Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro la Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura, avverso la decadenza parziale dai benefici erogati in relazione al sostegno comunitario per la ristrutturazione/conversione di vigneti.
Consiglio di Stato - Sezione Seconda - Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 03965/2013
OGGETTO: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento per le politiche europee.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Armando Mergè, in qualità di rappresentante della Femar Vini s.r.l., contro Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura, e nei confronti di Agea, Fata Assicurazioni, avverso la decadenza parziale dai benefici erogati in relazione al sostegno comunitario;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 2123 del 17 ottobre 2013, con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento per le politiche europee, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato.
1.) La società ricorrente impugna il provvedimento n. 250327 dell’8 giugno 2011 della Direzione Regionale Agricoltura, di decadenza parziale dei benefici erogati in relazione al sostegno comunitario per la ristrutturazione/conversione di vigneti.
2.) Giova premettere che, con atto di concessione prot. n. 74 del 13 maggio 2004, alla ricorrente era stato assegnato un sostegno comunitario, di cui ai regolamenti CE nn. 1493/1999 e 1227/2000, pari ad euro 56.260,25, per la riqualificazione di un’area viticola.
3.) Successivamente, con una comunicazione del 19 maggio 2006, la ricorrente segnalava che la superficie del vigneto ammessa a contributo e la superficie reale in corso di reimpianto avrebbero potuto non coincidere. La stessa operava, così, una rettifica della superficie di terreno destinata al reimpianto previamente dichiarata in sede di ammissione del contributo.
4.) Con provvedimento datato 8 giugno 2011, dopo aver esaminato le memorie difensive della società, il Dirigente dell’Area settore provinciale agricoltura, ha disposto la restituzione di euro 5.614,77 ed una quota a titolo di “sanzione” (ex art. 15-bis del Regolamento CE 1227/2000) pari a 5.614,77.
5.) Avverso l’anzidetto provvedimento, l’odierna ricorrente, in data 4 luglio 2011, proponeva ricorso gerarchico chiedendo l’annullamento della “sanzione” per insussistenza di dolo/colpa, atteso che è la ricorrente stessa ad essersi “autodenunciata”.
6.) Il 2 febbraio 2012, la società proponeva il presente ricorso straordinario.
6.1.) Con parere interlocutorio n. 3188/2015 veniva respinta l’istanza cautelare e si invitava l’Amministrazione a trasmettere la relazione ai ricorrenti, oltre a fornire delucidazioni sulla presumibile formazione del silenzio-rigetto su ricorso gerarchico al fine di verificare la tempestività dell’odierno ricorso.
7.) Con nota del 14 aprile 2016 l’Amministrazione ha adempiuto al predetto parere interlocutorio.
8.) La Sezione ritiene il ricorso irricevibile.
Alla luce della ricostruzione sul pregresso contenzioso instaurato in sede amministrativa dallo stesso ricorrente, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto (datato 2 febbraio 2012) sia stato presentato oltre il termine dei 120 giorni, prescritto dal d.P.R. n. 1199/1971, art. 9, comma 1, e da computare a partire dal 90mo giorno successivo alla presentazione (avvenuta in data 4 luglio 2011) del ricorso gerarchico.
P.Q.M.
la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
L'ESTENSORE
Francesco Paolo Tronca
IL PRESIDENTE F/F
Andrea Pannone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà