Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 11-02-2020
Numero provvedimento: 116/2020
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Impugnativa dell’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore dell’ICQRF per violazione dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 260/2000 - Divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione - Sanzione amministrativa pecuniaria - Deduzione della assenza di prova dell’illecito contestato - Annullamento dell’ordinanza ingiunzione.


SENTENZA 

n. 116/2020 pubbl. il 11/02/2020

(Giudice: dott. Paolo Gilotta)


nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2943/2019 promossa da:

(...), con il patrocinio dell’avv. ZANCHETTA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI N. 46 31029 VITTORIO VENETO, presso il difensore avv. ZANCHETTA STEFANO

- ricorrente -

contro

DIP. DI BOLOGNA TUTELA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI DEL TURISMO (...), elettivamente domiciliata presso la sede di BOLOGNA, VIA NAZARIO SAURO N. 20 e rappresentata in giudizio da funzionario delegato;

- resistente -


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

 

Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. gli odierni ricorrenti provocavano la traslatio del giudizio originariamente instaurato davanti al Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente per materia con sentenza n. 158 del 15.07.2019, ed avente ad oggetto l’impugnativa ex art. 6 d.lgs. 150/2011 dell’ordinanza ingiunzione n. 176/2018, Prot. 61176 del 21.12.18 emessa dal Direttore dell’ICQRF Emilia Romagna e Marche del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, in forza della riscontrata violazione dell’art. 5 co. 1 d.lgs. 260/2000 (“Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a lire centocinquantamila per ogni 100 chilogrammi di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.”).

I motivi di impugnazione, in questa sede riprodotti, si appuntano, in estrema sintesi, sulla deduzione della assenza di prova dell’illecito contestato, che deriva in senso logico dalle modalità in cui si è svolto l’accertamento in rapporto all’articolazione normativa dell’oggetto del divieto presidiato dalla sanzione inflitta; e – in via subordinata – sull’erroneo criterio di calcolo proporzionale della sanzione medesima.

L’Amministrazione resistente, costituitasi con comparsa del 15.11.2019, chiedeva disporsi, in via preliminare, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l’intervenuto pagamento della sanzione inflitta; nel merito, il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sanzione medesima.

All’odierna udienza del le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

*****

L’opposizione è fondata e deve essere accolta.

1. Preliminarmente si osservi che non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere e ciò in quanto l’intervenuto pagamento della sanzione inflitta non comporta la sopravvenuta caducazione dell’interesse all’accertamento della validità/legittimità del titolo sanzionatorio, onde deve respingersi l’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente.

2. Nel merito, l’applicazione della misura sanzionatoria è dipesa, in definitiva, dal prelievo condotto sul materiale contenuto nel semirimorchio collocato all’esterno dell’azienda ricorrente, in data 14.07.2015, materiale descritto dal cantiniere che accompagnava gli ufficiali accertatori nello svolgimento dell’incarico ispettivo, (...), come “fondo di vino pressato”. In seguito agli accertamenti laboratoristici, si è appurato che il prodotto prelevato, “prodotto vinoso non definito”, “è da considerarsi un sottoprodotto di risulta di trattamenti di filtrazione/pressatura. Considerato che ai sensi della vigente normativa la pratica della pressatura delle fecce è vietata, il prodotto è da considerarsi IRREGOLARE in quanto risultato di una pratica non consentita” (così il rapporto reso dai Laboratori di Modena dell’ICQFR a sensi dell’art. 17 l. 689/1981, contenente “Comunicazione di esito analitico prot. 1423 del 25.02.2016 pos 2016/27” del 3.03.2017).

Tale conclusione, ribadita in sede amministrativa nel predetto rapporto laboratoristico, non è invero suggerita dai risultati delle analisi chimiche condotte sui campioni prelevati; essa deriva, invece, dalla lettura del verbale di prelevamento del 14.07.2015. Nelle “Conclusioni al rapporto di prova” rassegnate dal laboratorio modenese, infatti, si legge: “il campione si riferisce ad un prodotto dichiarato essere “fondo di vino pressato” che, come riportato nel verbale di prelevamento, è stato ottenuto dalla “sovrapressione dei fondami di vino che vengono pressati per ogni campagna vitivinicola” quindi dalla pressatura delle fecce di vino. In base alle caratteristiche riscontrate, il prodotto è da considerarsi un sottoprodotto di risulta di trattamenti di filtrazione/pressatura. Considerato che ai sensi della vigente normativa la pratica della pressatura delle fecce è vietata, il prodotto è da considerarsi IRREGOLARE in quanto risultato di una pratica non consentita”.

Ora, se si analizza la fattispecie sanzionatoria, come risultante dal combinato disposto dell’art. 5 co. 1 d.lgs. 260/2000 e reg. UE 1308/2013 all. VIII, lett. d punto 3 (già Reg. CE del Consiglio 1493/1999), è evidente che oggetto del divieto è “la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello”. Con la precisazione che “La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.”

Da tale disposto, per vero non immediato nel suo senso precettivo, si può trarre il precipitato che la pressatura, nel senso fatto proprio dalla fonte eurounitaria, non rimanda ad una specifica e univoca tecnica di lavorazione delle fecce, potendo anche la filtrazione consistere in pressatura allorché restituisca prodotti qualitativamente scadenti.

Proprio l’ambivalenza tra filtrazione e pressatura è ben rappresentata negli atti di accertamento sopra richiamati, nel punto in cui si conclude, a proposito dei campioni oggetto di analisi, che il prodotto è da considerarsi un sottoprodotto di risulta di trattamenti di filtrazione/pressatura.

Allora, se è pacifico che gli scarti analizzati siano residui di lavorazioni di filtrazione o pressatura, da ciò non può logicamente inferirsi, con valenza probatoriamente accettabile, che siano state realizzate pratiche enologiche vietate, dovendo tale tesi essere dedotta a partire dal riscontro qualitativo del prodotto esitato dalla lavorazione, verifica che però non è stata effettuata.

Neppure può valorizzarsi, in senso per così dire confessorio, la descrizione in termini di ‘fondo di vino pressato’ resa dal cantiniere …, descrizione che, infatti, non risulta conducente ai fini della prova dell’illecito contestato, e ciò non tanto sotto il profilo dell’attendibilità del dichiarante, quanto, più radicalmente, sul piano del contenuto semantico del riferimento alla pressatura, intrinsecamente ambivalente e tecnicamente impreciso.

Visto, allora, l’art. 6 co. 11 d.lgs. 150/2011 l’opposizione deve essere integralmente accolta.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione n° 176/2018, Prot. 61176 del 21.12.18, emessa dal Direttore ad interim dell’ICQRF Emilia Romagna e Marche del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari;

- Condanna altresì l’Amministrazione resistente a rimborsare alle parti ricorrenti vittoriose le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.800,00 per compensi di avvocato ed € 250,00 per spese. Oltre IVA e contributo integrativo previdenziale forense come per legge.

Sentenza resa ex articolo 429, 430 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.


Ravenna, 11 febbraio 2020

Il Giudice

dott. Paolo Gilotta