Regolamento di esecuzione (UE) 2021/705 della Commissione del 28 aprile 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 28/04/2021, n. 2021/705, pubblicato in G.U.U.E. 29 aprile 2021, n. L 146)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.
(2) Secondo i metodi di campionamento attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 333/2007 deve essere prelevato un campione globale di almeno 1 kg. Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, che hanno un costo per unità di peso elevato, ne deriva un costo del campione sproporzionato. È pertanto opportuno prevedere metodi di campionamento specifici per tali prodotti.
(3) Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti. Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi degli oligoelementi di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:
1) il punto B.2.2 è sostituito dal seguente:
«B.2.2. Numero di campioni elementari
Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 1 chilogrammo o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un’unità.
Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 100 grammi o 100 millilitri.
Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita o dalla sottopartita deve essere conforme alla tabella 3.
Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata — per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto — manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all’interno della partita o della sottopartita. Il numero di campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale è pertanto pari a tre.
Per le partite o le sottopartite costituite da confezioni o unità singole, per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, il numero di confezioni o di unità (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale deve essere conforme alla tabella 4a.
I campioni elementari devono avere peso/volume analogo. Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 chilogrammo o 1 litro.
Per le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 35 grammi o avere un volume di 35 millilitri per formare un campione globale di almeno 100 grammi o 100 millilitri.
Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna confezione, ma per motivi pratici è possibile adottare una forma di campionamento globale. Se il risultato del test sul campione globale delle confezioni dà un valore inferiore ma vicino al tenore massimo stabilito per lo stagno e se si ha il sospetto che singole confezioni superino tale valore, devono essere effettuate ulteriori indagini.
Per gli integratori alimentari il numero minimo e le dimensioni dei campioni elementari devono essere conformi alla tabella 4b.
Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 senza causare effetti commerciali inaccettabili (ad esempio per motivi di forma d’imballaggio o di danneggiamenti alla partita) oppure è praticamente impossibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o della sottopartita e che il metodo applicato sia debitamente documentato. Ciò va segnalato nel verbale di cui al punto B.1.8.
Tabella 1
Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi
|
Peso della partita (in tonnellate) |
Peso o numero delle sottopartite |
|
≥ 1 500 |
500 tonnellate |
|
> 300 e < 1 500 |
3 sottopartite |
|
≥ 100 e ≤ 300 |
100 tonnellate |
|
< 100 |
— |
Tabella 2
Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti non commercializzati sfusi
|
Peso della partita (in tonnellate) |
Peso o numero delle sottopartite |
|
≥ 15 |
15-30 tonnellate |
|
< 15 |
— |
Tabella 3
Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita di alimenti diversi dagli integratori alimentari
|
Peso o volume della partita/sottopartita (in chilogrammi o litri) |
Numero minimo di campioni elementari da prelevare |
|
< 50 |
3 |
|
≥ 50 e ≤ 500 |
5 |
|
> 500 |
10 |
Tabella 4a
Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole di alimenti diversi dagli integratori alimentari
|
Numero di confezioni o unità della partita/sottopartita |
Numero di confezioni o unità da prelevare |
|
≤ 25 |
almeno 1 confezione o unità |
|
26-100 |
circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità |
|
> 100 |
circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità |
Tabella 4b
Numero minimo e dimensioni dei campioni elementari per gli integratori alimentari
|
Dimensioni della partita (numero di confezioni) |
Numero di confezioni (campioni elementari) da campionare |
Dimensioni del campione elementare |
|
1-50 |
1 |
intero contenuto della confezione |
|
51-250 |
2 |
intero contenuto della confezione |
|
251-1 000 |
4 |
metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio selezionata per il campionamento |
|
> 1 000 |
4 + 1 confezioni per ogni 1 000 confezioni al dettaglio, fino ad un massimo di 25 confezioni al dettaglio |
≤ 10 confezioni: metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio > 10 confezioni: un quantitativo uguale per ogni confezione fino a costituire un campione equivalente al contenuto di 5 confezioni |
|
sconosciute (applicabile solo per il commercio elettronico) |
1 |
intero contenuto della confezione»; |
2) al punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l’arsenico inorganico
Tabella 5
|
Parametro |
Criterio |
|||
|
Applicabilità |
Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 |
|||
|
Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro |
|||
|
Ripetibilità (RSDr) |
HORRATr meno di 2 |
|||
|
Riproducibilità (RSDR) |
HORRATR meno di 2 |
|||
|
Recupero |
Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2 |
|||
|
LOD |
= tre decimi del LOQ |
|||
|
LOQ |
Stagno inorganico |
≤ 10 mg/kg |
||
|
Piombo |
ML ≤ 0,02 mg/kg |
0,02 < ML < 0,1 mg/kg |
ML ≥ 0,1 mg/kg |
|
|
≤ ML |
≤ due terzi del ML |
≤ un quinto del ML |
||
|
Cadmio, mercurio, arsenico inorganico |
ML ≤ 0,02 mg/kg |
0,02 < ML < 0,1 mg/kg |
ML è ≥ 0,1 mg/kg |
|
|
≤ due quinti del ML |
≤ due quinti del ML |
≤ un quinto del ML». |
||