Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 10-05-2021
Numero provvedimento: 772
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 11-05-2021
Numero gazzetta: 165

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/772 della Commissione del 10 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 10/05/2021, n. 2021/772, pubblicato in G.U.U.E. 11 maggio 2021, n. L 165)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) ed e),

considerando quanto segue:

(1) La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 della Commissione.

(2) Per affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).

(3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 1° febbraio 2021.

(4) Inoltre, per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a evitare gravi rischi sanitari per il personale delle autorità competenti, considerata la difficoltà a eseguire quei controlli e attività e nella misura necessaria a gestire le relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato al 1° luglio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione. È pertanto opportuno che le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 continuino ad applicarsi per lo stesso periodo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

(5) L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 fissa una percentuale inferiore rispetto all’articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le ispezioni e le visite a norma dell’articolo 65, paragrafo 1 e 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 da effettuarsi senza preavviso. Affinché dette ispezioni e visite possano effettuarsi realmente e in sicurezza, è opportuno creare la possibilità di prevedere un preavviso di 24 ore per le ispezioni e le visite senza preavviso.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

(7) È necessario evitare di perturbare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. A tale riguardo è pertanto opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° febbraio 2021.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

1) l’articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Può essere tuttavia previsto un breve preavviso di massimo 24 ore rispetto a dette ispezioni e visite, affinché gli ispettori possano accedere ai locali dell’operatore in sicurezza»;

b) al paragrafo 7, la data «1° febbraio 2021» è sostituita dalla data «1° luglio 2021»;

2) l’articolo 3 è così modificato:

a) al secondo, al terzo e al quinto comma, la data «1° febbraio 2021» è sostituita dalla data «1° luglio 2021»;

b) al quarto comma, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1° luglio 2021».

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 1, lettera b), e punto 2, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN