Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 13-05-2019
Numero provvedimento: 1316
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM per il comparto vitivinicolo - Domanda di annullamento del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive relative a progetti presentati ai sensi del bando "Investimenti" campagna 2012/13 - Requisiti di ammissibilità - Valutazione.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2013, proposto dalla Sapori di Sicilia di Bonuomo Graziana & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gurrieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Marrone in Palermo, via Valerio Villareale n. 47; 

contro

Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana - Dipartimento interventi strutturali, Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; 

nei confronti

Lombardo Vini Società Agricola s.s., Roof Garden s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; 

per l'annullamento

1) del D.D.G. n. 2828 dell'11/6/2013, pubblicato il 18/6/2013 di approvazione delle graduatorie definitive relative a progetti presentati ai sensi del bando "Investimenti" - campagna 2012/13, nella parte in cui esclude la ricorrente, e della comunicazione dell’esclusione;

2) degli atti e delle procedure di istruttoria prodromiche alle decisioni di cui al punto 1;

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, compreso, qualora occorra, il D.D.G. n. 1846 del 26/4/2013, di approvazione della graduatoria provvisoria, anche nella parte in cui la collocazione delle ditte non rispetta l'art. 10 del bando in termini di “priorità”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Ragusa e dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del D.D.G. n. 2828 del 11.06.2013, di approvazione delle graduatorie definitive concernenti il programma di finanziamenti previsti dalla “Misura Investimenti” - Campagna 2012/13 - promossa dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli (OCM) per il comparto vitivinicolo, nella parte in cui detto provvedimento esclude l’impresa ricorrente, originariamente collocatasi al 7° posto della medesima graduatoria, in quanto “a seguito di controllo effettuato a livello centrale, è emerso che la relazione tecnica e il business plan risultano non esaustivi e incoerenti rispetto a quanto previsto dal bando e sono riferiti ad un settore produttivo diverso da quello oggetto di intervento”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e L.R. n. 10/1991 e carenza ed inidoneità della motivazione - Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. - Violazione del bando lex specialis e in particolare dell'art. 6”.

Secondo la società ricorrente, posto che l’art. 6 punto 2) del bando non comprenderebbe alcuna prescrizione diretta alla dichiarazione (o ad altro incombente) riguardante il “settore produttivo”, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per palese genericità della motivazione.

2) “Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, della lex specialis e del suo art. 6 - Eccesso di potere per carenza ed insufficienza di istruttoria, travisamento e perplessità - Violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione”.

La società ricorrente ha dedotto che l’istanza di ammissione alla procedura preciserebbe con chiarezza che la “domanda di aiuto” è riferita ad “Investimenti Pns Vino — Campagna 2012-2013”, e tali indicazioni sarebbero altrettanto chiaramente contenute anche nei quadri C1) (“Produzione vini”), D) e E) (“impianto trasformazione conservazione commercializzazione vino”). Inoltre la relazione tecnica conterrebbe tutti gli elementi prescritti dall’art. 6, punto 2), del bando (organizzazione dell’azienda, descrizione del progetto, risultati economici dell’ultimo esercizio, mercati serviti e il piano delle vendite, piano degli investimenti, piano finanziario e le fonti di finanziamento, crono-programma degli investimenti) e anche il business plan, redatto utilizzando il file reso disponibile dall'Assessorato alle Risorse Agricole ed Alimentari, sarebbe coerente con le prescrizioni del bando.

Si è costituita l’Amministrazione regionale intimata, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. La difesa erariale - oltre a chiedere l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le imprese ammesse al finanziamento comunitario secondo la graduatoria regionale definitiva - ha contestato punto per punto le censure formulate in ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

All’udienza camerale del 9 ottobre 2013, fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata rinviata al merito.

Alla pubblica udienza di discussione, presenti le parti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Va in primo luogo rilevata la tardività della memoria della società ricorrente, depositata in data 19 febbraio 2019. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che “i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm.” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27-07-2017, n. 3705). Nel caso di specie, rispetto all’odierna udienza di discussione del 20 febbraio 2019, il deposito della memoria della ricorrente, avvenuto in data 19 febbraio 2019, non rispetta il termine perentorio di trenta giorni liberi. Occorre, pertanto, disporne lo stralcio dagli atti del giudizio.

Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame della richiesta, formulata dalla difesa erariale, di integrazione del contraddittorio, oltre che nei confronti delle due imprese evocate in giudizio dalla ricorrente e non costituite, anche nei confronti di tutte le altre imprese presenti nella graduatoria regionale definitiva in quanto il ricorso è infondato nel merito.

La difesa erariale nella propria memoria difensiva ha ricostruito l’iter procedimentale, che ha portato all’esclusione della società ricorrente, che giova succintamente riportare:

- l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, in data 21.02.2013 pubblicava il bando relativo alla campagna finanziamenti 2012/2013 che prevedeva la presentazione delle domande di partecipazione ai competenti Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (IPA), i quali, una volta eseguita l'istruttoria tecnica sulle domande, avrebbero stilato una graduatoria provinciale da trasmettere, poi, al Dipartimento Investimenti Strutturali. Detto Dipartimento, infine, unificate le varie graduatorie provinciali, avrebbe stilato una graduatoria regionale provvisoria;

- con D.D.G. 1846 del 26.04.2013, veniva approvata la graduatoria provvisoria avverso la quale proponeva ricorso in via amministrativa l'impresa “Az. Vitivinicola Martorana” di Farruggia Maria Giovanna;

- la Commissione di valutazione all’uopo istituita confermava la correttezza dell’operato IPA di Agrigento posto che la relazione tecnica, presentata a sostegno della domanda di finanziamento, non descriveva in modo esaustivo l’organizzazione dell’azienda, il progetto da finanziare, i mercati serviti, il piano delle vendite, il piano di investimento in violazione degli artt. 3 e 6 del bando regionale di concorso;

- conclusa la valutazione del ricorso proposto dalla Sig.ra Farruggia Maria Giovanna, la Commissione, visto quanto segnalato dalla ricorrente in merito all’esistenza di una serie di altri progetti analoghi proposti negli Ispettorati siciliani a firma del medesimo tecnico (Dr. Prof. Sebastiano Ventura), effettuava una verifica dalla quale emergeva che il suddetto tecnico aveva presentato ulteriori cinque progetti, tra i quali quello della società ricorrente che, per quanto in un primo momento giudicati ammissibili dall'IPA competente, presentavano una impostazione formale e sostanziale analoga a quella del progetto escluso all'esito del ricorso della Sig.ra Farruggia;

- conseguentemente, con D.D.G. n. 2828 del 11.06.2013, l’Assessorato approvava la graduatoria regionale definitiva, sancendo con identica motivazione l’esclusione delle imprese in questione tra cui la società ricorrente in quanto “la relazione tecnica e il business plan risultano non esaustivi e incoerenti rispetto a quanto previsto dal bando e sono riferiti ad un settore produttivo diverso da quello oggetto di intervento”.

Ciò posto, il Collegio osserva che l’art. 3 del bando, alla voce “requisiti di ammissibilità”, prevede espressamente che “le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che si intende realizzare”, nonché “presentare la documentazione di cui al successivo art. 6”, il quale, indica minuziosamente gli elementi che la relazione tecnica ed il businness plan devono possedere.

Orbene, a fronte di quanto previsto dal bando, l’Amministrazione resistente ha ritenuto che, se certamente la mancata presentazione della relazione tecnica è motivo di esclusione in forza delle sopra citate disposizioni, identica soluzione deve trarsi nel caso in cui la relazione sia formalmente presentata ma risulti, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, assolutamente inidonea ad assolvere lo scopo per cui è richiesta. In particolare, è stato ritenuto che i documenti presentati dall’odierna ricorrente non chiarissero in che modo l’aiuto comunitario potesse incrementare il rendimento globale dell'impresa e che non possedessero quel livello di dettaglio elevato a condizione di ammissibilità dal combinato disposto degli artt. 3 e 6 del bando.

Il Collegio ritiene che una siffatta valutazione - in disparte ogni possibile considerazione sul fatto che la relazione proposta dalla ricorrente fosse identica alle relazioni presentate da altre cinque imprese, - risulta legittima in quanto connotata da discrezionalità tecnica, non soggetta a sindacato del G.A. se non nei casi di sviamento logico o contraddittorietà ictu oculi rilevabile, il che non è dato ravvisare nel caso di specie in cui l’esclusione della ricorrente è stata determinata dalla sostanziale inadeguatezza della relazione tecnica e del businness plan requisiti essenziali, per la partecipazione alle procedure di aiuto comunitario.

Destituita di fondamento risulta infine la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto in materia di appalti pubblici dall’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e riproposto con formulazione più stringata dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e di cui la difesa di parte ricorrente assume l’applicazione analogica alle procedure come quella in esame volte alla concessione di finanziamenti pubblici.

Anche ad ammettere che tale principio trovi applicazione al di fuori della materia degli appalti pubblici, non può non rilevarsi come l’esclusione della società ricorrente sia stata disposta sulla base della disposizione della bando, peraltro non impugnato in parte qua, che prevedeva i “requisiti di ammissibilità” (art. 3) e che anche in materia di appalti tale principio non può certamente essere invocato allorché l’incompletezza o l’irregolarità dell’offerta tecnica siano tali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul suo contenuto.

In definitiva deve ritenersi che l’Amministrazione ha agito nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei principi che regolano le procedure di finanziamento, come quella in esame e che, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del resistente Assessorato; nulla deve, invece, statuirsi nei riguardi delle controinteressate Lombardo Vini Società Agricola s.s. e Roof Garden s.r.l., non costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge; nulla spese nei riguardi delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

Raffaella Sara Russo, Referendario