Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 27-04-2021
Numero provvedimento: 4848
Tipo gazzetta: Nessuna

Agevolazioni - Consorzio costituito da aziende vitivinicole operanti nel c.d. settore del “food” - Partecipazione alla procedura indetta dal MISE per l’attribuzione dei contributi a fondo perduto ai Consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, per contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani - Impugnazione del provvedimento di rigetto della rendicontazione - Liquidazione del contributo basata sul presupposto che il progetto sia stato realizzato per almeno il 70% dell’importo approvato.


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 14234 del 2018, proposto da
Consorzio Global Trading Network, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Formichetti, Francesco Pavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – del 23 dicembre 2016, limitatamente all’art. 12;

- della comunicazione di rigetto della domanda di rendicontazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 del 24 settembre 2018, inviata a mezzo PEC il 25 settembre 2018, nell’ambito della gestione del Contributo a favore dei consorzi per l’internazionalizzazione, ai sensi del Decreto del Direttore Generale 23 dicembre 2016, con cui è stato confermato il rigetto della rendicontazione per i motivi di cui alla nota prot. n. 63878 del 7 agosto 2018;

- in quanto occorrer possa, della nota prot. n. 63878 del 7 agosto 2018, con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto della rendicontazione delle spese sostenute dal Consorzio ai fini del percepimento del contributo predetto e richieste osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento, anche di estremi ignoti, prodromico, connesso e/o conseguenziale ai precedenti, relativi agli atti gravati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa di cui all’Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, la dott.ssa Emanuela Traina, e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, come previsto dal comma II della citata disposizione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

 

1. Con il mezzo di tutela all’esame, notificato il 23 novembre 2018 e depositato il successivo 17 dicembre 2018, il Consorzio Global Trading Network (d’ora innanzi, solo Consorzio o ricorrente) espone che:

- essendo costituito da aziende che operano nel c.d. settore del “food” (principalmente aziende vitivinicole) ed avendo come oggetto statutario la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere, prendeva parte alla procedura indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in poi, MISE) per l’attribuzione dei contributi a fondo perduto ai Consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, per contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani prevista dal Decreto del Direttore Generale (d’ora innanzi “DDG”) del MISE 23 dicembre 2016;

- in data 27 febbraio 2017 presentava, pertanto, domanda di accesso a tale contributo in relazione al Progetto per l’internazionalizzazione - Anno 2017 denominato “Asia roundtrip”, composto da n. 6 iniziative del valore complessivo di euro 362.500,00;

- il progetto veniva approvato, anche se per il minore importo di euro 347.500,00, ed inserito nell’apposito elenco predisposto dal MISE con il n. GG/29/2017;

- le attività di cui al progetto approvato venivano svolte dal Consorzio per tutto il 2017 e sottoposte a rendicontazione per una somma complessiva pari a euro 267.491,40;

- con nota del 7 agosto 2018, il MISE, in seguito ad un controllo eseguito a campione, comunicava il preavviso di rigetto della rendicontazione con la motivazione “mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 12, comma 1, Decreto del Direttore Generale 23 dicembre 2016, in merito alla percentuale di realizzazione del progetto ai fini dell’ammissibilità a contributo, nonché mancata conformità delle spese rendicontate rispetto al progetto approvato”;

- successivamente alla interlocuzione procedimentale con il ricorrente, l’istanza di rendicontazione veniva definitivamente rigettata in quanto “incompleta e non atta a superare le criticità evidenziate”.

2. Avverso il provvedimento di rigetto della rendicontazione, nonché avverso il presupposto DDG del 23 dicembre 2016, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento in relazione alle seguenti censure:

I) DM del 23.12.2016. Eccesso di potere sotto molteplici indici sintomatici. Illogicità manifesta. Violazione di legge. Violazione dell’art. 2, dell’art. 3 e dell’art. 12 della l. 241/1990. Violazione del principio di logicità e proporzionalità dell’azione amministrativa.

L’art. 12, comma 1, del Decreto, nel prevedere che “sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70 per cento dell’importo approvato e che mantengano almeno il punteggio soglia di cui all’art. 9, comma 3” starebbe ad indicare che la liquidazione del contributo è sottoposta ad una attività istruttoria a tempo indeterminato con riferimento sia alla realizzazione della quota minima delle attività progettuali, sia al punteggio soglia attribuito a quel progetto in sede di domanda, ciò che si porrebbe in contrasto con le norme ed i principi declinati dalla L. 241/1990, tra cui la tutela del legittimo affidamento.

II) Eccesso di potere sotto molteplici indici sintomatici. Illogicità manifesta. Violazione, falsa ed erronea applicazione di legge. Violazione dell’art. 9 e dell’art. 12 del dm del 23 dicembre 2016. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990.

Nel preavviso di rigetto il MISE avrebbe contestato al ricorrente la violazione dell’art. 12, comma 1, del DM citato, con particolare riferimento al mancato raggiungimento della soglia del 70%, ma detta contestazione sarebbe poi venuta meno nel provvedimento di rigetto finale, nel quale verrebbe contestato solo il quantum della rendicontazione, ma non anche l’an del progetto, con conseguente equivocità e perplessità della motivazione.

III). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione, falsa ed erronea applicazione di legge. Violazione dell’art. 1, comma 2, della l. 241/1990 per inutile aggravamento dell’attività istruttoria. Illogica e carente motivazione.

La documentazione integrativa inviata dal Consorzio è stata ritenuta valida in relazione ai punti a) e b) del preavviso di rigetto mentre quanto al punto c), relativo alle voci di spesa n.1 e 2 dell’iniziativa 2, l’amministrazione avrebbe pretesto l’estratto conto bancario comprovante i bonifici inviati in sede di rendicontazione e di successiva integrazione, ignorando che i bonifici allegati costituirebbero di per sé prova piena del pagamento, in quanto muniti di regolare CRO e, pertanto, irrevocabili; sarebbero inoltre prive di motivazione le contestazioni circa l’assenza delle dichiarazioni ai fini del controllo sugli aiuti “de minimis” in relazione alle aziende coinvolte nel progetto nonché sul materiale fotografico prodotto, che non dimostrerebbe la partecipazione di tutte le aziende al progetto.

IV) Manifesta illogicità esterna. Disparità di trattamento. Violazione di legge.

Alcune voci di spesa inizialmente contestate, a seguito dell’invio della documentazione integrativa sarebbero state ritenute corrette, mentre per altre sarebbe stato confermato il rigetto della rendicontazione, con conseguente illogico differente trattamento di situazioni analoghe.

V) Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 13, comma 36 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003, n. 326.

Quanto alla contestazione relativa alla mancanza della timbratura e sottoscrizione del libro soci/consorziati, la motivazione addotta dall’ente sarebbe del tutto errata in quanto la normativa invocata dall’amministrazione istituirebbe l’obbligo di tenuta e non di bollatura dei libri contabili, i quali sarebbero stati regolarmente inviati. In ogni caso gli adempimenti in questione rileverebbero, al più, ai fini della regolarità fiscale e non anche della validità del libro sociale; sarebbe, infine, stato soppresso l’obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari.

VI) Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento delle risultanze istruttorie. Violazione ovvero falsa ed erronea applicazione dell’art. 12, comma 1, del D.M. 12 dicembre 2016.

Essendo pacifica la realizzazione di tutte le iniziative di cui al progetto, non sussisterebbero i presupposti per il rigetto totale della rendicontazione così che il MISE avrebbe potuto disporre solo una decurtazione delle spese ritenute non provate, ciò che renderebbe evidente la mancanza di proporzionalità del provvedimento impugnato.

3. Si è costituito per resistere al ricorso il MISE, che ha depositato documentazione e memoria difensiva.

4. All’udienza del 17 marzo 2021, tenutasi con le modalità indicate, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, occorre premettere che il Decreto Legge 83/2012, conv. dalla L. 134/2012, ha istituito i Consorzi per l'internazionalizzazione, i quali hanno per oggetto “la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere” (art. 42, comma 3), prevedendo che ad essi possano essere concessi “contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate” (art. 42, comma 6). La norma prevede infine che “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente comma”.

5.1. È stato a tale ultimo fine emanato, in data 23 dicembre 2016, il Decreto del Direttore Generale (DDG) per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del MISE.

5.1.1. Il procedimento ivi delineato consiste in due fasi:

- nella prima, disciplinata dagli art. 8 e 9, i progetti presentati, all’esito delle attività istruttorie e di valutazione, vengono ammessi al contributo qualora ottengano un punteggio di almeno 18 punti (art. 9 comma 3);

- nella seconda, denominata “rendicontazione” (disciplinata dagli art. 11 e 12), viene effettuata la liquidazione del contributo, a condizione che i progetti siano stati realizzati “almeno nella misura del 70% dell’importo approvato e che mantengano almeno il punteggio soglia di cui all’art. 9, comma 3”.

5.2. Nel caso in esame, la domanda presentata dal Consorzio ricorrente, avendo ottenuto un punteggio pari a 20, nella prima fase del procedimento è stata valutata ammissibile, ancorché solo in parte (non essendo state ritenute finanziabili alcune delle spese prospettate), cioè per un importo pari a € 347.500, comprese spese generali, con provvedimento del MISE in data 9 giugno 2017.

5.3. Successivamente, in data 15 maggio 2018, il Consorzio ha presentato la domanda di rendicontazione del progetto dallo stesso espletato.

5.4. Con nota prot. n.44815 del 12 giugno 2018 il MISE ha peraltro sottoposto quest’ultimo al controllo a campione, chiedendo al Consorzio di produrre, in copia conforme all’originale, il libro soci aggiornato al 31 dicembre 2017, fatture quietanzate o documenti con valenza probatoria equivalente relativi a tutti i costi sostenuti, documentazione comprovante i pagamenti effettuati tramite bonifico, eventuale materiale promozionale, pubblicitario e/o informativo realizzato, eventuale documentazione fotografica relativa agli eventi svolti, nonché dichiarazioni ricevute dalle aziende ai fini del controllo sugli aiuti “de minimis”.

5.5. Esaminata la documentazione prodotta, il MISE, con nota prot. n. 63878 del 7 agosto 2018, ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rendicontazione, consistenti nel “mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 12 comma 1 del DDG 23 dicembre 2016, in merito alla percentuale di realizzazione del progetto ai fini dell’ammissibilità a contributo, nonché mancata conformità delle spese rendicontate rispetto al programma approvato”, essendo risultate non ammissibili a contributo spese per un totale di euro 213.556,70 per contrarietà all’art. 12 comma 4 del DDG, in quanto non comprovate e non riconducibili al consorzio o non inerenti alle iniziative progettuali; ha, inoltre, rilevato che il libro soci non risultava timbrato e firmato, che risultavano presentate solo 6 dichiarazioni su 17 aziende ai fini del controllo “de minimis” e, infine, che la documentazione fotografica presentata dimostrava la partecipazione ad eventi svolti in Cina esclusivamente di aziende non partecipanti al progetto.

5.6. Acquisite le controdeduzioni della ricorrente e ritenute le stesse solo in parte condivisibili, il MISE ha, quindi, emanato il provvedimento di rigetto della rendicontazione impugnato.

6. Con il primo motivo il consorzio ricorrente sottopone a censura l’art. 12 del più volte citato DDG, lamentando che lo stesso determinerebbe una costante sottoposizione del concorrente all’attività istruttoria, atteso che nonostante l’attribuzione, in fase istruttoria, di un punteggio idoneo a determinare l’ammissione al contributo, in fase di rendicontazione l’amministrazione manterrebbe il potere di rivalutare il progetto, e ciò in violazione dei principi del legittimo affidamento, proporzionalità e logicità.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. La struttura del procedimento delineata dal DDG è articolata nelle distinte fasi descritte al superiore punto 5.1. con l’evidente finalità di attribuire i contributi in questione (a fondo perduto) esclusivamente ai consorzi che realizzino concreti ed effettivi progetti di sostegno alla diffusione internazionale delle piccole e medie imprese; la stessa inoltre non prevede, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, una istruttoria “sine die” (la quale, peraltro, essendo giustificata dal fine menzionato neppure potrebbe ritenersi illegittima), bensì la necessità che il progetto mantenga, nella fase in cui viene effettivamente erogato il contributo pubblico, il “punteggio soglia”, il quale risulta ancorato principalmente a parametri di validità tecnico economica dello stesso.

6.2.1. In tale ottica l’amministrazione, esercitando un potere discrezionale conferitole dalla normativa di riferimento, ha stabilito che la liquidazione del contributo possa avvenire solo se il progetto sia stato realizzato per almeno il 70% dell’importo approvato.

6.2.2. Tale articolazione del procedimento non si pone, ad avviso del Collegio, in contrasto con le disposizioni di legge indicate da parte ricorrente né risulta illogica o sproporzionata, considerato l’obiettivo che si prefigge di raggiungere; inoltre nessun affidamento meritevole di tutela, proprio alla luce della descritta scansione delle diverse fasi dell’iter finalizzato all’effettiva attribuzione del beneficio, può ritenersi configurabile in capo al soggetto che, pur avendo superato la selezione iniziale delineata dall’art. 9 del DDG, non abbia poi espletato il progetto con le modalità indicate dal successivo art. 12 perché lo stesso risulti ammissibile alla rendicontazione.

7. Parimenti non meritevole di condivisione è il secondo motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta che la motivazione del provvedimento sarebbe insufficiente ed equivoca e non chiarirebbe se il rigetto della rendicontazione sia dovuto alla mancata realizzazione della percentuale minima del 70% del progetto ovvero alla perdita di uno dei criteri di valutazione; ad avviso del Collegio è infatti evidente, dal combinato disposto del preavviso di rigetto e dell’atto conclusivo del procedimento, che la motivazione del diniego di rendicontazione risieda nel mancato raggiungimento della soglia stabilita dall’art. 12 del DDG.

8. Anche il terzo mezzo – con cui il ricorrente lamenta in primo luogo la richiesta, da parte del MISE, dell’estratto conto comprovante i bonifici già trasmessi, che costituirebbe un inutile aggravio istruttorio – è privo di fondamento; nell’ambito del preavviso di rigetto (punto c) si rileva, infatti, che in ordine all’importo complessivo di euro 60.460,00 sono stati prodotti “solo moduli di disposizione di bonifico senza timbro o firma dell’istituto bancario né tanto meno sono stati allegati estratti conto comprovanti tali corrispondenze” e si procede, pertanto, a richiedere questi ultimi in ragione della mancata dimostrazione della effettività dei pagamenti in questione; peraltro parte ricorrente non ha contestato tale articolazione motivazionale, né ha provato di avere prodotto nel corso del procedimento la documentazione idonea a comprovare l’effettivo esborso delle somme in questione.

8.1. La doglianza non può essere accolta neppure nella parte riguardante l’omessa valutazione delle somme anticipate da Enjoy Italia S.r.l., poiché anche in questo caso, dal complesso della motivazione emergente dal preavviso di rigetto e dal provvedimento, risulta che la stessa è stata determinata dal fatto che la società è parte del consorzio e che l’art. 6, comma 2, del DDG, stabilisce, tra l’altro, che non sono ammissibili spese fatturate al consorzio da imprese consorziate.

8.2. Parimenti non condivisibili sono le censure spiegate in merito all’omessa valutazione delle autocertificazioni circa gli “aiuti de minimis”, che parte ricorrente afferma di avere regolarmente inviato, con la modulistica prescritta, in sede di risposta al preavviso di rigetto atteso che la documentazione prodotta dal ricorrente a supporto della stessa (doc. 9 ter), non recando la copia del documento di identità del sottoscrittore, non fornisce evidenze circa l’affermata trasmissione della documentazione richiesta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

8.3. Il motivo non è fondato neppure con riferimento all’affermata produzione di materiale fotografico idoneo a rappresentare la partecipazione agli eventi indicati, considerato che il Consorzio ricorrente non ha contestato l’eccezione, formulata sul punto dalla difesa erariale, secondo cui tale documentazione non sarebbe stata presentata nell’ambito del procedimento, né ha fornito alcuna prova a tale riguardo.

9. Quanto rilevato al superiore punto 8 consente di superare anche le doglianze esposte nell’ambito del quarto mezzo, laddove si contesta che in relazione ad alcune voci il MISE avrebbe preteso sia la fattura ed bonifico sia l’estratto conto, ritenendo invece sufficienti, per altre, solo i primi due documenti; peraltro, anche in questo caso il ricorrente non ha contestato la precisazione svolta nelle difese del Ministero secondo cui per mera omissione materiale nel provvedimento definitivo di rigetto non è stata evidenziata la mancanza dell’estratto conto anche in relazione a tali spese.

10. Neppure il V motivo, con il quale si contesta la richiesta della produzione del libro dei soci/consorziati munito di timbratura e sottoscrizione, può essere condiviso considerato che tali elementi, che nulla hanno a che vedere con il regime fiscale dei libri sociali e/o contabili su cui la censura è fondata, sono indispensabili a comprovare la riconducibilità del libro all’ente di riferimento, così che, in mancanza degli stessi, correttamente il Ministero ha ritenuto la relativa produzione irregolare.

11. Non può, infine, essere accolto il sesto ed ultimo motivo – con il quale si lamenta il rigetto totale della rendicontazione a fronte di irregolarità inficianti solo una parte della documentazione prodotta – considerato che:

- il progetto era stato ammesso a contributo per un importo di € 347.500;

- le spese contestate dall’amministrazione ammontano a € 213.556,70;

- successivamente alla interlocuzione procedimentale sono state ritenute ammissibili spese pari a € 1.500,00, per un totale, considerate le spese non contestate, di € 53.934,70, nettamente inferiore alla soglia del 70% (pari a € 243.250) sancita dal più volte citato art. 12 comma 1 del DDG per l’ammissione alla rendicontazione.

12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto i motivi di gravame non possono essere accolti così che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Patatini, Primo Referendario

Emanuela Traina, Referendario, Estensore