Viticoltura - Diritti di impianto di vigneti - Domanda di partecipazione al bando per la “Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto a titolo oneroso non esercitati a seguito di estirpazione del vigneto da vino” - Richiesta di variazione del sito - Rigetto - Realizzazione dell’impianto di vigneto uva per la produzione di vini DOP - Obbligo di impiantare il vigneto esclusivamente in Puglia nella zona DOP di riferimento indicata nella domanda - Diritti di impianto, non utilizzati e ancora in corso di validità, convertibili in autorizzazioni - Termini di scadenza.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2021, proposto da
Masseria Palombara Società Agricola a r.l. - Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Antonella Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Cecinato in Taranto, via Plinio n. 95;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Diana Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dirigenziale prot. numero Puglia/AOO 155/prot/23/07/2021/0007563 del 23 luglio 2021, con cui la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, ha trasmesso il “parere negativo” espresso il 22 luglio 2021 dalla Commissione permanente istituita per l'esame del ricorso gerarchico presentato dalla Società ricorrente in data 04.06.2021 (avverso il provvedimento regionale prot. n. 23578 del 6 maggio 2021, di rigetto della richiesta di ulteriore proroga per la conclusione dei lavori e di variazione della superficie di reimpianto in altro fondo sito nel Comune di Taranto);
- del “parere negativo” prot. n. Puglia/AOO/155/prot/22/07/2021/0007516 espresso in data 22 luglio 2021 dalla Commissione permanente istituita con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 330 dell'11.06.2021, in esito al ricorso gerarchico proposto dalla Società ricorrente il 4.06.2021 (avverso il provvedimento regionale prot. n. 23578 del 6 maggio 2021, di rigetto della richiesta di ulteriore proroga per la conclusione dei lavori e di variazione della superficie di reimpianto in altro fondo sito nel Comune di Taranto);
- del provvedimento prot. n. 23578 del 6 maggio 2021 della Regione Puglia, recante rigetto della richiesta di ulteriore proroga per la conclusione dei lavori e di variazione della superficie di reimpianto in altro fondo sito nel Comune di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to A. Spina e avv.to A. Diana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La Masseria Palombara Società Agricola a r.l. - Società Benefit, espone quanto segue.
In data 23.06.2015, presentava domanda di partecipazione al bando approvato con D.D.S. n. 111/2015, pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 54 del 16.04.2015, avente ad oggetto: “Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto a titolo oneroso non esercitati a seguito di estirpazione del vigneto da vino”, per l’assegnazione, a titolo oneroso, dei diritti di impianto vigneti presenti nella riserva regionale della Regione Puglia.
Il diritto all’impianto, veniva concesso all’odierna ricorrente, con la precisazione che, in ottemperanza all’art. 68 del REGOLAMENTO U.E. n. 1308/2013, se non utilizzato entro il 31.12.2015, lo stesso, su richiesta della beneficiaria, doveva essere convertito in autorizzazione.
La ricorrente presentava in data 31.07.2017 all’Ufficio Produzioni Arboree - Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Taranto della Regione Puglia, richiesta di conversione del diritto in autorizzazione, chiedendo contestualmente che l’autorizzazione (inizialmente concessa su un suolo del Comune di Monteiasi) venisse concessa su una diversa particella, sempre di proprietà della Masseria Palombara, ricadente in agro di San Giorgio Jonico, identificata al catasto terreni al foglio di mappa 15, p.lla n. 4, della superficie di mq. 20.000.
Successivamente, con nota del 09.08.2017 il dott. Luigi Caretta, nella qualità di Coamministratore p.t. della Società ricorrente, comunicava alla Regione Puglia - U.p.a Taranto - settore vitivinicolo, il diverso utilizzo dei titoli viticoli sul terreno di San Giorgio Jonico.
Entro il 31.07.2017 la ricorrente iniziava la piantumazione delle barbatelle (piccole talee di vite) sul terreno di San Giorgio Jonico e, nel corso della coltivazione, avanzava in data 02.07.2019 una nuova richiesta di proroga, che veniva accordata fino al 31.07.2020.
Successivamente, a causa della pandemia, con istanza del 29.06.2020, la stessa chiedeva un’ulteriore proroga, anticipando l’esistenza di alcune problematiche relative al sito che non si presentava idoneo all’attecchimento della piantumazione, che veniva concessa fino alla data del 31.12.2020.
In data 28.12.2020, presentava ai competenti Uffici Regionali, una nuova istanza di proroga sino al 30.06.2021, con contestuale richiesta di variazione del sito su cui realizzare l’intervento, sostenendo che le barbatelle piantumate nel nuovo sito di San Giorgio Jonico trovavano difficoltà di attecchimento, riconducibile al fenomeno dell’asfissia radicale venutasi a creare a causa delle caratteristiche proprie del terreno, che era risultato poco drenante e, nonostante i successivi tentativi di impianto, ripetuti negli anni, il problema continuava a persistere, con conseguente mortalità delle piante.
Per cui la stessa indicava il nuovo terreno, di sua proprietà, su cui spostare l’intervento (da eseguirsi sempre a cura e spese della Masseria Palombara), ricadente nel Comune di Taranto, identificato al catasto al foglio di mappa 218, p.lla n. 2.
Il Dirigente del Servizio Territoriale di Taranto - Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con provvedimento 23578 del 06.05.2021, non accoglieva la richiesta di variazione del sito con la seguente motivazione: “non si approva la variante richiesta in quanto non sono state rispettate le procedure di estirpazione e reimpianto previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dalla DDS n. 202/2016”, limitandosi ad accordare unicamente la proroga dei lavori al 30.06.2021.
Avverso la suddetta determinazione la ricorrente, in data 04.06.2021, proponeva ricorso gerarchico, con cui censurava la suddetta decisione dirigenziale regionale, in relazione al quale, in data 23.07.2021, il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia le comunicava il “parere negativo” espresso il 22.07.2021 dalla apposita Commissione incaricata, con conseguente invito al Servizio Territoriale competente per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
I.I. Avverso i suindicati provvedimenti è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
1) Eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia.
2) Violazione e falsa applicazione delle “Linee guida regionali per gli indirizzi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i.”, approvate con D.G.R. n. 1859/2016.
In ordine al provvedimento del Dirigente n. 23578 del 06.05.2021: illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia.
I.II. Il 30.10.2021 si è costituita in giudizio la Regione Puglia insistendo per la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 3.11.2021 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 908/2022 del 25.02.2022, il Consiglio di Stato, III sez. ha ritenuto che “l’esigenza cautelare rappresentata dalla parte appellante possa essere adeguatamente soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, in occasione della quale potranno essere opportunatamente approfondite le complesse questioni sollevate, a cominciare da quella relativa all’avvenuto rispetto da parte della stessa del termine del 31 luglio 2017, entro il quale avrebbe dovuto esercitare il diritto (convertito in autorizzazione) di reimpianto, ed alla legittimità del diniego di variante opposto dall’Amministrazione, anche alla luce dei precedenti provvedimenti di assenso (alla proroga del termine di reimpianto ed alla variazione dell’area di coltivazione) da essa adottati…”.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
II.I. Il Tribunale è dell’avviso meditato di dover confermare integralmente il contenuto dell’ordinanza collegiale n. 622/2021, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, fondata sulle seguenti argomentazioni: “il diritto di impianto pos. n. 94/oneroso, prot. n. 87769 del 12.10.2015 concesso dal Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia alla Società ricorrente su un suolo ricadente nel Comune di Monteiasi, foglio di mappa 8, particella n. 132, per una superfice di ha 2,00, per la realizzazione dell’impianto di vigneto uva per la produzione di vini D.O.P., da reimpiantare su superfici ricadenti nella riserva regionale pugliese, veniva attribuito con la prescrizione che “il presente diritto di impianto di superfici vitate per uva da vino è valido per 2 (due) campagne viticole e dovrà essere esercitato entro e non oltre il 31/07/2017, con la precisazione che “Nel rispetto dell’art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del D.M. 1213 del 19 febbraio 2015 il diritto se non utilizzato entro il 31/12/2015”, dovrà essere “convertito in autorizzazione su richiesta” dell’interessata; la lex specialis (D.D.S. n. 202/2016) della procedura culminata con l’atto di concessione dell’aiuto finanziario in questione prevedeva - inoltre - incontestabilmente lo sbarramento temporale del 31.07.2017 per l’esercizio del diritto di reimpianto sicchè, del tutto legittimamente, l’Amministrazione Regionale Pugliese resistente ha ritenuto che la concessione di una ulteriore proroga al completamento delle opere fosse subordinata alla dimostrazione dell'impianto del vigneto entro il predetto termine del 31/07/2017 e che la conversione del diritto di reimpianto in autorizzazione dovesse essere esercitata entro la menzionata data di scadenza indicato nel diritto di impianto rilasciato; peraltro, la Società ricorrente aveva già richiesto, con nota acquisita al protocollo in data 31 luglio 2017 con il n. 030/44422 al Servizio Provinciale di Taranto la “conversione (del) diritto di reimpianto in autorizzazione” e contestualmente la variazione del terreno interessato dall’intervento, trasferendolo da Monteiasi in agro di San Giorgio Jonico (TA), sez. B, foglio 15, particella 4, superficie 20.000 mq, sicchè una ulteriore variazione del sito, al di fuori del contesto temporale citato, risulta contraria alle condizioni prescritte dalla lex specialis della procedura de qua e dall’atto concessorio (non potendo la ricorrente beneficiare del termine del 31.12.2023 previsto per differenti ipotesi); in materia di aiuti di Stato vige il principio di tassatività delle prescrizioni, stante l’impossibilità di attribuire vantaggi illegittimi o non espressamente previsti; il dedotto mancato attecchimento delle piante appare frutto di un errore (attribuibile unilateralmente alla stessa parte ricorrente) del tutto prevedibile ed evitabile con una corretta valutazione agronomica dell’idoneità dei primi due terreni all’impianto di vigneti e non già la concretizzazione di una causa di forza maggiore del tutto imprevedibile e inevitabile; - anche le ulteriori censure formulate nel ricorso appaiono infondate, in quanto il “parere” della Commissione permanente è - in realtà - la decisione del ricorso gerarchico e quest’ultima si è pronunciata sulla questione realmente controversa”.
A tanto vi solo da aggiungere quanto segue.
II.II. Non sono fondate le censure con cui parte ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati, sostenendo che: il Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla Società Agricola ricorrente, adeguandosi supinamente al parere negativo espresso dalla Commissione incaricata di esaminare i ricorsi gerarchici; la Commissione ha superato il limite della propria competenza, esaminando unicamente la questione relativa al termine entro il quale doveva essere esercitato il diritto all’impianto, pervenendo alla conclusione che lo stesso (diritto) andava esercitato entro la data del 31.07.2017 e non entro la data del 31.12.2023, in quanto tale autorizzazione derivava dalla conversione di un diritto di impianto della riserva regionale; la Commissione ha fondato il proprio parere su erronei presupposti di fatto, avendo la ricorrente con l’istanza del 28.12.2020 chiesto la proroga dei lavori sino al 30.06.2021,poichè le barbatelle piantumate nel nuovo sito di San Giorgio trovavano difficoltà di attecchimento, riconducibile al fenomeno dell’asfissia radicale.
Osserva, il Tribunale, che l'Autorità amministrativa, adita in virtù del ricorso gerarchico, risulta investita di un potere sovrapponibile a quello già esercitato, nel senso che è tenuta a pronunciarsi sulle censure formulate con il rimedio amministrativo, ma ha anche facoltà di integrare la motivazione del provvedimento impugnato purchè nei limiti dei fatti emersi nel procedimento concluso con il provvedimento oggetto di ricorso gerarchico, di confermare il contenuto di quest'ultimo sulla base di un percorso argomentativo differente o, ancora, di rivalutare interamente la fattispecie concreta (tenuto conto della titolarità in capo ad essa della stessa competenza dell'organo gerarchicamente subordinato (cfr., tra le altre, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 27 marzo 2019, n. 273).
Del resto “l’organo che decide il ricorso gerarchico è titolare (…) della stessa competenza dell’organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l’atto impugnato e può, pertanto, nell’esercizio di quella competenza, anche rivalutare interamente la fattispecie concreta” (cfr. Consiglio di Stato, Sez.III. n.6455 del 26 settembre 2019).
II.III. Quanto al dedotto difetto motivazionale, lo stesso non sussiste atteso che con il provvedimento n. 23578 del 06.05.2021 il Dirigente del Servizio Territoriale di Taranto - Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia - ha respinto la richiesta di variazione del sito ove era stato impiantato il vigneto, avanzata dalla ricorrente con istanza del 28.12.2020, con la seguente (adeguata e legittima) motivazione: “... considerato ... che la ditta ... ha già esercitato il predetto diritto che proviene dai diritti di impianto presenti nella riserva regionale entro il 31. 07.2017 ... non si approva la variante richiesta in quanto non sono state rispettate le procedure di estirpazione e reimpianto previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dalla DDS n. 202/2016”.
Inoltre, il “parere” della Commissione permanente è - in realtà - la decisione del ricorso gerarchico e quest’ultima si è pronunciata esaustivamente sulla questione realmente controversa.
A tanto vi è solo da aggiungere che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la Commissione interna permanente per l’analisi e la valutazione dei ricorsi gerarchici nei confronti delle diverse Sezioni che compongono il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, è stata nominata a seguito di incarico del Direttore a capo del Dipartimento apposita [cfr. A.D. n.330/2021 (all.10 depositato in data 30 marzo 2022)].
II.IV. Con altri motivi di gravame, la Società ricorrente lamenta la pretesa erroneità (sui presupposti di fatto) del parere della Commissione in quanto con l’istanza del 28.12.2020 la stessa aveva chiesto la proroga dei lavori sino al 30.06.2021 (e non già alla data del 31.12.2023), poichè le barbatelle piantumate nel nuovo sito di San Giorgio trovavano difficoltà di attecchimento, riconducibile al fenomeno dell’asfissia radicale, per cui, a causa delle difficoltà agronomiche riscontrate, aveva chiesto contestualmente l’autorizzazione a spostare nuovamente il luogo dell’intervento su un altro suolo di sua proprietà ricadente nel Comune di Taranto.
Rileva, il Collegio che indipendentemente dalla richiesta proroga sino al 30.06.2021 o sino al 31.12.2023, il diritto di impianto pos. n. 94/oneroso, prot. n. 87769 del 12.10.2015 concesso dal Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia alla Società ricorrente su un suolo ricadente nel Comune di Monteiasi, foglio di mappa 8, particella n. 132, per una superfice di ha 2,00, per la realizzazione dell’impianto di vigneto uva per la produzione di vini D.O.P., da reimpiantare su superfici ricadenti nella riserva regionale pugliese, veniva attribuito con la prescrizione che “il presente diritto di impianto di superfici vitate per uva da vino è valido per 2 (due) campagne viticole e dovrà essere esercitato entro e non oltre il 31/07/2017”, con la precisazione che “Nel rispetto dell’art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del D.M. 1213 del 19 febbraio 2015 il diritto se non utilizzato entro il 31/12/2015”, dovrà essere “convertito in autorizzazione su richiesta” dell’interessata.
La lex specialis (D.D.S. n. 202/2016- atto di concessione - all.3 del fascicolo della Regione Puglia) della procedura culminata con l’atto di concessione dell’aiuto finanziario in questione prevedeva - infatti - incontestabilmente lo sbarramento temporale del 31.07.2017 per l’esercizio del diritto di reimpianto, sicchè, la messa a dimora delle nuove barbatelle doveva essere effettuata “entro e non oltre il 31/07/2017”.
La ricorrente, con domanda di aiuto finanziario n. 65380079338 - acquisita al protocollo con il n. 21891 dell’11 marzo 2016 - partecipava al bando per la “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagna 2015/2016”, pubblicato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/13, comunicando di voler esercitare i diritti acquistati per il reimpianto in agro di Monteiasi.
A seguito dell’ammissione a finanziamento, la Società Agricola Masseria Palombara formulava richiesta di pagamento anticipato, acquisita al protocollo in data 29 agosto 2016 con il n. 030/65823 e con nota acquisita al protocollo in data 31 luglio 2017 con il n. 030/44422, la stessa chiedeva al Servizio Provinciale di Taranto la “conversione (del) diritto di reimpianto in autorizzazione” comunicando contestualmente la variazione del terreno interessato dall’intervento, trasferendolo da Monteiasi in agro di San Giorgio Jonico (TA), sez. B, foglio 15, particella 4, superficie 20.000 mq. (così esercitando il diritto di conversione del diritto di reimpianto in altro sito rispetto a quello oggetto della domanda di finanziamento).
Successivamente, con nota acquisita al protocollo in data 9 agosto 2017 con il n. 030/47229 la stessa Società ricorrente comunicava al medesimo Servizio “…che i titoli viticoli assegnati e per i quali è stata richiesta conversione (…), nonché il loro esercizio su diverse particelle (San Giorgio Ionico Fg. 15/b Particella 4) rispetto alla originaria (Monteiasi fg. 8 particella 132) sono stati utilizzati presso l’azienda in San Giorgio Ionico fg.15 sez B particella 4”, allegando fattura di acquisto piante (6.350 barbatelle innestate di primitivo) n. 94/2017 del 22 giugno 2017.
Con nota del 27 giugno 2019, la Società ricorrente, “confermando la ferma intenzione di concludere l’intervento di realizzazione del vigneto” in agro di San Giorgio Jonico, richiedeva una ulteriore “proroga straordinaria per termine esecuzione dei lavori (…) fino al 31.07.2020, o altra data che vorrà indicare l’Ufficio, comunque atta a consentire all’azienda scrivente di concludere nei tempi
agronomicamente idonei i lavori previsti per la realizzazione del vigneto”.
Con nota prot. 42453 dell’8 luglio 2019, il Servizio Territoriale di Taranto concedeva “la proroga di anni 1 (uno) per l’esecuzione dei lavori di reimpianto dei vigneti”, fissando “al 31/07/2020 il termine ultimo per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”.
Con nota a mezzo pec del 9 luglio 2020, la Società Masseria Palombara chiedeva un’ulteriore “proroga al 31.12.2020” per l’ultimazione e chiusura dei lavori causa Covid 19, che il Servizio
Territoriale di Taranto approvava fissando la nuova data al 31/12/2020 “ferme le altre caratteristiche”.
A ridosso di tale ultima scadenza, con nota a mezzo pec del 29 dicembre 2020, acquisita al protocollo in data 30 dicembre 2020 con il n. 180/70399 la ricorrente chiedeva “di voler autorizzare lo spostamento del vigneto di cui al progetto O.C.M. Campagna 2015 – 2016 dalla precedente ubicazione presso il Comune di S. Giorgio Jonico (…) alla nuova ubicazione presso il Comune di Taranto”, oltre alla concessione di una ulteriore (la terza) “proroga del termine per l’ultimazione dei lavori sino al 30.06.2021 o ad altra data tale da consentire la nuova piantumazione in epoca idonea”.
Con la nota prot. AOO_180/23578 del 6 maggio 2021 il competente Servizio rispondeva a quest’ultima missiva, approvando “una ulteriore proroga solo ed esclusivamente per la presentazione della domanda di saldo, fissando la nuova data al 30/06/2021” ma, contestualmente, “considerato che la ditta, come comunicato con nota inviata a mezzo PEC ed acquisita agli atti del Servizio con prot. n. 70399 del 30/12/2020, ha già esercitato il predetto diritto che proviene “dai diritti di impianto presenti nella riserva regionale” entro il 31/07/2017 la quale è la data ultima prevista dal Bando, di assegnazione a titolo oneroso dei predetti diritti, approvato con DDS n. 111 del 13/04/2015, sui terreni ubicati in agro di San Giorgio Ionico (TA) Foglio n. 15 Particella n. 4” non approvava “la variante richiesta in quanto non sono state rispettate le procedure di estirpazione e reimpianto previste dal Reg. (UE) n.1308/2013 e dalla DDS n. 202/2016”.
Come efficacemente eccepito dalla difesa regionale l’atto di concessione conteneva le seguenti prescrizioni: - “il presente diritto di impianto di superfici vitate per uva da vino è valido per 2 (due) campagne viticole e dovrà essere esercitato entro e non oltre il 31/07/2017”; il vigneto dovrà essere impiantato esclusivamente in Puglia nella zona DOP di riferimento indicata in domanda. Nel rispetto dell’art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del D.M. 1213 del 19 febbraio 2015 è, inoltre, espressamente previsto che il diritto “se non utilizzato entro il 31/12/2015, dovrà essere convertito in autorizzazione su richiesta” dell’interessata”.
Le “Disposizioni transitorie” di cui al citato art. 68. Reg. (UE) n. 1308/2013, al paragrafo 1, prevedono che i diritti di impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015, non utilizzati e ancora in corso di validità, possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte del produttore titolare del diritto entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020. A norma del successivo paragrafo 2 le “autorizzazioni” hanno lo stesso periodo di validità dei “diritti di impianto” che sostituiscono e, qualora non utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di consentire la richiesta di conversione sino al 2020, non oltre il 31 dicembre 2023.
Alla luce di tali coordinate, osserva il Tribunale che la lex specialis della procedura di finanziamento in questione consentiva una sola variazione del terreno oggetto delle agevolazioni, prevedendosi che il “diritto “se non utilizzato entro il 31/12/2015, dovrà essere convertito in autorizzazione su richiesta” dell’interessata e, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la Società ricorrente aveva già richiesto (ed anche ottenuto), con nota acquisita al protocollo in data 31 luglio 2017 con il n. 030/44422 al Servizio Provinciale di Taranto la “conversione (del) diritto di reimpianto in autorizzazione” e contestualmente la variazione del terreno interessato dall’intervento, trasferendolo da Monteiasi in agro di San Giorgio Jonico (TA), sez. B, foglio 15, particella 4, superficie 20.000 mq, sicchè una ulteriore variazione del sito, al di fuori del contesto temporale citato, risulta contraria alle condizioni prescritte dalla lex specialis della procedura de qua e dall’atto concessorio (non potendo la ricorrente beneficiare del termine del 31.12.2023 previsto per differenti ipotesi).
II.V. Ne consegue la reiezione anche delle censure con le quali parte ricorrente deduce l’erroneità dei presupposti su cui sono fondati i provvedimenti impugnati, atteso che del tutto legittimamente l’Amministrazione Regionale Pugliese resistente ha ritenuto che la concessione di una ulteriore proroga al completamento delle opere fosse subordinata alla dimostrazione dell'impianto del vigneto entro il predetto termine del 31/07/2017 e che la conversione del diritto di reimpianto in autorizzazione dovesse essere esercitata entro la menzionata data di scadenza indicato nel diritto di impianto rilasciato.
Del resto, avendo la ricorrente, con nota del 9 agosto 2017 n. 030/47229 comunicato che “…i titoli viticoli assegnati e per i quali è stata richiesta conversione (…), nonché il loro esercizio su diverse particelle (San Giorgio Ionico Fg. 15/b Particella 4) rispetto alla originaria (Monteiasi fg. 8 particella 132) erano stati già utilizzati presso l’azienda in San Giorgio Ionico fg.15 sez B particella 4”, allegando fattura di acquisto delle piante (6.350 barbatelle innestate di primitivo) n. 94/2017 del 22 giugno 2017, la richiesta di una ulteriore variazione del terreno (oggetto dei provvedimenti impugnati), da un lato, sconfessa la precedente comunicazione di utilizzo dell’impianto e, dall’altro, presuppone l’autorizzazione a un altro impianto al di fuori del segmento temporale del 31.7.2017, chiaramente inserito nell’atto concessorio.
III. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, pertanto, essere integralmente respinto.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui complessità e novità delle questioni oggetto della presente controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario