Reg. n. 1308/2013, art. 119, comma 1, lettera e).
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Si fa riferimento alla nota di codesta (...) del 17 aprile u.s., inviata tramite PEC, con la quale è stato chiesto se, nel caso di un acquisto di una partita di vino spumante metodo classico ancora da sboccare, sia possibile utilizzare in etichetta la dicitura "prodotto da'', sia che la sboccatura venga fatta direttamente o da terzi.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici delle Direzioni generali in indirizzo per conoscenza, tenuto conto della definizione di "produttore" di cui all'articolo 46, par. l , lett. c), del Reg. (UE) n. 2019/33 (1), si fa presente che non è possibile utilizzare la menzionata dicitura (né le altre consentite, in alternativa, ai sensi del successivo par. 3, lett. b)) e dell'art. 4, comma 5, del DM 13/08/2012, quest'ultimo inserito dall'art. 1, punto 1), del DM 16/09/2013).
Infatti, posto che la sboccatura è un'operazione che viene effettuata su di un vino spumante, è di tutta evidenza che colui che si limita ad acquistare tale prodotto non ha effettuato (o fatto effettuare) alcuna trasformazione del mosto di uve o del vu1o in vino spumante (o in vino spumante di qualità o in vino spumante di qualità del tipo aromatico).
Oreste Gerini
Direttore Generale
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(1) c) "produttore", la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo a
romatico.