OCM Vino - Approvazione dell'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile - Impugnazione del provvedimento recante l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021 - Riduzione del finanziamento - Richiesta affinchè il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni in base alle quali l'Amministrazione procedente ha ritenuto di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni formulate - Accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2021, proposto da
Consorzio “Il Veneto in Un Bicchiere” e Società Agricola Vignalta S.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Born To Be Wine, Cantina Delibori Walter S.r.l., Spumanti Dal Din S.r.l., La Vigna S.a.s. di Riva Gianmaria & C., Sacchetto S.r.l., Societá Agricola Lemanzane S.S., Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile. Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019, modificato dal DM n. 6986/2020. Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30/09/2020. DPGR n. 124 del 08/10/2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 17 del 05.02.2021;
- dell'Allegato A al predetto DDR n. 7 del 25 gennaio 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;
- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 24 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi e determinazione del contributo concedibile a seguito dei controlli precontrattuali operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019. Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30 settembre 2020. DPGR n. 124 del 8 ottobre 2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 36 del 12 marzo 2021;
- in parte qua, dell'Allegato A al predetto DDR n. 24 del 5 marzo 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;
- della Comunicazione del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, protocollo n. 0547665 del 23.12.2020, Class. I.710.02.1, avente ad oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. DM n. 3893/2019, DDM n. 9193815/2020 e DPGR n. 124/2020. Comunicazione di rimodulazione spesa e di contributo ammissibile. Legge n. 241/90 art. 10-bis.”;
- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione n. 3 del 13 gennaio 2021;
- di ogni altro verbale del Comitato Tecnico di Valutazione eventualmente esistente e non conosciuto, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati
nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo richiesto, e conseguente condanna della Regione ad erogare l'intero importo del contributo richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che appare fondata la censura di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in quanto:
- a fronte delle osservazioni prodotte dall’interessata in risposta al preavviso, ex art. 10 bis della legge 241 del 1990, di riduzione del finanziamento per le ragioni indicate nella nota del 23 dicembre 2020, la Regione non ha dato conto nel provvedimento finale di aver considerato tali osservazioni e si è limitata ad approvare la graduatoria, che riporta la mancata ammissione della parte di contributo relativa ai progetti della consorziata Vignalta, senza motivare sul punto, mentre il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato in sede di contraddittorio procedimentale, se pure non comporta l'obbligo di confutazione analitica delle allegazioni presentate, richiede comunque che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni in base alle quali l'Amministrazione procedente ha ritenuto di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni formulate;
- inoltre, quanto dedotto dalla Regione solo in sede del presente ricorso, con riferimento alle previsioni del bando, secondo cui solo se in “regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio” può essere accolta la richiesta presentata dal beneficiario, per cui l’ordinanza ingiunzione dell’11.02.2021 non sarebbe presupposto necessario all’Amministrazione per poter valutare l’ammissibilità o meno del progetto, è da ritenersi una non consentita motivazione postuma;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte della Regione, che dovrà motivatamente esprimersi entro il 15 luglio 2021;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 22 settembre 2021 e di disporre, nelle more, l’accantonamento da parte della Regione delle somme in contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 22 settembre 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore