Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 18-07-2018
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 05-09-2018
Numero gazzetta: 206

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793).

(Decreto ministeriale 18/07/2018, pubblicato in G.U. 5 settembre 2018, n. 206)

Il Decreto ministeriale 18 luglio 2018, in vigore dal 6 settembre 2018 e riportato nel testo ggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.M. 9 aprile 2020, è stato abrogato dall'art. 14, comma 8, D.M. 20 maggio 2022, prot. n. 229771.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche;

Visto regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;

Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e s.m.i. e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale» ed in particolare l'art. 7 sulle disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modifiche e integrazioni, relativo alle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261, che disciplina il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, recante l'istituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»;

Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica;

Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007;

Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN;

Ritenuto opportuno semplificare i procedimenti inerenti l'esame delle istanze di inserimento di nuove tipologie di corroboranti ed armonizzare le disposizioni del presente decreto al decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2013 (articoli 1 e 17);

Considerato che la Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha espresso parere favorevole all'inserimento di quattro nuovi prodotti nell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, nel corso delle riunioni svoltesi in data 10 maggio 2016 e 20 dicembre 2016;

Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, atteso che il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilità e rintracciabilità garantisce un sistema di rintracciabilità adeguato anche per il sistema di produzione biologico;

Ritenuto opportuno rafforzare il sistema di tracciabilità nella filiera risicola biologica utilizzando gli strumenti di raccolta ed elaborazione delle informazioni sul settore risicolo facenti capo all'Ente nazionale risi;

Ritenuto altresì opportuno redigere un testo consolidato ed aggiornato per l'attuazione dei regolamenti europei relativi alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici volto ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2018;


Decreta:


Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di:

a. Produzione vegetale;

b. Produzione animale;

c. Prodotti trasformati;

d. Norme di conversione;

e. Norme di produzione eccezionale;

f. Etichettatura;

g. Controllo;

h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.

2) Ai fini del presente decreto si intende:

a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

b. per Organismo di controllo: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018.

3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'Allegato 1 del presente decreto.


Art. 2 

Produzione vegetale 

1) Nel rispetto  dei  principi  agronomici  riferiti  all'art.  12, paragrafo 1, lettere b)  e  g)  del  regolamento  CE  n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione  delle  malattie  è mantenuta mediante  il  succedersi  nel  tempo  della  coltivazione  di  specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento. 

2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi. 

3) In deroga a quanto riportato al comma 2: 

a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi; 

b. il riso può succedere a se stesso per un massimo di  tre  cicli seguiti  almeno da  due cicli di colture principali  di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa; 

c. gli ortaggi a foglia a ciclo  breve  possono  succedere  a  loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente  ai  tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; 

d. le colture da taglio non succedono a se  stesse. A  fine  ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio  è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure  da un sovescio. 

4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di novanta giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva. 

5) Tutte le valutazioni di  conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo  conto  dell'intero  avvicendamento;  le sequenze colturali che prevedono la presenza di una  coltura  erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili. 

6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si  applicano alle coltivazioni legnose da frutto. 

7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  per  gli ambiti  territoriali  soggetti  ad  ordinari  vincoli  pedoclimatici, possono  adottare  ulteriori  specifiche  deroghe  se  supportate  da adeguata documentazione scientifica e previo  parere  di  conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero. 

8) I documenti giustificativi, di cui all'art.  3, paragrafo 1  e all'art. 5,  paragrafo  1  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di  cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai  prodotti  per  la protezione dei vegetali contro i  parassiti  e  le  malattie  di  cui all'allegato II del regolamento (CE) n.  889/08,  sono  rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2  del  regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile. 

9) Qualora la necessità di un intervento non sia  riportata  nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento  giustificativo  è  rappresentato  da  uno  dei documenti di seguito elencati che riguardano, se  del  caso,  ciascun singolo impiego: 

a. relazione tecnico agronomica; 

b. certificato di analisi del terreno; 

c. relazione fitopatologica; 

d. carta dei suoli; 

e. bollettini meteorologici e fitosanitari; 

f. modelli fitopatologici previsionali; 

g. registrazione delle catture su trappole entomologiche. 

10) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1  del regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo  nazionale  è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco  dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica»,  del  decreto legislativo n. 75/2010. 

11) Possono  essere  utilizzati  in  agricoltura   biologica,   se accompagnati da apposita  dichiarazione,  rilasciata  dal  fornitore, attestante che  la  produzione  degli  stessi  non  sia  avvenuta  in allevamenti industriali, i seguenti prodotti: 

a. letame; 

b. letame essiccato e pollina; 

c.  effluenti  di  allevamento  compostati   compresi   pollina   e stallatico compostato; 

d. effluenti liquidi di allevamento; 

e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine  animale o digestati con materiale  di  origine  vegetale  o  animale  di  cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008. 

12) Il termine «allevamento industriale» a cui  si  fa  riferimento nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08,  si  riferisce ad un allevamento in cui  si  verifichi  almeno  una  delle  seguenti condizioni: 

a. gli animali siano tenuti  in  assenza  di  luce  naturale  o  in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta  la durata del loro ciclo di allevamento; 

b.  gli  animali  siano  permanentemente  legati  o  stabulati   su pavimentazione esclusivamente grigliata  o,  in  ogni  caso,  durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano  di  una zona di riposo dotata di lettiera vegetale. 

13) Le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio  e  sentite le organizzazioni professionali agricole, possono  disporre  che  nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame  di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Le regioni e Province autonome di Trento e  Bolzano  comunicano  al Ministero le deroghe concesse  entro  trenta  giorni  dalla  data  di concessione. 

14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente decreto, purchè impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.

Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza.

Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonchè la destinazione d'uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del regolamento (CE) 1107/2009.

Le linee guida per la presentazione del dossier di richiesta di approvazione di un "corroborante" sono riportate nell'Allegato 3 del presente decreto.

 
Art. 3 

Produzione animale 

1) Ai sensi dell'art.  8,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n. 889/08, la scelta della razza  in  apicoltura  deve  privilegiare  le razze autoctone secondo la loro  naturale  distribuzione  geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siculo  (limitatamente  alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti. 

2) Nel caso in cui non risultino disponibili animali  biologici  in numero sufficiente possono essere introdotti  animali  non  biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da  2  a 5) e all'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008. 

3) La regione o la Provincia autonoma di Trento e  Bolzano  ove  è stata presentata la notifica di attività  con  metodo  biologico  è l’Autorità competente, a cui  si  fa  riferimento  nel  paragrafo  4 dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,   incaricata   di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle  percentuali  massime di mammiferi femmine non biologici  consentite  per  il  rinnovo  del patrimonio. 

L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorità competente. 

L'Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

4) L’operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all’art. 9, paragrafo 1 del regolamento n. 889/08, mette a disposizione delle autorità competenti e del proprio organismo di controllo la documentazione comprovante l’indisponibilità sul mercato di animali biologici.

Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L’assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.

5) Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera a), paragrafo 4 dell'art. 9 del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  si intende un ampliamento delle «unità di  produzione»,  definite  alla lettera f), art. 2 del regolamento (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione  almeno  pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie. 

6) Gli accordi di cooperazione, previste al paragrafo 3 dell'art. 3 del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  non  possono  contribuire  alla determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda». 

7) Con riferimento all'elenco di  cui  all'art.  12,  paragrafo  3, lettera e), del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede  il  numero massimo di  avicoli  contenuto  in  ciascun  ricovero,  la  categoria «pollastrelle» è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii). 

8) In  riferimento  all'art.  12,  paragrafo  5,  comma   2,   del regolamento (CE) n. 889/2008 il Ministero, sentito il Tavolo  tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al D.D.  n.  631  del  9 aprile 2013, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento. 

9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 8, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. 

10) Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto  v)  della lettera b) dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e per  «aree di pascolo comune» di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono: 

a. aree di proprietà di enti pubblici; 

b. aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766  e  successive modifiche; 

c. aree su cui gravano, in ogni caso,  diritti  di  uso  civico  di pascolo. 

11) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sono  le Autorità competenti a  stabilire,  qualora  occorra,  se  l'area  di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi «area di pascolo comune», anche nel caso di  aree derivanti da  forme  di  accordo  privato  di  gestione  dei  pascoli debitamente regolamentate e registrate. 

12) I documenti giustificativi relativi a: 

a. «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17  del  regolamento (CE) n. 889/2008; 

b. rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008; 

c.  «rispetto  della  disposizione»  relativamente  al  divieto  di vendita del prodotto  con  la  denominazione  biologica  in  caso  di applicazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008; 

d. «uso di alimenti non  biologici  di  origine  agricola»  di  cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 889/2008; 

e. «ricorso alle deroghe» di cui all'art. 47 del  regolamento  (CE) n. 889/2008;  corrispondono alle ordinarie  registrazioni  aziendali  nel  rispetto dalla vigente normativa nazionale. 

13) Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008, sono consentite a  seguito  del  parere  obbligatorio  e vincolante  di  un  medico   veterinario   dell’Autorità   sanitaria competente per territorio.

Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 è inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale;  per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è  reso  al singolo  allevamento,  al  permanere  delle  condizioni  che  l'hanno determinata, per motivi di sicurezza  o  al  fine  di  migliorare  la salute, il benessere o l'igiene degli animali.    

Le pratiche di cui al presente comma devono  essere  effettuate  in conformità a quanto previsto  dal  punto  19  (Mutilazioni  e  altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146  del  26  marzo 2001 e  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  degli animali.    

L'Organismo  di  controllo  a  cui  l'operatore  è   assoggettato, preventivamente  informato  dallo  stesso  operatore,   verifica   il rispetto delle procedure stabilite. 

14) Le condizioni climatiche avverse,  che  possono  minacciare  la sopravvivenza degli alveari  e  che  consentono  l'alimentazione  con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art.  19, paragrafo 3 del regolamento (CE) 889/08, sono quelle  che,  a  titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate: 

a.  disponibilità    alimentari    non    sufficienti,    intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti  di  bottinatura», nettare, polline e melata; 

b. rischio di diffusione di stati infettivi. 

15) Per la realizzazione del vuoto sanitario  nell'allevamento  dei volatili, di cui al paragrafo 5, art.  23  del  regolamento  (CE)  n. 889/2008, il periodo durante  il  quale  il  parchetto  esterno  deve essere lasciato a  riposo  tra  l'allevamento  di  un  gruppo  ed  il successivo non è inferiore a quaranta giorni. 

16) Per  «mangimi»,  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  32  del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi così come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3  del regolamento (CE) n. 767/2009. 

17) L’autorità competente  che  stabilisce  il  numero  di  unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente.    

Le Autorità competenti tengono conto, a titolo orientativo,  delle tabelle riportate in allegato IV del regolamento  (CE)  n.  889/2008, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 e della  direttiva 91/676/CEE.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo. 

18) La cera, di cui al paragrafo 5  dell'art.  38  del  regolamento (CE) 889/08,  intesa  anche  come  fogli  cerei  pronti  all'uso,  è ottenuta  da  operatori  sottoposti  al  sistema  di  controllo   che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione  della  cera, la tracciabilità e l'origine della stessa. 

19) E' concessa l'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle "Descrizioni e condizioni per l'uso", avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito nel piano di gestione dell'unità di allevamento biologico di cui all'art. 74, paragrafo 2, punto c) del regolamento (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale. 

                              

Art. 4 

Prodotti trasformati 

1) Ai sensi del paragrafo 2, lettera a), art. 19,  del  regolamento (CE) n. 834/2007 per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola», si intende un prodotto in cui  gli  ingredienti di  origine  agricola  rappresentano  più  del  50%  in  peso  della totalità degli ingredienti.  

2) Ai sensi dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la  trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato  dal  Ministero  qualora sia dimostrato,  in  modo  adeguato,  che  non  esiste  alcun  metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. 

3) In deroga a quanto stabilito dalla disposizione europea  di  cui al paragrafo 2 del  presente  articolo,  ed  in  attesa  del  riesame previsto all'art. 27, paragrafo 3,  lettera  a)  del  regolamento  n. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e  del  nitrato  di potassio,  nel  rispetto  delle  condizioni  specifiche   poste   dal regolamento,  senza  l'obbligo  di  alcuna  dimostrazione  da   parte dell'operatore che intenda utilizzarli. 

4) La deroga indicata al comma 3 non si applica per  la  produzione di prosciutti con osso e culatelli.  In  tal  caso,  l'operatore  che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di  potassio, è  tenuto  a  fornire  al  Ministero  adeguata  dimostrazione  circa l'inesistenza di  un  metodo  tecnologico  alternativo  in  grado  di offrire  le  stesse  garanzie  e/o   di   preservare   le   peculiari caratteristiche del prodotto. 

                              

Art. 5 

Periodo di conversione 

1) Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento (CE) n. 834/2007, l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del decreto ministeriale n. 2049  del 1° febbraio 2012. 

2) Ai sensi del paragrafo  2,  art.  36  del  regolamento  (CE)  n. 889/2008,  l’Autorità  competente  può  decidere   di   riconoscere retroattivamente  quale  periodo  di  conversione  eventuali  periodi anteriori al periodo di cui al comma 1 del presente articolo. 

3) Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano effettuano il riconoscimento retroattivo  in  conformità  alla  procedura  di  cui all'Allegato 4 del presente decreto. 

                               

Art. 6 

Norme di produzione eccezionali 

1) La stabulazione fissa, ai sensi  dell'art.  39  del  regolamento (CE) n. 889/2008, è autorizzata nelle «piccole aziende», intese come quelle con una consistenza totale di cinquanta animali. 

2) I «prodotti» di cui al primo comma dell'art. 41 del  regolamento (CE) n. 889/2008, che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi i prodotti dell'alveare. 

3) In caso di prima  costituzione,  rinnovo  o  ricostituzione  del patrimonio avicolo,  è  concessa  l'introduzione,  nelle  unità  di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi  non  biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42,  lettera  a)  del regolamento (CE) n. 889/2008. 

4) L'autorizzazione, di cui all'art. 42 b) del regolamento (CE)  n. 889/2008, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle  disposizioni  del  capo  2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n.  889/2008,  è  concessa  dalle regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano in conformità alla procedura  descritta  nell'Allegato  5,  punto  2  del  presente decreto. 

L'operatore biologico che  introduce  nella  propria  azienda  tali pollastrelle mette a disposizione delle Autorità  competenti  e  del proprio Organismo di  controllo  copia  della  «Comunicazione  inizio ciclo  di  allevamento  di  pollastrelle  allevate  con  metodi   non biologici nel rispetto delle  pertinenti  disposizioni  del  capo  2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008», di cui al  facsimile A, Allegato 5, del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all’Autorità competente come  previsto  dall'Allegato  5, paragrafo 1.1.

L'operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  relativamente  al  periodo   di conversione di sei settimane  per  le  pollastrelle  non  biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008. 

5) Il produttore che intenda  allevare  pollastrelle  nel  rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente  attenersi  alla procedura descritta nell'Allegato 5 paragrafo 1 del presente decreto. 

6) Al fine di verificare la mancata disponibilità di  cera  grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica,  di  cui  alla lettera a), art. 44 del regolamento  (CE)  n.  889/2008,  l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e  del  proprio Organismo  di  controllo  idonee  prove  atte   a   dimostrare  tale indisponibilità.    

La documentazione comprovante l’indisponibilità è  costituita  da un minimo di due richieste di acquisto ad  altrettanti  fornitori  di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera  biologica e dalle relative risposte negative. La  mancata  risposta,  entro  il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento  dalla  richiesta, equivale a risposta negativa. 

7) La dimostrazione di assenza di sostanze  non  autorizzate  nella cera utilizzata, di cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell'art.  44  del regolamento (CE) n. 889/2008, deve  essere  supportata  da  risultati analitici. 

8) Ai sensi dell'art.  47  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  in  determinate zone  del  proprio  territorio,  autorizzano  l'uso  di  mangimi  non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo  non superiore ad un anno e nella misura corrispondente  alla  perdita  di produzione foraggera.    

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo  dell'art. 47  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  è   rappresentato   dalla concessione della deroga rilasciata dalle regioni  o  dalle  Province autonome di Trento e Bolzano.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al  fine  di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro trenta  giorni comunicano al Ministero il rilascio delle stesse. 

9)  L’autorità  competente  per  l'approvazione   dei   piani   di conversione di cui all'art. 40, comma 1,  lettera  a)  punto  v)  del regolamento (CE) n. 889/2008,  per  la  produzione  parallela  è  la regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano,  previo  parere  di ammissibilità da parte dell'Organismo di controllo. 

                               
Art. 7 

Etichettatura 

1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che  compare  in etichetta ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a)  regolamento (CE) n.  834/2007,  è  rappresentato  dal  codice  attribuito  dalla competente  autorità  del   Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di  controllo  al  momento della autorizzazione ad operare.    

Il numero di codice è  composto  dalla  sigla  «IT»,  seguita  dal termine  «BIO»,  seguito  da  numero  di  tre  cifre,  stabilito  dal Ministero, e deve essere  preceduto  dalla  dicitura:  «Organismo  di Controllo autorizzato dal MIPAAF». 

2) In relazione all'obbligo di assicurare un sistema  di  controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27,  paragrafo  13  del  regolamento (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti  in  tutte  le  fasi della produzione, preparazione  e  distribuzione,  gli  Organismi  di controllo attribuiscono un numero di codice  a  tutti  gli  operatori controllati. 

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa: 

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF

 Operatore controllato n.

IT BIO XXX

XXXX


4) Tale dicitura deve essere collocata nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE.

5) Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.


Art. 8

Sistema di controllo
 
1) Le operazioni di gestione di  centri  di  raccolta  di  prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono  da considerarsi attività  per  le  quali  è  necessario  rispettare  i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28  del regolamento CE n. 834/2007.

2) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate  al sistema di controllo di cui  all'art.  27  del  regolamento  (CE)  n. 834/2007.

A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica di produzione con metodo biologico, a meno che l'esecutore non sia un soggetto a sua volta inserito nell'elenco nazionale degli operatori biologici. In tal caso il mandatario conserva  il certificato di conformità del soggetto esecutore.    

Nel caso in  cui  l'esecutore  non  sia  un  operatore  notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di  rispettare  le  norme  relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al  sistema  di controllo previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,  è contenuto,  in  forma  scritta,  nel  contratto  tra   operatore   ed esecutore.

3) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 834/2007, sono esentati dall'applicazione del medesimo  articolo  gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al  consumatore o utilizzatore  finale  in  imballaggio  preconfezionato  e  che  non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non  in connessione con il punto vendita, non  importino  gli  stessi  da  un Paese terzo o  non  abbiano  affidato  tali  attività  a  terzi.  Un magazzino in  connessione  al  punto  vendita,  è  un  magazzino  di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

Affinchè   i   prodotti   possano   essere   considerati   venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore  o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

4) L'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non  si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.

5) Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale  del  1°  febbraio 2012, n. 2049, gli Organismi di  controllo  rilasciano  il  documento giustificativo associandolo alla notifica  presentata  dall'operatore controllato, nei termini  e  secondo  le  modalità  stabilite  nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012.

6) Le prove documentali di cui al  paragrafo  1  dell'art.  78  del regolamento  (CE)  n.  889/08,  sono  contenute  nella  dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63,  paragrafo  2 del regolamento (CE) n. 889/08.

7) Ai sensi del paragrafo 4,  art.  78,  del  regolamento  (CE)  n. 889/08, il termine temporale entro  cui  l'operatore  deve  informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di  dieci giorni nei casi di spostamento in zone  non  conformi  ai  sensi  del paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08.

Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1,  art.  13  del regolamento (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e  trasmissione  del  Programma  annuale  di  produzione zootecnica di cui al decreto  ministeriale  del  9  agosto  2012,  n. 18321.

8) I produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare,

a. nelle denunce rese all'Ente nazionale risi ai  sensi  del  regio decreto-legge 2  ottobre  1931,  n.  1237,  convertito  in  legge  21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., e,

b. nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  2017/1185  della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, in  modo  distinto  le  superfici  e  le  produzioni   convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed  il  proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.

9) I detentori di risone biologico sono obbligati a  dichiarare  le quantità di risone, riso semigreggio, riso  lavorato  e  rotture  di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali,  biologiche e in conversione all'agricoltura biologica:

a.  nella  denuncia  delle  scorte  al  31  agosto,  resa  all'Ente nazionale  risi  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2017/1185   della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e

b. nei  registri  obbligatori  e  nelle  denunce  periodiche  delle scorte, rese all'Ente nazionale risi entro il 15 di ogni mese, con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.

10) Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale risi all'atto di ogni trasporto di risone, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., deve contenere  l'indicazione della produzione distinta  tra  convenzionale,  biologica,  in  conversione all'agricoltura biologica.


Art. 9

Trasmissione di informazioni
 
1)  L'obbligo  degli  Organismi  di   controllo   di   trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 834/2007, è assolto con le  modalità  stabilite  dall'art.  6,  del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015.

2) Gli Organismi di controllo trasmettono le  informazioni  di  cui all'allegato 7  del  presente  decreto  con  le  modalità  stabilite dall'art. 6 del decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271.

3) Gli Organismi di controllo trasmettono, entro  il  31  marzo  di ogni anno, alle Autorità competenti, la relazione di  sintesi  sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente, di  cui all'art. 27, paragrafo 14 del regolamento (CE) n. 834/2007.

4) Ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 834/07 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 889/08 gli  Organismi  di  controllo  sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero  i dati relativi  agli  operatori  controllati  contenenti  le  seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:

a.  numero  degli  operatori  entrati  ed  usciti  dal  sistema  di controllo  nel  corso  dell'anno  precedente,  divisi  per  categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc);

b. informazioni  sulle  superfici  (in  ettari)  in  conversione  e biologiche e sulle rese  (in  tonnellate)  per  ciascun  orientamento produttivo (codici Eurostat);

c. informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici Eurostat);

d. informazioni sul tipo  di  attività  di  trasformazione  e  sul valore della produzione (codici Eurostat).

5) Il Ministero, per uniformare ed  agevolare  la  trasmissione  di detti dati,  invia  ogni  anno  in  tempo  utile  agli  Organismi  di controllo   appositi   moduli   elaborati   dall'Eurostat,   per   la compilazione in formato elettronico.
 

Art. 10

Norma transitoria per le sementi

1)  Per  l'uso  di  sementi  o  di  materiale  di   moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico -  art. 45 regolamento (CE) n. 889/2008, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, del decreto ministeriale 24 febbraio  2017, n. 15130 recante «Istituzione della banca dati  informatizzata  delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o  di  materiale di  moltiplicazione  vegetativa  non  ottenuti  con  il   metodo   di produzione biologico» si applica quanto segue.

2) Ai sensi del paragrafo  4,  art.  45  del  regolamento  (CE)  n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle  autorizzazioni  all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata al CREA -  Centro  di  ricerca  difesa  e  certificazione Milano.

3) Il CREA - Centro  di  ricerca  difesa  e  certificazione  Milano provvede,  in  particolare,  al   mantenimento   della   banca   dati informatizzata nella quale sono  elencate  le  varietà  di  sementi, tuberi di patata da seme e materiale  di  moltiplicazione  vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell'art.  48 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008.

4) Si rimanda all'allegato 6 per la definizione di:

a. sementi;

b. materiale di moltiplicazione vegetativa;

c. norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;

d. il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali  di moltiplicazione vegetativa  e  piante  non  biologiche  destinate  al trapianto;

e. attività di verifica;

f. modulistica.

5) Per le specie incluse nell'allegato 6 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale  di  moltiplicazione vegetativa non  biologici  non  è  ammesso,  salvo  che  questo  sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in  pieno  campo, su scala  ridotta  o  per  scopi  di  conservazione  delle  varietà, riconosciuti dall'autorità competente.
 

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali
 
1) Gli  Organismi  di  controllo  fino  all'adozione  dei  modelli uniformi individuati dall'art. 7 della legge n.  154  del  28  luglio 2016, hanno facoltà di adottare propria  modulistica,  limitatamente alle relazioni di ispezione, al fine  di  esercitare  l'attività  di controllo in conformità alla normativa europea.

2) (Comma abrogato)

3) (rinumerato in 2) Gli Allegati 1, 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8  costituiscono  parte integrante del presente decreto e sono  modificati  con  decreto  del Capo del Dipartimento  delle  politiche  competitive  della  qualità agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le regioni  e  province autonome. Per la modifica dell'Allegato 2 è  altresì  acquisito  il parere  favorevole  della  Commissione  tecnica  di  cui  al  decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416.

4) (rinumerato in 3) Il decreto ministeriale del 27 novembre  2009,  n.  18354  e  il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora  in  vigore  per quanto  riguarda   le   linee   guida   per   la   tracciabilità   e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5) (rinumerato in 4) Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento  e  Bolzano  nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali  di  autonomia  e  delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in  materia di bilinguismo e di uso  della  lingua  italiana  e  tedesca  per  la redazione dei provvedimenti e degli atti  rivolti  al  pubblico  come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988, n. 574.
 

Il presente decreto è trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la registrazione  ed  è  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione.
 

Roma, 18 luglio 2018
 
Il Ministro: Centinaio
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 703

 

ALLEGATI

(omissis)