Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793).
(Decreto ministeriale 18/07/2018, pubblicato in G.U. 5 settembre 2018, n. 206)
Il Decreto ministeriale 18 luglio 2018, in vigore dal 6 settembre 2018 e riportato nel testo ggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.M. 9 aprile 2020, è stato abrogato dall'art. 14, comma 8, D.M. 20 maggio 2022, prot. n. 229771.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche;
Visto regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;
Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e s.m.i. e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale» ed in particolare l'art. 7 sulle disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modifiche e integrazioni, relativo alle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261, che disciplina il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, recante l'istituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»;
Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica;
Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007;
Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN;
Ritenuto opportuno semplificare i procedimenti inerenti l'esame delle istanze di inserimento di nuove tipologie di corroboranti ed armonizzare le disposizioni del presente decreto al decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2013 (articoli 1 e 17);
Considerato che la Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha espresso parere favorevole all'inserimento di quattro nuovi prodotti nell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, nel corso delle riunioni svoltesi in data 10 maggio 2016 e 20 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, atteso che il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilità e rintracciabilità garantisce un sistema di rintracciabilità adeguato anche per il sistema di produzione biologico;
Ritenuto opportuno rafforzare il sistema di tracciabilità nella filiera risicola biologica utilizzando gli strumenti di raccolta ed elaborazione delle informazioni sul settore risicolo facenti capo all'Ente nazionale risi;
Ritenuto altresì opportuno redigere un testo consolidato ed aggiornato per l'attuazione dei regolamenti europei relativi alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici volto ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di:
a. Produzione vegetale;
b. Produzione animale;
c. Prodotti trasformati;
d. Norme di conversione;
e. Norme di produzione eccezionale;
f. Etichettatura;
g. Controllo;
h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.
2) Ai fini del presente decreto si intende:
a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
b. per Organismo di controllo: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018.
3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'Allegato 1 del presente decreto.
Art. 2
Produzione vegetale
1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.
2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi.
3) In deroga a quanto riportato al comma 2:
a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi;
b. il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
d. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di novanta giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.
6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.
7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.
8) I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.
9) Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego:
a. relazione tecnico agronomica;
b. certificato di analisi del terreno;
c. relazione fitopatologica;
d. carta dei suoli;
e. bollettini meteorologici e fitosanitari;
f. modelli fitopatologici previsionali;
g. registrazione delle catture su trappole entomologiche.
10) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010.
11) Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti prodotti:
a. letame;
b. letame essiccato e pollina;
c. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
d. effluenti liquidi di allevamento;
e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008.
12) Il termine «allevamento industriale» a cui si fa riferimento nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08, si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.
13) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero le deroghe concesse entro trenta giorni dalla data di concessione.
14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente decreto, purchè impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.
Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza.
Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonchè la destinazione d'uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del regolamento (CE) 1107/2009.
Le linee guida per la presentazione del dossier di richiesta di approvazione di un "corroborante" sono riportate nell'Allegato 3 del presente decreto.
Art. 3
Produzione animale
1) Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siculo (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.
2) Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008.
3) La regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano ove è stata presentata la notifica di attività con metodo biologico è l’Autorità competente, a cui si fa riferimento nel paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammiferi femmine non biologici consentite per il rinnovo del patrimonio.
L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorità competente.
L'Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
4) L’operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all’art. 9, paragrafo 1 del regolamento n. 889/08, mette a disposizione delle autorità competenti e del proprio organismo di controllo la documentazione comprovante l’indisponibilità sul mercato di animali biologici.
Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L’assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.
5) Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera a), paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intende un ampliamento delle «unità di produzione», definite alla lettera f), art. 2 del regolamento (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.
6) Gli accordi di cooperazione, previste al paragrafo 3 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 889/2008 non possono contribuire alla determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda».
7) Con riferimento all'elenco di cui all'art. 12, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria «pollastrelle» è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).
8) In riferimento all'art. 12, paragrafo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 il Ministero, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al D.D. n. 631 del 9 aprile 2013, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento.
9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 8, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.
10) Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e per «aree di pascolo comune» di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono:
a. aree di proprietà di enti pubblici;
b. aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
c. aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.
11) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono le Autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi «area di pascolo comune», anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.
12) I documenti giustificativi relativi a:
a. «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008;
b. rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008;
c. «rispetto della disposizione» relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008;
d. «uso di alimenti non biologici di origine agricola» di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 889/2008;
e. «ricorso alle deroghe» di cui all'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008; corrispondono alle ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.
13) Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008, sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell’Autorità sanitaria competente per territorio.
Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 è inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.
Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.
L'Organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.
14) Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del regolamento (CE) 889/08, sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate:
a. disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti di bottinatura», nettare, polline e melata;
b. rischio di diffusione di stati infettivi.
15) Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5, art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a quaranta giorni.
16) Per «mangimi», di cui alla lettera a) dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi così come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2009.
17) L’autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente.
Le Autorità competenti tengono conto, a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del regolamento (CE) n. 889/2008, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 e della direttiva 91/676/CEE.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo.
18) La cera, di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del regolamento (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e l'origine della stessa.
19) E' concessa l'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle "Descrizioni e condizioni per l'uso", avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito nel piano di gestione dell'unità di allevamento biologico di cui all'art. 74, paragrafo 2, punto c) del regolamento (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale.
Art. 4
Prodotti trasformati
1) Ai sensi del paragrafo 2, lettera a), art. 19, del regolamento (CE) n. 834/2007 per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola», si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.
2) Ai sensi dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal Ministero qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
3) In deroga a quanto stabilito dalla disposizione europea di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ed in attesa del riesame previsto all'art. 27, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.
4) La deroga indicata al comma 3 non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al Ministero adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
Art. 5
Periodo di conversione
1) Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 834/2007, l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012.
2) Ai sensi del paragrafo 2, art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’Autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente quale periodo di conversione eventuali periodi anteriori al periodo di cui al comma 1 del presente articolo.
3) Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano effettuano il riconoscimento retroattivo in conformità alla procedura di cui all'Allegato 4 del presente decreto.
Art. 6
Norme di produzione eccezionali
1) La stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 889/2008, è autorizzata nelle «piccole aziende», intese come quelle con una consistenza totale di cinquanta animali.
2) I «prodotti» di cui al primo comma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008, che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi i prodotti dell'alveare.
3) In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42, lettera a) del regolamento (CE) n. 889/2008.
4) L'autorizzazione, di cui all'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, è concessa dalle regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano in conformità alla procedura descritta nell'Allegato 5, punto 2 del presente decreto.
L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo copia della «Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008», di cui al facsimile A, Allegato 5, del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all’Autorità competente come previsto dall'Allegato 5, paragrafo 1.1.
L'operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008.
5) Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'Allegato 5 paragrafo 1 del presente decreto.
6) Al fine di verificare la mancata disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica, di cui alla lettera a), art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità.
La documentazione comprovante l’indisponibilità è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.
7) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere supportata da risultati analitici.
8) Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera.
Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro trenta giorni comunicano al Ministero il rilascio delle stesse.
9) L’autorità competente per l'approvazione dei piani di conversione di cui all'art. 40, comma 1, lettera a) punto v) del regolamento (CE) n. 889/2008, per la produzione parallela è la regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano, previo parere di ammissibilità da parte dell'Organismo di controllo.
Art. 7
Etichettatura
1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a) regolamento (CE) n. 834/2007, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare.
Il numero di codice è composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «BIO», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero, e deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF».
2) In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 13 del regolamento (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.
3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa:
|
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF |
Operatore controllato n. |
|
IT BIO XXX |
XXXX |
4) Tale dicitura deve essere collocata nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE.
5) Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.
Art. 8
Sistema di controllo
1) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del regolamento CE n. 834/2007.
2) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica di produzione con metodo biologico, a meno che l'esecutore non sia un soggetto a sua volta inserito nell'elenco nazionale degli operatori biologici. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.
Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.
3) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, è un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.
Affinchè i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.
4) L'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.
5) Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, gli Organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato, nei termini e secondo le modalità stabilite nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012.
6) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 889/08, sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08.
7) Ai sensi del paragrafo 4, art. 78, del regolamento (CE) n. 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di dieci giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08.
Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del Programma annuale di produzione zootecnica di cui al decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.
8) I produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare,
a. nelle denunce rese all'Ente nazionale risi ai sensi del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., e,
b. nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, in modo distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed il proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.
9) I detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare le quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica:
a. nella denuncia delle scorte al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e
b. nei registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte, rese all'Ente nazionale risi entro il 15 di ogni mese, con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.
10) Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale risi all'atto di ogni trasporto di risone, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., deve contenere l'indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione all'agricoltura biologica.
Art. 9
Trasmissione di informazioni
1) L'obbligo degli Organismi di controllo di trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 834/2007, è assolto con le modalità stabilite dall'art. 6, del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015.
2) Gli Organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'allegato 7 del presente decreto con le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271.
3) Gli Organismi di controllo trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Autorità competenti, la relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente, di cui all'art. 27, paragrafo 14 del regolamento (CE) n. 834/2007.
4) Ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 834/07 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:
a. numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc);
b. informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici Eurostat);
c. informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici Eurostat);
d. informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici Eurostat).
5) Il Ministero, per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati, invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo appositi moduli elaborati dall'Eurostat, per la compilazione in formato elettronico.
Art. 10
Norma transitoria per le sementi
1) Per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico - art. 45 regolamento (CE) n. 889/2008, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, del decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico» si applica quanto segue.
2) Ai sensi del paragrafo 4, art. 45 del regolamento (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano.
3) Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 48 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008.
4) Si rimanda all'allegato 6 per la definizione di:
a. sementi;
b. materiale di moltiplicazione vegetativa;
c. norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
d. il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
e. attività di verifica;
f. modulistica.
5) Per le specie incluse nell'allegato 6 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non è ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1) Gli Organismi di controllo fino all'adozione dei modelli uniformi individuati dall'art. 7 della legge n. 154 del 28 luglio 2016, hanno facoltà di adottare propria modulistica, limitatamente alle relazioni di ispezione, al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa europea.
2) (Comma abrogato)
3) (rinumerato in 2) Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le regioni e province autonome. Per la modifica dell'Allegato 2 è altresì acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416.
4) (rinumerato in 3) Il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 e il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5) (rinumerato in 4) Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 18 luglio 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 703
ALLEGATI
(omissis)