OCM Vino - Esclusione dell’associazione temporanea d’imprese dalla graduatoria definitiva dei progetti multiregionali ammissibili a contributo e finanziabili per l’annualità 2019-2020 in relazione al programma di sostegno del settore vitivinicolo OCM Vino, di aiuto alla promozione sui mercati internazionali - Evidenza come causa di esclusione dalla graduatoria che una delle imprese partecipanti all'iniziativa ha presentato un’altra domanda di finanziamento per i medesimi "Paesi target" nell’ambito di un altro progetto - Configurabilità dell'individuazione degli Stati Uniti d’America e della Cina quali "Paesi target" dell’iniziativa progettuale come frutto di un errore materiale piuttosto che di un intento elusivo della normativa che vieta la sovrapposizione di progetti.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Confagri Wine Promotion Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Abruzzo, Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Vigneto Italia e i destinatari della notifica per pubblici proclami, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Farnese Vini nella qualità di mandataria della A.t.i. Farnese Vini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Amorosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. G 18329 del 23 dicembre 2019 e della relativa nota di trasmissione prot. Reg. Gen. n. U.1046347 del 23 dicembre 2019 notificata in pari data, con la quale la Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo e pesca ha comunicato alla ricorrente la graduatoria definitiva dei progetti multiregionali ammissibili a contributo e finanziabili per l'annualità 2019/2020 e la contestuale esclusione del progetto dalla stessa presentato;
- della nota di trasmissione prot. Reg. Gen. n. U.1044486 del 23 dicembre 2019 con la quale la Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo e pesca ha comunicato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo l'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti multiregionali ammissibili a contributo e finanziabili per l'annualità 2019/2020;
- della nota prot. 0092911 del 5 dicembre 2019, mai comunicata alla ricorrente, con la quale l'Agea ha trasmesso alla Regione Lazio gli esiti delle verifiche precontrattuali svolte e l'esito negativo relativo ai tre progetti “Italia Tour 2020” presentato dall'Associazione Vigneto Italia, “Cantine italiane” presentato dall'Ati l'Avventura e “Top Italian Wines around the world 2020” presentato dalla Confagri Wine Promotion, nonché gli esiti delle verifiche precontrattuali svolti da Agecontrol inviati alla Regione con nota del 5 dicembre 2019 non conosciuta né mai comunicata alla ricorrente;
- dei verbali del Comitato Regionale di Valutazione del 16 dicembre 2019 non conosciuti né comunicati alla ricorrente e, per quanto qui possa occorrere,
- del disposto di cui all'art. 9 lettera h) del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 anche con riferimento all'art. 3 comma 1 del medesimo Decreto nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti:
- del Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali n. 9003450 del 14 luglio 2020 e della tabella n. 1 Allegata con il quale è stata disposta la modifica del Decreto Direttoriale n. 90170 del 23 dicembre 2019 con rideterminazione degli importi relativi all'erogazione della riserva dei fondi di quota nazionale per i progetti multiregionali approvati dalle competenti regioni, a valere sull'annualità 2019 / 2020, sotto forma di anticipo, e sull'annualità 2020/ 2021 sotto forma di pagamento a saldo al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla Regione Lazio;
- della nota prot. n. 0046869 del 16 luglio 2020 con la quale l'Agea ai fini della stipula del contratto necessario per l'attivazione delle iniziative progettuali ha comunicato la disponibilità ad attivare il cofinanziamento comunitario richiesto nella misura pari a € 2.056.094,96 di cui € 816.738,76 gravanti sull'annualità 2019 / 2020 richiedendo il rilascio della prevista cauzione pari al 120 % dell'anticipo percepibile;
- del successivo contratto Lazio 9 stipulato con Agea in data 29 luglio 2020 nel punto in cui ha dato parziale esecuzione agli obblighi di erogazione dell'intero contributo spettante alla ricorrente;
- dello schema di piano finanziario allegato al predetto contratto Agea e segnatamente a pag. 2 nel punto in cui, pur riconoscendo la debenza dell'intero contributo comunitario richiesto di € 2.056.094,96, ha parimenti indicato quale somma immediatamente erogabile il minor importo di € 816.738,76 rispetto a quella effettivamente spettante e dovuta;
- del Decreto di pagamento disposto da Agea e non conosciuto dalla ricorrente e della conseguente disposizione di pagamento a mezzo bonifico dell'importo di € 816.738,76 disposto in data 11 settembre 2020 con ordine n. 2020801549000064990000000010 nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Abruzzo, della Regione Siciliana e di Farnese Vini nella qualità di mandataria della A.t.i. Farnese Vini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 gennaio 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo, notificato alla Regione Lazio e alle altre controparti il 31 gennaio 2020, la società ricorrente impugna la determinazione regionale del 23 dicembre 2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti multiregionali ammissibili a contributo e finanziabili per l’annualità 2019-2020, con esclusione del progetto presentato dalla ricorrente.
In via subordinata impugna anche l’articolo 9, lettera H del decreto ministeriale numero 3893 del 4 aprile 2019, anche con riferimento all’articolo 3 comma 1 del medesimo decreto.
La ricorrente, già inserita nella graduatoria provvisoria dei progetti multiregionali, è stata esclusa dalla graduatoria definitiva in quanto è risultato che una delle imprese partecipanti alla iniziativa, l’azienda Collefrisio, aveva presentato un’altra domanda di finanziamento per i medesimi paesi target nell’ambito di un altro progetto presentato dall’associazione temporanea d’imprese Farnese Vini al Ministero delle politiche agricole, per i fondi nazionali.
La sovrapposizione sarebbe risultata da un errore materiale in quanto la società Collefrisio avrebbe erroneamente compilato un foglio Excel denominato dati, paesi e mercati, allegato H al progetto, facendo riferimento agli Stati Uniti d’America e alla Cina, già indicati nel progetto di competenza del Ministero, anziché ai paesi terzi dell’area del sud-est asiatico, per i quali voleva partecipare nell’ambito del progetto multiregionale.
La Regione Lazio non ha ritenuto scusabile l’errore e ha disposto l’esclusione dell’intero progetto.
La ricorrente deduce la illegittimità dell’esclusione per eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che per il mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio; l’errore materiale sarebbe riconoscibile dalla autocertificazione rilasciata il 2 luglio 2019 dalla società Collefrisio in cui l’azienda dichiara espressamente di aver già presentato domanda di partecipazione alla procedura per i finanziamenti ministeriali per gli Stati Uniti d’America e la Cina. Non vi sarebbe stato quindi alcun intento elusivo e neppure alcuna sovrapposizione di progetti, essendo riconducibile l’errore materiale alla ingente quantità di documenti da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di finanziamento. La ricorrente non avrebbe mai chiesto la esclusione dal progetto della Collefrisio, rimanendo inalterati la composizione del raggruppamento, così come l’importo complessivo dell’investimento, riferito, tuttavia, all’area del sud-est asiatico anziché agli Stati Uniti e alla Cina. L’iniziativa progettuale risulta pari ad EUR 5.319.000 con la partecipazione privata per una quota di EUR 3.263.000; in quest’ambito la partecipazione della Collefrisio ammonta esclusivamente a EUR 78.890 di cui 47.334 a partecipazione privata.
Si costituisce in giudizio Farnese Vini s.r.l., uti singula e nella qualità di mandataria dell’ATI Farnese Vini e chiede l’accoglimento del ricorso.
L’ ATI Farnese Vini ha partecipato con un proprio progetto alla procedura indetta dal MIPAAF per l’ammissione alla quota nazionale (30%) dei contributi per le attività di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – campagna 2019-2020. Al progetto ha partecipato tra le altre, nella qualità di mandante, anche la società Collefrisio.
