Autorizzazione all’organismo denominato “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”, registrata in ambito Unione europea.
(Decreto 06/06/2019, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1279 del 9 dicembre 2013 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177”, che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l’art. 4 relativo all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono state definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;
Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con legge n. 97 del 9 agosto 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con legge n. 97 del 9 agosto 2018;
Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 11283 del 7 giugno 2016 con il quale l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari n.6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”;
Vista la nota n. 7/D/19 del 18 aprile 2019 con la quale il “Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”, l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.”;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti dall’ “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione)
L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari n.6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 7 giugno 2019.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Vigilanza)
L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
2. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia” a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’ “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)