Sostegno alle aziende agricole - Partecipazione a procedura selettiva indetta al fine di attribuire i finanziamenti a valere sulla sottomisura "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 - Criteri di attribuzione del punteggio - Aggregazione tra imprenditori agricoli.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2018, proposto da “B.Agri società agricola semplice”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nino Bullaro in Palermo, via Galileo Galilei, n. 9;
contro
Presidenza della regione siciliana e Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dell’Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge;
nei confronti
Andrea Vita e società agricola Marianeddi s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 (pubblicato il 10 agosto 2018), con cui, in sostituzione degli elenchi di cui al D.D.G. n.1501 del 25 giugno 2018 (pubblicato il 26 giugno 2018), l'Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha approvato gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p. 25) e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n. 2), delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili: Allegato “1”, Allegato “2”, Al-legato “3”, Allegato “4” e Allegato “5”, relative al PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui è stato assegnato all'odierna ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello alla stessa spettante e, quindi, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse;
- in quanto occorrer possa, del D.D.G. n.1501 del 25 giugno 2018, pubblicato il 26 giugno 2018, con allegati i relativi elenchi, poi sostituiti col D.D.G. del 10 agosto 2018;
- sempre in quanto occorrer possa, dei D.D.S. n.3507 del 16 novembre 2017 e n. 3911 del 5 dicembre 2017 con cui, rispettivamente, sono stati approvati (col primo) e rettificati (col secondo) gli elenchi provvisori delle domande ammissibili, di quelle non ricevibili e di quelle non ammissibili;
- del provvedimento tacito con cui è stata rigettata l'istanza presentata dalla B.Agri Società Agricola Semplice volta ad ottenere il riesame del punteggio conseguito mediante il riconoscimento, e conseguente attribuzione, di ulteriori punti;
- in genere, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso, prudenzialmente, il bando e le disposizione attuative e, in genere, gli atti della procedura, ove interpretati nel senso delineato al motivo di ricorso sub 1.1., che segue;
nonché per la condanna della P.A. alla refusione, in favore della ricorrente, dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza delle Regione siciliana e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dell’Agricoltura;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2169 del 29 ottobre 2018, eseguita il 22 novembre 2018;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1155 del 6 dicembre 2018;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1610 del 5 giugno 2019;
Vista le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso, notificato il 25 settembre 2018 e depositato il 9 ottobre successivo, la società “B. Agri” società agricola semplice esponeva di avere partecipato alla procedura selettiva indetta, in data 14 dicembre 2016, dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea al fine di attribuire i finanziamenti a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2014-2020.
Rappresentava che la procedura si era conclusa con l’adozione del d.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 con cui erano stati approvati gli elenchi definitivi delle domande ammesse e non ammesse.
La propria domanda era stata, in particolare, collocata alla posizione (non utile) n. 272 (su un totale di 1242), dell’elenco di quelle ammissibili, con il punteggio di 58 piuttosto che quello di 82, che si era auto-attribuito.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale decreto, nonché degli ulteriori atti impugnati, per il seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione: dell’art. 5 del bando e dei criteri di selezione, nonché delle disposizioni di attuazione; del d.lgs.vo n. 99 del 2004 e s.m.i.; dell’art. 230 bis c.c.; delle norme e dei principi in materia di conferimento di azienda; degli art. 1362 ss. c.c.. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento e dell’errore nei presupposti di fatto e di diritto; del difetto di istruttoria; della carenza di motivazione; della violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa; dell’illogicità manifesta.
Avrebbero dovuto essere attribuiti ulteriori 24 punti, di cui 12 relativi al criterio A2, avente ad oggetto le “Iniziative finalizzate alla concentrazione dell’offerta proposte da associazioni di agricoltori” e 12 riferiti a quello A5, avente ad oggetto le ““Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione”.
Il bando, se interpretato nel senso di non consentire tale attribuzione, era illegittimo.
Per l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza collegiale n. 2169 del 25 ottobre 2018, sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione regionale resistente ha eseguito nei giorni 22 e 27 successivi con il deposito di vari documenti, tra cui il rapporto circostanziato dell’Ispettorato dell’agricoltura di Caltanissetta del 29 ottobre 2018.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con cui ha insistito nelle proprie domande.
Con ordinanza n. 1155 del 6 dicembre 2018, l’istanza cautelare è stata accolta.
In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione regionale le aveva riconosciuto 82 punti, che le avevano consentito di essere inserita, con riserva, in posizione utile.
Con ordinanza n. 1610 del 5 giugno 2019, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
In vista dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
La ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha anche rappresentato di avere provveduto all’integrazione del contraddittorio.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, che ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle istanze di sostegno ammesse ai finanziamenti a valere sulla sottomisura 4.1“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014-2020 e, in particolare, la mancata attribuzione di 24 punti complessivi, ai sensi dei criteri A 2 e A 5, è fondato in parte per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va dato atto che è stato integrato il contraddittorio come ordinato da questo giudice.
Ciò premesso, va rilevato, per quanto riguarda il criterio A 2, che l’art. 5 del bando prevedeva, per quanto d’interesse, l’attribuzione di 12 punti alle iniziative, finalizzate alla concentrazione dell’offerta, che erano state proposte “esclusivamente (100 % dei soci)” da imprenditori agricoli, i quali si erano costituiti in associazione successivamente alla data del 1° gennaio 2014, come comprovato dall’iscrizione alla camera di commercio, dai fascicoli aziendali e dalla copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
L’Amministrazione regionale non ha riconosciuto tale punteggio in quanto nella compagine della società vi erano due imprenditori agricoli (Bonfiglio Luigi e Bonfiglio Giuseppe) e un terzo soggetto (Bonfiglio Gaetano Giuseppe), il quale non aveva tale qualità, come comprovato dal fatto che non possedeva un proprio fascicolo aziendale e non era iscritto negli elenchi della Camera di commercio.
La ricorrente sostiene che si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che la società agricola semplice B.Agri era stata costituita il 3 aprile 2017 tra i signori Giuseppe Bonfiglio, Luigi Bonfiglio e Gaetano Giuseppe Bonfiglio, ma che, con diverso atto, nella stessa data, la compagine era stata modificata con l’estromissione dell’unico soggetto non in possesso della qualità d’imprenditore agricolo.
Orbene, come evidenziato nella memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in vista della trattazione del merito del ricorso e comprovato dalla relativa documentazione, l’atto modificativo non era opponibile all’Amministrazione, in quanto la scrittura privata non aveva data certa ed era stata registrata il 19 ottobre 2017, ovverosia successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, che era stato fissato nel 10 aprile 2017.
Né può condividersi la prospettazione della ricorrente secondo cui la lex specialis non richiedeva necessariamente che tutti gli associati fossero imprenditori agricoli e, comunque, se così interpretata sarebbe stata illegittima.
L’art. 5 faceva, infatti, testualmente riferimento a domande presentate “esclusivamente (100 % dei soci)” da “imprenditori agricoli appositamente associati”, in quanto l’Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, si era autodeterminata nel senso d’incentivare l’aggregazione tra imprenditori agricoli e non anche il coinvolgimento di nuovi investitori.
Nessun rilievo assume poi la circostanza che il signor Gaetano Giuseppe Bonfiglio era il figlio di uno dei due imprenditori agricoli associati e collaborava con il padre nella conduzione dell’impresa agricola, in quanto si tratta di una circostanza in fatto irrilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.
A diversa conclusione deve, invece, giungersi relativamente alla mancata attribuzione di 12 punti relativamente al criterio A5, il quale era riferito alle aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione, che commercializzavano almeno il 50 % dei loro prodotti, come comprovato da attestazioni rilasciate dell’ente di controllo e dalla verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e quello totale relativi all’esercizio precedente.
L’Amministrazione regionale non ha attribuito tale punteggio, in quanto ha ritenuto che la ricorrente non avesse dato dimostrazione della commercializzazione di prodotti IGP ed, essendo società di nuova costituzione, non poteva comprovare la fatturazione di prodotti agricoli nell’esercizio precedente.
Si tratta, ad avviso del collegio, di una motivazione inadeguata dovuta a una carenza d’istruttoria, in quanto, trattandosi di una società di nuova costituzione, avrebbe dovuto tenersi conto della produzione delle imprese agricole, che vi erano confluite.
Non sarebbe, infatti, ragionevole incentivare l’aggregazione tra imprenditori agricoli (vedi criterio A2) e al contempo penalizzare le nuove associazioni, non tenendo conto della produzione relativa agli anni precedenti.
Considerato che, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente, su richiesta fatta dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha documentato il possesso di tale requisito, la censura va ritenuta, come detto, fondata.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso va accolto con riferimento al profilo della mancata attribuzione di 12 punti relativamente al criterio A5 e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati per quanto di ragione e nei limiti d’interesse.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla novità e peculiarità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario