Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell’articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».
(Decreto ministeriale 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. 27 giugno 2018, n. 147)
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, comma 8, D.M. 20 maggio 2022, prot. n. 229771.
Articolo 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le disposizioni attuative del regolamento n. 889/08 relative ai prodotti vitivinicoli, riportati all’allegato I, parte XII, del regolamento n. 1308/13, ottenuti con metodo biologico.
Articolo 2.
Uso di taluni prodotti e sostanze
1. Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti e delle sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all’allegato VIII-bis del regolamento n. 889/08 ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche, l’operatore si attiene alla procedura descritta nell’allegato al presente decreto.
Articolo 3.
Circostanze calamitose
1. Ai sensi dell’art. 47 del regolamento 889/08, comma 1, lettera e) le regioni e le pro- vince autonome di Trento e Bolzano, autorizza- no, in determinate zone del proprio territorio, l’uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al reg. n. 606/09, per singola campagna.
2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sulla scorta delle indicazioni contenute in uno specifico documento di indirizzo «linee guida», emanato dal ministero in accordo con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dell’entrata in vigore del presente decreto, determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l’accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici è conservata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e tenuta a disposizione dell’autorità competente nazionale.
3. Gli operatori comunicano all’organismo di controllo, cui è assoggettata la propria attività, il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi del- la deroga, compreso il provvedimento regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni.
4. Gli organismi di controllo, entro il 30 giugno della campagna vitvinicola interessata, comunicano alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, competenti per territorio, l’elenco degli operatori che si sono avvalsi della deroga.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui a primo paragrafo, ne danno comunicazione al ministero. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro la fine della campagna vitivinicola interessata, devono altresì inviare al ministero, l’elenco degli operatori che usufruiscono della deroga.
Articolo 4.
Documenti contabili
1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all’art. 66 del regolamento n. 889/08 gli operatori utilizeedzano i documenti ed i registri previsti dal regolamento n. 436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali.
2. In riferimento a quanto previsto dal primo paragrafo i prodotti biologici sono contraddistinti dal termine «biologico».
Articolo 5.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Procedura per l’utilizzo dei prodotti e delle sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all’allegato VIII-bis del reg. n. 889/08 non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materie prime biologiche.
L’operatore, per ciascuna campagna, tra- smette una richiesta per la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate con asterisco all’allegato VIII-bis del regolamento n. 889/08, ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche, ad almeno due fornitori.
L’operatore è autorizzato a utilizzare, qualora le richieste suddette abbiano esito negativo, i corrispondenti prodotti e sostanze non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materia prime biologiche esclusivamente per la campagna vitivinicola di riferimento.
L’operatore inoltra le richieste a mezzo fax o posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l’intera documentazione rendendola disponibile alle autorità competenti e agli organismi di controllo.