Produzione vitivinicola - Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) - Istituzione del PLIS nell'ambito di una variante al PGT - Disciplina del PLIS invasiva e pregiudizievole per l’attività vitivinicola - Impugnazione della variante al PGT - Tutela della produzione vitivinicola “Lugana Doc”.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CÀ DEI FRATI SRL, AZIENDA AGRICOLA CÀ DEI FRATI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE DI DAL CERO PIETRO & FIGLI, rappresentate e difese dagli avv. Francesco Perli e Mario Viviani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i suddetti legali in Milano, Galleria San Babila 4/a;
contro
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il suddetto legale in Brescia, via Romanino 16;
nei confronti
REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI ISEO, PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- della deliberazione consiliare n. 75 di data 18 ottobre 2016, con la quale è stata adottata la variante al PGT, comprendente, tra l'altro, la previsione del PLIS “Parco della Battaglia di San Martino”, con gli elaborati tecnici e la relativa VAS;
- delle deliberazioni della giunta n. 64 del 12 marzo 2015 e n. 137 del 12 maggio 2016, con le quali, rispettivamente, sono stati adottati gli indirizzi per la VAS, ed è stata avviata la procedura per l'istituzione del PLIS, con la presa d'atto del relativo progetto;
(b) nei motivi aggiunti:
- della deliberazione consiliare n. 13 di data 24 marzo 2017, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante al PGT comprendente il PLIS “Parco della Battaglia di San Martino”;
- della deliberazione della giunta n. 183 di data 30 maggio 2017, contenente la presa d’atto delle modifiche apportate dall'Ufficio Tecnico agli elaborati della variante al PGT a seguito dell'accoglimento delle osservazioni;
- del parere motivato finale dell'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, di data 1 marzo 2017;
- della dichiarazione di sintesi finale dell'autorità procedente per la VAS, d'intesa con l'autorità competente, di data 3 marzo 2017, con la quale è stata esclusa la necessità di ulteriori aggiornamenti degli studi relativi alla VAS sulla variante al PGT;
- del provvedimento della Provincia n. 227/2017 di data 27 gennaio 2017, con il quale è stato espresso sulla variante al PGT un parere di compatibilità condizionata con il PTCP;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società agricole ricorrenti sono proprietarie e gestori di terreni situati nel Comune di Desenzano del Garda, aventi superficie complessiva pari a 52,08 ettari, interamente destinati alla produzione vitivinicola (“Lugana Doc”).
2. Il Comune, all’interno di una variante al PGT adottata con deliberazione consiliare n. 75 di data 18 ottobre 2016 e approvata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 13 di data 24 marzo 2017, ha istituito il PLIS “Parco della Battaglia di San Martino”, intitolato alla battaglia combattuta nei medesimi luoghi il 24 giugno 1859 durante la seconda guerra di Indipendenza. Nel perimetro del PLIS sono stati inseriti anche i terreni agricoli delle ricorrenti.
3. Nell’ambito del PLIS, sui terreni delle ricorrenti posti a nord della Torre di San Martino, sono previsti alcuni interventi di interesse pubblico, e precisamente (i) il percorso pedonale del secondo anello; (ii) il percorso pedonale del primo anello, con la valorizzazione di alcuni tracciati storici; (iii) l’itinerario cicloturistico verde proposto dal Comune; (iv) la posa di alberi per rappresentare l’evento storico; (v) la posa di filari di alberi di nuovo impianto; (vi) un vincolo storico-culturale sulle cascine “Bonata” e “Stefanona”, con obbligo ventennale di cessione solo integrale, e di indivisibilità nel caso di successione. Sui terreni delle ricorrenti posti a sud della Torre di San Martino sono parimenti localizzati alcuni interventi di interesse pubblico, e precisamente (vii) il percorso pedonale del secondo anello; (viii) il percorso pedonale del primo anello, con la valorizzazione di alcuni tracciati storici; (ix) la posa di alberi per rappresentare l’evento storico; (x) la posa di filari di alberi di nuovo impianto.
4. Ritenendo la disciplina del PLIS invasiva e pregiudizievole per l’attività vitivinicola, le ricorrenti hanno presentato impugnazione contro la variante al PGT. Le censure, integrate da motivi aggiunti, possono essere sintetizzate come segue:
(i) violazione dell’art. 34 comma 2 della LR 30 novembre 1983 n. 86, in quanto, essendo i PLIS finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei valori naturali e seminaturali tradizionali, non sarebbe possibile utilizzare questo strumento urbanistico per commemorare una storica battaglia, interferendo con l’attività agricola insediata da tempo;
(ii) indeterminatezza e perplessità, in quanto non sarebbe chiaro se il PLIS si limiti a introdurre degli indirizzi non ancora definitivi e cogenti, o se, al contrario, contenga previsioni definitive e prescrittive;
(iii) violazione dell’art. 4-quater comma 2 della LR 5 dicembre 2008 n. 31, che definisce il suolo agricolo come spazio dedicato alla produzione di alimenti;
(iv) violazione del principio di partecipazione, in quanto il Comune non ha invitato alla procedura di VAS né il Consorzio per la Tutela del Lugana né le imprese vitivinicole operanti nel territorio interessato dal PLIS;
(v) violazione della libertà di iniziativa economica, in quanto l’art. 38.3 delle NTA del Piano delle Regole e le indicazioni desumibili dalla documentazione del PLIS (piantumazioni, reintroduzione della vite maritata, divieto di recinzione dei fondi interessati dai percorsi ciclopedonali, divieto di frazionamento della proprietà delle cascine storiche) impedirebbero un utilizzo efficiente dei vigneti;
(vi) ancora perplessità, e profili di contraddittorietà, per mancanza di un chiaro coordinamento tra le previsioni di principio (v. relazione tecnica del Documento di Piano) e quelle immediatamente vincolanti (v. NTA del Piano delle Regole; Tavole 8 e 9 del PLIS; Piano dei Servizi);
(vii) violazione dell’art. 13 commi 4 e 7 della LR 11 marzo 2005 n. 12, in quanto, dopo la conclusione della procedura di VAS, gli uffici comunali hanno presentato in data 28 febbraio 2017, quindi fuori termine, delle osservazioni contenenti modifiche alla variante al PGT, poi effettivamente approvate (le osservazioni n. 9-10-11-12-13-14-20-21 interessano direttamente le ricorrenti);
(viii) incompletezza dell’istruttoria, in quanto le osservazioni presentate dagli uffici comunali sono successive alla conclusione della procedura di VAS, almeno nella versione aggiornata al 9 marzo 2017, e dunque non hanno potuto costituire oggetto di trattazione nel parere finale dell'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, di data 1 marzo 2017, e neppure nella dichiarazione di sintesi finale dell'autorità procedente per la VAS, d'intesa con l'autorità competente, di data 3 marzo 2017;
(ix) violazione della competenza consiliare ex art. 13 comma 7 della LR 12/2005, in quanto l’adeguamento dei documenti del PGT ai pareri espressi dalla Provincia e dalla Regione e alle decisioni del consiglio comunale sulle osservazioni pervenute è stato delegato al dirigente dell'Ufficio Tecnico, con successiva presa d’atto della giunta mediante deliberazione n. 183 di data 30 maggio 2017;
(x) inesatto recepimento del parere della Provincia del 27 gennaio 2017 e del parere della Regione del 20 febbraio 2017, in quanto le valutazioni contenute in tali documenti (e in particolare il richiamo della Provincia alle aree agricole di pregio) avrebbero imposto lo stralcio delle piste ciclopedonali e delle altre strutture riferite alla battaglia di San Martino.
5. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulla partecipazione al procedimento
7. Iniziando con gli argomenti esposti nel quarto motivo di ricorso, si osserva che la variante al PGT è stata assistita da una costante interlocuzione sia con i privati sia con le amministrazioni aventi competenza sui vari profili di interesse pubblico coinvolti.
8. Il procedimento di variante è iniziato con la deliberazione della giunta n. 245 del 12 settembre 2013, che ha fissato un primo termine di 60 giorni per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque, anche in relazione a interessi diffusi. In seguito, sono stati organizzati diversi incontri aperti alla cittadinanza e alle associazioni. In particolare, nell’incontro dell’8 marzo 2014 sono stati presentati i temi oggetto della revisione del PGT, e con la deliberazione consiliare n. 20 del 21 marzo 2014 sono state approvate le linee strategiche della variante, incentrate sulla rinuncia al consumo di suolo agricolo e sulla parallela ricerca di nuove entrate per il Comune, alternative agli oneri di urbanizzazione, soluzione obbligata tenuto conto del calo dei trasferimenti statali. In questo quadro, l’amministrazione ha scelto di puntare sul turismo di qualità, e, quale condizione necessaria, sulla riqualificazione del territorio, attraverso una pluralità di strumenti, tra cui l’estensione della perequazione ai comparti agricoli omogenei, la creazione di una rete sentieristica e ciclopedonale, la rinaturalizzazione di filari e siepi interpoderali, il recupero degli edifici agricoli dismessi, e l’estensione del PLIS alle aree di San Francesco e San Martino.
9. Dopo aver così chiarito le finalità della nuova pianificazione, il Comune, con deliberazioni della giunta n. 64 del 12 marzo 2015 e n. 137 del 12 maggio 2016, ha rispettivamente adottato gli indirizzi per la VAS e inserito il progetto del PLIS nello schema di variante al PGT. Nella relazione preliminare del PLIS (pag. 6) è stato evidenziato che un progetto speciale per la futura costituzione del PLIS era già stato inserito nel PGT del 2012, e dunque vi era continuità sotto questo profilo con la precedente pianificazione. La relazione preliminare sottolinea poi l’indiscusso valore agricolo, ambientale e paesistico delle aree interessate, nonché il profondo significato storico della battaglia di San Martino, e rinvia, per quanto riguarda l’attuazione delle opere di riqualificazione e di valorizzazione del territorio del parco, a un successivo programma pluriennale degli interventi, nonché a eventuali piani attuativi e regolamenti d’uso.
10. Il progetto del PLIS è quindi un elemento essenziale della variante al PGT, e come tale ha usufruito delle medesime forme di pubblicità. Anzi, proprio la rilevanza del PLIS all’interno della variante ha indotto l’amministrazione a ricercare una speciale interlocuzione con i privati coinvolti. In particolare, un incontro tra il sindaco, i tecnici comunali e i rappresentanti del Consorzio per la Tutela del Lugana si è tenuto in data 26 gennaio 2017. In tale occasione si è discusso anche dei percorsi ciclopedonali del PLIS, in relazione ai quali l’amministrazione ha precisato che ogni intervento sarebbe stato concordato con le controparti private.
11. Dopo l’adozione della variante al PGT (deliberazione consiliare n. 75/2016), sono state presentate 119 osservazioni, alcune delle quali riguardanti il progetto del PLIS. Una in particolare (la numero 119) è stata proposta il 2 gennaio 2017 dal Consorzio per la Tutela del Lugana (così sintetizzata dagli uffici comunali: “Vengono espresse considerazioni generali di apprezzamento rispetto ai contenuti del PLIS. Si ritiene che debbano essere mantenute le condizioni indispensabili alla salvaguardia dell’attività vitivinicola professionale, evitando il rischio della scomparsa della viticoltura all’interno del perimetro del PLIS. Si ritiene altresì che siano ridotte al minimo le variabili date dalla possibilità di diverse interpretazioni delle linee guida. Viene offerta la disponibilità a definire aspetti più puntuali del progetto al fine di ottenere i risultati sopra indicati, auspicando al riguardo una collaborazione tra Consorzio per la Tutela del Lugana e Comune di Desenzano del Garda”). In sede di approvazione della variante al PGT (deliberazione consiliare n. 13/2017) l’osservazione del Consorzio per la Tutela del Lugana è stata parzialmente accolta (“Si condividono le considerazioni generali formulate nell'osservazione. Si dà atto che la definizione degli aspetti puntuali di gestione del PLIS sarà oggetto di successiva pianificazione e programmazione, demandata all'Ente Gestore e condivisa con gli attori locali, mediante Programma Pluriennale degli Interventi. Al riguardo si reputa opportuno che del futuro Comitato di Gestione del PLIS faccia parte anche il Consorzio per la Tutela del Lugana”).
12. Pertanto, benché non vi sia stato un formale invito a prendere parte al subprocedimento di VAS, il Consorzio per la Tutela del Lugana ha avuto ampia possibilità di interloquire nel corso della procedura di adozione e approvazione della variante al PGT, e in concreto ha puntualmente esposto all’amministrazione gli interessi economici di cui sono titolari le aziende vitivinicole, comprese le ricorrenti. Del contributo fornito dal Consorzio per la Tutela del Lugana il Comune ha tenuto conto nell’esame dell’osservazione n. 119, che è stata parzialmente accolta proprio con riguardo al chiarimento della natura attualmente non cogente delle indicazioni di dettaglio contenute nella cartografia del PLIS, fermi restando gli obiettivi di carattere generale, da raggiungere nel contraddittorio con gli interessati.
Sulla completezza delle acquisizioni istruttorie
13. Non sono condivisibili neppure gli argomenti formulati nel settimo e nell’ottavo motivo di ricorso.
14. La circostanza che gli uffici comunali abbiano presentato, poco prima dell’approvazione definitiva della variante al PGT, una serie di osservazioni contenenti proposte di modifica al testo originario corrisponde a una prassi utilizzata da numerose amministrazioni. Lo scopo è normalmente quello di introdurre correzioni e precisazioni su aspetti di dettaglio, anche per tenere conto del verosimile accoglimento delle osservazioni presentate dai privati o da altre amministrazioni, e per coordinare le diverse parti della disciplina urbanistica, senza stravolgerne l’impostazione. Una simile prassi è del tutto legittima, e in effetti molto utile per evitare che la versione finale degli strumenti urbanistici sia approvata con errori, lacune o contraddizioni.
15. Nello specifico, appare dubbio lo stesso interesse a proporre censure contro le osservazioni degli uffici comunali, in quanto non risulta che con questa tecnica siano state inserite modifiche peggiorative per le ricorrenti. Al contrario, nella versione approvata la variante al PGT è meno impattante rispetto alla versione adottata, non solo per i chiarimenti formulati in risposta all’osservazione n. 119 del Consorzio per la Tutela del Lugana, come si è visto sopra, ma anche grazie all’accoglimento delle osservazioni proposte dagli uffici comunali (l’osservazione n. 10 consente la recinzione dei terreni intorno alla residenza e ai manufatti agricoli; l’osservazione n. 11 consente i movimenti terra collegati all’attività agricola; l’osservazione n. 12 specifica le condizioni per gli ampliamenti fuori terra nelle fasce di rispetto stradale; l’osservazione n. 14 ripristina la volumetria ammessa nella scheda di un edificio ricadente nel PLIS, e dispone il coordinamento con un piano attuativo già approvato). Per il resto, le modifiche suggerite dagli uffici comunali riguardano un errore materiale (osservazione n. 9), l’uniformità della terminologia (osservazione n. 13), l’eliminazione della destinazione d’uso riguardante i servizi medici, sociali e ludico-ricreativi, in conformità al parere motivato finale dell'autorità competente per la VAS (osservazione n. 20), e ancora l’uniformità della terminologia (osservazione n. 21).
16. Anche se l’avvio del subprocedimento di VAS è anteriore (12 marzo 2015) rispetto all’inserimento del progetto del PLIS nello schema della variante al PGT (12 maggio 2016), la VAS ha esaminato la nuova disciplina urbanistica nel suo complesso, tenendo conto del PLIS, ed esprimendo su quest’ultimo un giudizio di sostenibilità ambientale favorevole (v. Rapporto Ambientale, doc. 13 del Comune, pag. 230). Il parere motivato finale dell'autorità competente per la VAS di data 1 marzo 2017 ha inoltre esaminato tutte le osservazioni pervenute nel frattempo, comprese quelle attinenti al PLIS, e in particolare ha espresso parere favorevole sulla n. 119, proposta dal Consorzio per la Tutela del Lugana (“Accoglibile in quanto contiene riflessioni e considerazioni condivisibili sotto l'aspetto ambientale. Si rinvia al Consiglio Comunale circa le modalità di collaborazione e cooperazione tra Consorzio e Comune per l'attuazione del PLIS”). Su questa base, la dichiarazione di sintesi finale dell'autorità procedente per la VAS di data 3 marzo 2017 ha escluso la necessità di ulteriori approfondimenti, confermando il giudizio favorevole del 30 settembre 2016. Poiché le osservazioni formulate dagli uffici comunali, come si è visto sopra, non hanno modificato l’impostazione della variante al PGT, ma solo inciso su punti particolari, oltretutto in senso favorevole alle ricorrenti, non era evidentemente necessario riaprire la VAS per esaminare anche le suddette osservazioni.
Sulle finalità e sui contenuti del PLIS
17. Passando agli argomenti trattati nel primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, si osserva preliminarmente che l’intitolazione del PLIS alla battaglia di San Martino esplicita solo una parte degli interessi pubblici tutelati attraverso l’istituzione del parco.
18. Come si è visto sopra, gli obiettivi strategici della variante al PGT (esposti ancora nella deliberazione consiliare n. 20/2014) si possono riassumere nello scambio tra la rinuncia all’ulteriore consumo di suolo (e alle relative entrate per le finanze comunali) e la valorizzazione a fini turistici delle caratteristiche naturali e storiche del territorio. In questo nuovo equilibrio, la presenza del PLIS è indispensabile, e così pure l’accessibilità e la fruizione collettiva delle aree inserite nel PLIS. Le attività agricole presenti, e in particolare la viticoltura di qualità, ricevono tutela dall’istituzione del PLIS, in quanto componenti essenziali dei caratteri rurali tradizionali e dell’economia locale, ma devono trovare una forma di convivenza con gli altri elementi di interesse pubblico presenti in zona, da un lato di tipo ambientale e dall’altro di tipo storico-culturale. L’interrelazione nel medesimo ambito territoriale tra attività agricole e valori naturali, paesistici e storico-culturali è propria dei PLIS, secondo la definizione data dal legislatore regionale nell’art. 34 commi 1 e 2 della LR 86/1983.
19. Esempi di convivenza tra le attività agricole e la rievocazione di eventi storici sono attestati anche a livello internazionale. La relazione preliminare del PLIS (pag. 106) fornisce al riguardo un inquadramento generale (“Si propone quindi un progetto specificatamente legato sia al tema del paesaggio agrario storico, sia al tema del paesaggio legato alle battaglie risorgimentali, allo scopo di formare una rete europea dei campi di battaglia, su modello di quanto già è in atto negli Stati Uniti d’America [The American Battlefield Protection Program elaborato dal National Park Service]. In proposito, come si sono proposti e realizzati negli ultimi anni alcuni percorsi tematici europei allo scopo di connettere diversi siti caratterizzati da tematismi o epoche comuni, come ad esempio la Cloister Route che coinvolge numerosi complessi monastici più o meno noti d’Europa, il parco della Battaglia di Waterloo in Belgio, quello di Lipsia in Germania (Battaglie Napoleoniche), si potrebbe realizzare un itinerario che connetta i diversi campi di battaglia (una Battlefield Route), permettendo al visitatore di coglierne le diverse caratteristiche e valenze”).
20. Questa impostazione si traduce in una disciplina urbanistica complessa, ma non ambigua o irragionevole. Per quanto interessa specificamente le ricorrenti, la presenza del PLIS comporta un doppio vincolo conformativo: da un lato, il divieto di effettuare interventi edilizi in contrasto con le finalità del PLIS, e correlativamente l’obbligo di realizzare eventuali modifiche secondo la regolamentazione del PLIS, dall’altro la prospettiva della realizzazione di percorsi ciclopedonali anche all’interno delle aree dedicate all’attività vitivinicola.
21. Costituiscono espressioni del primo vincolo sia la qualificazione come beni storico-culturali di alcune cascine storiche, sia il divieto di recinzione dei fondi e delle strade di collegamento. Entrambe le previsioni sono state alleggerite in sede di approvazione della variante al PGT, come si è visto sopra, in quanto è stato eliminato l’obbligo ventennale di indivisibilità delle cascine, ed è stata consentita la recinzione dei terreni che circondano la residenza e i manufatti agricoli. In questi termini, la compressione del diritto di proprietà risulta legittima, e in effetti corrispondente ai normali contenuti della zonizzazione agricola. Gli strumenti urbanistici possono infatti prevedere per i fabbricati insediati da tempo nelle aree agricole la conservazione dei caratteri costruttivi tradizionali, impedendo forme di edificazione o di ristrutturazione modernizzanti, e possono anche salvaguardare la continuità del paesaggio naturale, vietando la frammentazione visiva e materiale determinata dalle recinzioni. Dove il paesaggio perde i caratteri naturali, per la presenza di edifici residenziali o produttivi, si riespande invece il diritto di recinzione proprio delle aree residenziali o produttive, fermo restando il potere dell’amministrazione di formulare prescrizioni per mitigare l’impatto visivo.
22. Nella nuova disciplina urbanistica è poi codificato l’obiettivo del ripristino dell’aspetto tradizionale dei fondi rustici, con particolare riferimento all’epoca della battaglia di San Martino. È prevista, tra l’altro, la piantumazione di siepi e filari arborei, in quanto elementi che contribuiscono al potenziamento della rete ecologica e rafforzano la coerenza del paesaggio, in connessione con le aree agricole e con i boschi residui. Non si tratta però di obblighi di fare che impongano ai privati di attivarsi e di modificare la condizione attuale delle rispettive aziende agricole. La variante al PGT ha semplicemente fissato, determinando al riguardo la certezza del diritto, le linee guida con cui saranno esaminati eventuali progetti di nuova edificazione, o di movimentazione terra, presentati dai proprietari. Solo nella progettazione dei futuri interventi edilizi i proprietari dovranno quindi preoccuparsi di fornire un contributo alla rinaturalizzazione del territorio, inserendo, ove possibile, gli elementi caratteristici associati al PLIS. Lo stesso vale per la reintroduzione della vite maritata, che non implica in alcun modo un vincolo a modificare l’attività vitivinicola. La finalità perseguita, come chiarito nella relazione preliminare del PLIS (pag. 109), è invece quella di creare degli orti didattici in alcuni punti del parco, per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto del mondo dell’agricoltura. La relazione preliminare del PLIS afferma inoltre (pag. 110) che per la realizzazione di questi interventi sarà utilizzata la leva degli incentivi economici, attingendo al Fondo Aree Verdi e al Piano di Sviluppo Rurale.
23. Per quanto riguarda i percorsi ciclopedonali, come precisato dal Comune nella motivazione dell’accoglimento parziale dell’osservazione n. 119 presentata dal Consorzio per la Tutela del Lugana, non sono stati finora apposti dei vincoli espropriativi. I tracciati presenti nelle cartografie della variante al PGT sono quindi solo indicativi. Il punto di principio che la variante ha introdotto è che dovranno esservi dei percorsi ciclopedonali, in quanto diversamente sarebbe vanificata la funzione stessa del PLIS. La puntuale definizione dei tracciati sarà però inserita nel futuro programma pluriennale degli interventi, o nei piani attuativi, e dovrà evidentemente essere preceduta dalla ricognizione dei diritti pubblici di transito esistenti sulle strade interne alle aree agricole. Ove necessario, saranno gli strumenti pianificatori di dettaglio a introdurre i vincoli espropriativi, che consentiranno la realizzazione dei percorsi ciclopedonali. Peraltro, il Comune si è a sua volta vincolato a utilizzare i propri poteri sulla base delle indicazioni del Comitato di Gestione del PLIS, di cui farà parte anche il Consorzio per la Tutela del Lugana. In questo modo, è stato raggiunto un equilibrio che appare idoneo a contemperare gli interessi pubblici e l’interesse economico dei privati.
Sulla testo definitivo della variante al PGT
24. Con il nono motivo di ricorso si sostiene che vi sarebbe stata violazione della competenza del consiglio comunale, in quanto la deliberazione consiliare n. 13/2017, contenente l’approvazione definitiva della variante al PGT, ha affidato al dirigente dell'Ufficio Tecnico il compito di redigere la versione finale della nuova disciplina urbanistica, tenendo conto delle decisioni sulle osservazioni pervenute e delle indicazioni vincolanti espresse dalla Provincia e dalla Regione nei rispettivi pareri. La giunta comunale, con deliberazione n. 183/2017, ha poi preso atto dei documenti urbanistici nella forma definitiva. In questo modo, secondo le ricorrenti, gli uffici comunali e la giunta avrebbero esercitato un potere di pianificazione di cui non disponevano.
25. Tale interpretazione non appare condivisibile. La prassi comunemente seguita di affidare agli uffici comunali la redazione della versione finale degli strumenti urbanistici si colloca a valle dell’esercizio del potere di pianificazione, ed è giustificata dall’elevato tecnicismo dell’attività di compilazione. Il carattere del tutto vincolato della compilazione esclude che possa essere esercitato, anche solo indirettamente, il potere di pianificazione. In effetti, qualora riscontrassero contraddizioni insanabili tra le diverse decisioni assunte dal consiglio comunale in sede di approvazione del nuovo strumento urbanistico, gli uffici comunali sarebbero tenuti a chiedere una nuova pronuncia consiliare. Quando invece si tratti di integrare i documenti elaborati inizialmente con le decisioni sopravvenute riguardanti punti particolari, o con le prescrizioni vincolanti di altre amministrazioni, come nel caso in esame, la delega agli uffici è senz’altro una scelta appropriata, in quanto assicura la necessaria chiarezza e omogeneità al testo e agli elaborati tecnici. La successiva presa d’atto della giunta è solo un passaggio formale prima di rendere pubblico il nuovo contenuto della disciplina urbanistica.
Sui rapporti con i piani sovraordinati
26. Non sono infine condivisibili gli argomenti esposti nel decimo motivo di ricorso, dove si lamenta l’inesatto recepimento del parere della Provincia del 27 gennaio 2017 e del parere della Regione del 20 febbraio 2017.
27. La Provincia ha chiesto la conferma della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici secondo la tavola 5 del PTCP. Ha chiesto inoltre il richiamo della disciplina della rete ecologica regionale, provinciale e comunale nelle schede degli ambiti di trasformazione. Si tratta di prescrizioni che impongono semplicemente l’integrazione degli elaborati tecnici, senza mettere in discussione le scelte pianificatorie del Comune. In particolare, il riferimento alle aree agricole strategiche non è interpretabile come un implicito giudizio negativo sull’istituzione del PLIS, se si considera che, in realtà, quest’ultimo valorizza il contesto naturalistico in cui viene esercitata l’attività agricola e vitivinicola.
28. Analogamente, il parere della Regione non critica l’istituzione del PLIS, anzi definisce positive le innovazioni della variante al PGT finalizzate alla valorizzazione del territorio comunale, sottolineando come sia stato ridotto l’impegno di suolo libero destinato agli ambiti di trasformazione. Le prescrizioni vincolanti riguardano, per quanto interessa il presente giudizio, l’integrazione della cartografia della rete ecologica comunale e la correzione di alcune incongruenze formali.
Conclusioni
29. Il ricorso deve quindi essere respinto.
30. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) respinge il ricorso;
(b) condanna le ricorrenti, in solido, a versare al Comune, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 4.000, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere