Agevolazioni nel settore vitivinicolo - Domanda di partecipazione al “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per l’annualità 2015” approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto - Riduzione del punteggio attribuito in sede di domanda di partecipazione - Impugnazione della graduatoria da parte della società vinicola in conseguenza della sua collocazione in posizione non utile a causa della decurtazione del punteggio - Mancanza di prova della presentazione in sede amministrativa della documentazione prescritta.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2015, proposto da
Vinicola Vedovato Mario S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Greco, con domicilio eletto presso lo studio Chiara Fogliata in Venezia, Cannaregio 2371/A;
contro
Avepa - Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, domiciliataria ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;
Regione Veneto non costituito in giudizio;
nei confronti
Cantina Valpantena Verona Societa' Cooperativa Agricola, Masi Agricola S.p.A., Cantina Valpolicella Negrar Societa' Cooperativa Agricola, La Gioiosa S.p.A. in Sigla M.G. S.p.A., Cantina Valdadige Cooperativa Agricola, Zenato Azienda Vitivinicola S.r.l., Azienda Vitivinicola Righetti S.r.l., Villa degli Olmi San Matteo Tenuta Altavilla S.p.A., Revini di Rampon Ennio non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 28517 del 13.4.2015, di comunicazione di non finanziabilità della domanda n. 2869891 in relazione al bando ci cui alla DGR 2441 del 16.12.2014, Misura UVA Investimenti nelle aziende vitivinicole; della graduatoria regionale "Bando DGR N. 2441 del 16.12.2014", pubblicata sul sito internet di AVEPA; del decreto del dirigente di AVEPA n. 231 del 31.3.2015 Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azioni A e azioni B di cui alla comunicazione prot n. 28517 del 13.4.2015 di pubblicazione nel BUR; della nota AVEPA prot. 40357 del 12.5.2015; della nota AVEPA prot. n. 22157 del 23.3.2015; della nota AVEPA prot. n. 17062 del 6.3.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avepa - Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è un’azienda operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti vinicoli.
Ha presentato domanda di partecipazione al “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per l’annualità 2015” approvato con delibera di Giunta regionale n. 2441 del 16 dicembre 2014.
La delibera definisce i criteri per l’assegnazione dei fondi, che, per l’anno 2015, con riferimento alle azioni volte al sostegno delle aziende di trasformazione e commercializzazione del vino (all. B), ammontano ad € 1.172.057,34.
Per l’azione di cui all’allegato B, il bando individua due criteri in base ai quali formare la graduatoria delle imprese ammesse (punto 5.1): 1) il numero dei produttori di base fornitori della materia prima (punti 6 per un numero di produttori compreso tra 50 e 100; punti 8 per numero di produttori compreso tra 101 e 200; punti 10 per numero di produttori compreso tra 201 e 300, punti 12 per numero di produttori compreso tra 301 e 400; punti 13 per numero di produttori compreso tra 401 e 500; punti 14 per numero di produttori compreso tra 501 e 750, punti 15 per numero di produttori superiore a 750); 2) percentuale della quantità di prodotto trasformato a denominazione di origine (DOC, DOCG) e biologico commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata: “0.10 punti per ogni punto percentuale di prodotto con arrotondamento alla seconda cifra decimale)”.
Nella domanda di partecipazione la ricorrente si è attribuita un punteggio complessivo di 14,82, di cui:
- 14 punti per il criterio n.1 (numero di produttori di base fornitori di materia prima pari a 584, compreso tra 500 e 750);
- 0.82 punti per il criterio n. 2 (quantità di prodotto trasformato a denominazione di origine e biologico commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzato).
AVEPA ha ridotto i punteggi relativi ad entrambi i criteri. Ha, infatti, assegnato 12 punti per il primo criterio, riducendo a 360 la lista dei fornitori individuati dalla ricorrente, affermando che “dal confronto tra il registro di commercializzazione e l’elenco dei fornitori emerge che il numero dei produttori di materia prima risulta pari a 360”. Ha poi specificato, su richiesta della ricorrente, le imprese che non ha ritenuto di poter annoverare nel computo dei fornitori produttori di base e specificato che da un controlo incrociato tra elenco di forntori e registro di commercializzazione è emerso che alcuni fornitori non hanno conferito per l’anno 2013. Per il secondo criterio ha ridotto il punteggio a 0.2 non essendo stata depositato il registro di vinificazione, spumantizzazione e la dichiarazione vitivinicola a comprova delle quantità di prodotto DOC o DOCG trasformato.
La ricorrente ha contestato in via amministrativa entrambe le riduzioni. Quanto al primo criterio ha trasmesso l’elenco dei fornitori con l’indicazione del rigo del registro delle commercializzazioni da cui ciascuno di essi risultava. Con riguardo al secondo ha affermato che, non essendo un’impresa produttrice di vino, non è tenuta ad effettuare la dichiarazione vitivinicola, ma di aver depositato il registro di commercializzazione e le dichiarazioni di giacenza da cui risultano le quantità di prodotto DOC e DOCG lavorato.
AVEPA, in conseguenza delle osservazioni presentate, ha rimodulato il punteggio, attribuendo 13 punti per il primo criterio. Non ha, invece, modificato il punteggio relativo al secondo. Con 13,02 punti, pertanto, la ricorrente si è collocata al 44° posto in graduatoria, in posizione non utile, poiché l’ultima ditta utilmente classificata è collocata al 37° posto.
Ritenendo errata la decurtazione operata, ha impugnato la graduatoria, chiedendone l’annullamento e chiedendo, altresì, il riconoscimento del punteggio di 14,82, nonché della collocazione al 35° posto della graduatoria e, in subordine, l’accertamento del minore punteggio spettante, anche in relazione ad uno solo dei due criteri, affermando di avervi interesse anche nel caso in cui esso non fosse sufficiente a collocarla al 37° posto, poiché nel caso in cui residuassero delle somme a seguito delle rendicontazioni esse potrebbero essere destinate alle imprese collocate in posizione successiva.
Il ricorso è affidato a due motivi:
1. Violazione dell’art. 5.1.1, allegato B, D.G.R. n- 2441/2014. Difetto di motivazione, violazione artt. 3 e 10 bis, L. 241/90. Eccesso di potere in relazione all’esclusione di 107 fornitori dalla lista allegata dalla ricorrente.
2. Violazione del regolamento n. 436/2009 e degli articoli 3 e 10-bis L. 241/90.
Si è costituita AVEPA contestando le avverse censure e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della seconda per difetto di interesse.
I controinteressati evocati in giudizio sono rimasti contumaci.
Con ordinanza n. 264/2015, la domanda cautelare è stata rigettata.
All’udienza del 17 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della clausola 5.1.1. per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 1.
La ricorrente contesta che il bando richieda che il numero dei fornitori da computare ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio n. 1 del par. 5.1, per la categoria alla quale appartiene (“impresa che trasforma o commercializza il prodotto non conferito da produttore di base”), sia riferito ai fornitori che siano anche produttori di base.
Essa sostiene che, per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio, il bando distingua tra le diverse categorie di soggetti ammessi al finanziamento. Per la categoria “impresa che trasforma o commercializza il prodotto non conferito da produttore di base”, che enuclea quale categoria autonoma, afferma che il bando prevede siano conteggiati tutti i fornitori e non solo quelli fornitori che siano anche produttori di base di materia prima. Tanto si desumerebbe dalla previsione che impone a tali soggetti di produrre “l’elenco dei fornitori con le relative quantità e tipologia di materia prima conferita”.
L’assunto non è condivisibile. Invero risulta chiaro dal tenore letterale dell’art. 5.1.1 che, per tutte le categorie di soggetti ammessi, il punteggio sia attribuito in ragione dei fornitori che siano anche produttori di base di materia prima.
Il criterio indicato al par. 5.1 (“priorità e punteggi”), infatti, è riferito espressamente e, per tutte le categorie di soggetti ammessi al finanziamento, al “numero dei produttori di base fornitori di materia prima” (cfr. punto 5.1, secondo capoverso: “Le graduatorie verranno stilate, applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi: 1) numero di produttori di base fornitori di materia prima : ….”). La norma prosegue indicando i criteri di determinazione del numero dei produttori per singola tipologia di soggetti ammessi, contemplando non quattro categorie, ma tre categorie (“Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori coinvolti si adottano i seguenti criteri: a) in riferimento alle imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima, il numero dei soci conferenti riferiti all’ultimo esercizio finanziario concluso (…); b) in riferimento alle imprese non gestite dai produttori agricoli, il numero di fornitori di materia prima, intesi come soggetti giuridici, riferito all’ultimo esercizio finanziario concluso (bilancio approvato), che hanno ceduto la materia prima”; c) per i consorzi/unioni di cooperative si fa riferimento al numero di soci delle singole cooperative associate”).
Il successivo capoverso, nel quale si fa riferimento alle “imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base” non ha la funzione di individuare una categoria autonoma di soggetti, ma di specificare, con riguardo alle categorie b) e c), per il caso in cui non sussista un obbligo statutario di conferire materia prima da produttori di base, che il requisito (ossia il numero dei fornitori che sono anche produttori di base) sia dimostrato “attraverso la presentazione all’atto della domanda di un elenco di fornitori con le relative quantità e tipologia di materia prima conferita”.
Tutte queste disposizioni si riferiscono alla prova dell’unico criterio preferenziale costituito dal “numero di produttori di base fornitori di materia prima”.
La previsione, peraltro, non è irragionevole essendo volta, come ha affermato AVEPA, a privilegiare le imprese che si riforniscono direttamente dai produttori, favorendo la c.d. filiera corta. Sarebbe, invece, irragionevole la clausola ove interpretata nel senso patrocinato dalla ricorrente, atteso che essa conduce all’introduzione di due criteri diversi per l’attribuzione del punteggio alle diverse categorie di imprese ammesse al finanziamento.
La ricorrente, inoltre, afferma che, anche a voler condividere l’interpretazione di AVEPA, almeno 75 dei 101 fornitori esclusi avrebbero dovuto, invece, essere conteggiati, essendo anche produttori. A suffragio, ha depositato le visure camerali dei suddetti fornitori.
Il deposito documentale per la prima volta in sede giudiziale della suddetta documentazione non consente di confutare il conteggio effettuato da AVEPA in sede istruttoria.
La procedura attivata dall’amministrazione, essendo volta a ripartire una somma determinata tra più soggetti, è una procedura comparativa sorretta dal principio della par condicio competitorum, a tutela della quale il bando ha previsto termini decadenziali per la presentazione delle domande e della documentazione a supporto (cfr. art. 6 allegato A “La mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto dei documenti prescritti e considerati essenziali comporta la non ammissibilità della domanda stessa”). Pertanto, non essendovi prova (e non essendo neppure dedotto) che tale documentazione sia stata presentata in sede amministrativa, non può essere presa in considerazione nella presente sede giudiziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3798).
Peraltro, nella documentazione depositata in atti manca l’elenco nominativo delle imprese escluse dal conteggio e neppure è possibile desumere dagli atti quali essere fossero. Infatti AVEPA ha indicato le imprese escluse con il numero d’ordine ad esse attribuito dalla ricorrente nell’elenco dei fornitori allegato alla domanda, ma tale elenco non è stato prodotto agli atti del giudizio e non è, pertanto, possibile stabilire se le visure depositate corrispondano alle imprese escluse dal conteggio.
In terzo luogo, la qualità di produttore di base non è neppure univocamente evincibile dalla documentazione depositata, poiché in essa è riportato solo l’oggetto sociale, dal quale, tuttavia, non è dato evincere l’attività effettivamente espletata, ma soltanto il novero delle attività per le quali la società è stata costituita e che potrebbero in astratto essere espletate.
2. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente afferma che la decisione di non assegnarle il punteggio per la trasformazione di materie prime di qualità a causa dell’omessa produzione del registro di vinificazione, spumantizzazione e della dichiarazione vitivinicola è illegittima, in quanto essa non è obbligata alla tenuta dei suddetti documenti e che gli elementi a supporto del punteggio relativo al criterio 2 che si è attribuita nella domanda di partecipazione emergono dal registro di commercializzazione depositate insieme all’istanza.
L’obbligo di corredare la domanda con il registro di vinificazione o di spumantizzazione o con la dichiarazione vitivinicola è previsto dal Decreto AVEPA 22 dicembre 2014, n. 152 che non è oggetto di impugnazione.
Inoltre, l’infondatezza del primo motivo determina il venir meno dell’interesse al secondo, non essendo raggiunta la prova di resistenza.
L’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 0,80 per il solo criterio n. 2 non consentirebbe alla ricorrente di raggiungere la posizione dell’ultima impresa ammessa (peraltro solo parzialmente) al finanziamento, ossia la “Cantina Valpolicella Negrar Società cooperativa agricola” che ha conseguito 14,46 punti. Infatti, con il punteggio aggiuntivo reclamato, la ricorrente conseguirebbe il punteggio di 13,82, che le consentirebbe di collocarsi al più nella trentanovesima posizione (al posto della Cantina Valdadige Cooperativa Agricola, titolare di 13,54 punti e dopo “La Gioiosa s.p.a.” che ha conseguito 13,94 punti). Non risulta, peraltro, provato né tantomeno dedotto che, a seguito delle rendicontazioni delle attività svolte dalle imprese finanziate, si siano liberate risorse in misura tale da consentirle di accedere al contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato ed in parte inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore