Commercio di vino - Imbottigliamento di vino sfuso proveniente da unica cantina con l'intenzione di commercializzarlo in guisa fraudolenta come vino di specie e provenienza diverse - Sequestro probatorio di bottiglie di vino e di altri beni strumentali rinvenuti nel garage - Omessa indicazione delle finalità probatorie in ordine ai beni oggetto del sequestro.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Elisabetta Rosi - Relatore: dott. Claudio Cerroni)
sul ricorso proposto da Salonia Danilo Salvatore, nato a Ragusa il 09/06/1972
avverso l'ordinanza del 29/12/2017 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2017 il Tribunale di Ragusa, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Danilo Salonia nei confronti del sequestro probatorio convalidato dal Pubblico Ministero in data 9 dicembre 2017, avente ad oggetto le bottiglie di vino e gli altri beni strumentali rinvenuti nel garage di pertinenza del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen..
2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando cinque motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, eccependo violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ha rilevato che il decreto di convalida era consistito nella sola apposizione della formula "visto si convalida" sul verbale di sequestro della polizia giudiziaria, senza alcuna autonoma valutazione tale da comprendere quale fosse stato l'iter motivazionale seguito al fine di verificare l'esistenza del fumus ovvero per dare conto delle concrete finalità probatorie del vincolo. In ragione di ciò, non poteva che procedersi all'annullamento del provvedimento.
2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la mancanza assoluta di motivazione del decreto di convalida del sequestro in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, dal momento che non era dato comprendere su quali basi sostanziali la polizia giudiziaria e quindi il Pubblico Ministero avessero formulato l'ipotesi di reato contestata (quanto alla commercializzazione di vino diverso per provenienza, lasciando intendere che fosse stato prodotto dalla cantina vinicola Grottarossa), laddove spettava solo al Pubblico Ministero enucleare fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini. Né il Tribunale poteva porre rimedio alla carenza motivazionale, indicando altro e diverso fatto di reato in relazione al quale giustificare il sequestro, ossia l'imbottigliamento di vino sfuso proveniente da unica cantina con l'intenzione di commercializzarlo in guisa fraudolenta come vino di specie e provenienza diverse.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente, avuto sempre riguardo alla carenza assoluta di motivazione, ha osservato che nel verbale di sequestro non era indicata alcuna specifica e concreta esigenza probatoria idonea a giustificare il vincolo su tutti i beni appresi. Né era stata fornita risposta al rilievo per il quale alcuni beni potevano considerarsi corpo del reato ed altri cose pertinenti al reato, mentre erano stati accomunati in una generica valutazione di pertinenzialità beni eterogenei, senza alcuna specificazione delle esigenze probatorie che avrebbero dovuto essere tutelate, e che avrebbero dovuto essere indicate dal Pubblico Ministero.
2.4. Col quarto motivo è stato contestato il rilievo del provvedimento impugnato, secondo il quale i beni appresi sarebbero stati assoggettati comunque a confisca obbligatoria, potendo invece essere al più oggetto di confisca facoltativa in caso di condanna. Né l'ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen. poteva dirsi sovrapponibile a quella di cui all'art. 517-quater cod. pen., mentre la norma che impediva la revoca del sequestro nelle ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen. era di stretta interpretazione e non si applicava ai casi di confisca obbligatoria sulla base di altre previsioni normative.
2.5. Col quinto motivo infine è stata eccepita l'inesistenza giuridica del decreto di convalida del sequestro probatorio, atteso che difettava la certificazione di deposito in cancelleria e che non era indicata l'ora in cui era stato assunto, nonostante la previsione di un termine ad horas entro il quale avrebbe dovuto provvedersi alla convalida.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
4.1. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione ed in ragione (v. infra) del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte. In specie, il verbale di accertamento redatto dal Nas dei Carabinieri di Ragusa il 5 dicembre 2017, con contestuale sequestro eseguito a norma dell'art. 354 cod. proc. pen. a carico dell'odierno ricorrente, ha dato conto delle attività svolte dai militari dell'Arma in box garage nella disponibilità dell'indagato, e attrezzato per l'attività di imbottigliamento dei vini. In particolare, in esito all'analisi di tutto il materiale ivi ritrovato e sottoposto a sequestro (bottiglie, etichette, buste varie ecc.), la p.g. ebbe ad ipotizzare il tentativo dell'odierno indagato di porre in commercio vino, sicuramente diverso per provenienza, lasciandone intendere la produzione dalla cantina vinicola Grottarossa di Canicattì.
4.1.1. Detto verbale reca nella prima pagina, in alto a destra, il visto di convalida del Pubblico Ministero in data 9 dicembre 2017 senza ulteriori specificazioni e/o annotazioni.
4.1.2. Non vi è questione circa l'avvenuta consegna di copia di detto verbale all'interessato, che in proposito nulla ha osservato.
4.1.3. Sempre in fatto, il Tribunale del riesame ha ritenuto a sua volta che l'indagato imbottigliasse vino sfuso proveniente da unica cantina, al fine di una successiva commercializzazione come prodotto di specie e provenienza diverse. 4.2. Ciò posto, è stato più volte affermato, sotto questo profilo, che è legittimo il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio motivato mediante rinvio per relationem al contenuto del verbale di polizia giudiziaria la cui copia sia stata consegnata all'indagato, non rilevando la mancata allegazione dello stesso alla copia del decreto di convalida notificata all'indagato (Sez. 3, n. 20769 del 16/03/2010, Di Serio, Rv. 247620), posto che il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del Pubblico Ministero e dal successivo deposito di tali atti (Sez. 5, n. 7278 del 26/01/2006, Ballandi, Rv. 233608; cfr. altresì Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Zhiding Hu, Rv. 265776).
Al contempo, peraltro, e tenuto conto del richiamato contenuto del sequestro disposto dalla p.g. e del provvedimento di convalida del Pubblico Ministero, questa Corte ebbe a rilevare che la motivazione del provvedimento di convalida, da parte del P.M., del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329). 4.3. Alla stregua di tali considerazioni, va anzitutto notato che alcuna esigenza probatoria risulta evidenziata nel verbale di accertamento e sequestro, ancorché integralmente recepito (v. supra) nel decreto di convalida del Pubblico ministero. Con siffatta premessa, e tenuto conto della giurisprudenza che già si era espressa nei termini appena richiamati, il superiore intervento di nomofilachia ha consentito quindi di affermare che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli e altri, Rv. 273548). Ancora più puntualmente, si è così rilevato che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). In specie, come è stato annotato supra, alcuna distinzione o chiarimento è intervenuto in proposito, vieppiù senza l'indicazione di finalità probatorie tali da giustificare la permanenza del vincolo, avuto altresì riguardo alla configurazione di un illecito ben diversamente ricostruito dai militari operanti ed in seguito, e per quanto possa valere (cfr. Sez. 2, n. 26901 del 24/05/2013, Rapità e altro, Rv. 256656), dallo stesso Tribunale del riesame.
4.4. Il provvedimento impugnato complessivamente inteso, tanto in relazione all'ordinanza impugnata quanto al decreto di convalida, non può pertanto sfuggire alla censura, attesa l'omessa indicazione delle finalità probatorie in ordine ai beni oggetto del relativo sequestro ed in considerazione altresì delle evidenziate incertezze quanto al fatto ed alla conseguente condotta illecita.
4.5. Ogni altra questione deve intendersi così assorbita.
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio al pari del decreto di convalida del sequestro, disponendo la restituzione delle cose in sequestro all'avente diritto. Si manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro, disponendo la restituzione delle cose in sequestro all'avente diritto. Manda la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma il 19/03/2019
Depositata in cancelleria il 15 ottobre 2019