Agevolazioni nel settore vitivinicolo - Programma di investimenti finalizzato all’ammodernamento di un impianto di produzione di vino con la finalità di produrre vini di qualità a denominazione di origine IGT - Revoca totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria - Revoca delle agevolazioni motivata da due specifiche ragioni attinenti alla fase esecutiva del programma finanziato (incremento della capacità produttiva dell’impresa nel periodo di riferimento; produzione dell’impresa, successivamente all’ultimazione del programma agevolato, non funzionale alla sola produzione di vini di qualità IGT ma anche di vini da tavola) - Spostamento della giurisdizione verso il giudice ordinario in base alle cause di revoca delle agevolazioni basate sul presunto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o sull'acclarato sviamento dei fondi acquisiti, rispetto al programma finanziato.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci e Michele Procacci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Unione di Banche Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Baldini e Francescopaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francescopaolo Ruggiero in Bari, via Fieramosca, n. 82;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3384 del 26/10/2018, notificato a mezzo p.e.c. in data 19 aprile 2019, contenente la revoca totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d. d. n. 123521 del 23.06.2003; 2) ove occorra, la consequenziale nota della UBI Banca del 6 maggio 2019 recante richiesta alla società del pagamento della somma di complessivi € 1.325.564,38 (comprensivi di sorte capitale, rivalutazione ISTAT, interessi legali), entro 60 giorni pena l’attivazione di procedura di riscossione in via coattiva; 3) ove occorra, la Circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 4) ove occorra, la Circolare n. 900185 del 7 maggio 2002, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 5) ove occorra, la relazione sullo stato finale dell’investimento istruita da Centrobanca S.p.A. (oggi denominata UBI Banca S.p.A.) datata 8.6.2011 e i relativi allegati; 6) ove occorra, la nota del 6 maggio 2019 di UBI Banca, recante la richiesta di pagamento delle somme conseguenti al provvedimento di revoca, trasmessa in pari data alla ricorrente; 7) ogni altro atto menzionato dai provvedimenti gravati e, comunque, ad essi connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 29.10.2019, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: 1) il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3384 del 26.10.2018, notificato a mezzo p.e.c. in data 19 aprile 2019, contenente revoca totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d. d. n. 123521 del 23.6.2003; 2) ove occorra, la consequenziale nota di UBI Banca del 6 maggio 2019, recante richiesta alla società del pagamento della somma di complessivi € 1.325.564,38 (comprensivi di sorte capitale, rivalutazione ISTAT, interessi legali) entro 60 giorni, pena l’attivazione di procedura di riscossione in via coattiva; 3) ove occorra, la Circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000 nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 4) ove occorra, la Circolare n. 900185 del 7 maggio 2002, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 5) ove occorra, la relazione sullo stato finale dell’investimento istruita da Centrobanca S.p.A. dell’8.6.2011 e i relativi allegati; 6) ove occorra, la nota del 6 maggio 2019 di UBI Banca recante richiesta di pagamento delle somme conseguenti al provvedimento di revoca, trasmessa in pari data alla ricorrente; 7) ogni altro atto menzionato dai provvedimenti gravati e, comunque, ad essi connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 28.1.2020, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: 1) la cartella di pagamento n. 043 2019 00294191 12000, emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione su incarico del Ministero dello Sviluppo economico, dell’importo di € 1.344.871,82 (suscettibile di incremento ad € 1.384.042,68 in caso di pagamento effettuato oltre il termine di 60 giorni), notificata alla ricorrente in data 17 dicembre 2019, per illegittimità derivata; 2) ove occorra, il presupposto ruolo n. 2019/004835 iscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per illegittimità derivata; 3) ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Unione di Banche Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La società ricorrente presentava, in data 29 maggio 2002, domanda di accesso alle agevolazioni di cui alla legge 488/92 (14° bando), in relazione a un progetto di ammodernamento dell’attività produttiva contrassegnata dal codice ISTAT ‘91 n. 15.93.1 (produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate). Con decreto del Direttore Generale del Ministero Attività Produttive n. 123521 del 23 giugno 2003, alla ricorrente veniva concesso in via provvisoria un contributo di € 1.001.450,00 (da erogarsi in due quote) a fronte di un investimento complessivo di € 2.428.000,00. Il programma di investimenti era finalizzato all’ammodernamento di un impianto di produzione di vino sito in Foggia, acquistato da altro soggetto denominato -OMISSIS-s.c.a.r.l., operante nel medesimo settore produttivo e messo in liquidazione coatta. L’ammodernamento del processo produttivo aveva la finalità di produrre vini di qualità a denominazione di origine IGT (in precedenza, l’impianto produceva solo vino da tavola). La ricorrente otteneva due tranches di contributo: la prima di € 500.725,00 in data 9 novembre 2003, la seconda di € 388.858,40 in data 3.11.2006. La restante quota contributiva, pari ad € 111.866,60, era prevista in pagamento a saldo, al termine del programma agevolativo, in caso di istruttoria positiva. Il programma di investimento veniva ultimato in data 18 giugno 2005, cioè entro il termine previsto (22 giugno 2005). La ditta rendicontava, a conclusione del programma di investimento, una spesa complessiva di € 2.386.886,10 (pari al 98,31% del programma approvato), così articolata: progettazione e studi (€ 18.289,06), suolo aziendale (€ 116.037,91), opere murarie (€ 1.303.296,46), macchinari, impianti ed attrezzature (€ 949.262.67). La Banca concessionaria esperiva il sopralluogo tecnico in data 31.7.2009 e, con nota in data 8 giugno 2011, trasmetteva al MISE la relazione sullo stato finale del programma di investimento in cui proponeva l’inammissibilità dello stesso. In particolare, la Banca concessionaria riteneva che dovesse essere disposta la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera g), del D.M. 527/1995 che prevede tale conseguenza “qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una ‘divisione’ della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato”. A dire della Banca concessionaria, il settore merceologico al quale afferiva l’investimento (produzione vinicola) soffriva delle limitazioni previste dal punto F) dell’Allegato 4 della Circolare n. 900315 del 14/7/2000, come chiarite dalla Circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000, secondo cui l’investimento non avrebbe dovuto comportare un aumento della capacità produttiva dell’impresa; sennonché, l’investimento realizzato – sempre a dire della Banca - non sarebbe risultato rispettoso delle prescrizioni della citata Circolare sotto due profili: a) comparando i dati sulla produzione del quinquennio dal 1998/99 al 2002/03 con i dati relativi al periodo successivo alla domanda di agevolazioni dal 2005/06 al 2008/09, sarebbe stato rilevato un incremento della capacità produttiva dell’impresa; in particolare, nell’annualità successiva a quella di entrata a regime dell’investimento (cioè nell’anno agricolo 2008/09) si sarebbe registrata una produzione di vini da tavola non di qualità (hl 40.000) superiore a quella dei vini di qualità IGT (hl 28.068); b) la produzione dell’impresa, successivamente all’ultimazione del programma agevolato, ad eccezione del solo anno di entrata a regime (2007) non sarebbe risultata funzionale alla produzione di vini di qualità IGT ma anche di vini da tavola, questi ultimi, peraltro, in quantità superiore ai primi. In risposta alle dette contestazioni, la società ricorrente, con nota del 7.3.2012, forniva i propri chiarimenti in via deduttiva. Ritenendo ininfluenti tali deduzioni, con nota del 21.8.2018, l’Amministrazione comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni. Infine, con il decreto del Direttore Generale del MISE n. 3384 del 26.10.2018, notificato in data 19/4/2019, veniva definitivamente disposta la revoca totale delle agevolazioni già concesse con il decreto n. 123521 del 23 giugno 2003, nonché il conseguente recupero delle somme erogate (€ 889.583,40), oltre a rivalutazione Istat ed a maggiorazione di interessi legali, dalla data dell’erogazione a quella della restituzione.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 18.6.2019 e depositato il 25.6.2019, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 527/95, della Circolare n. 900315 del 14/7/2000 e della Circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000 (recante chiarimenti in merito alla Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000), eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria; 2) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 1 lettera g) del D.M. n. 527/1995, violazione della Circolare n. 900315 del 14/7/2000 e della Circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000 (recante chiarimenti in merito alla Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000), eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria; 3) violazione di legge, violazione D.M. 527/1995, eccesso di potere, carenza di motivazione, irragionevolezza, difetto di istruttoria; 4) violazione di legge, violazione art. 8 del D.M. 527/1995, eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria; 5) in subordine rispetto ai motivi che precedono, violazione di legge, violazione art. 8 del D.M. 527/1995, eccesso di potere, carenza di motivazione, erronea qualificazione della fattispecie di revoca, omesso rilievo del fatto che la revoca del finanziamento avrebbe potuto essere, al massimo, parziale e non integrale.
Con i motivi aggiunti depositati il 29.10.2019, la ricorrente impugna, altresì, i seguenti sopravvenuti atti: 1) il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3384 del 26.10.2018, notificato a mezzo p.e.c. in data 19 aprile 2019, contenente la revoca totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d. d. n. 123521 del 23.06.2003; 2) ove occorra, la consequenziale nota della UBI Banca del 6 maggio 2019, recante richiesta alla società del pagamento della somma di complessivi € 1.325.564,38 (comprensivi di sorte capitale, rivalutazione ISTAT, interessi legali) entro 60 giorni, pena l’attivazione di procedura di riscossione in via coattiva; 3) ove occorra, la Circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000 nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 4) ove occorra, la Circolare n. 900185 del 7 maggio 2002 nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 5) ove occorra, la relazione sullo stato finale dell’investimento istruita da Centrobanca S.p.A. (oggi denominata UBI Banca S.p.A.) datata 8.6.2011 e i relativi allegati; 6) ove occorra, la nota del 6 maggio 2019 di UBI Banca recante richiesta di pagamento delle somme conseguenti al provvedimento di revoca, trasmessa in pari data alla ricorrente; 7) ogni altro atto menzionato dai provvedimenti gravati e, comunque, ad essi connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Deduce le seguenti censure in diritto: 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 527/95, della Circolare n. 900315 del 14/7/2000 e della Circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000 (recante chiarimenti in merito alla Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000); laddove si ritenga implicitamente richiamata anche violazione e falsa applicazione della normativa regionale (POR 2000/2006 misura 4.5 e Delibere di Giunta Regionale) ritenuta applicabile alla procedura, che definisce i limiti agli investimenti agevolati nel settore vinicolo in funzione degli sbocchi di mercato; violazione e falsa applicazione della Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C28/02, eccesso di potere, carenza di motivazione, carenza di istruttoria.
Con gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 28.1.2020, infine, la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: 1) la cartella di pagamento n. 043 2019 00294191 12000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’importo di € 1.344.871,82 (suscettibile di incremento ad € 1.384.042,68 in caso di pagamento effettuato oltre il termine di 60 giorni) notificata alla ricorrente in data 17 dicembre 2019, per illegittimità derivata; 2) ove occorra, il presupposto ruolo n. 2019/004835 iscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per illegittimità derivata; 3) ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti. Deduce, all’uopo, le seguenti censure in diritto: 1) illegittimità derivata dall'illegittimità del presupposto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3384 del 26/10/2018, già impugnato col ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti, che costituisce il titolo esecutivo su cui fonda la cartella esattoriale odiernamente impugnata; 2) motivi di cui al ricorso principale; 3) motivi di cui al primo ricorso per motivi aggiunti.
Con successive memorie e note di udienza, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio.
Si costituisce UBI Banca S.p.A., chiedendo la reiezione del ricorso. Con successive memorie, deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 90 del 19.2.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare connessa ai secondi motivi aggiunti della ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 1646 del 17.12.2020, questa Sezione rileva d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., una questione di limiti di giurisdizione e assegna termine per le deduzioni delle parti.
All’udienza del 3 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica, la causa è introitata per la decisione.
II – Sussiste il difetto di giurisdizione.
III - Invero, in materia di contributi pubblici la controversia avente a oggetto questioni attinenti alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti, rispetto al programma finanziato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, anche laddove si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (cfr., da ultimo: Cons. Stato III, 25.8.2020 n. 3729).
Nel caso di specie, la revoca delle agevolazioni è motivata da due specifiche ragioni attinenti entrambi alla fase esecutiva del programma finanziato. Le ragioni della revoca sono le seguenti: a) comparando i dati sulla produzione del quinquennio dal 1998/99 al 2002/03 con i dati relativi al periodo successivo alla domanda di agevolazioni dal 2005/06 al 2008/09, sarebbe stato rilevato un incremento della capacità produttiva dell’impresa; in particolare, nell’annualità successiva a quella di entrata a regime dell’investimento (cioè nell’anno agricolo 2008/09) si sarebbe registrata una produzione di vini da tavola non di qualità (hl 40.000) superiore a quella dei vini di qualità IGT (hl 28.068); b) la produzione dell’impresa, successivamente all’ultimazione del programma agevolato, ad eccezione del solo anno di entrata a regime (2007) non sarebbe risultata funzionale alla produzione soltanto di vini di qualità IGT ma anche di vini da tavola; questi ultimi, peraltro, in quantità superiore ai primi.
L’attinenza delle ragioni di revoca del finanziamento alla fase esecutiva del programma finanziato sposta la giurisdizione verso il giudice ordinario, poiché si tratta appunto di un presunto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti, rispetto al programma finanziato.
Su tale presupposto deve essere valutata anche la giurisdizione sulla domanda di cui ai secondi motivi aggiunti, atteso che la contestazione di una cartella di pagamento segue il regime proprio del credito in funzione del quale essa è stata emessa; la cartella deve essere cioè impugnata avanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la stessa è funzionale (cfr.: Cons. Stato Sez. V, 19/04/2019, n. 2552; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 10/06/2020, n. 1147; T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 25/02/2020, n. 2454).
III – In conclusione, il ricorso e i duplici motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la giurisdizione in favore dell’A.G.O., dinanzi alla quale la causa potrà essere riassunta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ai fini della traslatio judicii.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere