Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 06-07-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 06-07-2021
Numero gazzetta: 266

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Côtes du Marmandais].

(Comunicazione 06/07/2021, pubblicata in G.U.U.E. 6 luglio 2021, n. C 266)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Côtes du Marmandais»

PDO-FR-A0683-AM02

Data della comunicazione: 7 maggio 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Riferimento al codice ufficiale geografico

Nel disciplinare di produzione è stata aggiunto un riferimento al codice ufficiale geografico per l’elenco dei comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2. Disposizioni agroambientali

Sono state aggiunte alcune disposizioni agroambientali.

È obbligatorio garantire l’inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumate o non coltivate). Quest’obbligo non sussiste in caso di ripristino delle capezzagne, in particolare a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali.

È vietato il diserbo chimico delle capezzagne.

È vietato il diserbo chimico totale delle parcelle.

L’operatore interviene e adatta la dose per ettaro di prodotto fitosanitario in funzione della pressione della malattia, della fase fenologica e della superficie totale della pianta da proteggere.

Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente.

Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

3. Modifica della resa dei vini rosati

Resa e resa limite dei vini rosati.

La resa passa da 55 a 60 hl/ha e la resa limite passa da 66 a 70 hl/ha. Tale incremento è stato richiesto per rispondere alla domanda dei mercati, dato il crescente consumo di vini rosati che si registra sia nel mercato francese che a livello internazionale.

Il documento unico è modificato al punto 5.

4. Pratiche enologiche

La frase concernente l’assemblaggio dei vitigni è stata riveduta per garantire maggiore chiarezza. Di conseguenza sono state aggiunte le seguenti parole: «I vini rossi sono ottenuti dall’assemblaggio di uve o di vini prodotti con almeno due vitigni, tra cui almeno un vitigno principale.».

Il divieto di utilizzare carbone per uso enologico nell’elaborazione dei vini rosati è stato soppresso per consentire ai viticoltori di correggere le partite di prodotto che potrebbero essere contaminate da malattie crittogamiche.

Il documento unico è modificato al punto 5.

5. Legame con l’origine

Nel legame con l’origine la frase: «I vini rossi e i vini rosati sono vini secchi prodotti obbligatoriamente dall’assemblaggio di almeno due vitigni.» è soppressa, in quanto l’elaborazione di vini rosati si può effettuare in monovitigno.

È stato inoltre aggiornato il numero dei comuni.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6. Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata riveduta al fine di armonizzare tale formulazione ai disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale. Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Côtes du Marmandais

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

Vini rossi e rosati fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini secchi fermi rossi (prodotti dall’assemblaggio di almeno due vitigni) e rosati. L’originalità della gamma di varietà dipende soprattutto dalla presenza dell’Abouriou N, vitigno del Marmandais. I vini rossi presentano un colore porpora e aromi che ricordano i frutti rossi che evolvono verso un bouquet speziato, fine e delicato. Al palato sono ampi, equilibrati, rotondi e carnosi, con una bella armonia dovuta a tannini distinti ed eleganti. I vini rosati sono brillanti, fini e leggeri, con aromi dominanti di lampone e di caramella inglese.

Tenore massimo di acido malico (vino rosso): 0,4 g/l; tenore di zuccheri fermentescibili < o = 4 g/l; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10 %.

Dopo l’arricchimento, titolo alcolometrico volumico totale massimo 13 %.


CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Vini bianchi fermi


DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini bianchi secchi fermi.

Con una proporzione dominante di vitigno Sauvignon B, solitamente i vini bianchi secchi sono al contempo rotondi, vivaci, leggeri e persistenti. Gli aromi, che ricordano soprattutto la frutta esotica e i fiori bianchi, si armonizzano con il palato schietto e equilibrato.

Tenore di zuccheri fermentescibili < o = 4 g/l. Dopo l’arricchimento i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10 %.


CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

La densità minima d’impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 m. Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche: potatura Guyot, potatura corta (a cordone di Royat) o potatura sperone.

Dopo la spollonatura, ciascun ceppo reca al massimo 15 gemme franche.

Può essere autorizzata l’irrigazione.

Pratica enologica essenziale

L’utilizzo del carbone per uso enologico è autorizzato per i mosti fino a un massimo del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal viticoltore interessato per il raccolto in questione. Dopo l’arricchimento i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. Oltre alle suddette disposizioni i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, gli obblighi previsti a livello dell’UE e nel codice rurale.

5.2. Rese massime

Vini rossi

66 ettolitri per ettaro

Vini bianchi

72 ettolitri per ettaro

Vini rosati

70 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Lot-et-Garonne (in base al codice ufficiale geografico del 26 febbraio 2020): Beaupuy, Bouglon, Cambes, Caubon-Saint-Sauveur, Castelnau-sur-Gupie, Cocumont, Escassefort, Guérin, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Monteton, Montpouillan, Peyrière, Romestaing, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Sainte-Bazeille, Samazan, Seyches e Virazeil.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Abouriou B

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N - Malbec

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Gamay N

Merlot N

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Syrah N - Shiraz

8. Descrizione del legame/dei legami

Scolpendo le colline, la Garonna ha portato alla luce versanti ben drenati e assolati che si estendono dall’Entre-Deux-Mers a nord sino alla foresta delle Landes a sud. I suoli ghiaiosi della riva sinistra e quelli più argillosi della riva destra sono adatti ai vitigni del sud-ovest, cui si aggiunge un vitigno locale precoce, l’Abouriou N. Il clima caldo e secco dell’autunno favorisce una buona maturazione delle uve. I vini bianchi sono vivaci e persistenti, rotondi se affinati su fecce. I vini rosati sono fini e leggeri, con note di lampone e di caramella inglese. I vini rossi sono rotondi e carnosi; gli aromi di frutti rossi evolvono verso un bouquet speziato grazie alla presenza del Cot N e del Syrah N.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda (sulla base del codice ufficiale geografico del 26 febbraio 2020): Grignols e Saint-Michel-de-Lapujade.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Côtes du Marmandais» può precisare l’unità geografica più ampia «Sud-Ouest». Questa unità geografica più ampia può essere indicata anche su prospetti e contenitori di qualsiasi tipo. Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-666a8621-10ce-4487-88a4-76522ce0805e