Settore vinicolo - Agevolazioni - Presentazione di domanda di ammissione alla "Misura Investimenti programma nazionale di sostegno 2015-2016 per la viticoltura in attuazione dei Regolamenti CE 1308-2013 e 555-2008" - Domanda per il finanziamento di opere di “ripristino completo del rivestimento interno dei vasi vinari” - Qualificazione degli interventi indicati come manutenzione ordinaria - Rigetto dell’istanza di ammissione al finanziamento - Impugnazione del provvedimento di esclusione dalla selezione e contestazione della graduatoria finale.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mondonico Azienda Vitivinicola di Gilda Fugazza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gionata Romagnese, Santhia Makmur, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Casali Di Monticelli in Milano, piazza Sant'Angelo 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Ente in Milano, piazza Città di Lombardia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Tognella, Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
1) quanto al ricorso principale:
- del provvedimento della Provincia di Pavia datato 25.02.2016, trasmesso alla ricorrente via PEC in data 23.03.2016, avente ad oggetto la comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità della domanda inerente la Misura Investimenti - campagna 2015-2016;
- del provvedimento della Regione Lombardia di conferma dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità datato 13.04.2016;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto del 3-5-2016 pubblicato sul BURL del 6-5-2016, a mezzo del quale veniva approvata la graduatoria dei beneficiari della Misura Investimenti - campagna 2015-2016;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Provincia di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2021 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Sul piano fattuale, il Tribunale evidenzia che:
- Mondonico Azienda Vitivinicola Di Gilda Fugazza ha presentato alla Provincia di Pavia domanda di ammissione alla Misura Investimenti programma nazionale di sostegno 2015-2016 per la viticoltura in attuazione dei Regolamenti CE 1308-2013 e 555-2008 applicata, per la Regione Lombardia, con DGR n. X-4411/2015;
- con decreto dirigenziale della Regione Lombardia, è stato approvato il Manuale delle Procedure che indicava come non ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria ex art. 27 della l.r. n. 12/2005;
- l’Azienda Mondonico ha descritto le opere da finanziare come “ripristino completo del rivestimento interno dei vasi vinari”, precisando che l’intervento consisteva nell’“asportazione completa di tutta la resina mediante molatura o sabbiatura leggera; rasatura del fondo ammalorato e delle pareti alla fine di un livellamento delle medesime; applicazione di un prodotto di fondo isolante su tutte le pareti; applicazione finale della resina certificata per il contatto con i prodotti di tipo alimentare”;
- la Provincia di Pavia, in sede istruttoria, ha qualificato gli interventi indicati come manutenzione ordinaria, sicché ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio, cui è seguita l’instaurazione di uno specifico contraddittorio con l’azienda Mondonico;
- Regione Lombardia, una volta subentrata nella gestione della procedura, ai sensi della l.r. 2015 n. 19, ha confermato l’esito negativo dell’istruttoria iniziale e la non ammissibilità della domanda di finanziamento;
- con il ricorso principale l’Azienda Mondonico contesta la determinazione recante la dichiarazione di inammissibilità della domanda;
- a conclusione della procedura, la Regione Lombardia ha adottato il decreto del 3 maggio 2016, pubblicato sul BURL in data 6 maggio 2016, recante l’approvazione della graduatoria dei beneficiari della Misura Investimenti - campagna 2015-2016;
- la graduatoria è stata contestata dalla ricorrente mediante il ricorso per motivi aggiunti.
2) Devono essere esaminate con precedenza le eccezioni mediante le quali le parti resistenti deducono l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in ragione della tardiva proposizione e dell’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, nonché l’improcedibilità del ricorso principale.
Le eccezioni sono fondate.
La procedura in esame ha ad oggetto l’attribuzione di contributi, sulla base di una specifica selezione, con formazione di una graduatoria finale.
Regione Lombardia ha documentato che l’esiguità dei fondi a disposizione non consente la soddisfazione di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, sicché solo una parte degli ammessi potrà fruire del beneficio.
Con il ricorso principale, l’Azienda Mondonico ha impugnato il provvedimento che ha disposto la sua esclusione dalla selezione, in ragione della ritenuta inammissibilità della domanda; quindi, con i motivi aggiunti, ha contestato la graduatoria finale.
Quest’ultima è stata pubblicata sul BUR in data 6 maggio 2016, con la precisazione che si tratta di una pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.l.vo 2013 n. 33.
Nondimeno, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato il 15 settembre 2016 e, quindi, dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni stabilito per la proposizione dell’impugnazione, ex artt. 29 e 41 cpa, fermo restando che la graduatoria non è un atto per cui sia richiesta la notificazione individuale ai soggetti che, come nel caso di specie, non sono stati ammessi alla procedura.
Ne deriva la fondatezza della prima eccezione proposta.
E’ fondata anche la seconda eccezione avanzata dalle resistenti.
La graduatoria individua i soggetti utilmente collocati, distinguendo tra coloro che conseguono il benefico e coloro che, pur ammessi, non lo possono conseguire in ragione del minore punteggio ottenuto e della indisponibilità di fondi sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili e valutate nel merito.
Nella situazione descritta, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione per motivi aggiunti, con conseguente riammissione alla procedura della ricorrente, attribuzione di un punteggio e sua collocazione in graduatoria, determinerebbe una modificazione della graduatoria stessa, incidendo sulla posizione degli altri partecipanti, o, quanto meno, di una parte di essi.
Pertanto, i soggetti collocati in graduatoria hanno interesse alla sua conservazione e sarebbero pregiudicati dal suo eventuale annullamento, a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione in esame, sicché costoro assumono la posizione di controinteressati, fermo restando che la loro identità è individuata nella graduatoria medesima.
L’art. 44, comma 2, cpa, impone che il ricorso sia notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati.
Nel caso di specie il ricorso per motivi aggiunti non è stato notificato nemmeno ad uno dei controinteressati, sicché è inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti determina, nel caso di specie, l’improcedibilità del ricorso principale, come condivisibilmente eccepito dalle amministrazioni resistenti.
Invero, l’eventuale fondatezza del ricorso principale non consentirebbe al ricorrente di conseguire il bene della vita cui ambisce, in ragione della definitività del provvedimento di approvazione della graduatoria, che gli preclude l’accesso ai finanziamenti.
Ne deriva che il ricorrente non è più portatore di un interesse concreto ed attuale alla decisione di merito del ricorso principale, che, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
3) In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, secondo quanto già precisato, mentre il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le concrete modalità di definizione della lite e la considerazione della fattispecie sottesa alle impugnazioni proposte consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso principale;
2) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere