Viticoltura - Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale di progetto proposto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale - Contestazione sulla compatibilità del progetto di impianto con le “aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOP Puglia, vino IGT Salento, DOP Terra d’Otranto)”, perché tale incompatibilità sussisterebbe solo allorquando le medesime aree siano effettivamente investite dalle coltivazioni soggette a “riconoscimento di denominazione”, delle quali impongano, a fini realizzativi, lo svellimento - Aree di progetto non sono investite da coltivazioni soggette a “riconoscimento di denominazione” - Incremento della sottrazione del suolo agricolo da parte di impianti fotovoltaici a terra..
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2020, proposto da
Guarini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n. 15;
Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 35;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento n. 86 del 21.9.2020 a firma del Dirigente dell’Area 4 - Ambiente e mobilità della Provincia di Brindisi;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e in particolare, ove occorra:
- delle note prot. n. 9740 del 3.12.2019, prot. n. 380 del 21.1.2020 e prot. n. 4522 del 10.6.2020 del Servizio tutela e valorizzazione del territorio della Regione Puglia;
- delle note prot. n. 24330 del 28.11.2019 e prot. n. 1223 del 22.1.2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto;
- delle note prot. n. 69149 dell’1.10.2019, prot. n. 84079 del 3.12.2019 e prot. n. 22226 del 3.6.2020 del Servizio Agricoltura della Regione Puglia;
- delle note prot. n. 99034 dell’11.10.2019 e prot. n. 117974 del 4.12.2019, rispettivamente del Settore Ambiente e del Settore Urbanistico del Comune di Brindisi;
- della nota prot. n. 28134 del 21.10.2020 a firma del Dirigente dell’Area 4 - Ambiente e Mobilità della Provincia di Brindisi:
- nei limiti dell’interesse fatto valere, delle linee guida 4.4.1 e dell’elaborato 5.9 (Campagna Brindisina), sezione C2 del P.P.T.R.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi, della Regione Puglia e della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Nino Dello Preite nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.134/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Guarini S.r.l. ricorre avverso gli atti con cui l’Amministrazione provinciale di Brindisi ha espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del progetto da essa proposto per la realizzazione e l’esercizio, alla contrada Vaccaro del Comune di Brindisi, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 39,171 MW e delle relative opere di connessione.
In particolare, la ricorrente ha impugnato la determinazione sfavorevole n. 86 del 21.9.2020, a firma del Dirigente del Servizio 4° - Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, nonché i presupposti pareri, anch’essi negativi, resi, nell’ambito della apposita Conferenza di servizi, dalle varie Amministrazioni preposte alla verifica di compatibilità dell’intervento.
A sostegno del ricorso, la Guarini ha proposto i motivi di gravame, appresso sintetizzati:
I. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387, degli artt. 6, 47 e 92 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., delle linee guida 4.4.1 e dell’elaborato 5.9 (Campagna Brindisina) - sezione C2 del P.P.T.R., dell’art. 14 ter della L. 7.8.1990. n. 241, del regolamento regionale 31.12.2010, n. 24, dell’art. 3.08 delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p.. Eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche. Difetto di competenza. Illegittimità in via derivata;
II. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 27 bis del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
2. Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia, la Provincia di Lecce e la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, instando per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato, con vittoria delle spese di lite.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73, comma 3, c.p.a., all’udienza pubblica del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In via di sintesi, a dire della ricorrente, il provvedimento di diniego si fonda sui seguenti aspetti di criticità:
- incompatibilità del progetto presentato con le linee guida 4.4.1 del P.P.TR. e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d’uso di cui all’elaborato 5.9 (Campagna Brindisina), Sezione C2;
- presenza di numerosi altri impianti fotovoltaici, con compromissione dei caratteri strutturanti che connotano il territorio; ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti culturali e percettive, con conseguente errata scelta localizzativa delle aree di progetto;
- sottrazione e consumo di suolo; inserimento del progetto in aree interessata da produzioni agro-alimentari di qualità e sottoposte alla specifica protezione di cui al R.R. n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate (anche solo potenzialmente) alle produzioni di qualità;
- incompatibilità del cavidotto di connessione con l’art. 47, comma 3, lett. b3, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.;
- impatto visivo rispetto al Canale Reale, alla Masseria Cuggiò, alla S.P. n. 44, nonché rispetto alla Masseria Vaccaro e alla linea ferroviaria; inserimento del bosco in prossimità di un’area non adeguatamente indagata dal punto di vista archeologico;
- omessa verifica di coerenza del progetto con il Piano energetico ambientale regionale, con gli indirizzi regionali in merito alla valutazione degli impatti cumulativi, con il P.P.T.R. ed il P.R.G. adeguato al P.U.T.T./p.
3.2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente lamenta sostanzialmente che la Provincia di Brindisi abbia attribuito un valore vincolante ai pareri negativi resi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, appiattendosi sulla loro acritica trasposizione in chiave provvedimentale.
Lamenta, inoltre, la carente attività istruttoria condotta sul progetto da parte della Provincia di Brindisi, la quale non avrebbe esplicitato nella determinazione primariamente impugnata le ragioni di condivisione dei pareri sfavorevolmente espressi sul progetto, con ciò violando il disposto dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il quale esige che la P.A. integri le ragioni poste a fondamento del diniego nella determinazione conclusiva, con argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dalla società interessata nell’ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato nel procedimento.
Parte ricorrente si dilunga, poi, nella illustrazione delle censure riguardanti i vari pareri resi dagli enti preposti all’accertamento di compatibilità del progetto, che - a suo avviso - vizierebbero, oltre che in via derivata, anche in via autonoma, la determinazione di diniego impugnata.
In particolare, con riferimento alla posizione delle varie Amministrazioni che hanno espresso motivato parere negativo, la Guarini S.r.l. sostiene che – a fronte delle soluzioni progettuali da essa avanzate in spirito collaborativo, onde rendere il progetto ab origine elaborato maggiormente in linea con le esigenze di tutela palesate – le note adottate dal Servizio Tutela e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia e dal Comune di Brindisi muoverebbero da aprioristiche posizioni di contrarietà alla realizzazione in zona agricola di impianti F.E.R., fondandosi peraltro sul richiamo a normativa del P.P.T.R. (art. 6 e 47, comma 3, lett. b3 N.N.T.A., linee guida 4.4.1) che, lungi dall’essere vincolante e, quindi, ex se impeditiva dell’assenso al progetto, avrebbero valenza meramente orientativa dell’attività di pianificazione e di programmazione.
Inoltre, nella prospettazione della difesa attorea, gli indirizzi e le direttive individuati per ciascun obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale dalla scheda d’ambito paesaggistico n. 9 “Campagna Brindisina”, al contrario di quanto ritenuto negli atti gravati, non possono trovare applicazione, essendo inesistenti nelle aree di progetto le specifiche emergenze cui è ivi fatto analitico riferimento (ossia presenza di componenti eco-sistemiche ed ambientali, ovvero di componenti antropiche e storico-culturali, ovvero ancora di componenti visivo-percettive); diversamente opinando, tali indirizzi diverrebbero forieri di un divieto assoluto di realizzazione in zona agricola di impianti F.E.R. che, ove recato dal P.P.T.R., lo renderebbe illegittimo per violazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.
3.3. Di qui, a parere della ricorrente, il vizio di motivazione degli atti gravati, giacché i profili individuati come ostativi all’espressione di un parere favorevole al progetto, oltre ad essere enunciati per principi, condurrebbero alla conclusiva espressione di un giudizio di incompatibilità solo probabilistico e, comunque, frutto di posizioni precostituite.
3.4. Con riferimento alla posizione della Soprintendenza per i beni archeologici, belle arti e paesaggio, la ricorrente deduce l’avvenuto superamento - per effetto della previsione di cui all’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/1990 - del parere negativo reso da tale Ente, a cagione del silenzio serbato sul progetto come da ultimo rimodulato.
Inoltre, secondo la difesa di parte ricorrente, il progetto non interesserebbe beni paesaggistici e/o ulteriori contesti (che, nella fattispecie, sarebbero presenti esclusivamente in aree limitrofe a quella di progetto, essendo, al più, intercettati da una porzione del cavidotto destinata, peraltro, ad essere realizzata in modalità interrata).
Sostiene la Guarini S.r.l. che le qualità ambientali del progetto siano totalmente reversibili, determinando l’azzeramento di ogni impatto assertivamente indotto dalla sua estensione; sul punto, contesta il giudizio espresso dall’organo soprintendizio con riferimento alla visibilità delle opere di progetto dal Canale Reale, dalla linea ferroviaria e dalla Masseria Vaccaro, oltreché con riferimento alla vista aerea del progetto medesimo, alla valenza archeologica dell’area di bosco e alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente.
3.5. Avuto riguardo al parere reso dal Servizio Agricoltura della Regione Puglia, la ricorrente contesta che il progetto di impianto sia incompatibile con le “aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOP Puglia, vino IGT Salento, DOP Terra d’Otranto)”, perché tale incompatibilità sussisterebbe solo allorquando le medesime aree siano effettivamente investite dalle coltivazioni soggette a “riconoscimento di denominazione”, delle quali, in quanto effettivamente ivi a dimora, impongano, a fini realizzativi, lo svellimento.
La Guarini S.r.l. adduce, a tal proposito, che, nella fattispecie, le aree di progetto, in base all’elaborato peritale e alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta agli atti del procedimento, non sono investite da coltivazioni soggette a “riconoscimento di denominazione”.
Inoltre, si duole del fatto che nelle note impugnate sia stato affermato il vulnus all’interesse pubblico alla coltivazione di produzioni agricole di pregio, nonostante essa stessa avesse proposto la conversione dell’area interessata (o di parte di essa) dalla destinazione a verde alla coltivazione del carciofo brindisino I.G.P. e la destinazione alla coltivazione di produzioni agricole di pregio di alcune aree lungo la fascia di rispetto della S.P.
3.6. Anche per quel che attiene le note rese dal Settore Ambiente e del Settore Urbanistico del Comune di Brindisi, la società ricorrente deduce l’avvenuto superamento - per effetto della previsione di cui all’art. 14 ter, comma 7, della L. n. 241/1990 - del parere negativo reso da tale Ente, a cagione del silenzio serbato sul progetto, come da ultimo rimodulato.
Ancora, la Guarini S.r.l. eccepisce che le argomentazioni addotte da detta Amministrazione non sarebbero riconducibili all’esercizio di specifiche competenze comunali, ma a competenze spettanti ad amministrazioni diverse dal Comune di Brindisi, che, quindi, avrebbe esorbitato dai limiti dei poteri ad esso spettanti; sul punto, la difesa attorea contesta le valutazioni tecnico-discrezionali operate dagli organi comunali.
4. Infine, con il secondo motivo di ricorso, si adduce l’illegittimità della determinazione provinciale impugnata, in quanto assunta al di fuori della procedura di P.A.U.R. nell’ambito della quale, per espressa previsione dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 dovrebbero confluire i procedimenti di V.I.A. di competenza regionale.
5. I motivi, così sintetizzati, non sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Si deve in primis osservare, che - secondo quanto emerge dagli atti di causa - gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione d’impatto ambientale, hanno espresso il proprio motivato dissenso alla approvazione del progetto, assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri positivi, espressi dagli altri enti.
Trova, pertanto, applicazione la previsione di cui all’art. 14-ter, co. 7, della L. n. 241/90, secondo cui “l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza”.
Pertanto, è evidente che la Provincia non avrebbe potuto discostarsi dall’unanime parere negativo espresso dalle Amministrazioni resistenti, le quali – provenendo da enti titolari di interessi “sensibili” – devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell’11 maggio 2021).
Già soltanto per tali ragioni, pertanto, la doglianza della ricorrente si appalesa infondata.
5.2. Ciò posto, osserva il Collegio che la Provincia non si è acriticamente conformata ai pareri negativi resi dagli enti coinvolti, ma li ha rielaborati con autonomo percorso argomentativo, dando conto, in modo compiuto, delle ragioni poste a fondamento del diniego, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e, in particolare, dal “Considerato” alle pagg. 17-18 dell’atto di che trattasi.
Ed invero, quanto al merito del diniego reso, e a prescindere dalla valenza delle norme del P.P.T.R, il provvedimento impugnato si regge già sulla base delle seguenti considerazioni (v. pagg. 17-18 provvedimento impugnato):
a) la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
b) con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali e, in particolare, alle componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
c) in riferimento alle componenti visivo-percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate;
d) il campo compromette la struttura estetico/percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall’intervento, in quanto immediatamente percepibile dalla strada a valenza paesaggistica;
e) il parco fotovoltaico comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo, andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l’omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
f) il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola, tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
g) gli Enti competenti alle valutazioni della compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione hanno basato il proprio parere, tra l’altro, anche su un’analisi di contesto; in particolare, il Servizio Agricoltura della Regione Puglia non lamenta la presenza di colture di pregio sul sito d’intervento, ma fa riferimento alle “aree agricole” in cui è immerso il progetto in questione il quale è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.
5.3. All’evidenza, l’Amministrazione provinciale ha considerato i pareri in argomento alla stregua di un doveroso apporto alla definizione del procedimento, condividendone i risultati finali con un percorso logico-argomentativo immune dai vizi denunciati.
Il Collegio, a tal riguardo, richiama e fa proprie le considerazioni espresse dalla Sezione, in caso analogo, con la menzionata sentenza n. 704 dell’11 maggio 2021.
In base alle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato, sopra richiamate, e alla luce dei principi espressi in tale dictum giudiziale, “non rileva in questa sede indagare la natura (vincolante o meno) delle Linee Guida: ciò che conta, invece, è che nelle vicinanze dei luoghi in progetto insistono ulteriori impianti fotovoltaici, sicché l’installazione di un nuovo parco fotovoltaico contribuirebbe ad accrescere il fenomeno dell’artificializzazione dei luoghi” (cfr. la sentenza T.A.R. Lecce n. 704/2021 cit.).
Anche nella presente fattispecie, infatti, è evidente che il diniego si fonda sul fatto che “il progetto è eccentrico rispetto alla trama agricola di riferimento, che già penalizzata dalla presenza di impianti analoghi a quelli in progetto (…), rischia di vedere definitivamente snaturata la propria componente naturalistica”.
Né “meritano condivisione le censure di parte ricorrente in merito agli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d’uso di cui all’elaborato 5.9 (Campagna Brindisina) - sezione C2”. Invero, ancora una volta, non si tratta in questa sede di indagare la natura di tali previsioni (se abbiano o meno efficacia vincolante, ed impeditiva ex se del progettato impianto): ciò che rileva è che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, le componenti agrarie “… sono presenti esclusivamente in aree limitrofe a quelle di progetto” […]. Ciò rende ragione dell’ulteriore argomento posto a fondamento del diniego, secondo cui: “… il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanze di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina…” (T.A.R. Lecce n. 704/2021 cit.).
5.4. L’Amministrazione procedente ha, quindi, correttamente ritenuto che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati e autorizzati, contribuisce a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi valutati in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente ed irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio: in definitiva, l’impianto in esame genera un peso eccessivo nell’intorno naturalistico di riferimento, che già sconta la presenza di altri impianti del tipo di quello in esame.
5.5. Non meritano neppure condivisione le censure della società ricorrente in merito alla mancata considerazione delle misure da essa individuate per allinearsi agli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d’uso di cui all’elaborato 5.9 - sezione C2.
Rispetto a tale aspetto, la ricorrente deduce di aver proposto – senza che né la competente Sezione regionale, né la Provincia, le abbiano tenute in conto – alcune misure di mitigazione, consistenti: i) nella riduzione (da 17,7 ha a 15,4 ha) della superficie interessata dai pannelli; ii) nell’incremento delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, con la destinazione a verde di 22,85 ha; iii) nella realizzazione di fasce perimetrali con siepi in doppio filare costituite da essenze arboree e arbustive alternate; iv) nella creazione di corridoi ecologici; v) nella previsione di rivestimenti e/o tinteggiature dei cabinati tipici dell’architettura locale e di schermature delle recinzioni perimetrali con essenze autoctone, nella eliminazione delle strade interne al progetto; vi) nella conversione dell’area interessata (o di parte di essa) dalla destinazione a verde alla coltivazione del carciofo brindisino I.G.P. e nella destinazione alla coltivazione di produzioni agricole di pregio di alcune aree lungo la fascia di rispetto della S.P.
5.6. In proposito, è sufficiente osservare che negli atti gravati si è ritenuto, con argomentazioni congrue ed immuni dai vizi denunciati, che le misure compensative e mitigative, proposte dalla società, seppur meritevoli di apprezzamento, non siano in concreto tali da rendere l’intervento compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta.
5.7. Per di più, è accertato in atti che le superfici individuate per la realizzazione dell’impianto ricadono in zone caratterizzare da specifica vocazione a produzione di qualità sottoposte a protezione dal Regolamento Regionale n. 24/2010; rispetto a tale caratterizzazione, la P.A. ha congruamente rilevato che l’installazione del fotovoltaico comporterebbe una trasformazione dei terreni interessati perdurante nel tempo, con inibizione alla coltivazione, in ragione della difesa della capacità produttiva, anche solo potenziale, di prodotti agroalimentari tipici di qualità, ritenuta meritevole di tutela dal legislatore nazionale e regionale.
6. Alla stessa stregua, non sono fondate le ulteriori censure articolate dalla ricorrente avverso il parere negativo sfavorevole reso dal Comune di Brindisi.
Invero, anche l’Amministrazione Comunale ha motivato nel senso della non sostenibilità per il territorio brindisino di dar seguito ad un proliferare di impianti fotovoltaici soprattutto se “a terra” e di grossa taglia, mettendo in conto il rischio di sottrazione di suolo naturale e la possibilità di perdita della capacità di sequestro naturale di anidride carbonica del suolo inibito.
L’Ente locale ha, dunque, esplicitato le ragioni del diniego, argomentando in modo coerente in ordine alla circostanza che il progetto avrebbe comportato un ulteriore incremento della sottrazione del suolo agricolo già in essere da parte di simili impianti per il territorio comunale di Brindisi, già interessato da una consistente copertura fotovoltaica a terra.
Da quanto sopra esposto consegue che, nel caso all’esame, non trova applicazione neanche l’invocata previsione normativa di cui all’art. 14-ter, co. 7, della L. n. 241/90, secondo cui “si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”, in quanto tutte le Amministrazioni coinvolte hanno puntualmente replicato alla rimodulazione del progetto.
7. Anche alla luce delle sopra esposte considerazioni, rimangono dunque non superati i profili di criticità del progetto de quo agitur, stigmatizzati dapprima nei pareri resi nell’ambito della Conferenza di servizi e di poi confluiti nel provvedimento finale di diniego (la qual cosa corrobora, di per sé, il rigetto del ricorso, trattandosi di profili c.d. autoreggenti).
Ed invero, la legittimità dei descritti profili di criticità, per come evidenziati dalla Provincia di Brindisi e dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne occupa, costituisce motivo sufficiente al rigetto del ricorso, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis, C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981).
8. Ne consegue che divengono irrilevanti gli ulteriori profili di censura articolati dalla ricorrente (avuto particolare riguardo all’erroneità delle componenti visivo-percettive poste a fondamento dell’atto impugnato), trattandosi di argomenti inidonei a determinare un diverso esito del giudizio in esame.
9. Infine, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento le censure - mosse dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso - circa la forma del provvedimento di diniego emesso dalla Provincia di Brindisi di V.I.A., anziché di P.A.U.R.
Posto che la V.I.A. viene resa all’interno del P.A.U.R., il relativo diniego non permette all’ente provinciale di emettere l’altro provvedimento, sicché la relativa analisi si arresta al diniego della valutazione di impatto ambientale, in assenza della quale il procedimento volto all’emissione del P.A.U.R., ex art. 27 bis del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, non può aver luogo.
Ad ogni modo, la forma del provvedimento non vale in ogni caso a superare le incompatibilità ambientali sollevate dai diversi enti, che - come visto - impediscono in modo dirimente la realizzazione del progetto.
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, in quanto infondato.
Considerata la peculiarità delle questioni esaminate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore