Settore vinicolo - Revoca di decreto ingiuntivo - Acquisto di uva per la vinificazione - Accertamento della sussistenza del credito - Mancata contestazione da parte dell’acquirente sulla consegna dell’uva chardonnay, le certificazioni di pesata e la corrispondenza di queste alla fattura del suo acquisto e a quella di vendita - Distruzione di carichi d’uva in scadente stato conservativo - Mancanza di prova sull'avvenuta distruzione del quantitativo d’uva ricevuto - Assenza di elementi probatori da cui inferire la sussistenza del credito vantato.
SENTENZA
n. 175/2019 pubbl. il 20/03/2019
(Presidente: dott.ssa Patrizia Puccini - Relatore: dott. Mauro Sonego)
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 147/2018 di R.G. e iniziato con atto di citazione notificato in data 14/2/2018 da:
AZIENDA AGRICOLA - “A”, in persona del titolare signor “A”, rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Tapparo, e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine Via Mercatovecchio n. 28, come da comparsa di nuovo difensore del 30.5.2018
- appellante -
contro
SIGNOR “B”, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Zanchetta, e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittorio Veneto, provincia di Treviso, Via Galileo Galilei n. 46, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato -
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 29/2018 emessa dal Tribunale di Pordenone il 3.1.2018 e pubblicata il 15.1.2018 nel procedimento iscritto al n. 2114/2014 di R.G. – Tribunale di Pordenone
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE AZIENDA AGRICOLA - “A”, come da atto di citazione in appello, e riprodotte nel foglio depositato in via telematica il 19.9.2018:
NEL MERITO: in riforma della sentenza impugnata n. 29/18 depositata in cancelleria in data del 15.1.2018 del Tribunale di Pordenone e notificata in pari data, rigettata ogni contraria istanza e eccezione, previo rigetto di tutte le domande svolte da controparte confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannarsi “B” al pagamento in favore dell'azienda agricola “A” della somma di € 20.619,50 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio e anche per la fase monitoria e con distrazione a favore del difensore che le ha anticipate.
IN VIA ISTRUTTORIA come da atto di citazione.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE SIGNOR “B”, come da comparsa di costituzione e risposta, e riprodotte nel foglio depositato in via telematica il 24.9.2018:
NEL MERITO: rigettata ogni istanza - anche istruttoria – dell’appellante, dichiarare inammissibile e comunque respingersi l’appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l’effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 29/2018 pubblicata il 15.01.2018. Con vittoria di compensi professionali e spese anche del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.2.2018 il signor “A”, nella sua qualità di titolare dell’Azienda Agricola – “A”, ha proposto appello contro la sentenza n. 29/2018 emessa il 3.1.2018 e pubblicata il 15.1.2018 con cui il Tribunale di Pordenone aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 526/2014 che intimava al signor “B” di corrispondergli l’importo di 20.619,50 euro, condannandolo anche alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione.
Riepilogati i fatti sulla cui base aveva ottenuto il provvedimento monitorio nonché l’iter processuale del giudizio di primo grado, il signor “A” a fondamento dell’impugnazione ha dedotto che se il giudice di primo grado aveva conservato dei dubbi in ordine alla sussistenza del suo credito, nonostante la mancata contestazione da parte dell’acquirente della consegna dell’uva chardonnay, le certificazioni di pesata e la corrispondenza di queste alla fattura del suo acquisto e a quella di vendita di 374,94 quintali d’uva emessa nei confronti del signor “B”, avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale richiesta e volta a provare la conclusione del contratto d’acquisto, atteso che per la validità di questo non era necessaria la forma scritta.
Sottolineato al riguardo che la volontà negoziale del signor “B” di acquistare l’uva per la vinificazione era desumibile dalla distruzione del quantitativo del prodotto ricevuto senza eccepire alcunchè, il signor “A” ha sostenuto che la sua pretesa creditoria si fondava sul carattere sinallagmatico del contratto concluso, contratto che escludeva che l’appellato potesse trattenere l’uva senza pagarne il prezzo.
Negata ai sensi della normativa comunitaria la necessità di munire il prodotto consegnato con gli ordinari documenti di trasporto e sostenuto che l’omissione di quelli avrebbe avuto al più rilievo solo nell’ambito amministrativo e fiscale, il signor “A” ha contestato che l’uva avesse i vizi lamentati dal signor “B” che del resto l’aveva accettata senza muovere alcun rilievo.
Evidenziato anche che l’appellato non aveva fornito alcuna prova di aver distrutto il quantitativo d’uva ricevuto, il signor “A” ha proseguito sostenendo che in alcun modo poteva incidere sulla sussistenza del suo credito la circostanza che il signor “C” avesse agito come mero esecutore materiale della consegna dell’uva o come suo mandatario, in quanto il secondo comma dell’art. 1705 del c.c. lo ammetteva a sostituirsi a quello nell’esercizio dei diritti sorti dall’esecuzione dell’incarico. L’appellante ha continuato evidenziando che le numerose contraddizioni presenti nella dichiarazione scritta rilasciata dal signor “C” più di un anno dopo la consegna dell’uva e prodotta dalla controparte nel giudizio di primo grado ne neutralizzavano l’utilizzabilità e, nel concludere, ha chiesto che fosse dato ingresso alla prova testimoniale che ingiustamente non era stata ammessa dal giudice di prime cure.
Nel costituirsi il signor “B”, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, ha riepilogato la vicenda che l’avevano portato a opporsi vittoriosamente al decreto ingiuntivo sottolineando che in difetto della documentazione prevista dalla legge e volta essenzialmente a garantire la provenienza e la tipologia del prodotto era stato costretto a distruggere i quantitativi d’uva che il signor “C” gli aveva portato a parziale compensazione dei debiti che questi aveva nei suoi confronti.
Il signor “B” ha continuato illustrando i motivi per cui la fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, i bollettini delle pesate, l’autofattura d’acquisto dell’uva e l’accettazione da parte sua dei carichi d’uva consegnatigli dal signor “C” non erano idonei a provare la sussistenza di un rapporto contrattuale con l’appellante, e di conseguenza la pretesa creditoria vantata da questi.
Rimarcato che la mancata possibilità di utilizzare il carico d’uva ricevuto per la vinificazione integrando gli estremi di una compravendita aliud pro alio non era assoggettata ai termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 1495 del c.c., il signor “B” ha segnalato che solo con l’atto di citazione in appello il signor “A” aveva dedotto che il signor “C” era un suo mandatario.
Nel concludere il signor “B” ha sostenuto la correttezza della decisione del giudice di primo grado di non ammettere la prova testimoniale richiesta dal signor “A”, e ha chiesto l’espunzione della documentazione allegata all’atto di citazione in appello rilevandone la tardività, trattandosi di documenti che potevano già esser prodotti nel giudizio di primo grado.
All’udienza del 26.9.2018 mentre la parte appellante ha precisato le conclusioni come da atto di citazione in appello, la parte appellata le ha precisate come da comparsa di costituzione e risposta.
Di seguito alla stessa udienza, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
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L’appello proposto dal signor “A”, nella sua qualità di titolare dell’Azienda Agricola – “A” contro la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 29/2018 del 3.1.2018, depositata il 15.1.2018, non è fondato.
Infatti, correttamente il Tribunale di Pordenone ha revocato il decreto ingiuntivo n. 526/2014, negando che il signor “A” avesse maturato un credito di 20.619,50 euro nei confronti del signor “B”, non risultando provato che tra i due nell’estate/autunno del 2013 fosse intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la consegna di più quantitativi d’uva chardonnay per un totale di 374,94 quintali (cfr., doc. n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Al riguardo si osserva che il Tribunale di Pordenone, in maniera che viene condivisa da questo collegio, dopo aver chiarito che la fattura n. 07/AGR del 31.12.2013 se era titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, non era invece di per sé idonea a provare nel giudizio di opposizione promosso dal signor “B” il credito, credito che doveva esser provato dal signor “A” con gli ordinari mezzi di prova, ha escluso che i bollettini di pesata per il loro laconico contenuto fossero sufficienti allo scopo (cfr., (cfr., docc. nn. 2 e 3 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Questa valutazione appare immune da vizi logici e giuridici in quanto il nominativo dell’automezzo indicato con il nome “(...)”, la qualità della merce “Chardonnay”, l’apposizione a fianco della dicitura “netto” di un numero verosimilmente corrispondente al quantitativo dell’uva trasportata, e la data della consegna appaiono inidonei a provare che il prodotto trasportato fosse di proprietà del signor “A”, che l’uva avesse le qualità necessarie per la sua vinificazione, e che la consegna dell’uva fosse avvenuta in virtù di un contratto concluso tra le parti (cfr., doc. n. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Il convincimento espresso in ordine all’inesistenza del credito di 20.619,50 euro per il cui pagamento il signor “A” aveva ottenuto dal Tribunale di Pordenone il decreto ingiuntivo n. 526/2014 non muta anche a considerare l’autofattura n. 1/2013, l’avvenuta pacifica consegna dei carichi d’uva trasportata e la distruzione di questa per iniziativa del signor “B”, aspetti questi che, a detta dell’appellante, non sono stati esaminati dal giudice di primo grado.
In particolare si osserva che l’autofattura n. 1/2013 del 31.12.2013 che il signor “A” ha emesso nei suoi stessi confronti, trattandosi di un atto formato dalla stessa parte interessata a trarne vantaggio, non ha alcun valore probatorio al pari della fattura n. 7/2013 emessa nei confronti del signor “B”, (cfr., doc. n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, e doc. n. 1 del fascicolo allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).
Anzi, l’adozione dell’autofattura contraddice il dato riportato alla prima pagina della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo secondo cui il signor “A” nel 2013 avrebbe acquistato uve chardonnay per poi rivenderle al signor “B” (cfr., prima pagina della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).
Parimenti, la circostanza che il signor “B” abbia riconosciuto di aver ricevuto più carichi d’uva nelle giornate del 19.9.2013, del 23.9.2016 e del 26.9.2013 non prova che il signor “A” fosse il proprietario del prodotto consegnato e neppure che questo avesse le qualità necessarie per poter essere vinificato e, ancor prima, che fosse stato concluso un contratto di compravendita tra le parti. Infatti, in difetto di una precedente stipulazione di un contratto d’acquisto ovvero di un mandato a vendere, per il signor “B” il proprietario dell’uva era solo chi gliela portava, e cioè il signor “C”.
Egualmente la circostanza riferita dal signor “B” che lui si era determinato a distruggere i carichi d’uva in quanto in scadente stato conservativo e priva della documentazione necessaria per l’identificazione geografica tipica (IGT), piuttosto che apparire significativo della sua consapevolezza di esserne divenuto proprietario, risulta come sicura espressione dell’impossibilità di farne uso per la vinificazione e della necessità dell’appellato di liberarsi di un quantitativo di merce ingombrante, priva di utilità e suscettibile di possibili rilievi da parte delle competenti autorità amministrative competenti a garantire la qualità delle uve utilizzate per la vinificazione.
Ne consegue che anche considerando unitariamente la fattura, l’autofattura, i bollettini delle pesate, la non contestata consegna dei quantitativi d’uva nelle giornate del 19, 23 e 26 settembre del 2013, e l’affermata distruzione del prodotto agricolo da parte del signor “B”, non risulta provato né che il signor “A” era proprietario della merce consegnata all’appellato, né che tra loro era stato concluso un contratto di compravendita d’uva chardonnay, né che quella consegnata aveva le qualità necessarie per la sua vinificazione, e neppure che il signor “C” aveva agito come mandatario dell’appellante.
La prova di questi fatti e soprattutto quella diretta a dimostrare che l’uva consegnata al signor “B” era di sua proprietà e aveva la documentazione adatta a garantirne l’identificazione geografica tipica necessaria per esser lavorata, il signor “A” l’avrebbe potuta dare producendo il “registro di vinificazione dei vini - vini varietali – IGT//IGP”, in cui vengono annotati le produzioni d’uva e gli acquisti delle vendemmie di altri imprenditori agricoli.
Vale a dire il signor “A” avrebbe dovuto produrre in giudizio lo stesso tipo di documento che il signor “B” ha introdotto per dimostrare il fatto contrario che lui non annottando nel suo registro aziendale i carichi d’uva portati dal signor “C” non aveva alcuna intenzione né di acquistarli, né tanto meno di utilizzarli per la vinificazione (cfr., doc. n. 1 del fascicolo della parte appellata nel giudizio di primo grado).
Inoltre, a completamento della prova in merito alla proprietà dell’uva consegnata al signor “B” si osserva che l’appellante pur sostenendo di averla acquistata non ha prodotto alcun atto da cui inferire che lui l’aveva effettivamente comprata da altri imprenditori agricoli, e neppure ha indicato il nominativo di alcuno di questi.
Per cui in difetto di un solo documento idoneo a dimostrare che il signor “A” era proprietario dell’uva consegnata al signor “B” appare legittimo e giustificato il comportamento di questi che ha considerato il signor “C” come suo unico interlocutore in merito alla decisione da prendere su cosa fare del quantitativo del prodotto agricolo consegnatogli e non utilizzabile in quanto privo della documentazione necessaria ai fini della certificazione della provenienza dell’uva.
Sul punto va precisato che anche per quest’aspetto il signor “A” prima ancora che provare non ha neppure dedotto nel giudizio di primo grado che il signor “C” nel suo rapportarsi con il signor “B” aveva agito come suo mandatario. Il che se fosse stato dedotto e provato avrebbe potuto consentire all’appellante di sostituirsi ex art. 1705, comma II, del c.c. al signor “C” nell’esercizio dei diritti sorti da un eventuale comportamento illegittimo, che comunque non appare sussistere, tenuto dal signor “B” nella vicenda relativa alla consegna e alla distruzione dei carichi d’uva.
Da ultimo va condivisa la decisione del giudice di primo grado che ha rigettato l’istanza di ammissione della prova testimoniale, in quanto riguardante o circostanze da provarsi documentalmente (capitoli 1, 4 e 5 della seconda memoria istruttoria del 12.1.2015 della parte appellante nel giudizio di primo grado), ovvero circostanze irrilevanti (capitoli 2, 3, 6 e 7 della seconda memoria istruttoria del 12.1.2015) ovvero in quanto consistente in un giudizio personale ((capitolo 8 della seconda memoria istruttoria del 12.1.2015 della parte appellante nel giudizio di primo grado).
Pertanto, come affermato dal Tribunale di Pordenone, non risultando alcun elemento probatorio da cui inferire la sussistenza del credito vantato dal signor “A” e, ancor prima, la conclusione di un contratto per l’acquisto dei carichi d’uva, ovvero la qualità del signor “C” di mandatario dell’appellante nel suo rapportarsi con il signor “B”, l’appello proposto dal signor “A” contro la sentenza n. 29/2018 emessa dal Tribunale di Pordenone il 3.1.2018 e pubblicata il 15.1.2018 nel procedimento iscritto al n. 2114/2014 di R.G. – Tribunale di Pordenone, va rigetta.
Le spese del giudizio d’appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, la Corte d’Appello di Trieste, così provvede:
1) Rigetta l’appello proposto dall’Azienda Agricola - “A”, in persona del titolare signor “A”, contro la sentenza n. 29/2018 emessa dal Tribunale di Pordenone il 3.1.2018 e pubblicata il 15.1.2018 nel procedimento iscritto al n. 2114/2014 di R.G. – Tribunale di Pordenone;
2) Condanna l’Azienda Agricola - “A”, in persona del titolare signor “A”, a rifondere al signor “B” le spese di questo grado del giudizio che liquida nell’importo di 4.650,00 euro per compenso, e 697,50 per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A.A..
Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma lquater del DP.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Trieste, 13/2/2019
Il Giudice relatore
dottor Mauro Sonego
Il Presidente
dottoressa Patrizia Puccini