione con le attività della Cantina sociale popolare di Conversano, che costituisce esempio interessante di archeologia industriale dei primi anni del XX secolo e, come tale, è considerata bene culturale sin dal 1996.

V - Inattendibile è il preteso difetto di istruttoria.

La documentazione prodotta dimostra che l’Amministrazione, per la definizione del procedimento di che trattasi, ha messo in atto ogni atto necessario a istruire la pratica, anche mediante sopralluoghi effettuati nei giorni 10 ottobre 2016 e 13 febbraio 2017, nel corso dei quali sarebbe stata acquisita anche una documentazione fotografica. In ogni caso, non è provato che la documentazione fotografica versata in atti sia di data successiva.

VI - Inattendibile è pure l'obiezione per la quale solo l'accertamento di "testimonianze medievali" dell'immobile o "l'elemento topografico" dovrebbero costituire "ragione fondante del regime di vincolo del bene". Gli esempi, riportati nella relazione storico-artistica, di realtà analoghe a quella di che trattasi sussistono e non sono affatto estranei al territorio pugliese, in quanto presenti a Lecce, a San Cesario di Lecce e ad Andria.

VII - La censura di irrazionalità della relazione storico-artistica si rivela destituita di fondamento, alla stregua della mera lettura della stessa, nella quale viene opportunamente evidenziato lo stretto rapporto esistente tra i beni mobili contenuti nell'immobile e l’immobile vincolato, rapporto che per converso legittima il vincolo sui mobili.

VIII - Infine, con riferimento alle argomentazioni svolte in ricorso, alle pagine 7 - 12, dirette a negare il pregio architettonico dell’immobile e ad evidenziarne il cattivo stato di conservazione (cause ostative, a dire della società, all’imposizione del vincolo sui mobili), si precisa che l’immobile della Cantina sociale popolare era già sottoposto a vincolo con D.M. del 17/02/1996, quale esempio particolarmente interessante di archeologia industriale degli inizi del XX secolo e la circostanza che l'immobile versi in precario stato di conservazione, così come taluni macchinari, non è affatto ostativa all'imposizione della dichiarazione di interesse; né, d’altro canto, la dichiarazione impedisce, con le dovute autorizzazioni della competente Soprintendenza, lo spostamento temporaneo dei beni mobili, al fine di un intervento di restauro dei beni stessi e dell'immobile.

IX - Con i primi motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, la società ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 2795 del 07/03/2018, con la quale la Soprintendenza ha dichiarato la nullità della procedura attivata dalla Banca di Credito Cooperativo di Conversano nei confronti della Norbalabor s.r.l. relativa al pignoramento dell’immobile oggetto dell’odierno giudizio.

In ordine a tale gravame è stato depositato il provvedimento ministeriale 16.2.2021 n. 5220, di rinuncia alla nullità relativa degli atti di trasferimento del compendio immobiliare di cui trattasi, come derivanti dalle trasformazioni societarie della Cantina Sociale Popolare di Conversano Soc. Coop. a r.l sino all’attuale Norbalabor s.r.l. ed effettuate negli anni 2001 e 2004.

Stante tale sopravvenuto provvedimento ministeriale di autotutela, deve essere dichiarata l’improcedibilità del primo gravame aggiuntivo.

X - Con i secondi motivi aggiunti la società ha chiesto l’annullamento “del decreto prot. n. 184 dell’11/11/2020 e della allegata relazione, entrambi recapitati in data 23/12/2020, con i quali il Segretario Regionale ad interim del MIBACT per la Regione Puglia ha comunicato, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/04, le prescrizioni di utilizzo delle p.lle 2032/p - 4225 - 2034 - 3094 relative ai beni immobili ubicati all’interno della ex Cantina Sociale Popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (BA); della nota prot. n. 5886 del 23/07/2020 della competente Soprintendenza di Bari con la quale è stata proposta l’adozione del provvedimento di tutela vincolistica ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/04 dei predetti immobili; della nota prot. n. 5882 del 23/07/2020 con la quale la Soprintendenza di Bari ha dato comunicazione agli interessati dell’avvio del relativo procedimento; del parere positivo reso dalla Commissione Regionale del Patrimonio Culturale della Puglia riunitasi il giorno 06/11/2020; - di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati”.

In punto di fatto, si precisa che con nota prot. n. 5882 del 23.07.2020, la Soprintendenza ha provveduto a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento al fine di consentire agli stessi di poter dedurre in merito.

Nessuna controdeduzione è stata ricevuta, nei termini prescritti, dall’Amministrazione la quale, quindi, ha adottato, anche sulla scorta della relazione storico-artistica, le prescrizioni di tutela indiretta, emanando il provvedimento di vincolo n. 184 del 11. 11.2020, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, a mente del quale “Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

La domanda di annullamento della ricorrente impinge nel merito dell’azione amministrativa e si appalesa, come tale, inammissibile e infondata.

Il provvedimento impugnato è scevro di quei profili di irrazionalità, contraddittorietà e sviamento di potere che legittimerebbero un sindacato giurisdizionale. Diversamente da quanto assunto dalla società ricorrente, che afferma che il vincolo di rispetto elevato sui manufatti intorno all'immobile principale non tenga conto dell’effettiva qualità architettonica degli stessi, deve evidenziarsi che la ragione del vincolo in questione è propriamente quella di tutelare il bene principale, già sottoposto a vincolo diretto architettonico con il già citato D.M. 17/02/1996 e che, pertanto, il provvedimento impugnato è perfettamente conforme alle prescrizioni del suindicato art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004.

Peraltro, le opere a farsi sui manufatti gravati dal vincolo indiretto saranno oggetto di autorizzazione del Ministero, tenendo conto tanto delle caratteristiche di tali immobili, tanto degli effetti che gli interventi stessi potrebbero determinare sul manufatto principale, in coerenza con la ratio del citato art. 45 del Codice beni culturali.

E’ opportuno ricordare che l'interesse del Ministero per l'insieme dei manufatti architettonici (edificio principale e annessi secondari) e per i beni mobili ivi presenti (attrezzature produttive) sia sostanziato oltre che dall'interesse specifico architettonico per quanto attiene al corpo principale, anche per il valore portato dal compendio produttivo, che rappresenta una testimonianza di civiltà della comunità locale.

In merito, poi, al riferimento alla qualità di testimonianza di un tipo di costruzione caratterizzata dall'immobile, requisito che la ricorrente ritiene non sufficiente a reggere il vincolo, deve evidenziarsi che le valutazioni circa il valore culturale tengono certamente conto dell'aspetto costruttivo ma si connettono strettamente con assunti che si incentrano sul valore delle ragioni identitarie della comunità, non necessariamente circoscritti al valore artistico del manufatto in questione.

Il provvedimento impugnato - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - non si risolve in una destinazione d’uso. Il vincolo in questione non impone alcuna destinazione ma solo la necessità di autorizzazione di eventuali interventi (ex art. 20 comma 1, D.Lgs. n. 42/2004) e la preventiva valutazione e autorizzazione del Soprintendente per operare mutamenti di destinazione d'uso dei beni medesimi (ex art. 21, comma 4).

Vero è che la valutazione e qualificazione come beni di interesse culturale dei manufatti e attrezzature è coerente con il riconoscimento degli stessi nell'ambito di un ciclo produttivo che ha radici storiche nella comunità locale e ne definisce gli aspetti identitari. In definitiva l’iniziativa vincolistica adottata complessivamente nel caso in esame è mirata alla tutela del patrimonio storico identitario, nonché di quello architettonico, in coerenza con le prescrizioni del Codice dei beni culturali.

In relazione alla dedotta insufficienza dell’istruttoria, si può osservare che il sito è stato meta di sopralluoghi dei funzionari della Soprintendenza e che l’Amministrazione resistente ha conoscenza diretta dei manufatti e del sito in generale, come è dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio e come è ben noto alla ricorrente, attesi i differenti procedimenti che ormai da anni interessano le parti in causa.

XI – In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato, i primi motivi aggiunti sono improcedibili, i secondi motivi aggiunti sono infondati. Le spese del giudizio possono essere compensate.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge perché infondati il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti e dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere