Dequalificazione del vino da IGT a vino rosso o bianco comune - Detenzione e vendita di vino comune rosso o bianco quale vino IGT - Frode nell'esercio del commercio - Mancata assunzione di una prova decisiva - Perizia sulla natura e qualità del vino venduto.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Giulio Sarno - Relatore: dott. Angelo Matteo Socci)
sul ricorso proposto da: RINALDI LUCIANO nato a MONTOPOLI IN VAL D'ARNO il 10/01/1948
avverso la sentenza del 01/06/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Luciano Rinaldi alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 56 e 515, cod. pen. (accertato il 29 agosto 2012), 81 e 515 cod. pen. (accertato il 24 settembre 2012 e comunque commesso tra il 30 maggio 2012 e la data di accertamento).
2. Ricorre per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (artt. 56, 515, 81 e 515 cod. pen.); mancata assunzione di una prova decisiva (perizia sulla natura e qualità del vino venduto); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in considerazione della ritenuta prova attraverso le fatture provenienti dal coimputato Consoli. Vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio in quanto da un lato si ritiene provata la condotta attraverso la documentazione in atti e dall'altro si ritiene di giustificare il trattamento sanzionatorio con la condotta processuale dell'imputato (omessa collaborazione per l'accertamento dei fatti).
2. 1. Con successiva memoria l'imputato rappresenta la mancanza di accertamenti sul momento della dequalificazione del vino da IGT a vino rosso o bianco comune e ribadisce l'assenza di prova in relazione all'utilizzazione di documenti provenienti da un coimputato.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come dalla documentazione acquisita (in particolare dalle fatture di acquisto del vino) si trattava di vino comune rosso o bianco poi detenuto ed in parte venduto quale vino IGT, inoltre il ricorrente aveva chiesto alla sua dipendente di aggiungere in una fattura la dicitura IGT (non originariamente apposta dal venditore) e aveva anche richiesto al venditore una bolla di accompagnamento per vino IGT. Il ricorso, su questi punti, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione; reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. Anche relativamente al momento della avvenuta dequalificazione del vino, da IGT a vino comune, si deve rilevare che come emergente dalle fatture il vino era stato acquistato come vino comune, come adeguatamente motivato nelle decisioni di merito. È inammissibile Il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).
4. Relativamente all'omessa assunzione di una prova decisiva, la perizia sulla qualità del vino, si deve rilevare che la perizia non è mai una prova decisiva: «La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 27093601).
Nel caso in giudizio la Corte di appello poi adeguatamente motiva sulla inutilità di una perizia in relazione all'oggetto dei reati in contestazione, in relazione alle prove documentali già acquisite. Del tutto generico il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto la decisione impugnata adeguatamente motiva sulla pena in relazione alla modalità della condotta, al numero delle bottiglie detenute e poi vendute e alla condotta dell'imputato. La condotta dell'imputato è solo uno degli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata e, peraltro, non determinante per il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza limitandosi solo a considerare contraddittoria la motivazione sul suo comportamento processuale, senza affrontare gli altri argomenti della decisione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 aprile 2019
Depositata in cancelleria il 3 giugno 2019