Viticoltura - Domanda di annullamento della determinazione ARGEA sul rigetto della richiesta di modifica della regione di riferimento relativamente alle autorizzazioni per i reimpianti viticoli - Norma di riferimento (art. 62 del Regolamento UE 1308/2013) secondo cui l’impianto e il reimpianto di varietà di uve da vino sono consentiti solo dietro concessione di un’autorizzazione - Circolazione della titolarità dell’autorizzazione al reimpianto - Assenza dell’elemento della “continuità” dell’attività agricola da parte del titolare dell’autorizzazione a causa dell’intervenuto sviluppo societario - Finalità dell’operazione compiuta di trasferire fuori Regione, in favore di altra azienda agricola, le superfici per il reimpianto - Fenomeno elusivo della successione degli atti intervenuti, con conseguente attuazione di un’attività speculativa non ammessa - Rigetto dell'istanza cautelare.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2021, proposto da
MNP Società Agricola A Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Garatti, Agostino Armeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agostino Armeni in Cagliari, viale Trento n. 86;
contro
-ARGEA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lisa Noce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale non costituita in giudizio;
nei confronti
Nicola PORCINA non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione ARGEA prot. ARGEA.REG_DET.R.0000896.18-02-2021 emanata dal Direttore del Servizio del Sulcis Iglesiente, notificata a mezzo pec il 18/02/2021 ed avente ad oggetto il RIGETTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA REGIONE DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PER I REIMPIANTI VITICOLI prot. 2782 del 17.05.2018 e prot. 1912 del 09.04.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Grazia Flaim;
Considerate le approfondite motivazioni espresse nel provvedimento impugnato, che ha compiuto la “ricostruzione” dei diversi passaggi giuridici dell’intestatario, titolare delle due autorizzazioni al reimpianto;
rilevato che la norma di riferimento (art. 62 del Regolamento UE 1308/2013) dispone che l’impianto e il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo dietro concessione di un’autorizzazione (senza prevedere ipotesi di “trasferibilità”);
considerato, che l’autorizzazione soggettiva è da considerarsi, come principio generale, non trasferibile (a maggior ragione fuori Regione), salve solo talune eccezioni, valutate possibili, purchè non rappresentative di forme di speculazione (vedasi circolari MIPAAF del 15.12.2015, art. 14, e del 25.10.2016, paragrafo b2 “deroghe alla non trasferibilità”);
considerato che il diniego per il trasferimento fuori Regione qui impugnato (riferito alle superfici autorizzate al reimpianto, per mq. 30.326 + 19.989) è stato pronunziato nei confronti della società agricola MNP srl;
rilevato che, in sede di istruttoria della domanda in deroga (per il trasferimento fuori Regione delle superfici), è stata attuata dall’Amministrazione un’analisi della intervenuta circolazione della titolarità dell’autorizzazione al reimpianto, inizialmente intestata alla ditta individuale Porcina Nicola, poi trasformata in società MNP srl con Amministratore Unico Porcina N., e successiva cessione di quote in favore della Famiglia Melacini, titolare di azienda vitivinicola in Veneto, con il venir meno della partecipazione, come socio, di Porcina N., il quale ha, poi, riattivato il fascicolo aziendale della propria ditta individuale, dopo che era stato chiuso, il 14.6.2019 , il fascicolo aziendale per “cessazione attività” della stessa ditta;
considerato che, nell’ottobre 2019, vi è stata trasformazione da “srl a socio unico” a srl con pluralità di soci (senza la partecipazione si Porcina), con sostituzione dell’Amministratore Unico, dopo l’avvenuta trasformazione di MNP da “soc. agricola a RL semplificata” a “soc. agicola a RL”;
rilevato che non è individuabile una linea di “prosecuzione” dell’attività agricola intrapresa dal soggetto autorizzato (motivo che aveva legittimato il passaggio da ditta individuale a srl);
rilevato che le autorizzazioni del 2018 e 2019, intestate alla ditta individuale Porcina, erano state poi rilasciate alla società MNP, in quanto era stata riscontrata la sussistenza della continuità del soggetto giuridico, che agiva sotto diversa veste (prima ditta individuale, poi società srl);
rilevato che risulta assente l’elemento della “continuità” dell’attività agricola da parte del titolare dell’autorizzazione, a causa dell’intervenuto sviluppo societario;
considerato che l’operazione globalmente compiuta aveva la finalità di trasferire fuori Regione, in favore di altra azienda agricola, le superfici per il reimpianto;
rilevato che è condivisibile la tesi espressa dall’Agenzia, che qualifica come fenomeno elusivo la successione degli atti intervenuti, con conseguente attuazione di un’attività speculativa non ammessa (con il trasferimento delle superfici in favore di altra azienda-società con sede a Portogruaro (Ve);
ritenuto che, in questo peculiare contesto, il diniego del nulla osta al trasferimento fuori Regione delle due autorizzazioni appare fondato;
rilevato che, allo stato, non può nemmeno individuarsi un danno grave ed irreparabile (le due autorizzazioni triennali, del 2018 e 2019, decadono nel maggio 2021 e nell’aprile 2022), in quanto la pendenza del giudizio è sufficiente a tutelare la posizione della ricorrente, in quanto, in caso di accoglimento, il principio di retroattività degli effetti impedisce la perdita di efficacia delle autorizzazioni (compresa la prima del 2018, ora in scadenza);
considerato che è opportuno fissare l’udienza pubblica di trattazione, per la definizione nel merito della controversia, al 26.1.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),
-respinge la domanda cautelare;
-fissa l'udienza pubblica, per la trattazione di merito del ricorso al 26 gennaio 2022.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore