Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 16-07-2019
Numero provvedimento: 1632
Tipo gazzetta: Nessuna

Azienda vitivinicola - Procedura di valutazione per l'affidamento in concessione dell'azienda - Richiesta di accesso agli atti - Violazione del diritto alla riservatezza tramite disvelamento non autorizzato del know-how afferente alla pianificazione aziendale della gestione - Domanda di risarcimento dei danni.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2017, proposto da
Consorzio Vitivinicolo Piemontese - Lombardo - Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vicario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Selena Lo Buglio in Milano, Corso Monforte 45;

contro

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, non costituito in giudizio;

nei confronti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- della comunicazione di ERSAF di accoglimento della richiesta di accesso agli atti presentata dalla controinteressata in esito alla procedura di valutazione per l'affidamento in concessione dell'azienda vitivinicola Riccagioia;

- della comunicazione di ERSAF del 27.11.2017, di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierno ricorrente;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

e per il risarcimento

dei danni asseritamente patiti e patiendi da parte ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Consorzio ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota con cui ERSAF, ad esito della procedura per l’affidamento in concessione del Centro Vitivinicolo Riccagioia, appartenente al patrimonio regionale (procedura non aggiudicata per mancato raggiungimento del punteggio minimo di gara da parte delle due uniche concorrenti partecipanti, ossia il Consorzio stesso e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia), ha reso accessibile alla CCIAA di Pavia, odierna controinteressata, la propria offerta tecnica ed economica.

Contestualmente, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni a suo dire subiti per effetto della condotta tenuta dall’Amministrazione, lesiva, in tesi, del proprio diritto alla riservatezza (violato tramite disvelamento non autorizzato del know-how afferente alla pianificazione aziendale della gestione del Centro Vitivinicolo di Riccagioia).

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione di legge e in particolare degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006;

2) violazione e/o falsa applicazione di legge e in particolare dell’art. 53, comma 2, lett. c) e comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Nessuno si è costituito per la parte resistente né per la controinteressata.

Alla camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 la Sezione ha disposto la trattazione della causa con rito ordinario.

Alla pubblica udienza del giorno 21 marzo 2019 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è in parte fondato e in parte infondato, nei termini che di seguito si espongono.

2.1. L’istanza di accesso della CCIAA di Pavia è motivata con il mero riferimento al fatto che l’istante “ritiene” “di possedere interesse legittimo all’accesso degli atti amministrativi inerenti la procedura in oggetto – ex art. 22 e segg. Legge n. 241/1990”; la CCIAA, inoltre, si dichiara “consapevole che la presente richiesta verrà notificata ad eventuali controinteressati”.

2.2. È evidente che il Consorzio Vitivinicolo Piemontese - Lombardo – Veneto risulta controinteressato rispetto all’istanza di accesso de qua, in quanto quest’ultima ha ad oggetto la domanda di partecipazione del Consorzio alla procedura, comprensiva di offerta tecnica e relativi allegati, offerta economica e documentazione amministrativa.

2.3. Ciò posto, risulta per tabulas che: i) ERSAF ha accolto l’istanza di accesso presentata dalla CCIAA di Pavia, trasmettendo a quest’ultima la documentazione richiesta, comprensiva dell’offerta tecnica del Consorzio; ii) il Consorzio è stato notiziato di ciò solo contestualmente all’accoglimento dell’istanza di accesso (v. doc. 1 di parte ricorrente) e senza che la procedura sia stata aggiudicata ad alcuno dei due partecipanti.

2.4. Orbene, tale modus operandi di ERSAF non risulta in linea, per un verso, con quanto prescritto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “il diritto di accesso è differito: […] c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione”. Invero, l’ostensione dell’offerta tecnica prima e – come nella fattispecie – in assenza di aggiudicazione non trova giustificazione alla luce della ratio sottesa alla disposizione in questione, funzionale a garantire il diritto di difesa del concorrente escluso a fronte dell’aggiudicazione ad altri della gara.

Per altro verso, l’operato di ERSAF, come sopra descritto, si pone in contrasto con l’art. 3 del Regolamento di cui al d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il quale stabilisce che la P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso, “se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. […] Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”.

2.5. Le censure, pertanto, sono fondate.

Purtuttavia, tenuto conto che la documentazione richiesta è stata ormai resa disponibile alla CCIAA di Pavia, dall’accoglimento in parte qua del gravame può solo conseguire l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, in applicazione della previsione di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo il quale “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.

2.6. Peraltro, la richiesta risarcitoria non può che essere disattesa, in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova sul quantum del danno asseritamente subito, essendosi invece limitata ad affermare, in termini generici e apodittici, che “il danno, considerato il valore del bene oggetto di concessione, della sua potenzialità reddituale e così, dell’importanza dei documenti tecnici forniti illegittimamente da ERSAF all’odierno controinteressato, … viene stimato in Euro 200.000,00 (duecentomila,00), o nella diversa somma che si riterrà di giustizia”.

2.7. In definitiva, il ricorso va in parte accolto, nei limiti suesposti, con l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con cui ERSAF ha accolto la richiesta di accesso agli atti della CCIAA di Pavia, e in parte respinto, con riguardo alla richiesta risarcitoria.

2.8. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca, parziale soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

 

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore