Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 10-05-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 10-05-2021
Numero gazzetta: 178

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Conca de Barberá].

(Comunicazione 10/05/2021, pubblicata in G.U.U.E. 10 maggio 2021, n. C 178)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Conca de Barberá»

PDO-ES-A1422-AM03

Data della comunicazione: 22 febbraio 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Correzione di un errore nella descrizione organolettica

DESCRIZIONE:

Nelle caratteristiche organolettiche sono specificati due tipi di vino spumante di qualità (bianco e rosato). Viene ora aggiunta la descrizione organolettica del vino spumante rosso, che per errore non era stata inclusa precedentemente.

Tale modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica minore, dal momento che non rientra in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra il regolamento (UE) 1308/2013.

MOTIVAZIONE:

La modifica proposta consiste nella correzione di un errore, dato che il vino spumante rosso, benché presente nel disciplinare di produzione, non era stato oggetto di descrizione organolettica.

2.   Modifica del titolo alcolometrico

DESCRIZIONE:

Sono soppressi i titoli alcolometrici effettivi massimi della categoria vino.

In riferimento ai vini rossi monovarietali della varietà Trepat, è ridotto il titolo alcolometrico effettivo e totale minimo.

Entrambe le modifiche interessano la sezione 2 del disciplinare di produzione. La prima non incide sul documento unico, mentre la seconda modifica la sezione 4 dello stesso.

Si tratta di modifiche minori, dal momento che non rientrano in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra il regolamento (UE) 1308/2013.

MOTIVAZIONE:

A causa dei cambiamenti climatici è sempre più frequente che le annate siano più calde e secche, con conseguente riduzione dell'acidità totale e aumento del titolo alcolometrico dei vini. Si verifica infatti uno sfasamento fra la maturazione fenolica delle bucce e dei semi delle uve, che causa un'elevata concentrazione di zuccheri nella polpa al momento della vendemmia e, di conseguenza, un maggiore titolo alcolometrico del vino prodotto; sono pertanto soppressi i titoli alcolometrici effettivi massimi.

Con la varietà Trepat, caratterizzata dal colore tenue e dal titolo alcolometrico ridotto, negli ultimi anni è risultato difficile raggiungere il titolo alcolometrico minimo nella vinificazione in rosso.

Pertanto le modifiche ai titoli alcolometrici sono effettuate in base all'adattamento dei vini della denominazione di origine ai cambiamenti climatici così da garantire le caratteristiche e la tipicità dei vini prodotti nella denominazione di origine Conca de Barberá.

3.   Soppressione delle restrizioni concernenti la densità di impianto

DESCRIZIONE:

Le restrizioni concernenti la densità di impianto dei vigneti sono soppresse.

La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e la sezione 5 del documento unico.

Si tratta di una modifica minore, dal momento che non rientra in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra il regolamento (UE) 1308/2013.

MOTIVAZIONE:

A causa dei cambiamenti climatici e delle nuove tecniche viticole, i produttori devono poter ricorrere a densità di impianto diverse da quelle attualmente previste. Finora la densità era compresa fra 2 000 e 4 500 ceppi per ettaro.

Si ritiene tuttavia che le rese di produzione (kg/ha) stabilite nel disciplinare offrano già un controllo sufficiente e che la densità di impianto vada pertanto soppressa.

4.   Correzione di un errore nel legame

DESCRIZIONE:

Mancava la descrizione, obbligatoria, del nesso causale per ciascuna delle categorie di prodotti vitivinicoli recanti la presente DOP. Tale errore nella formulazione del legame è stato pertanto corretto.

La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare di produzione e la sezione 8 del documento unico.

Si tratta di una modifica minore, dal momento che non altera il legame ma si limita a completarne la formulazione. Pertanto essa non rientra fra le modifiche previste dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra il regolamento (UE) 1308/2013.

MOTIVAZIONE:

La modifica proposta consiste nella correzione di un errore, poiché il legame deve essere giustificato per ciascuna categoria di prodotto.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione (denominazioni)

Conca de Barberá

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    3. Vino liquoroso

    5. Vino spumante di qualità

    8. Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino bianco e vino rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Ottenuti esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Bianco: colore dal giallo pallido con sfumature verdognole fino a intense tonalità dorate. Limpidi e brillanti, senza torbidità. Predominio degli aromi primari. Se giovane, è leggero e fresco in bocca

Rosato: dal rosso brillante con sfumature violacee al color buccia di cipolla, con tonalità intermedie aranciate, in base al grado di invecchiamento. Aroma franco, con intense note floreali e/o fruttate nei vini giovani e possibili note vanigliate in caso di passaggio in legno.

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

Acidità volatile massima nei vini sottoposti ad affinamento: 15 meq/l.

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell'Unione.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

10,5

Acidità totale minima:

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

— 2.   

Vino rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il colore può variare dal ciliegia intenso con riflessi violacei al rubino con bordo ocra. Presenta aromi puliti e intensi, chiaramente fruttati nei vini giovani, con note vanigliate, tostate e speziate man mano che aumenta il periodo di invecchiamento in barrique.

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

L'acidità volatile massima può essere superata di 1 meq/l per ogni titolo alcolometrico superiore all'11 % e ogni anno di invecchiamento, fino a un massimo di 20 meq/l.

In riferimento ai vini rossi monovarietali della varietà Trepat il titolo alcolometrico effettivo e totale è di almeno 11 % vol.

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell'Unione.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

11,5

Acidità totale minima:

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

— 3.   Vino liquoroso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vino dall'ampia gamma cromatica, dai colori più opachi e intensi alle tonalità più evolute descritte per il vino bianco e rosso, raggiungendo sfumature ambrate a seconda del livello di invecchiamento. Presenta un lieve calore, con aromi più fruttati se non invecchiato in legno, mentre le aldeidi e gli aromi di frutta secca caratterizzano i vini più maturi. In bocca è caldo, opulento e persistente.

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell'Unione.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

15 

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

— 4.   Vino spumante di qualità

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore corrisponde a quello previsto per il vino bianco, rosato e rosso, con aromi freschi e fruttati propri delle varietà da cui essi sono ottenuti. In bocca i vini sono freschi, cremosi ed equilibrati.

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell'Unione.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

10,5

Acidità totale minima:

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

185

5.   Vino frizzante

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore corrisponde a quello descritto per il vino bianco e/o rosato, ma con l'aggiunta di anidride carbonica. Aroma franco, fruttato e/o floreale. In bocca è equilibrato e fresco, con una lieve sensazione di solletico dovuta all'emissione di diossido di carbonio.

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l (bianchi e rosati) e 150 mg/l (rossi), se il tenore di zuccheri è < 5 g/l; 250 mg/l (bianchi e rosati) e 200 mg/l (rossi), se tale tenore è pari o superiore a 5 g/l.

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell'Unione.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

10,5

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

— 5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

La vendemmia è effettuata con la massima cautela. Alla produzione di vini protetti sono destinate esclusivamente le uve sufficientemente mature per ottenere vini con un titolo alcolometrico naturale pari o superiore a 9 % vol. La resa non può superare i 70 litri di mosto o di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.

5.2.   Rese massime

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

84 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

È costituita dalle parcelle vitate situate nei comuni o nelle aree geografiche seguenti:

Barberá de la Conca

Blancafort

Conesa

L'Espluga de Francolí

Forés

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

Fogli catastali 11, 16, 20, 21 e foglio 10, parcella 23, del comune di Vilanova de Prades.

Foglio 1, parcelle 13, 15, 18, 28, 29, 34, 66 e 77, e foglio 4, parcelle 35 e 51, del comune di Cabra del Camp.

Foglio 35, parcella 14, foglio 36, parcella 1 e foglio 41, parcella 13, del comune di Aiguamúrcia.

Le parcelle dei summenzionati comuni di Cabra del Camp e Aiguamúrcia sono situate al di fuori dei confini della DOP Conca de Barberá, ma sono storicamente proprietà dei soci della cantina «Agrícola de Barberá de la Conca, SCCL» e/o dei fornitori delle cantine «Bodegas Concavins, SA», pertanto possono essere utilizzate per la produzione dei vini protetti dalla DOP Conca de Barberá qualora soddisfino anche i requisiti seguenti:

— le uve di dette tenute siano state vinificate nelle cantine summenzionate prima del 1° gennaio 1989;

— la presente autorizzazione rimane in vigore a condizione che i proprietari di detti vigneti siano i proprietari attuali o loro discendenti diretti ed è da considerarsi come autorizzazione individuale soggetta a controllo specifico.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

MACABÉO – VIURA

TEMPRANILLO – ULL DE LLEBRE

TREPAT

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

Il clima mediterraneo di transizione tra quello mite del litorale tarragonese e quello continentale dei territori della provincia di Lérida, unito alla notevole escursione termica fra il giorno e la notte, favorisce l'ottenimento di prodotti dalle qualità specifiche, tra cui vini bianchi leggeri, dall'aroma fruttato e dalla gradazione alcolica moderata. I vini rosati sono leggeri, fruttati e freschi grazie alla moderata acidità. I vini rossi giovani si presentano soavi, leggeri e sapidi in bocca. I vini rossi sottoposti ad affinamento sono più corpulenti e acquisiscono una notevole complessità aromatica e una buona persistenza.

I suoli franco-limosi e franco-argillosi della Conca de Barberá conferiscono corpo e struttura sia ai vini bianchi, sia ai vini rosati e rossi. Le terrazze fluviali donano maggiore soavità ai vini bianchi e rosati, mentre i suoli in ardesia, ricchi di «licorella», apportano più colore e struttura ai vini rossi.

8.2.   Vino spumante di qualità e frizzante

I suoli più caratteristici della Conca de Barberá sono argillosi-calcarei e apportano corpo e struttura sia ai vini spumanti che ai vini frizzanti; nel contempo, le terrazze fluviali conferiscono maggiore soavità.

8.3.   Vino liquoroso

I suoli in ardesia del territorio conferiscono colore e maggiore struttura ai vini liquorosi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

i recipienti devono essere identificati singolarmente con il marchio che istituisce la denominazione di origine protetta e con un numero unico individuale per ciascuno di essi, assegnato in base al lotto di vino che la cantina destina al confezionamento.

I caratteri utilizzati per la denominazione «Conca de Barberá» presentano un'altezza massima di 4 mm, mentre quelli utilizzati per la menzione «denominazione di origine» ne misurano la metà.

Figurano quali menzioni obbligatorie dell'etichettatura:

— il nome del comune con riferimento ai dati dell'imbottigliatore o dello speditore;

— il titolo alcolometrico effettivo indicato per unità o per mezze unità di percentuale del volume, seguito dall'abbreviazione «% vol»;

— l'indicazione, se del caso, della presenza di solfiti nel prodotto imbottigliato;

— il numero di iscrizione nell'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»;

— qualora si desideri indicare il nome o la ragione sociale attraverso un nome commerciale, è necessario collocarlo nello stesso campo visivo dopo averlo registrato presso l'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi. Tale registrazione è comunicata all'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»;

— il numero di lotto può essere collocato fuori del campo visivo in cui figurano le menzioni obbligatorie;

— il nome di una varietà, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con tale varietà;

— il nome di un massimo di tre varietà, a condizione che il vino menzionato sia stato prodotto interamente con le varietà indicate, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela;

— laddove siano state utilizzate più di tre varietà, esse possono essere menzionate fuori del campo visivo delle menzioni obbligatorie, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela;

— l'anno di vendemmia, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con uva vendemmiata nell'anno che si prevede di indicare nella designazione;

— per poter designare i vini con il nome del viticoltore/della viticoltrice o della proprietà, il vino deve provenire da vigneti coltivati dallo stesso viticoltore o registrati nella proprietà e dev'essere ottenuto esclusivamente dalle sue produzioni e all'interno della proprietà stessa.

Link al disciplinare del prodotto

https://ja.cat/AlaP4