Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 08-05-2019
Numero provvedimento: 685
Tipo gazzetta: Nessuna

Regime di sostegno per ristrutturazione e riconversione di vigneti - Domanda per ottenere il contributo alla provincia delegata dalla regione con possibilità di pagamento anticipato del sostegno - Domanda del contributo per estirpazione e reimpianto dei vigneti - Mancata realizzazione delle strutture di supporto - Carenza da quantificare per verificare se l’amministrazione può limitarsi a richiedere indietro solo parzialmente il contributo erogato.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Azienda Agricola Fattorie dei Dolfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara D'Aquino, Nicola Marcuccetti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Brizzi in Firenze, via Emanuele Repetti 11; 

contro

Provincia di Pisa, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Antoniani, Silvia Salvini, con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Poggianti in Firenze, via della Stufa, 7; 
Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura non costituiti in giudizio; 
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Agea, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4; 

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della determinazione dirigenziale n. 455 del 31.1.2006, ricevuta in data 10.2.2006, della Provincia di Pisa di revoca del contributo di ristrutturazione concesso ai sensi del Reg. CE 1439/99 di Euro 24.094,07 ed il recupero dell'anticipo percepito, maggiorato della sanzione, dell'importo di Euro 28.912,88;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente a fruire integralmente del contributo concesso e, in subordine,

riconosciuta, nel caso di specie, l'applicazione del disposto di cui al punto 3.8 lett. s) della

delibera C.R n. 21 del 17.1.2001 e succ. m.i., nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente a

trattenere parte del contributo erogato con conseguente restituzione di un rimborso pari al

doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le

misure del piano, con condanna al risarcimento dei danni tutti causati alla ricorrente.

con i motivi aggiunti

- della determinazione dirigenziale n. 4868 del 12.11.2008 con cui la Provincia di Pisa rettificava la precedente determinazione n. 455 del 31.1.2006 nella sola parte riguardante il contributo finanziario sulla ristrutturazione e riconversione vigneti di cui al reg. CE 1439/99, precisando di variare da Euro 24.094,07 ad Euro 25.643,42 il contributo finanziario riscosso e da Euro 28.912,88 ad Euro 30.772,10 la asserita somma da recuperare;

- della nota di Agea prot. 5075 datata 3.12.2008 ed i relativi allegati incogniti ivi richiamati, note prot. n. 18351 del 3.2.2006 e n. 283705 del 17.11.2008 dell’amministrazione territorialmente competente per la Regione Toscana;

e per l’accertamento

a) del diritto della ricorrente a fruire integralmente del contributo concesso e, in subordine, riconosciuta, nel caso di specie, l’applicazione del disposto di cui al punto 3.8 lett. s) della delibera C.R n. 21 del 17.1.2001 e succ. m.i.;

b) del diritto della ricorrente a trattenere parte del contributo erogato con conseguente restituzione di un rimborso pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure del piano;

e per la condanna

al risarcimento dei danni tutti causati alla ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e di Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Agea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’azienda ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe e, al fine di chiarire il contesto in cui erano maturati gli atti per essa lesivi, faceva presente quanto segue.

Con delibera del Consiglio Regionale 21/2001 la Regione Toscana approvava il piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi dell'art. 11 Regolamento CE 1493/99 e le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di accesso al regime di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti per l'esercizio finanziario 2000¬2001.

Gli imprenditori agricoli interessati potevano presentare domanda per ottenere il contributo alla provincia delegata dalla regione con possibilità di pagamento anticipato del sostegno previa prestazione di fideiussione; in tal caso l'intervento specifico deve essere completato entro due anni dal versamento dell'anticipo.

L’azienda ricorrente inoltrava domanda per ottenere l'assegnazione del contributo con pagamento anticipato per la estirpazione e reimpianto dei vigneti per una superficie di ettari 3.46.6.

La domanda veniva accolta con l'autorizzazione 81/2001 del 3.9.2001 per la estirpazione e reimpianto delle superfici vitate e con successiva determinazione dirigenziale 1900/2001 la Provincia di Pisa approvava l'elenco di liquidazione delle domande ammissibili determinando il contributo in € 25.643,49; di cui venne ordinata inizialmente la liquidazione per € 21.980,07, salvo verificare la disponibilità di fondi ulteriori.

Il pagamento avvenne in due fasi: la prima nel novembre 2002 e la seconda nel dicembre 2002.

In data 24.7.2003 la ricorrente richiedeva il collaudo ed in data 11.7.2005 presentava ulteriore la relazione agronomica, la fattura di acquisto delle barbatelle, consegnate nell'ottobre 2004 come da bolla di consegna anche se fatturate dal vivaista il 26.6.2005, e le fotografie dell'impianto.

L'impianto risultava pertanto completato nel corso del 2004, e dunque nel termine di due anni dal versamento dell'anticipo.

Con nota del 29.9.2005, la Provincia di Pisa comunicava all’Azienda Agricola l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso poichè il vigneto non risultava completato, stante la riscontrata assenza di pali e fili di sostegno, e la richiesta di collaudo del 2005 era tardiva in quanto presentata oltre i termini di due anni dal pagamento dell'anticipo.

L’Azienda presentava una relazione per contestare i rilievi della Provincia, ma all’esito del procedimento venivano revocati i contributi concessi.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dei Regolamenti CE 1493/1999 e 1342/02 e del Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai punti 3.7, 3.11 e 3.12.

L'Amministrazione ha errato nel ritenere che l'impianto non sia stato realizzato nel termine di due anni dal pagamento dell'anticipo, per non aver completato la ricorrente l'installazione dei pali e dei fili di sostegno, e partendo dall'errato presupposto che nel caso di specie non troverebbero applicazione né l'istituto della variante né quello della riduzione del contributo.

Le piante di vite sono state fornite dal vivaista nell'ottobre 2004, come provato dalle bolle di consegna sottoscritte dal destinatario, e sono state impiantate nello stesso anno come confermato da relazione tecnica dell'agronomo, anche se la fattura è stata emessa in data 25.6.2005 che coincide con il momento del pagamento che è differito trattandosi di un contratto sottoposto a condizione risolutiva laddove le piante si ammalino.

La non completa installazione dei pali e fili di sostegno da parte della ricorrente si è resa necessaria per salvaguardare le piante di vite ed evitare la rovina dell'impianto e quindi non si tratta di mancata realizzazione dell'impianto ma di una variante ammissibile per comprovati motivi di ordine tecnico o per sopravvenute cause di forza maggiore.

La variante si è resa necessaria poiché a causa della conformazione del terreno e del clima caldo umido nel periodo compreso da settembre fino a metà novembre 2004 la completa installazione di pali e fili a sostegno delle piante di vite entro il 2004 avrebbe compromesso integralmente l'impianto, con conseguente perdita delle piante di vite; la ricorrente riteneva necessario sospendere detta installazione e optare per una coltivazione ad alberello, egualmente proficua sotto il profilo colturale, che ha consentito una resa ottimale dell'impianto.

Si tratta di variante non in contrasto con le norme tecniche del Piano regionale e che non comportando interventi ulteriori non doveva essere preventivamente autorizzata.

Il secondo motivo contesta l’interpretazione data dall’Amministrazione sui requisiti per considerare completata l’opera; la mancanza dell'installazione dei pali e dei fili di sostegno non può comportare una valutazione di incompletezza in quanto la finalità del contributo è quella di consentire di piantare vigneti e soprattutto di salvaguardare e proteggere dette piantagioni per almeno dieci anni al fine di garantire che le somme erogate vengano effettivamente impiegate per il reimpianto e la conseguente produzione vinicola.

Il terzo ed il quarto motivo eccepiscono che in ogni caso la mancanza dei pali e dei fili poteva comportare una riduzione del contributo non la sua revoca in applicazione del punto 3.8 lett. s) del bando e che il parziale completamente dell’opera non poteva solo riferirsi alla superficie del vigneto da impiantare, ma anche al completamento dell’opera dopo la posa dei vitigni su tutto il terreno indicato nella domanda di contributo.

Presentava poi motivi aggiunti avverso una delibera che si era limitata a rettificare le somme oggetto della revoca e che ribadiva i motivi di ricorso illustrati con il ricorso principale.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Pisa che faceva presente di non aver più competenze in materia in seguito alla L. 56/2014 sul riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della successiva L.R. 22/2015 che ha riassegnato alla Regione Toscana le competenze a suo tempo delegate a partire dal 1.1.2016; chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio.

La Regione Toscana e l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura non si costituivano in giudizio.

L’AGEA si costituiva con mera comparsa di stile.

Va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio della Provincia di Pisa ex art. 111 c.p.c. poiché si tratta di ente ormai privo di competenze sulla materia cui è riconducibile il provvedimento oggetto del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

L’azienda ricorrente ha dimostrato che l’impianto dei vitigni acquistati è avvenuto entro i due anni dalla concessione del contributo erogato a novembre e dicembre 2002, non potendo considerarsi a tal fine la data della fattura del 25.6.2005 che è dipesa da ragioni di natura contabile, essendo stato postergato il pagamento al buon esito dell’impianto.

In considerazione della data della bolla di consegna delle barbatelle è ragionevole ritenere che l’impianto sia avvenuto entro la fine del 2004 ed in ogni caso nel provvedimento impugnato ci si limita a dire che non è determinabile l’epoca dell’impianto, mentre si sarebbero dovuto argomentare sul motivo per il quale la prospettazione della ricorrente non era plausibile.

E’, invece, ammesso dalla stessa ricorrente che non sono state installate le strutture di supporto, ma la stessa ritiene che si tratti di variante tecnica ammessa dal bando.

Tale prospettazione non è condivisibile: il punto 3.12 della delibera di CR 21/2001 consente le varianti purchè non modifichino la tipologia dell’intervento o altri elementi che comporterebbero una modifica del punteggio e dipendano da motivi di ordine tecnico non individuabili all’atto della richiesta. Ma la cosa più importante è che la variante doveva essere autorizzata, mentre la ricorrente non ha chiesto nulla durante l’esecuzione dell’impianto.

Orbene questo elemento è sufficiente per dire che la mancanza dei pali e dei fili non può essere considerata una variante che consentirebbe di ritenere l’opera completata.

La ricorrente ha giustificato la variante al progetto in base alle caratteristiche morfologiche del terreno e del clima caldo umido nel periodo che va da settembre a novembre, perchè palificare le barbatelle ne avrebbe compromesso l'impianto, ragion per cui era meglio optare inizialmente per una coltivazione ad alberello.

Ma la richiesta dell’autorizzazione alla variante serviva proprio a consentire all’Amministrazione di valutare se la ragione tecnica addotta giustificasse la variante adottata.

Di conseguenza l’opera per cui era stato richiesto il contributo non poteva considerarsi completata e la revoca appare sotto questo profilo giustificata.

E’ fondato, però, il quarto motivo di ricorso che sottolinea come la mancanza delle strutture di supporto doveva essere considerata come una carenza da quantificare per verificare se l’Amministrazione poteva limitarsi a richiedere indietro solo parzialmente il contributo ai sensi del punto 3.8 lett. s) del piano regionale. Non appare corretto quanto affermato nel provvedimento circa la riferibilità dell’esecuzione dell’opera al 80% solamente alla superficie del terreno interessata dall’impianto e non alle opere accessorie.

Nel bando al punto appena richiamato non c’è nessuno spunto testuale che giustifichi l’interpretazione restrittiva adottata dall’Amministrazione.

Per tale aspetto è opportuno disporre l’annullamento del provvedimento impugnato affinchè l’Amministrazione effettui una valutazione sull’incidenza percentuale della mancanza delle opere di sostegno sull’esecuzione dell’opera, per verificare se incidano più o meno del 20% così da giustificare eventualmente una restituzione parziale del contributo.

Vista la costituzione ai soli dell’estromissione da parte della Provincia di Pisa e la comparsa di stile per AGEA appare giustificata la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere