Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 18-10-2019
Numero provvedimento: 5279
Tipo gazzetta: Nessuna

Agevolazioni nel settore vitinivicolo - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo/Misura investimenti - Domanda di finanziamento - Domanda volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola - Requisiti soggettivi di accesso alle misure diversi da quelli stabiliti con decreto ministeriale.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7661 del 2019, proposto da Nevio Scala Società Agricola S.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Borsi N 4;

contro

Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi, Tito Munari, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

nei confronti

Genagricola S.p.A., Azienda Agricola Ai Galli di Buziol Elide, Azienda Vitivinicola Zanatta Roberto di Zanatta Andrea non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00299/2019, resa tra le parti, su ricorso per l’annullamento:

quanto al ricorso introduttivo, del bando adottato con D.G.R. del Veneto n. 22 del 15.01.2019, pubblicata sul BUR n. 6 del 18.01.2019 recante “Programma nazionale di sostegno a settore vitivinicolo – misura investimenti. Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR/CR n. 135 del 21/12/2018” e del relativo allegato A recante “Azione A: Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole bando biennale 2019-2020” nella parte in cui non ammette tra i beneficiari le imprese che producano vino “attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del DM n. 911 del 14.02.2017, nonché di ogni suo atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione, ivi compreso in parte qua e per quanto occorrer 

possa il parere n. 374 del 9.01.2019 della Terza Commissione del Consiglio regionale del Veneto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti, del del decreto rep. 872/2019 del 24.04.2019, prot. 34133/2019 del dirigente di AVEPA ad oggetto: “Non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziamento

della domanda n. 4170159 presentata dalla Nevio Scala Soc. Agr. s.s. nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 – DGR 22 del 15/01/2019 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole”, trasmessa a mezzo p.e.c. alla Società ricorrente il 29.04.2019; - della graduatoria regionale approvata con Decreto AVEPA prot. 35312/2019 del 29.04.2019 avente ad oggetto: “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR n.22 del 18/01/2019. Approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle

domande finanziabili della misura investimenti azione A”; nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi che non fosse ritenuto autonomamente e immediatamente lesivo dal Collegio, - del bando adottato con D.G.R. del Veneto n. 22 del 15.01.2019, pubblicata sul BUR n. 6 del 18.01.2019 recante “Programma nazionale di sostegno a settore vitivinicolo – misura investimenti. Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR/CR n. 135 del 21/12/2018” e del relativo allegato A recante “Azione A: Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole

bando biennale 2019-2020” nella parte in cui non prevede tra i possibili beneficiari del contributo le imprese che producano vino “attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del DM n. 911 del 14.02.2017, - nonché di ogni suo atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione ivi compreso, in parte qua e per quanto occorrer possa, il parere n. 374 del 9.01.2019 della Terza Commissione del Consiglio regionale del Veneto.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura e di Regione Veneto;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli e Gaia Stivali su delega dell’avv. Andrea Manzi;

Ritenuto che, indipendentemente dai profili fattuali della fattispecie (relativi alle attività attualmente ed effettivamente svolte dalla società appellante), per la parte relativa alle attività che l’azienda intende intraprendere, e che costituiscono oggetto della domanda di finanziamento per cui è causa, l’appello cautelare appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza nella parte relativa alla contestazione della possibilità, per la Regione, di stabilire nel bando requisiti soggettivi di accesso alle misure diversi (e più restrittivi: con esclusione dei soggetti di cui all’art. 3, primo comma, lettera d), del D.M. 14 febbraio 2017) rispetto a quelli stabiliti dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”;

considerato infatti che tale possibilità parrebbe da escludere avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, del citato Decreto, attuativo di un precetto comunitario di dubbia declinabilità differenziata su base geografica;

ritenuto che dal seguito della procedura potrebbe derivare alla parte appellante il pregiudizio irreparabile della definitiva perdita del finanziamento, e che appare pertanto misura cautelare idonea a tutelare la sottostante esigenza l’accantonamento della somma relativa, nelle more della celebrazione del giudizio di merito, e che le spese della fase cautelare possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7661/2019) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai fini dell’accantonamento della somma oggetto del finanziamento nelle more della celebrazione del giudizio di merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:


Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore