Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dell’etanolo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20, paragrafo 4 – Decisione di accertamenti – Svolgimento degli accertamenti – Riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente – Rifiuto di sospendere le misure d’indagine – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Decisione preparatoria.
Nella causa C‑403/18 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 giugno 2018,
Alcogroup SA,
Alcodis SA,
con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentate da P. de Bandt, J. Dewispelaere e J. Probst, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da T. Christoforou, V. Bottka, C. Giolito e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Orde van Vlaamse Balies, con sede a Bruxelles, rappresentato da F. Wijckmans, e S. De Keer, advocaten, e da S. Engelen, avocat,
Ordre des barreaux francophones et germanophone,
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,
con sede a Bruxelles, rappresentati da T. Bontinck, A. Guillerme e P. Goffinet, avocats,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con la loro impugnazione, l’Alcogroup SA e l’Alcodis SA chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2018, Alcogroup e Alcodis/Commissione (T‑274/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:179), con cui quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibili i loro ricorsi diretti all’annullamento, da un lato, della decisione C(2015) 1769 final della Commissione, del 12 marzo 2015, destinata all’Alcogroup e a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, compresa l’Alcodis, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40244 – Bioethanol) (in prosieguo: la «seconda decisione di accertamenti»), e dall’altro, della lettera della Commissione dell’8 maggio 2015 indirizzata all’Alcogroup nell’ambito delle indagini AT.40244 – Bioethanol e AT.40054 – Oil and Biofuel Markets (in prosieguo: la «lettera dell’8 maggio 2015»).
I. Contesto normativo
2 L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), intitolato «Poteri della Commissione in materia di accertamenti», ai paragrafi 1 e 4, così dispone:
«1. Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.
(...)
4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. (...)».
II. Fatti all’origine della controversia
3 I fatti all’origine della controversia sono stati accertati dal Tribunale, ai punti da 1 a 27 della sentenza impugnata, come segue:
«1 Le ricorrenti, l’Alcogroup e la sua controllata Alcodis, sono attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di etanolo usato, da un lato, come additivo nella produzione di combustibile fossile o come combustibile in quanto tale e, dall’altro, come ingrediente tradizionale, ad esempio, nella produzione di bevande e nella fabbricazione di prodotti farmaceutici, chimici e cosmetici.
Prima indagine e primo accertamento
2 A seguito di una denuncia presentata nel marzo 2013, la Commissione europea, nel maggio 2013, ha condotto accertamenti nei locali della Platts (U.K.) Ltd e in quelli di alcune imprese attive nei settori del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi raffinati e dei biocarburanti. La Platts (U.K.) è un’impresa che ha sviluppato e che mette a disposizione del pubblico un metodo di valutazione dei prezzi dell’etanolo, denominato “market-on-close”. Tali accertamenti sono stati condotti nell’ambito di un’indagine della Commissione che concerneva sia il funzionamento di detto metodo sia eventuali collusioni tra imprese per quanto riguarda la sua manipolazione (in prosieguo: la “prima indagine”). Il caso è stato registrato presso la Commissione con il numero AT.40054 – Oil and Biofuel Markets (in precedenza OCTOPUS).
3 In tale contesto, la Commissione ha adottato, in data 29 settembre 2014, una decisione con cui ha ordinato all’Alcogroup e a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, tra cui l’Alcodis, di sottoporsi ad accertamenti in forza dell’articolo 20, paragrafo 4, del [regolamento n. 1/2003]. L’accertamento si è svolto nei locali comuni delle ricorrenti dal 7 al 10 ottobre 2014. Quindici funzionari sono stati incaricati dalla Commissione di effettuare tale accertamento, assistiti da rappresentanti dell’autorità belga garante della concorrenza; i ricorrenti hanno richiesto l’assistenza dei loro avvocati.
4 Dopo il primo accertamento, sono stati predisposti e scambiati numerosi documenti e messaggi di posta elettronica tra le ricorrenti e i loro avvocati ai fini della loro difesa. Secondo le ricorrenti, per indicare chiaramente che tali documenti e tali messaggi di posta elettronica erano coperti dal segreto professionale degli avvocati, ogni scambio recava in linea di principio la dicitura “legally privileged” (coperto dalla riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente) nel titolo o era inserito in un fascicolo intitolato “Legally privileged”.
Seconda indagine e secondo accertamento
5 Parallelamente alla prima indagine, la Commissione ha avviato l’indagine AT.40054 – Bioethanol (in precedenza AQUAVIT), relativa a possibili accordi o possibili pratiche concordate dirette a coordinare il comportamento delle imprese attive nel settore della commercializzazione del bioetanolo nello [S]pazio economico europeo (SEE), a ripartire i mercati e i clienti e a scambiare informazioni (in prosieguo: la “seconda indagine”).
6 Nell’ambito della seconda indagine, la Commissione ha adottato la [seconda decisione di accertamenti].
7 Il 16 marzo 2015 la Commissione ha incaricato otto funzionari di effettuare il secondo accertamento nei locali delle ricorrenti. Tra tali funzionari, uno solo faceva parte del gruppo d’ispettori incaricati di effettuare il primo accertamento. Inoltre, due agenti dell’[A]utorité belge de la concurrence (Autorità belga garante della concorrenza) che avevano assistito al primo accertamento hanno partecipato anche al secondo accertamento. Infine, gli avvocati P.B. e L.B. (congiuntamente, in prosieguo: gli “avvocati delle ricorrenti”) hanno assistito al secondo accertamento.
8 Il secondo accertamento si è svolto per quattro giorni, ossia da martedì 24 a venerdì 27 marzo 2015.
Primo giorno del secondo accertamento (24 marzo 2015)
9 Gli avvocati delle ricorrenti hanno presentato, dal primo giorno del secondo accertamento, una domanda di principio alla Commissione, per far rispettare la riservatezza dei documenti difensivi redatti a seguito del primo accertamento.
10 Le parti hanno posizioni divergenti sui mezzi che sarebbero stati richiesti dalle ricorrenti e accettati in linea di principio da parte della Commissione per garantire tale riservatezza nonché sullo svolgimento concreto del primo giorno di tale accertamento.
11 In ogni caso, è pacifico che gli ispettori della Commissione hanno effettuato ricerche informatiche dirette a individuare i documenti potenzialmente interessanti ai fini della seconda indagine. Hanno esaminato i server, i dischi fissi e gli strumenti elettronici di taluni soggetti che ricoprivano un ruolo importante presso le ricorrenti. Prima della singola verifica dei documenti, gli ispettori hanno copiato, sul posto, i documenti individuati su computer della Commissione usando il software informatico d’indagine digitale denominato “Nuix”, che consente l’indicizzazione e la ricerca mediante specifiche parole chiave.
Secondo giorno del secondo accertamento (25 marzo 2015)
12 Il 25 marzo 2015 gli ispettori hanno iniziato l’analisi dei singoli documenti copiati sui computer della Commissione.
13 Al termine di tale giornata, gli ispettori della Commissione hanno registrato su una chiavetta USB un elenco di 59 serie di documenti “da esportare”.
14 È emerso che cinque messaggi di posta elettronica tra le 59 serie di documenti recavano, nell’oggetto o nel titolo, la dicitura “legally privileged”.
15 Leggendo l’elenco dei documenti “da esportare” sulla chiavetta USB, gli avvocati delle ricorrenti si sono opposti all’acquisizione di tali messaggi di posta elettronica e dei loro allegati, il che è stato accettato dalla Commissione. Tali documenti non sono quindi stati aggiunti nel fascicolo della Commissione.
Terzo giorno del secondo accertamento (26 marzo 2015)
16 Il terzo giorno dell’accertamento, la Commissione ha indicato alle ricorrenti che, quando un solo documento conteneva la dicitura “da esportare” il software Nuix selezionava di default l’insieme dei documenti collegati, qualificato come “albero genealogico intero” e non solo il singolo elemento contrassegnato per l’esportazione. Ciò spiegherebbe per quale motivo i cinque messaggi di posta elettronica “potenzialmente protetti” dalla riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente, descritti al precedente punto 14, sono apparsi nell’elenco di documenti “da esportare”, dando l’impressione che tutti i documenti fossero stati contrassegnati per l’esportazione.
17 Inoltre, gli ispettori hanno escluso dai dati copiati sui computer della Commissione e sottoposti alle ricerche con parole chiave i documenti recanti la dicitura “legally privileged”. Li hanno inseriti direttamente in una cartella separata per farli esaminare singolarmente da un ispettore in presenza di un avvocato delle ricorrenti. In tal modo sono stati separati 22 000 documenti recanti l’espressione “legally privileged”. Al momento della verifica di ogni singolo documento gli avvocati delle ricorrenti si sono premurati di disattivare il riquadro di lettura del software Nuix.
18 Dal verbale ispettivo relativo ai documenti per i quali s’invoca la riservatezza emerge che, il 26 marzo 2015, un documento è stato posto sotto sigillo. Si tratta della convenzione stipulata tra L., una società creata dall’avvocato L.B., e l’Alcogroup. La Commissione intendeva verificare se L.B. avesse lo status di avvocato indipendente ai sensi della giurisprudenza del giudice dell’Unione europea e le ricorrenti hanno invocato la circostanza che tale convenzione era essa stessa protetta dalla riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente.
Quarto e ultimo giorno del secondo accertamento (27 marzo 2015)
19 Il metodo descritto al precedente punto 17, ritenuto dalla Commissione troppo gravoso, è stato abbandonato al termine della mattinata della quarta giornata di accertamenti.
20 Alla fine, la Commissione sarebbe stata autorizzata a visionare rapidamente i documenti contenenti il riferimento “legally privileged”, dopo aver escluso i documenti successivi al 7 ottobre 2014, data d’inizio del primo accertamento. Nell’ambito di tale adeguamento, la Commissione avrebbe accettato di non esaminare, neanche sommariamente, un certo numero di documenti, a seguito delle spiegazioni fornite dagli avvocati delle ricorrenti.
21 Malgrado il fatto che l’elenco dei documenti da esaminare sia stato espunto dei documenti recanti la dicitura “legally privileged”, le ricorrenti hanno rilevato, tra l’elenco di documenti “da esportare” redatto dagli ispettori il 27 marzo 2015, un documento da esse considerato tutelato dalla riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente.
22 A seguito dell’opposizione delle ricorrenti al sequestro di detto documento, gli ispettori hanno accettato di cancellarlo dall’elenco dei documenti “da esportare”.
Sviluppi successivi al secondo accertamento
23 Con lettera del 16 aprile 2015, la Commissione ha restituito nella sua busta sigillata la convenzione stipulata tra L., creata dall’avvocato L.B., e l’Alcogroup, affermando che il documento non era pertinente ai fini dell’indagine.
24 Con lettera del 21 aprile 2015 indirizzata alla Commissione, le ricorrenti hanno sostenuto che la consultazione al momento del secondo accertamento di un gran numero di documenti che erano stati redatti ai fini della loro difesa nell’ambito del primo accertamento costituiva una violazione del diritto a un processo equo e del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio nonché dei principi di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento. Tali violazioni avrebbero viziato sia la prima sia la seconda indagine, in modo tale che la Commissione avrebbe dovuto confermare “la sospensione immediata di ogni atto d’indagine o altro tipo di atto che [sarebbe stato] compiuto dai servizi della Commissione nei [loro] confronti [...] nell’ambito dei procedimenti AT.40244 (AQUAVIT) e AT.40054 (OCTOPUS).
25 Nella [lettera] dell’8 maggio 2015, la Commissione ha respinto la domanda di sospendere tutti gli atti di indagine nei confronti delle ricorrenti nei due procedimenti interessati [...]. Con lettera dell’8 maggio 2015, la Commissione ha contestato qualsiasi violazione dei diritti delle ricorrenti in ciascuno dei due procedimenti, sostenendo in particolare che il contrassegno dei documenti non comportava necessariamente di averne preso conoscenza e che le affermazioni delle ricorrenti secondo cui l’équipe di ispettori aveva deliberatamente selezionato e analizzato documenti coperti dal segreto professionale erano assolutamente infondate. Secondo la Commissione non vi era pertanto alcun motivo per sospendere le due indagini in corso.
26 (...)
27 La seconda indagine, che ha portato al secondo accertamento, si è chiusa il 7 aprile 2017».
4 Il tenore della parte rilevante della lettera dell’8 maggio 2015 era il seguente:
«Per quanto attiene alle azioni effettuate dalla Commissione nell’ambito del fascicolo AT.40244 – Bioethanol, vi ricordo che non affermate affatto che la Commissione sarebbe in possesso di documenti coperti dalla riservatezza delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente. Le vostre rivendicazioni si limitano al fatto che gli ispettori hanno “etichettato” (“tagged”) e potrebbero aver letto documenti coperti dal privilegio di riservatezza.
Tuttavia, durante la perquisizione, le mie équipe hanno spiegato sia a voi sia al vostro cliente e ad un terzo scelto da voi (il sig. Coene) il procedimento di raccolta d’informazioni da parte degli ispettori della Commissione così come il funzionamento del software di ricerca usato dalla Commissione. Vi è stato così spiegato che il fatto di contrassegnare un documento (come ad esempio un allegato) non implica necessariamente che gli ispettori abbiano letto tutti i documenti relativi a tale documento (come un’e-mail contenente vari allegati eventualmente coperti dal segreto professionale [...]). Pertanto, le vostre affermazioni secondo cui l’équipe d’ispettori ha deliberatamente selezionato e analizzato documenti coperti dal segreto professionale sono totalmente infondate».
III. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
5 Con il ricorso, le ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di annullare la seconda decisione di accertamenti e la lettera dell’8 maggio 2015. A sostegno di tale ricorso, avevano dedotto un unico motivo suddiviso in due parti.
6 La prima parte verteva sulla violazione del diritto delle ricorrenti a un processo equo, tutelato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e, in particolare, dei diritti della difesa, dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità nonché del dovere d’indagine imparziale.
7 La seconda parte verteva sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio, previsto dall’articolo 7 della Carta e dall’articolo 8 della CEDU.
8 Il Tribunale ha ritenuto che tale ricorso fosse irricevibile.
9 Inizialmente, il Tribunale, ai punti da 57 a 65 della sentenza impugnata, ha respinto i due argomenti delle ricorrenti diretti a stabilire la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda la seconda decisione di accertamenti.
10 A tal fine, il Tribunale, da un lato, ha rammentato, ai punti da 61 a 63 della sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un atto deve essere valutata alla luce degli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento della sua adozione e che, pertanto, nel caso di specie, le censure sollevate rispetto allo svolgimento degli accertamenti ordinati dalla seconda decisione di accertamenti non incidono sulla domanda di annullamento di tale decisione, il che sarebbe confermato anche dalla sentenza del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, UE:C:2015:404). Infatti, da tale sentenza discenderebbe che lo svolgimento irregolare di un accertamento può mettere in discussione solo la validità delle decisioni di accertamenti successive adottate sulla base d’informazioni illegittimamente raccolte al momento del precedente accertamento.
11 Dall’altro lato, il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti diretto a censurare la seconda decisione di accertamenti in quanto quest’ultima non aveva previsto misure precauzionali per evitare che la Commissione venisse a conoscenza dei documenti compilati al fine di garantire la loro difesa nell’ambito della prima indagine (in prosieguo: le «misure precauzionali»). Orbene, siffatte misure sarebbero state necessarie per il rischio che gli ispettori trovassero, nell’ambito del secondo accertamento, i documenti difensivi legati alla prima indagine, il cui oggetto era intrinsecamente legato a quello della seconda indagine. A tal riguardo, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che le violazioni dei diritti della difesa addotte dalle ricorrenti non discenderebbero direttamente dall’assenza di misure precauzionali, ma dallo svolgimento dell’accertamento, il quale non incide sulla domanda di annullamento della seconda decisione di accertamenti. In ogni caso, secondo il Tribunale, alla Commissione sono imposti limiti all’atto di ogni accertamento, cosicché il rispetto dei diritti vantati dalle ricorrenti deve essere garantito in ogni caso, senza la necessità di adottare misure precauzionali a tal fine. Inoltre, le ricorrenti non avrebbero individuato alcuna norma concreta che stabilisca l’obbligo giuridico della Commissione di includere misure precauzionali specifiche in una decisione di accertamenti relativa alla tutela dei documenti coperti dalla riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente riguardanti un’altra indagine. Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 65 della sentenza impugnata, che la decisione di accertamenti non aveva prodotto gli effetti giuridici asseriti dalle ricorrenti nell’ambito del loro ricorso e che, di conseguenza, la domanda che la riguardava era irricevibile.
12 Il Tribunale ha poi analizzato la ricevibilità del ricorso nei limiti in cui si riferiva all’annullamento della lettera dell’8 maggio 2015.
13 A tal fine, il Tribunale ha ritenuto, innanzitutto, ai punti da 79 a 82 della sentenza impugnata, che tale lettera dovesse essere intesa come un rifiuto d’interrompere definitivamente gli atti di indagine nei confronti delle ricorrenti e che, in quanto tale, avesse natura di atto preliminare. Basandosi in particolare sulla sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, EU:C:1981:264), il Tribunale ha concluso, pertanto, nel senso dell’irricevibilità del ricorso nella parte in cui riguardava il rifiuto di sospendere le indagini in corso contenuto nella stessa lettera.
14 Successivamente, il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la lettera dell’8 maggio 2015 era un atto impugnabile in quanto costituiva una decisione formale che poneva fine al procedimento speciale distinto, relativo alla protezione dei documenti coperti dalla riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente e che incideva, quindi, direttamente e irreversibilmente sulla loro situazione giuridica. A tal riguardo, il Tribunale, ai punti da 87 a 89 della sentenza impugnata, ha dichiarato che tale lettera non costituiva una siffatta decisione formale, neppure tacita, di rigetto di una domanda di tutela della riservatezza, in quanto, in detta lettera, la Commissione non si era pronunciata sulla questione se i documenti di cui trattasi fossero o meno coperti dal segreto professionale. Al massimo, la lettera dell’8 maggio 2015 avrebbe confermato alle ricorrenti che i documenti non erano stati letti dalla Commissione e che, di conseguenza, non vi era stata una violazione del diritto dell’Unione. Il Tribunale ha, inoltre, rammentato che la Commissione non aveva materialmente sequestrato tali documenti e non li aveva aggiunti al proprio fascicolo, fatta eccezione per un solo documento che, benché fosse stato materialmente sequestrato e posto sotto sigillo, era stato successivamente restituito alle ricorrenti.
15 Infine, il Tribunale, ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, ha rammentato, da un lato, che, in linea di principio, il controllo giurisdizionale esercitato sulle condizioni in cui è stato effettuato un accertamento rientra nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto, se del caso, avverso la decisione finale adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciò garantirebbe, inoltre, l’esistenza di un ricorso giurisdizionale effettivo concernente le misure di accertamento delle autorità garanti della concorrenza, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Dall’altro, in una situazione come quella di cui trattasi, tenuto conto della chiusura della seconda indagine, e ferma restando la possibilità di proporre, se del caso, un ricorso diretto all’annullamento di un’eventuale decisione definitiva adottata nell’ambito della prima indagine, se le ricorrenti avessero ritenuto che gli atti con cui la Commissione era venuta a conoscenza di documenti coperti dalla riservatezza fossero illegittimi e che avessero causato loro un danno tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione, sarebbe spettato loro proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale. Tale possibilità sarebbe esistita anche nel caso in cui l’accertamento non avesse condotto a una decisione definitiva suscettibile di essere oggetto di un ricorso di annullamento. Un siffatto ricorso per risarcimento danni non rientrerebbe nel sistema di controllo della validità degli atti dell’Unione che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, ma potrebbe essere proposto qualora una parte abbia subito un danno a causa del comportamento illegittimo di un’istituzione.
IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
16 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare ricevibile il loro ricorso di annullamento, di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito e di condannare la Commissione alle spese.
17 La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.
18 Ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, le parti sono state invitate, il 21 gennaio 2019, a presentare le loro osservazioni sulla questione se le ricorrenti abbiano ancora interesse ad agire nell’ambito di un’impugnazione. In particolare, è stato loro chiesto di rispondere alla questione relativa a quale sia il vantaggio che potrebbero trarre dall’eventuale annullamento della sentenza impugnata, tenuto conto della chiusura della seconda indagine, decisa dalla Commissione il 7 aprile 2017,.
19 Le parti hanno risposto a tale quesito con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 20 febbraio 2019.
V. Sull’impugnazione
A. Sulla ricevibilità
1. Argomenti delle parti
20 In risposta al quesito posto alle parti dalla Corte, le ricorrenti hanno sostenuto che l’annullamento della sentenza impugnata, nonché della seconda decisione di accertamenti e della lettera dell’8 maggio 2015 che potrebbe conseguirne, potrebbe portare alla cessazione di qualsiasi azione nella prima indagine, renderebbe illegittima l’adozione di ogni atto di indagine o di assunzione delle prove della Commissione sia nella prima sia nella seconda indagine e permetterebbe loro di chiedere la riparazione del danno subito.
21 Infatti, da un lato, la violazione dei diritti della difesa a motivo della consultazione da parte della Commissione dei documenti relativi alla prima indagine, consultazione che sarebbe stata resa possibile dall’assenza di misure precauzionali nella seconda decisione di accertamenti, renderebbe di fatto impossibile l’organizzazione della difesa delle ricorrenti in tale medesima indagine. Inoltre, la constatazione dell’illegittimità e l’annullamento della seconda decisione di accertamenti, in quanto avrebbe reso possibile alla Commissione di venire a conoscenza di detti documenti, dovrebbero portare all’annullamento della lettera dell’8 maggio 2015, dal momento che, poiché il primo procedimento d’indagine non può più essere proseguito in modo imparziale, la Commissione avrebbe dovuto porre fine definitivamente a quest’ultimo. Inoltre, rifiutando, nella lettera dell’8 maggio 2015, di riconoscere la natura riservata dei documenti difensivi redatti nell’ambito della prima indagine, la Commissione avrebbe privato le ricorrenti del diritto di difendersi pienamente nell’ambito di tale indagine. Dall’altro, la chiusura amministrativa della seconda indagine non impedirebbe un’eventuale riapertura di quest’ultima.
22 La Commissione, invece, considera che, a motivo della chiusura amministrativa della seconda indagine, è venuto meno l’oggetto dell’impugnazione nei limiti in cui esso verte sulla parte della sentenza impugnata relativa a tale indagine.
23 Più precisamente, detta chiusura avrebbe consentito alle ricorrenti di ottenere il risultato che cercavano attraverso il loro ricorso, nella parte in cui quest’ultimo era diretto all’annullamento della seconda decisione di accertamenti e della lettera dell’8 maggio 2015, almeno per quanto attiene al rifiuto della Commissione d’interrompere la seconda indagine. Infatti, benché tale indagine sia stata oggetto solo di una chiusura amministrativa, non essendo stato avviato nessun procedimento formale, tale chiusura avrebbe natura quasi definitiva. La Commissione precisa, a tal riguardo, che non esiste alcuna possibilità di riapertura dell’indagine al di fuori dell’ipotesi in cui le pervenissero nuovi sviluppi importanti. Inoltre, una siffatta riapertura sarebbe sottoposta a determinate condizioni, segnatamente in materia di motivazione, e condurrebbe probabilmente a una nuova indagine, nell’ambito della quale la Commissione non potrebbe utilizzare i documenti esaminati nella seconda indagine conclusa.
2. Giudizio della Corte
24 Da una costante giurisprudenza della Corte emerge che l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, pena l’irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto (sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16, EU:C:2018:668, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
25 Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa Commissione, la chiusura amministrativa della seconda indagine, avvenuta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, non riveste un carattere definitivo, poiché tale indagine può essere riaperta nel caso in cui nuovi sviluppi importanti pervenissero alla Commissione.
26 Orbene, la mera possibilità giuridica di una riapertura di detta indagine è sufficiente a dimostrare l’interesse ad agire delle ricorrenti. Infatti, l’annullamento della sentenza impugnata e l’eventuale annullamento da parte del Tribunale della seconda decisione di accertamenti nonché della lettera dell’8 maggio 2015 che potrebbe conseguirne, avrebbero perlomeno come conseguenza di privare di base giuridica gli atti di indagine presunti illegittimi adottati dalla Commissione nell’ambito della seconda indagine e, pertanto, di obbligarla, se del caso, ad avviare una nuova indagine nell’ambito della quale essa non potrebbe utilizzare i documenti presunti riservati consultati durante la precedente indagine (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 49, nonché del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione, C‑583/13 P, EU:C:2013:404, punto 45).
27 Di conseguenza, le ricorrenti conservano un interesse ad agire contro la sentenza impugnata e la loro impugnazione è ricevibile.
B. Nel merito
1. Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e sulla violazione dell’obbligo di motivazione
28 Con il primo motivo, le ricorrenti deducono una serie di errori di diritto nonché la violazione dell’obbligo di motivazione che il Tribunale avrebbe commesso nel valutare la ricevibilità del ricorso di cui era stato investito. Tale motivo si articola in due parti.
a) Sulla prima parte, relativa alla valutazione del Tribunale in ordine alla seconda decisione di accertamenti
1) Argomenti delle parti
29 La prima parte del primo motivo, a sostegno della quale le ricorrenti deducono quattro argomenti, è relativa alla valutazione del Tribunale della ricevibilità del ricorso, nella parte in cui quest’ultimo era diretto all’annullamento della seconda decisione di accertamenti.
30 Nell’ambito del primo argomento dedotto, le ricorrenti partono dal presupposto secondo cui, se la seconda decisione di accertamenti fosse stata adeguatamente motivata, vale a dire se essa avesse previsto misure precauzionali, gli ispettori non avrebbero ritenuto che essa consentisse loro di consultare i documenti considerati riservati dalle ricorrenti.
31 A tal riguardo, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, nei limiti in cui non ha risposto agli argomenti vertenti sul fatto che l’omissione di prevedere, nella seconda decisione di accertamenti, misure precauzionali costituiva anche una violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della CEDU. In secondo luogo, il Tribunale, al punto 64 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato la domanda delle ricorrenti ritenendo che esse non avevano invocato nessuna norma concreta che stabilisse l’asserito obbligo di includere misure precauzionali nella seconda decisione di accertamenti, mentre esse avrebbero invocato a tal fine queste stesse disposizioni. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le ricorrenti avevano dedotto un primo argomento, secondo cui lo svolgimento illegittimo di accertamenti sarebbe tale da mettere in discussione la validità della decisione sulla base della quale siffatti accertamenti sono stati condotti. In realtà, esse avrebbero fatto riferimento alle modalità di esecuzione della seconda decisione di accertamenti solo ad abundantiam e al fine di chiarire l’analisi relativa alla legittimità della decisione medesima, ai sensi della sentenza del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404).
32 Con il secondo argomento, le ricorrenti sostengono che, enunciando al punto 64 della sentenza impugnata, che le asserite violazioni dei diritti della difesa discendevano non direttamente dall’assenza di misure precauzionali, ma dallo svolgimento dell’accertamento e che alla Commissione erano in ogni caso imposti taluni limiti all’atto di ogni accertamento, il Tribunale ha erroneamente valutato il ricorso nel merito nell’ambito dell’esame della sua ricevibilità.
33 Con il terzo argomento, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando, ai punti 62, 64 e 65 della sentenza impugnata, che il difetto di motivazione, consistente nell’assenza, nella seconda decisione di accertamenti, di misure precauzionali, non incideva sulla domanda di annullamento, che le violazioni addotte non discendevano direttamente da detta assenza e che la seconda decisione di accertamenti non aveva prodotto gli effetti giuridici da esse invocati.
34 In realtà, secondo le ricorrenti, il primo e il secondo accertamento erano strettamente legati dal loro oggetto, cosicché la Commissione, quando ha adottato la seconda decisione di accertamenti, doveva oggettivamente far fronte a un maggior rischio di violazione dei diritti della difesa nello svolgimento dell’accertamento. In tali circostanze, la Commissione avrebbe dovuto tener conto di tale rischio, in particolare prevedendo misure precauzionali per disciplinare i poteri conferiti agli ispettori. Di conseguenza, l’assenza di siffatte misure sarebbe stata all’origine delle asserite irregolarità, commesse dagli ispettori.
35 Le ricorrenti contestano inoltre al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, da un lato, per non aver fornito nessun motivo che potesse giustificare l’assenza di un nesso causale diretto tra il difetto di motivazione e la violazione dei diritti della difesa e, dall’altro, per non aver risposto al loro argomento vertente sul legame esistente tra l’oggetto dei due accertamenti, che avrebbe giustificato la necessità di una motivazione specifica da parte della Commissione.
36 Nell’ambito del quarto argomento dedotto, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, al punto 64 della sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto dichiarando che il rispetto dei diritti della difesa era stato garantito, in ogni caso, dai limiti imposti alla Commissione all’atto di qualunque accertamento. In realtà, l’esistenza di tali limiti non esimerebbe la Commissione dal motivare le proprie decisioni. Inoltre, limitandosi a far riferimento astrattamente a detti limiti, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di controllare il rispetto, da parte della Commissione, dei diritti della difesa.
37 La Commissione contesta tale argomento.
2) Giudizio della Corte
38 Con la prima parte del primo motivo e con i quattro argomenti dedotti a sostegno, che occorre esaminare congiuntamente, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in molteplici errori di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, nonché i diritti della difesa, per aver considerato irricevibile il motivo vertente sul difetto di motivazione della seconda decisione di accertamenti, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto essere corredata di misure precauzionali.
39 In particolare, il Tribunale avrebbe, innanzitutto, omesso di rispondere al motivo delle ricorrenti, vertente sul difetto di motivazione della seconda decisione di accertamenti, in quanto quest’ultima non aveva previsto misure precauzionali.
40 Occorre rilevare, a tal riguardo, che tale argomento scaturisce da una confusione tra l’esame che il giudice di primo grado è tenuto ad effettuare nell’ambito della valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento e l’esame nel merito di quest’ultimo.
41 Infatti, il Tribunale ha limitato la propria analisi del ricorso agli argomenti delle ricorrenti diretti a dimostrarne la ricevibilità. Orbene, in tale analisi, il Tribunale ha verificato segnatamente se gli argomenti su cui si basava tale ricorso potessero mettere in discussione la legittimità degli atti impugnati.
42 A differenza di quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale si è giustamente astenuto dall’esaminare la fondatezza degli argomenti secondo cui l’assenza di misura precauzionale nella seconda decisione di accertamenti costituiva una violazione dell’obbligo dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della CEDU.
43 Per quanto attiene, poi, all’argomento delle ricorrenti, secondo cui il Tribunale ha effettuato erroneamente una valutazione nel merito considerando, al punto 64 della sentenza impugnata, che le violazioni dei diritti della difesa addotte non discendevano direttamente dall’assenza di misure precauzionali, ma dallo svolgimento dell’accertamento, tale argomento scaturisce da un’errata lettura di detto punto.
44 Infatti, in tale punto, il Tribunale non ha esaminato la fondatezza degli argomenti diretti a stabilire siffatte violazioni, ma si è limitato, nell’ambito della sua valutazione relativa alla ricevibilità del ricorso, a considerare che non esisteva, in ogni caso, alcun nesso di causalità tra tali violazioni, quand’anche dimostrate, e la legittimità della seconda decisione di accertamenti.
45 Orbene, come rilevato correttamente dal Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato adottato (sentenza dell’11 maggio 2017, Svezia/Commissione, C‑562/14 P, EU:C:2017:356, punto 63 e giurisprudenza ivi citata), cosicché atti successivi all’adozione di una decisione non possono inficiare la validità di quest’ultima [sentenze dell’8 novembre 1983, IAZ International Belgium e a./Commissione, da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, EU:C:1983:310, punto16, e del 17 ottobre1989, Dow Benelux/Commissione, 85/87, EU:C:1989:379, punto 49, nonché ordinanza del presidente della Corte del 27 settembre 2004, Commissione/Akzo e Akcros, C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566, punto 46].
46 Di conseguenza, dato che le violazioni addotte nel caso di specie avrebbero potuto essere eventualmente commesse dagli ispettori della Commissione solo in occasione del secondo accertamento e quindi successivamente all’adozione della seconda decisione di accertamenti, esse non avrebbero potuto, in nessun caso, inficiare la legittimità di quest’ultima.
47 Inoltre, le ricorrenti considerano che, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere previste misure precauzionali alla luce del maggior rischio che gli ispettori, all’atto del secondo accertamento, venissero a conoscenza di documenti riservati riguardanti il primo accertamento, a motivo della somiglianza dell’oggetto delle indagini nel cui ambito si erano svolti tali accertamenti.
48 Orbene, si deve rilevare che tale argomento si fonda, in sostanza, sul presupposto secondo cui una seconda decisione di accertamenti dovrebbe prevedere misure precauzionali particolari per quanto attiene alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente, ai fini dello svolgimento dell’accertamento, quando quest’ultimo è stato preceduto da un primo accertamento e quando tali due accertamenti sono stati condotti nell’ambito di indagini aventi oggetti simili. Infatti, in tali circostanze, solo siffatte misure precauzionali garantirebbero che gli ispettori della Commissione non considerino che detta decisione consenta loro di consultare documenti coperti dalla riservatezza tra l’avvocato e il suo cliente.
49 Orbene un siffatto presupposto è manifestamente errato.
50 Infatti, il diritto alla tutela della riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente fa parte dei diritti della difesa che devono essere rispettati sin dalla fase dell’indagine preliminare (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punti da 18 a 23; del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 16, nonché del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 40 e 41). Di conseguenza, il rispetto di tale diritto si impone, in linea di principio, alla Commissione e ai suoi ispettori, a prescindere dalla portata del mandato ad essi conferito dalla decisione di accertamenti.
51 Pertanto, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, gli ispettori non avrebbero potuto, in ogni caso, dedurre dall’assenza, nella seconda decisione di accertamenti, di misure precauzionali particolari relative ai presunti documenti riservati redatti a seguito del primo accertamento, di essere autorizzati a violare la riservatezza di tali documenti.
52 Infine, per quanto riguarda gli argomenti diretti contro le considerazioni di cui al punto 64 della sentenza impugnata, secondo cui, in ogni caso, da un lato, alla Commissione sono imposti limiti all’atto di qualunque accertamento, di modo che il rispetto dei diritti rivendicati dalle ricorrenti deve essere sempre garantito, e, dall’altro, le ricorrenti non avevano individuato alcuna norma concreta che stabilisse l’obbligo giuridico della Commissione d’includere nella seconda decisione di accertamenti misure precauzionali specifiche, è sufficiente constatare che tali considerazioni sono svolte ad abundantiam e, di conseguenza tali argomenti, anche se fossero fondati, non possono condurre all’annullamento della sentenza impugnata e pertanto, devono essere respinti in quanto inconferenti.
53 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, qualora uno dei motivi accolti dal Tribunale sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro motivo, parimenti contemplato nella sentenza in questione, non hanno comunque alcuna incidenza su detto dispositivo, cosicché il motivo con cui sono evocati è inconferente e dev’essere respinto (v., segnatamente, sentenze del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, punto 68, e del 15 maggio 2019, CJ/ECDC, C‑170/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:410, punto 56).
54 Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha correttamente escluso che gli argomenti delle ricorrenti potessero mettere in discussione la legittimità della seconda decisione di accertamenti e, al punto 65 della sentenza impugnata, ha correttamente giudicato il ricorso irricevibile nella parte in cui era diretto all’annullamento di tale decisione.
55 La prima parte del primo motivo deve pertanto essere respinta.
b) Sulla seconda parte, relativa alla valutazione del Tribunale in ordine alla ricevibilità del ricorso, nella parte in cui quest’ultimo era diretto all’annullamento della lettera dell’8 maggio 2015
1) Argomenti delle parti
56 La seconda parte del primo motivo, a sostegno della quale sono dedotti due argomenti, riguarda la valutazione da parte del Tribunale della ricevibilità del ricorso, nella parte in cui quest’ultimo era diretto all’annullamento della lettera dell’8 maggio 2015.
57 Con il primo argomento, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato i termini di tale lettera. Infatti, mentre, secondo il punto 80 della sentenza impugnata, quest’ultima sarebbe soltanto un atto preparatorio in vista dell’adozione della decisione definitiva della Commissione che pone fine all’indagine, detta lettera conterrebbe, in realtà, la presa di posizione definitiva della Commissione sulla natura non riservata dei documenti in questione. Tale lettera costituirebbe, pertanto, una decisione che produce effetti giuridici obbligatori nei confronti delle ricorrenti. Inoltre, al punto 87 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti ritenendo che, in tale lettera, la Commissione «non si pronuncia[va] sulla questione se i documenti di cui trattasi [fossero] coperti o meno dal segreto professionale [e che,] al massimo, la lettera dell’8 maggio 2015 conferma[va] alle ricorrenti che i documenti non [erano] stati letti dalla Commissione». In realtà, da detta lettera risulterebbe chiaramente che la Commissione non contesta che i documenti contrassegnati siano stati consultati.
58 Inoltre, la lettera dell’8 maggio 2015 avrebbe cagionato alle ricorrenti un danno irreparabile. Infatti, da un lato, la conoscenza da parte della Commissione dei documenti in questione avrebbe certamente potuto influenzare in qualche modo la prima indagine, e, dall’altro, solo l’interruzione di tale indagine avrebbe potuto evitare l’aggravarsi di detto danno, poiché, nel contesto molto particolare del caso di specie, sarebbe stata proprio la violazione dei diritti della difesa durante il secondo accertamento ad essere idonea a pregiudicare la possibilità di difendersi efficacemente di cui dovevano disporre le ricorrenti.
59 Con il secondo argomento, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 86 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha errato nell’effettuare una distinzione tra la presente situazione e quella che ha portato alla sua sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287), e nel considerare che, in assenza di un atto materiale di sequestro dei presunti documenti riservati e di aggiunta di questi ultimi al fascicolo, la Commissione non aveva adottato una decisione tacita di rigetto della domanda di tutela della riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente.
60 In realtà, innanzitutto, la distinzione basata sul sequestro o sull’assenza di sequestro di documenti sarebbe artificiosa e avrebbe come conseguenza di consentire alla Commissione, evitando di copiare documenti difensivi che i suoi ispettori hanno tuttavia consultato, d’impedire che la sua decisione possa essere impugnata. Il Tribunale poi, al punto 87 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato i fatti giudicando che la lettera dell’8 maggio 2015 confermava che i documenti difensivi delle ricorrenti non erano stati letti da tali ispettori. Orbene, nella sua difesa dinanzi al Tribunale, la Commissione avrebbe ammesso che alcuni documenti difensivi delle ricorrenti che essa considerava non tutelati dal segreto professionale potevano essere stati letti dai suoi ispettori ed essa avrebbe ritenuto che questi ultimi avevano potuto effettuare un esame sommario di documenti suscettibili di essere protetti. Infine, detta lettera costituirebbe una decisione tacita che pone fine a un procedimento speciale distinto, riguardante la tutela dei diritti della difesa. A tal riguardo, la questione se la Commissione abbia altresì copiato e/o inserito i documenti nel suo fascicolo sarebbe irrilevante. Nel caso di specie, la decisione tacita della Commissione si sarebbe concretizzata, comunque, con l’inclusione di documenti difensivi nel pool di ricerca, mediante la consultazione di questi ultimi e con la selezione di alcuni di essi in quanto rilevanti per l’indagine, benché, in seguito, siano stati cancellati dall’elenco dei documenti da esportare.
61 La Commissione contesta tale argomento.
2) Giudizio della Corte
62 Con la seconda parte del primo motivo, le ricorrenti deducono, sostanzialmente, uno snaturamento della lettera dell’8 maggio 2015 e un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato tale lettera come atto preparatorio e non come decisione definitiva della Commissione che respinge una domanda di tutela della riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente.
63 Occorre, innanzitutto, rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., segnatamente, sentenza del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione, C‑114/17 P, EU:C:2018:753, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
64 Se è vero che un siffatto snaturamento può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Francia/Commissione, C‑601/11 P, EU:C:2013:465, punto 106), esso deve emergere in modo manifesto dal fascicolo e presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova. A tal riguardo, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale (sentenza del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO, C‑78/14, EU:C:2015:732, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
65 Orbene, nel caso di specie, dalla lettera dell’8 maggio 2015 risulta che la Commissione ha considerato che «il fatto di contrassegnare un documento (come ad esempio un allegato) non implica necessariamente che gli ispettori abbiano letto tutti i documenti relativi a tale documento», tra cui documenti «eventualmente coperti dal segreto professionale». Pertanto, benché la Commissione non abbia espressamente escluso che i suoi ispettori possano aver letto presunti documenti riservati, essa non ha tuttavia ammesso, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, che essi li abbiano effettivamente letti, sia pure sbrigativamente. Invece, la Commissione ha espressamente escluso che il contrassegno di un documento equivalga necessariamente alla sua lettura.
66 Occorre, pertanto, constatare che, concludendo, al punto 87 della sentenza impugnata che, «nella lettera dell’8 maggio 2015, la Commissione non si pronuncia[va] sulla questione se i documenti di cui trattasi [fossero] coperti o meno dal segreto professionale» e che, al massimo, tale lettera «conferma[va] alle ricorrenti che i documenti non [erano] stati letti dalla Commissione», il Tribunale non ha fornito un’interpretazione di detta lettera manifestamente contraria al suo contenuto e, di conseguenza, non lo ha snaturato.
67 Ne consegue che il Tribunale, al punto 90 della sentenza impugnata, ha giustamente effettuato una distinzione tra il presente caso e quello che è sfociato nella sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287), in cui la Commissione si era pronunciata sulla riservatezza di documenti con una decisione tacita, concretizzata dal sequestro di tali documenti, respingendo formalmente una domanda di tutela della riservatezza di questi ultimi.
68 Orbene, nel caso di specie, nei limiti in cui il Tribunale ha giustamente constatato che la lettera dell’8 maggio 2015 non prendeva posizione sulla natura riservata dei documenti di cui trattasi, né confermava che gli ispettori della Commissione avevano letto, nel corso del secondo accertamento, i presunti documenti riservati, tale lettera non può costituire né una decisione formale di rigetto di una domanda di tutela della riservatezza né, a fortiori, una decisione di conferma di una decisione tacita di rigetto di una siffatta domanda.
69 Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto considerando, ai punti 80 e 81 della sentenza impugnata, che la lettera dell’8 maggio 2015 doveva essere intesa come un rifiuto d’interrompere definitivamente gli atti d’indagine nei confronti delle ricorrenti, i quali avevano natura di atti preliminari.
70 Alla luce di quanto precede, si deve respingere la seconda parte del primo motivo e, di conseguenza, respingere in toto il primo motivo.
2. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
a) Argomenti delle parti
71 Nell’ambito del loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di avere limitato, ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, il sindacato giurisdizionale di presunti comportamenti illegittimi della Commissione al momento dello svolgimento di un accertamento ai soli ricorsi diretti all’annullamento di un’eventuale decisione definitiva adottata successivamente da tale istituzione e al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. In questo modo, il Tribunale avrebbe violato il diritto delle ricorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 6 della CEDU e dall’articolo 47 della Carta, poiché tali due ricorsi non erano in grado di garantire alle ricorrenti una tutela giurisdizionale sufficiente.
72 Da un lato, le ricorrenti sostengono, facendo riferimento alla sentenza della Corte EDU del 21 dicembre 2010, Société Canal Plus e a. c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD00294040808), che, per quanto riguarda il ricorso di annullamento, se la Commissione non adottasse una decisione definitiva, esse sarebbero private di qualsiasi mezzo di ricorso contro detti comportamenti, anche se le irregolarità commesse in una determinata fase del procedimento non sempre possono essere sanate in una fase successiva di quest’ultimo. Invece, se fosse adottata una decisione definitiva, un ricorso diretto al suo annullamento non consentirebbe di evitare le conseguenze irreversibili dell’uso di informazioni riservate contenute nei documenti che sarebbero stati consultati dagli ispettori della Commissione. Dall’altro, l’azione per responsabilità extracontrattuale, che non consentirebbe di eliminare retroattivamente la base giuridica dei comportamenti presunti illegittimi della Commissione, sarebbe altresì inefficace ai fini di garantire la tutela dei diritti delle ricorrenti.
73 Secondo queste ultime, tale conclusione s’imporrebbe a fortiori, dal momento che, in forza dell’articolo 52, paragrafo 4, e dell’articolo 53 della Carta, la tutela giurisdizionale garantita dal diritto dell’Unione dovrebbe essere almeno equivalente a quella garantita dalle tradizioni costituzionali nazionali. Orbene, la Corte costituzionale (Belgio), basandosi sulla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, avrebbe considerato che il controllo giurisdizionale delle misure di accertamento deve consentire, in caso di constatazione d’irregolarità, o di prevenire il compimento dell’operazione o, se essa è già avvenuta, di fornire agli interessati un «rimedio adeguato».
74 La Commissione contesta tale argomento.
b) Giudizio della Corte
75 Il secondo motivo d’impugnazione verte sulla violazione del diritto delle ricorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva, come garantito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 6 della CEDU. Le ricorrenti contestano al Tribunale di aver limitato il sindacato giurisdizionale dei presunti comportamenti illegittimi della Commissione, al momento di un accertamento, ai soli ricorsi diretti a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e all’annullamento di un’eventuale decisione definitiva adottata successivamente dalla Commissione e che accerta la violazione delle regole di diritto della concorrenza dell’Unione.
76 Orbene, nel caso di specie, da un lato, le considerazioni illustrate ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, contestati dalle ricorrenti, sono introdotte dai termini «Si deve aggiungere che». Dall’altro, è ai punti 82 e 90 di detta sentenza che il Tribunale ha completato l’analisi degli argomenti sollevati dalle ricorrenti, come figurano, rispettivamente, ai punti 68 e 69 nonché al punto 83 di detta sentenza.
77 Ne consegue che i punti 91 e 92 della sentenza impugnata contengono motivi ad abundantiam.
78 Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza rammentata al punto 53 della presente sentenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto inconferente.
79 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere respinta integralmente.
Sulle spese
80 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
81 Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. Avendo proposto l’impugnazione congiuntamente, esse si faranno carico di tali spese in solido.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) L’Alcogroup SA e l’Alcodis SA sono condannate alle spese.