Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 09-04-2019
Numero provvedimento: 16436
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto di approvazione delle rese benchmark per l’uva da vino - anno 2018.

(Decreto 09/04/2019, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

CONSIDERATO, in particolare, l’articolo 37 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto Regolamento (UE) 2017/2393, ai sensi del quale gli agricoltori che beneficiano del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possono percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 20% della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Decisione Comunitaria n. C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN;

VISTA la Decisione Comunitaria n. C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018 che approva l’ultima modifica del PSRN 2014-2020;

VISTA la Convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg. n. 2302, di conferimento dell’incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017 e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di Gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA la Legge n. 97 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg. n. 372, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

VISTO il decreto dell’Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 del 29 maggio 2015, n. 11079, con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate;

TENUTO CONTO che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, del decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020, l’agricoltore deve comunicare, in sede di compilazione del Piano assicurativo individuale, il dato della produzione ottenuta nell’anno precedente e deve supportarlo con idonea documentazione. Il suddetto dato è utilizzato ai fini della determinazione della quantità massima assicurabile per la campagna assicurativa agevolata in corso;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto 29 maggio 2015 sopra citato, gli agricoltori che, per uno o più degli anni considerati, non abbiano coltivato il prodotto o che, nei casi di reimpieghi aziendali o autoconsumo, non dispongano di documenti probatori ai fini del calcolo della resa, possono calcolare la produzione media annua tramite l’applicazione di una metodologia di benchmark di resa;

VISTO il decreto n. 6697 del 17 marzo 2016 con il quale è stata aggiornata la metodologia di calcolo delle rese benchmark per l’uva da vino per la determinazione delle rese massime assicurabili per l’anno 2016 e seguenti;

CONSIDERATO il decreto n. 13501 del 3 giugno 2016, così come modificato dal decreto n. 18316 del 7 luglio 2016, concernente talune disposizioni procedurali in materia di modifica di dati amministrativi di resa e determinazione della resa media unitaria nel caso di produzioni espresse in numero di unità, pezzi o metri quadri;

VISTO il decreto n. 9643 del 14 marzo 2017 con il quale è stato determinato per le produzioni biologiche un tasso di riduzione pari al 20% rispetto alle rese ottenute con tecniche agronomiche ordinarie per i soli prodotti con resa espressa con unità di misura in peso ed è stata data possibilità di sostituzione del dato di resa amministrativo, ottenuto dalle dichiarazioni di vendemmia, con quello benchmark nei casi in cui le rese per le produzioni di uva da vino IGP/IGT superino i 300 q.li/ettaro e per le produzioni di uva da vino comune e uva da vino varietale superino i 600 q.li/ ettaro;

ESAMINATA la nota del 4 aprile 2019, n. 15989, con la quale l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) ha trasmesso, a seguito degli esiti della consultazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le rese benchmark 2018 uva da vino calcolate sulla base delle procedure stabilite dal citato decreto 29 maggio 2015;

VISTO il decreto n. 29967 del 22 novembre 2017, con il quale è stata definita la procedura di approvazione delle rese benchmark;

VISTO l’esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 8 aprile 2019, prot. 16367;

RITENUTO necessario, per consentire la corretta gestione dei Piani assicurativi individuali (PAI), approvare le rese benchmark trasmesse dall’ISMEA con la citata nota del 4 aprile 2019 n. 15989,

 

DECRETA

Articolo 1

(Rese benchmark dell’uva da vino)

1. Sono approvate le rese benchmark definitive 2018 per l’uva da vino, riportate nell’elenco allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le rese benchmark di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e rese disponibili per la compilazione e rilascio dei Piani assicurativi individuali (PAI) nell’ambito del Sistema integrato di gestione dei rischi (SGR).

 

L’AUTORITÀ DI GESTIONE

Dott. Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

 

ALLEGATO