Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 19-03-2021
Numero provvedimento: 83/2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Controllo da parte dell'amministrazione ICQRF presso cantina vinicola al fine di procedere alla verifica della rispondenza della giacenza fisica dei vini detenuti in cantina con quanto indicato nel registro di commercializzazione - Riscontrato esubero non giustificato relativamente al vino DOC Montefalco - Contestazioni di violazione amministrativa per tenuta irregolare dei registri e per detenzione non giustificata di vino DOC Montefalco - Annullamento parziale dell’ordinanza ingiunzione opposta - Non sussistenza dell'asserita eccedenza di vino contestata.


SENTENZA

n. 83/2021 pubbl. il 19/03/2021

(Presidente: dott.ssa Claudia Matteini - Relatore: dott. Massimo Zanetti)


nella causa civile al n. r.g. 1099/2018 promossa da:

(...), con il patrocinio dell’avv. SANTARELLI SIMONE e dell’avv. ZANCHETTA STEFANO (...), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANTARELLI SIMONE

(...), con il patrocinio dell’avv. SANTARELLI SIMONE e dell’avv. ZANCHETTA STEFANO (...), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANTARELLI SIMONE

- appellante -

nei confronti di

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO (...), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PERUGIA e dell’avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PERUGIA

- appellata -
 

OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
 

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti
 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

il 28.7.09 alcuni funzionari dell’amministrazione opposta, ICQRF - Ufficio di Ancona, operavano un controllo presso la cantina dell’azienda (...), al fine di procedere alla verifica della rispondenza della giacenza fisica dei vini detenuti in cantina con quanto indicato nel registro di Commercializzazione.

All’esito veniva redatto il verbale di constatazione n. 2009/682 del 28.7.09, nel quale i verbalizzanti, dopo avere operato alcune riconciliazioni segnalavano la presenza di Hl 79,67 di “esubero non giustificato” relativamente al vino Doc Montefalco 2007; donde le contestazioni di violazione amministrativa per tenuta irregolare dei registri, sanzionata dall’art. 1 c. 10 D.Lgs. 260/2000, e per detenzione non giustificata di Hl 79,67 di vino DOC Montefalco 2007, sanzionata dall’art. 34 L. 82/06.

Disattese le osservazioni dell’azienda, veniva emessa dal MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO - DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - Direttore pro tempore dell’Ufficio territoriale ICQRF Toscana - Umbria ordinanza ingiunzione irrogando la sanzione pecuniaria di € 308,00 per la violazione relativa all’irregolare tenuta dei registri, e la sanzione pecuniaria (pari ad € 100,00 per Hl 80) di € 8.000,00, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di denaturazione della quantità di prodotto riscontrata in eccedenza (Hl. 79,67 di DOC Montefalco 2007) per la detenzione non giustificata del quantitativo di vino DOC Montefalco 2007.

L’Azienda (...) ed il suo legale rappresentante, sig. (...), mentre prestavano acquiescenza alla irrogazione della sanzione di euro 308 per la violazione relativa all’irregolare tenuta dei registri, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Spoleto avverso l’ordinanza ingiunzione relativamente alla sanzione pecuniaria (pari ad € 100,00 per Hl 80) di € 8.000,00, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di denaturazione della quantità di prodotto riscontrata in eccedenza (Hl. 79,67 di DOC Montefalco 2007) per la detenzione non giustificata del quantitativo di vino DOC Montefalco 2007.

L’amministrazione opposta si costituiva eccependo l’incompetenza per materia e valore e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso con conferma del provvedimento impugnato e vittoria di spese.

Svolta l’istruttoria, nel corso della quale venivano ascoltati testi ed acquisiti documenti, il Tribunale, con sentenza n. 475/2018 (depositata in data 06.06.2018), in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva la sanzione ad euro 4960,00 e compensava tra le parti le spese processuali.

Il Tribunale - per quanto qui ancora interessa - perveniva a tale decisione ritenendo che la riconciliazione (sostanziale compensazione) può essere fatta tra vini dello stesso genere ed annata (quindi sicuramente tra Montefaclo Rosso Doc 2007 e Montefalco Rosso riserva Doc 2007) e che dalla prova per testi risultava che ht 30 di Montefalco Rosso riserva Doc erano stati conteggiati le prima volta e poi non considerati nel secondo conteggio, cosicché l’eccedenza doveva essere diminuita di 30 hl e rideterminate le sanzioni.

Avverso la sentenza hanno proposto appello l’azienda ed il suo legale rappresentante chiedendo che, in riforma della stessa, venga accolta totalmente l’opposizione proposta, anche con riferimento alla denaturazione del vino accertato quale eccedenza sulla quale nulla la sentenza ha detto e proponendo comunque una serie di domande subordinate.

A fondamento dell’appello hanno posto i motivi che saranno appresso esaminati.

L’amministrazione appellata (MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO - DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI – Direttore pro tempore dell’Ufficio territoriale ICQRF Toscana) si è costituita in giudizio dapprima depositando una comparsa di costituzione chiaramente frutto di un refuso (si parla di olio importato anziché di vino) ma poi, con puntuale riferimento alla controversia in esame, concludendo per la conferma della sentenza appellata.

*****

In sintesi con il primo motivo gli appellanti deducono una erronea valutazione delle risultanze processuali facendo rilevare che, proprio in base alle deposizioni testimoniali pure ritenute attendibili e rilevanti dallo stesso Tribunale, l’eccedenza di vino contestata con l’ordinanza ingiunzione non sussiste considerato che, se nel controllo (portato avanti con una certa difficoltà anche a causa dell’assenza quel giorno per ferie dell’addetto alla cantina) i funzionari avessero proceduto, nell’ambito del secondo conteggio effettuato, al controllo di tutto il vino e non soltanto di quello già ritenuto eccedente, sarebbe emerso chiaramente che in contabilità il vino ritenuto in eccedenza risultava invece come Montefalco Rosso riserva Doc 2007, come tale sicuramente riconciliabile trattandosi di vino dello stesso tipo ed annata, con il Montefaclo Rosso Doc 2007.

Il motivo è fondato.

Dalla lettura delle deposizioni rese dai testi escussi emerge che effettivamente il controllo è stato svolto in due tempi perché, dopo avere “accertato”, in realtà erroneamente, che il vino Montefaclo Rosso Doc 2007 presentava apparentemente una eccedenza di circa 80 hl, si è proceduto ad un nuovo conteggio senza ricontrollare anche gli altri vini ritenuti non rilevanti.

In realtà (e questo emerge in modo inequivocabile dalla deposizione del teste …….) che la ritenuta eccedenza era contenuta in 40 barriques per hl 80 rappresentato da Montefalco Rosso riserva Doc 2007, come tale riconciliabile con il vino Montefaclo Rosso Doc 2007, e che era riportato come tale nella contabilità dei vinci in giacenza.

La deposizione è attendibile e comunque essendo stata ritenuta tale dal Tribunale, senza che l’amministrazione (MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO - DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI – Direttore pro tempore dell’Ufficio territoriale ICQRF Toscana) abbia proposto appello incidentale su questo punto, fondamentale anche nell’iter logico seguito dal Tribunale, non può essere ora disattesa.

In effetti dalla lettura della motivazione della sentenza risulta chiaramente che il Tribunale ha ritenuto che il Montefalco Rosso riserva Doc 2007 contenuto in 40 barriques doveva essere riconciliato e dunque portato in detrazione rispetto alla eccedenza accertata.

Sennonché, sempre dalla lettura della sentenza, risulta che il Tribunale ha ritenuto che il vino contenuto in 40 barrique equivalesse a 30 hl ed è stata questa la entità portata in detrazione dalla eccedenza.

Ed invece questo è un chiaro errore della sentenza: sia perché il teste (...), ritenuto attendibile dal Tribunale sul numero delle barrique da considerare doveva, per le stesse ragioni, essere ritenuto attendibile nella indicazione del vinco contenuto in tali barrique, indicato dal teste in circa 80 hl; sia perché è notorio che il contenuto di una barrique è normalmente di circa 200/225 litri (a differenza della minibarrique) cosicché moltiplicando tale volume per il numero delle barrique ritenute considerabili dallo stesso Tribunale, si ha il volume di hl 80 di vino, pari alla eccedenza ritenuta dai verbalizzanti e posta a fondamento della ordinanza ingiunzione.

E’ dunque evidente l’asserita eccedenza non sussiste.

Donde, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento della opposizione sia quanto alla irrogazione della sanzione che all’obbligo di denaturazione del vino.

L’esito del giudizio e soprattutto il fatto che l’errore dei verbalizzanti è stato comunque reso possibile anche dalla mancanza di organizzazione da parte dell’azienda che bene avrebbe potuto evidenziare immediatamente la situazione, non potendo l’assenza per ferie dell’addetto giustificarla, è equo compensare tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.


P.Q.M.

 

La Corte di Appello di Perugia – Sez. Civile definitivamente pronunciando

disattesa ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così decide:

in parziale riforma della sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Spoleto in data 6.6.2018, annulla l’ordinanza ingiunzione opposta (n.13/2010 del 30.7.2010 relativamente alla irrogazione della sanzione di cui al punto B) della ordinanza stessa e relativamente al conseguente obbligo di denaturare la quantità di prodotto ritenuta in eccedenza;

conferma nel resto la sentenza appellata;

dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
 

Così deciso in Perugia il 18.2.2021

 

Il Consigliere estensore

(dott. Massimo Zanetti)

Il Presidente

(dott. Claudia Matteini)