Sta di fatto che i progetti di entrambe le aggregazioni sono stati esclusi dalle rispettive graduatorie e precisamente: – il progetto della Confagri Wine Promotion è stato escluso, dalla Regione Lazio, dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento regionale/interregionale; – il progetto dell’ATI Farnese Vini è stato escluso, dal Ministero, dalla graduatoria dei progetti a finanziamento nazionale.
In ambedue i casi, il motivo dell’esclusione è stato identico e per così dire speculare: la Collefrisio s.r.l. – in entrambi i progetti cui ha partecipato – avrebbe indicato i medesimi “Paesi target” delle sue attività promozionali dei vini prodotti: Cina ed USA; ciò è stato – per il MIPAAF e la Regione Lazio – causa di esclusione.
La Regione Lazio si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la legittimità dell’azione amministrativa, non essendo consentito modificare il progetto con l’aggiunta, l’eliminazione o la modifica di un paese target e neppure con l’eliminazione di una delle azioni determinanti l’esclusione.
Si costituiscono in giudizio, con la difesa dall’Avvocatura dello Stato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Abruzzo e la Regione siciliana.
Con ordinanza cautelare del 4 marzo 2020, numero 1380, il TAR, ritenendo il ricorso assistito da sufficienti profili di fondatezza, ammette la ricorrente, con riserva, nella graduatoria definitiva, disponendo l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo finanziario.
La ricorrente esegue l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, depositando la relativa documentazione il 26 marzo 2020.
Nessun controinteressato si costituisce in giudizio.
Parte ricorrente deposita il 19 giugno 2020 una istanza di esecuzione delle misure cautelari, notificata alle controparti il 19 giugno 2020, lamentando la mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tar. Infatti, pur essendo essa stata inserita con riserva nella graduatoria definitiva, non avrebbe potuto sottoscrivere con Agea il contratto, proveniente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, indispensabile per l’avvio delle iniziative progettuali ammesse al finanziamento.
Il Tar, con ordinanza numero 4723 del 14 luglio 2020, accoglie l’istanza esecutiva di misure cautelari, ordinando alle competenti Amministrazioni la predisposizione e il perfezionamento del contratto indispensabile per l’attivazione delle iniziative progettuali ammesse al finanziamento.
Il 22 settembre 2020 parte ricorrente notifica alle amministrazioni resistenti e ad alcuni controinteressati un ricorso per motivi aggiunti.
Con il ricorso per motivi aggiunti impugna il decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali n. 9003450 del 14 luglio 2020 e la tabella n. 1 Allegata con il quale è stata disposta la modifica del Decreto Direttoriale n. 90170 del 23 dicembre 2019 con rideterminazione degli importi relativi all’erogazione della riserva dei fondi di quota nazionale per i progetti multiregionali approvati dalle competenti regioni, a valere sull’annualità 2019 / 2020, sotto forma di anticipo, e sull’annualità 2020/ 2021 sotto forma di pagamento a saldo al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla Regione Lazio.
Impugna inoltre la nota prot. n. 0046869 del 16 luglio 2020 con la quale l’Ag.e.a. ai fini della stipula del contratto necessario per l’attivazione delle iniziative progettuali ha comunicato la disponibilità ad attivare il cofinanziamento comunitario richiesto nella misura pari a € 2.056.094,96 di cui € 816.738,76 gravanti sull’annualità 2019 / 2020 richiedendo il rilascio della prevista cauzione pari al 120 % dell’anticipo percepibile.
Impugna anche il contratto Lazio 9 stipulato con AGEA il 29 luglio 2020, lo schema di piano finanziario allegato al contratto nella parte in cui, pur riconoscendo la debenza dell’intero contributo comunitario richiesto di € 2.056.094,96, ha parimenti indicato quale somma immediatamente erogabile il minor importo di € 816.738,76 rispetto a quello effettivamente spettante e dovuto.
Di fatto, con decreto del 14 luglio 2020 il Ministero resistente avrebbe modificato il decreto direttoriale numero 90170 del 23 dicembre 2019 di approvazione della graduatoria definitiva, collocando la ricorrente nella posizione ad essa spettante.
Il Ministero ha anche riconosciuto la quota parte del contributo pubblico ammesso, pari ad euro 2.056.094,96 ma avrebbe limitato ad euro 816.738 l’importo erogabile, mentre originariamente sarebbe stato previsto l’importo di EUR 1.612.962 e avrebbe imputato alla successiva annualità 2020-2021 l’erogazione del saldo, pari alla differenza di euro 1.239.356.
Ad avviso della ricorrente in tal modo l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione del giudicato cautelare, limitando l’importo immediatamente erogabile e rinviando alla successiva annualità la quota parte maggiore del contributo.
Quindi la ricorrente sarebbe obbligata ad eseguire le iniziative progettuali facendo ricorso a risorse proprie per la somma di euro 796.224, pari alla differenza tra quanto spetterebbe di diritto e quanto sarebbe stato effettivamente riconosciuto.
Ciò determinerebbe anche disparità di trattamento con le altre iniziative progettuali.
L’Amministrazione si sarebbe affrettata illegittimamente a distribuire le somme senza tener conto del contributo spettante alla ricorrente. In fase cautelare la ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora nella misura di euro 500 per ogni giorno di ritardo.
Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, la difesa statale eccepisce che, grazie alle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale, la ricorrente si sarebbe già vista versare quasi il 40% del contributo cui avrebbe diritto in caso di accoglimento del ricorso, che sicuramente costituirebbe anticipo consistente per avviare la realizzazione del progetto, tanto più che non sarebbe realmente chiarito quale sia il pregiudizio derivante dall’aver ricevuto anticipo inferiore rispetto a quello previsto allorquando era stata predisposta la graduatoria provvisoria della procedura.
Il Tar, con ordinanza numero 6531 del 21 ottobre 2020, respinge l’istanza cautelare collegata al ricorso per motivi aggiunti, rilevando la insussistenza di un danno grave e irreparabile, avendo avuto parte ricorrente già la possibilità di avviare il progetto, seppure con un finanziamento inizialmente inferiore a quello atteso.
Il 14 dicembre 2020 la ricorrente deposita la sentenza del Tar del Lazio, sezione 2ª ter, n. 13180/2020 che ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla Farnese Vini S.r.l., nella qualità di mandataria della A.t.i. Farnese Vini, contro il provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2019 di esclusione dai contributi ministeriali relativi alla “OCM VINO – Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019-2020” del progetto “Italian Wines Excellences 2020” proposto dalla costituenda “ATI Farnese Vini”, dichiarando improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
La sentenza è stata resa nella speculare vicenda che ha interessato l’associazione temporanea d’imprese Farnese Vini per la sovrapposizione, a causa di un errore materiale di compilazione, della partecipazione della società Collefrisio agli stesi Paesi target per l’ammissione ai contributi nazionali e multiregionali.
Nella memoria depositata il 22 dicembre 2020, la società consortile ricorrente insiste per l’accoglimento dei ricorsi proposti, rappresentando che, nelle more, l’Agea ha spontaneamente provveduto all’erogazione dell’ulteriore importo di € 812.160,60, a valere sull’annualità 2020 / 2021, a saldo del dovuto e in esecuzione delle previsioni contrattuali, trattenendo, come previsto per legge, il 20 % dell’importo complessivo che verrà erogato all’esito delle successive attività di rendicontazione, verifica e chiusura del contratto.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è stato proposto contro il provvedimento regionale del 23 dicembre 2019 che ha determinato l’esclusione dell’associazione temporanea d’imprese, rappresentata dalla ricorrente, dalla graduatoria definitiva dei progetti multiregionali ammissibili a contributo e finanziabili per l’annualità 2019-2020 in relazione al programma di sostegno del settore vitivinicolo OCM Vino, di aiuto alla promozione sui mercati internazionali.
Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’articolo 9, lettera H, del decreto ministeriale numero 3893 del 2019 e dell’articolo 15 dello stesso decreto.
L’articolo 9 del decreto ministeriale prevede l’esclusione dei soggetti proponenti che presentano, nell’ambito dello stesso esercizio finanziario comunitario, per la misura promozione dell’OCM Vino, più di un progetto per lo stesso paese o per lo stesso mercato, anche qualora all’interno del progetto un solo soggetto partecipante si trovi nella suddetta condizione.
L’articolo 15 del decreto ministeriale non ammette alcuna variazione che riguardi la modifica o l’eliminazione di elementi del progetto che comportino l’eliminazione o la modifica di un paese target.
Nel caso di specie era risultato, nell’ambito del progetto presentato dalla ricorrente Confagri, che una delle partecipanti al progetto multiregionale, la società Collefrisio, si trovava in sovrapposizione, relativamente ai paesi target Stati Uniti d’America e Cina, con la partecipazione al programma nazionale presentato dall’associazione temporanea d’imprese Farnese Vini.
Pertanto, con il provvedimento impugnato mediante il ricorso introduttivo, la Regione aveva escluso dalla graduatoria il progetto presentato dalla ricorrente, seppure già inserito nella graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili.
Avverso il provvedimento di esclusione la ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancato ricorso al soccorso istruttorio.
Il ricorso è fondato.
Dagli atti allegati al ricorso risulta dimostrato che la Collefrisio, una delle 28 aziende vitivinicole partecipanti alla iniziativa, ha erroneamente indicato in uno dei fogli componenti l’allegato H al progetto, tra i paesi target, gli Stati Uniti d’America e la Cina, in luogo di quelli effettivamente destinatari dell’iniziativa, i paesi del sud-est asiatico.
La Collefrisio non avrebbe potuto partecipare alle iniziative promozionali per gli Stati Uniti d’America e la Cina essendo già interessata da un altro progetto, di rilievo nazionale, quello proposto dall’associazione temporanea d’imprese Farnese vini, nell’ambito del quale, appunto, partecipava proprio per la promozione del vino italiano negli Stati Uniti d’America e nella Cina.
La partecipazione ad entrambe le iniziative, quella nazionale e quella multiregionale, avrebbe inevitabilmente determinato l’esclusione da tutte le sovvenzioni, non essendo consentito dalla regolamentazione ministeriale ottenere più di una volta contributi pubblici per le stesse attività promozionali.
Qualora, effettivamente, il progetto presentato dalla ricorrente avesse contenuto una indebita sovrapposizione di proposte, dunque, legittimamente la Regione avrebbe dovuto disporne l’esclusione.
Nel caso di specie, peraltro, si deve ritenere che la individuazione, da parte della Collefrisio, degli Stati Uniti d’America e della Cina quali paesi target dell’iniziativa progettuale presentata per i finanziamenti multiregionali, sia frutto di un errore materiale piuttosto che di un intento elusivo della normativa che vieta la sovrapposizione di progetti.
Numerosi elementi di fatto depongono per la suddetta conclusione.
Innanzitutto la complessità della documentazione da presentare, articolata in centinaia di pagine, che rende plausibile la commissione di un errore materiale.
In secondo luogo si deve valutare la circostanza che è stata la stessa parte interessata ad autodenunciarsi alla Regione, rappresentando l’errore in cui era incorsa, prima dell’espletamento dei necessari controlli.
Da ultimo, e ciò costituisce prova documentale dell’errore materiale, assume rilevanza decisiva l’autocertificazione compilata dalla società Collefrisio il 2 luglio 2019, allegata all’iniziativa progettuale presentata per il finanziamento, laddove l’impresa ha espressamente dichiarato di partecipare, per la medesima annualità finanziaria, alla ulteriore iniziativa progettuale proposta a livello nazionale dall’associazione temporanea d’imprese Farnese Vini per i paesi target Stati Uniti d’America e Cina.
Quest’ultimo documento dimostra che l’impresa partecipante era perfettamente a conoscenza della impossibilità di sovrapporre i finanziamenti per gli stessi paesi ed aveva correttamente dichiarato di aver già presentato un progetto incompatibile con quello da valutare per le promozioni destinate agli Stati Uniti d’America e alla Cina.
Se l’impresa avesse voluto tentare di ottenere la duplicazione del finanziamento avrebbe certamente evitato di dichiarare la causa di incompatibilità.
Si deve ritenere, quindi, che la indicazione dei paesi target Stati Uniti d’America e Cina in uno dei fogli allegati al progetto presentato dalla ricorrente sia stata causata da un banale errore materiale, del quale l’Amministrazione regionale avrebbe potuto avvedersi alla luce delle circostanze appena esposte.
Nessuna illegittima modifica del progetto sarebbe stata chiesta, dunque, dalla ricorrente, essendosi limitata essa a chiedere la correzione dell’errore materiale facilmente riconoscibile.
Il provvedimento di esclusione impugnato, di conseguenza, è viziato da eccesso di potere, per difetto di istruttoria.
Esso deve, pertanto, essere annullato, in accoglimento del ricorso introduttivo.
Con il ricorso per motivi aggiunti sono impugnati i provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni competenti in esecuzione delle misure cautelari disposte da questo Tribunale amministrativo regionale, nella parte in cui non hanno attribuito alla ricorrente l’intero finanziamento previsto per l’annualità 2019-2020.
Ad avviso della ricorrente, in violazione delle misure cautelari e incorrendo in disparità di trattamento con altri concorrenti, la pubblica amministrazione avrebbe limitato il contributo erogabile per l’annualità 2019-2020, rinviando alla successiva annualità l’erogazione della maggior parte del contributo.
Il ricorso è infondato.
Il 14 luglio 2020 il Ministero resistente ha modificato la graduatoria definitiva, collocando la ricorrente nella posizione ad essa spettante.
Il Ministero ha anche riconosciuto il contributo spettante alla ricorrente, pari ad euro 2.056.094,96 ma ha limitato ad euro 816.738 l’importo immediatamente erogabile, mentre originariamente sarebbe stato previsto l’importo di EUR 1.612.962, imputando alla successiva annualità 2020-2021 l’erogazione del saldo, pari alla differenza di euro 1.239.356.
La limitazione è stata determinata da una causa di forza maggiore, essendo stata già distribuita, nelle more della decisione cautelare, una parte importante delle risorse, per cui l’Amministrazione resistente si è vista costretta a posticipare alla prossima annualità il 60% del contributo cui avrebbe avuto immediatamente diritto la ricorrente.
Nei procedimenti per l’attribuzione di sovvenzioni, la tempestiva erogazione delle risorse costituisce un elemento fondamentale per il successo delle iniziative.
Di conseguenza la pubblica amministrazione non avrebbe potuto attendere la decisione sul ricorso introduttivo per iniziare a distribuire le risorse.
Una volta accertata la illegittimità dell’esclusione, doverosamente, la pubblica amministrazione ha iniziato a sovvenzionare l’iniziativa progettuale della ricorrente, ma ha dovuto prendere atto della temporanea insufficienza delle risorse.
Ciò non determina un danno permanente al progetto presentato dalla ricorrente, avendo essa diritto, nella successiva annualità, al ristoro integrale della diminuzione finanziaria inizialmente sofferta.
Si deve ritenere, quindi, che l’Amministrazione resistente non sia incorsa nella violazione del giudicato cautelare, né che abbia perpetrato una ingiusta disparità di trattamento tra i partecipanti alle iniziative progettuali, avendo eseguito l’ordinanza cautelare nelle modalità compatibili con lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo.
Il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere compensate interamente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore