Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 10-05-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 10-05-2021
Numero gazzetta: 178

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Beaumes de Venise].

(Comunicazione 10/05/2021, pubblicata in G.U.U.E. 10 maggio 2021, n. C 178)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Beaumes de Venise»

PDO-FR-A0724-AM02

Data di comunicazione: 9.3.2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, sezione IV, punto 3° (Zona di prossimità immediata), del disciplinare, è aggiunto il comune di Violès all'elenco dei comuni del Vaucluse che compongono la zona di prossimità immediata, al fine di prendere in considerazione le pratiche di vinificazione. Tale comune è contiguo alla zona di prossimità immediata e non rimette in discussione le basi del legame con la zona geografica.

Questa modifica è riportata nella sezione «Ulteriori condizioni» del documento unico.

2.   Tipo di vitigni

— Al capitolo I, sezione V, punto 1° (Tipo di vitigni), del disciplinare, il vitigno Mourvèdre passa dall'elenco dei vitigni accessori all'elenco dei vitigni complementari.

Questa modifica è riportata nel documento unico. Il vitigno Mourvèdre passa dall'elenco dei vitigni secondari all'elenco dei vitigni principali.

— Al capitolo I, sezione V, del disciplinare, il punto 2° (Norme relative alla proporzione dei vitigni in azienda) è modificato al fine di stabilire la proporzione dei vitigni Syrah e Mourvèdre nei vigneti ad almeno il 25 % dell'assortimento varietale dell'azienda. Tali norme relative alla proporzione dei vitigni in azienda non si applicano in caso di piccole aziende con una superficie inferiore a 1,5 ettari e neanche in caso di cambiamento involontario nella struttura aziendale (successione, risoluzione di un contratto di affitto, liquidazione di società, estirpazione, espropriazioni, acquisto), nel qual caso il produttore dispone di un termine di cinque anni per conformarvisi. Queste norme relative alla proporzione dei vitigni non incidono sul documento unico.

— Al capitolo I, sezione XI (Misure transitorie), del disciplinare, la misura transitoria riguardante le norme in materia di proporzione dei vitigni in azienda stabilite fino alla vendemmia 2015 è soppressa, in quanto divenuta obsoleta. Questa modifica non incide sul documento unico.

3.   Metodi di gestione

— Al capitolo I, sezione VI, del disciplinare, il punto 1° (Metodi di gestione) è modificato per precisare la densità minima di impianto, le norme di potatura, nonché i trattamenti chimici e i diserbi vietati.

La densità minima di impianto è di 4 000 ceppi per ettaro ed è stabilita una distanza massima interfilare pari a 2,50 m anziché 2,20 m, nonché una superficie minima per ceppo pari a 2,50 m2 anziché 2,20 m2.

Queste modifiche sono riportate alla sezione «Pratiche di vinificazione» del documento unico.

Per quanto riguarda le norme di potatura, il periodo di costituzione del cordone di Royat è aumentato da 2 a 5 anni. Il numero massimo di gemme, che sembrava elevato, è stato portato da 12 a 8 gemme. Si precisa che il rinnovo di una particella di vigna potata a cordone di Royat non può superare il 10 % dei ceppi esistenti all'anno. Queste modifiche sono conformi alle pratiche nel settore.

Queste modifiche sono riportate alla sezione «Pratiche di vinificazione» del documento unico.

Sono precisati i trattamenti chimici e le tecniche di diserbo chimico vietati nei vigneti. Queste precisazioni sono riportate alla sezione «Pratiche di vinificazione» del documento unico.

— Sono vietati i trattamenti chimici specifici antibotrytis.

— È vietato il diserbo chimico totale delle particelle.

— È vietato il diserbo chimico nell'interfilare.

— È vietato il diserbo chimico delle capezzagne.

— È mantenuta la copertura vegetale spontanea delle capezzagne.

— È vietata la pacciamatura con film plastico.

4.   Assemblaggi dei vitigni nei vini

— Al capitolo I del disciplinare, la sezione IX (Trasformazione, elaborazione, invecchiamento, confezionamento) è integrata al fine di precisare le norme di assemblaggio dei vitigni nei vini, come pure la soglia di intensità colorante dei vini.

I vini provengono dall'assemblaggio di uve o di vini prodotti prevalentemente con i vitigni principali e complementari, tra i quali rientra obbligatoriamente il vitigno Grenache N. Nell'assemblaggio la proporzione dei vitigni principali e complementari è superiore o pari al 60 %.

La soglia dell'intensità colorante è ridotta. È superiore o pari a 5 anziché a 6.

Queste precisazioni sono riportate nella sezione «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.

— Al capitolo I del disciplinare, la sezione IX (Trasformazione, elaborazione, invecchiamento, confezionamento) è modificata in modo tale da precisare gli aspetti seguenti.

A parità di superficie, ogni operatore dispone di una capacità di vinificazione equivalente almeno al volume vinificato nel corso della vendemmia precedente.

È obbligatoria una procedura di pulizia del circuito di imbottigliamento e del materiale di confezionamento.

I tappi agglomerati sono vietati.

L'operatore dimostra di disporre di un luogo adatto allo stoccaggio dei prodotti confezionati.

Tali precisazioni sullo stoccaggio e sul confezionamento non influiscono sul documento unico.

5.   Obblighi di dichiarazione dei produttori

Al capitolo II del disciplinare, gli obblighi di dichiarazione dei produttori sono precisati per una questione di conformità rispetto alle modalità di controllo delle operazioni commerciali, di rivendicazione e confezionamento. Queste precisazioni non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Beaumes de Venise

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini fermi rossi, prodotti con resa limitata, ottenuti mediante l'assemblaggio di vari vitigni. I vitigni Grenache N, Syrah N e Mourvèdre sono obbligatoriamente presenti e prevalenti. Nell'assemblaggio, la proporzione dei vitigni Grenache, Syrah e Mourvèdre è superiore o pari al 60 %.

I vini, dal colore intenso, sono caratterizzati da una struttura elegante, ampia e rotonda, da un buon equilibrio tra acidità, alcool e tannini setosi, nonché da note olfattive fruttate e speziate cui, con l'invecchiamento, si aggiungeranno note animali.

Tenore di acido malico inferiore o pari a 0,4 g/l; titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore al 12,5 %; intensità colorante modificata superiore o pari a 6; indice di polifenoli totali superiore o pari a 45.

Tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o pari a 3 g/l se il titolo alcolometrico volumico naturale è inferiore o pari al 14 % o a 4 g/l se tale titolo è superiore al 14 %.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Densità

Pratica colturale

— La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro.

— La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 m.

— Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.

— La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 m e 1,10 m, ad eccezione delle vigne allevate a cordone singolo per le quali la distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,80 metri e 1,10 metri.

Potatura

Pratica colturale

Le viti sono potate corte (ad alberello o a cordone di Royat), con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.

— Il periodo di costituzione del cordone di Royat è limitato a 5 anni. Durante tale periodo, è autorizzata la potatura a Guyot, semplice o doppio, con un massimo di 8 gemme franche per ceppo dopo la spollonatura.

— Il rinnovo di una particella di vigna potata a cordone di Royat non può superare il 10 % dei ceppi esistenti all'anno.

Raccolta e trasporto

Pratica colturale

Le uve sono raccolte a mano.

— La cernita delle uve vendemmiate è obbligatoria sulla particella oppure sul banco di cernita.

— il contenuto dei rimorchi per il trasporto delle uve vendemmiate è limitato a 3 000 chilogrammi.

Irrigazione

Pratica colturale

— L'irrigazione può essere autorizzata.

Pratiche enologiche e trattamenti fisici

Pratica enologica specifica

— È vietato qualsiasi trattamento termico delle uve vendemmiate con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

Dopo l'arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 14,5 %.

Diserbo

Pratica colturale

Al fine di preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, che costituisce un elemento fondamentale del «terroir»:

— sono vietati i trattamenti chimici specifici antibotrytis;

— è vietato il diserbo chimico totale delle particelle;

— è vietato il diserbo chimico nell'interfilare;

— è vietato il diserbo chimico delle capezzagne;

— è mantenuta la copertura vegetale spontanea delle capezzagne;

— è vietata la pacciamatura con film plastico.

5.2.   Rese massime

Vino rosso

42 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric e Suzette.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Grenache N

Mourvèdre N - Monastrell

Syrah N — Shiraz

8.   Descrizione del legame/dei legami

I vigneti, esposti a sud, si trovano sul rilievo delle Dentelles de Montmirail. Il clima, mediterraneo, è caratterizzato da una stagione estiva molto secca e ben soleggiata. Il contesto climatico è pertanto favorevole alla maturazione delle uve. I vini rossi e secchi sono ottenuti dall'assemblaggio di vari vitigni, tra cui le varietà Grenache N e Syrah N. I vini, dal colore intenso, presentano un profilo sensoriale caratterizzato da una struttura elegante, ampia e rotonda, da un buon equilibrio tra acidità, alcool e tannini setosi, nonché da note olfattive fruttate e speziate cui, con l'invecchiamento, si aggiungeranno note animali.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Vaucluse: Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians, Vacqueyras e Violès.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può specificare l'unità geografica più ampia «Cru des Côtes du Rhône».

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può specificare l'unità geografica più ampia «Vignobles de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75070b8a-ae04-4f4e-9d15-ee0dcb121b20